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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 agosto 2017, n. 130

Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (17G00143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
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Testo in vigore dal:  26-5-2021
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Art. 2

Ammissione alla scuola
1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73))
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PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N, 34. Nel bando sono indicati i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata e le modalità di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonché le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalità di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilità, la trasparenza e l'uniformità. Al fine della successiva iscrizione alla scuola di assegnazione in relazione alla posizione ricoperta nella graduatoria unica nazionale di cui al successivo articolo 5, comma 2, il bando disciplina, altresì, modalità e tempi relativi alla scelta, in ordine di preferenza, da parte del candidato delle tipologie di scuola e delle sedi universitarie per cui concorrere, in modo che gli sia garantita la possibilità di scegliere fino ad un massimo di tre tipologie di scuola da potere indicare indifferentemente nell'ambito di una stessa area o nell'ambito di aree diverse. (2)
2. La prova d'esame si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalità previste nel bando stesso. Ciascun candidato è tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando.
Gli importi derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili dal Ministero a copertura dei costi derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale.
4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e l'orario di svolgimento della prova d'esame.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 20 luglio 2020, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "all'articolo 2, comma 1, le parole «la possibilità di scegliere almeno tre tipologie di scuola da potere indicare» sono sostituite dalle seguenti: «la massima possibilità di scelta,»".