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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO 15 aprile 2020, n. 62

Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. (20G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2020
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-7-2020
 
                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
                            E LA FAMIGLIA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 17, comma 3; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto  1998,  n.  269,
che  attribuisce  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  le
funzioni  di  coordinamento  delle  attivita'  svolte  da  tutte   le
pubbliche amministrazioni  in  materia  di  prevenzione,  assistenza,
anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale
e dall'abuso sessuale; 
  Visto altresi' l'articolo 17, comma 1-bis,  della  legge  3  agosto
1998, n. 269, cosi' come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, recante Disposizioni urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo,  delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  nonche'  in
materia  di  famiglia  e  disabilita',  che  istituisce   presso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della famiglia l'Osservatorio per  il  contrasto  della  pedofilia  e
della pornografia minorile, prima istituito presso la Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  ai  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia  e  disabilita'
ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 86/2018, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei  ministri
ovvero al Ministro delegato per  la  famiglia  e  le  disabilita'  le
funzioni di competenza del Governo relative all'Osservatorio  per  il
contrasto della  pedofilia  e  della  pornografia  minorile,  di  cui
all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche per  la  famiglia  30
ottobre 2007, n. 240,  recante  Attuazione  dell'articolo  17,  comma
1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di  coordinamento
delle azioni di tutela  dei  minori  dallo  sfruttamento  sessuale  e
dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio  per  il  contrasto  della
pedofilia e della pornografia minorile, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante  Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in
particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche
della famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
con il quale la prof.ssa Elena Bonetti  e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
settembre 2019, con il quale e' stato  conferito  al  Ministro  senza
portafoglio,  prof.ssa  Elena  Bonetti,  l'incarico   per   le   pari
opportunita' e la famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
settembre 2019, con il quale al Ministro senza  portafoglio  prof.ssa
Elena Bonetti e' stata conferita la delega di funzioni in materia  di
pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza; 
  Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato  decreto  del
Ministro delle politiche per la famiglia 30  ottobre  2007,  n.  240,
anche al fine di adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute; 
  Ritenuto   altresi'    opportuno    integrare    la    composizione
dell'Osservatorio, per assicurarne una  piu'  efficace  attivita'  di
coordinamento delle azioni e una piu' incisiva operativita'; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 dicembre 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  in
data 11 marzo 2020; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240 
 
  1. Al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, commi 1 e 3, lettera h), all'articolo 2, comma
2, all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, comma 2, all'articolo  5,
comma 1,  le  espressioni  «Ministro  per  le  pari  opportunita'»  e
«Dipartimento  per  le  pari   opportunita'»   sono   rispettivamente
sostituite  da  «Autorita'  politica  con  delega  alla  famiglia»  e
«Dipartimento per le politiche della famiglia»; 
    b) all'articolo  1,  comma  3,  lettera  f),  le  parole  «,  che
sottopone all'approvazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
lotta alla pedofilia» sono soppresse; 
    c)  l'articolo  2,  comma  1,   e'   sostituito   dal   seguente:
«L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le  politiche  della
famiglia, e' presieduto dal Capo del Dipartimento  per  le  politiche
della famiglia ed e' composto, per un triennio, da quattro componenti
designati dall'Autorita' politica con delega alla  famiglia,  di  cui
uno con funzioni di coordinatore scientifico da individuarsi  tra  il
personale dirigenziale in servizio  presso  il  Dipartimento  per  le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un componente designato dall'Autorita' politica  con  delega  alle
pari opportunita', da sei componenti delle Amministrazioni  centrali,
designati rispettivamente dal Ministero dell'interno,  dal  Ministero
della giustizia, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  dal  Ministero  dell'istruzione,   dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai
Comandanti Generali dell'Arma dei  Carabinieri  e  della  Guardia  di
Finanza e da tre componenti designati  dalle  associazioni  nazionali
operanti nel settore della  lotta  ai  fenomeni  dell'abuso  e  dello
sfruttamento sessuale in danno dei minori scelte tra quelle con  piu'
ampia diffusione  territoriale  delle  strutture  associative  e  con
maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati; l'Autorita'
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza partecipa, in via  permanente,
ai lavori dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e  della
pornografia minorile con un proprio rappresentante.»; 
    d) all'articolo  3,  comma  2,  le  parole  «spetta  un  compenso
omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del capo
del Dipartimento per le pari opportunita' nel limite delle risorse di
cui  all'articolo  6.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non   e'
riconosciuto alcun compenso, fatto  salvo  il  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute  ai  fini  della  partecipazione  ai  lavori
dell'Osservatorio.». 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 15 aprile 2020 
 
                                                 Il Ministro: Bonetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 
Ufficio  di  controllo  atti  della  Presidenza  del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 1333 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi  1  e  1-bis,
          della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo
          sfruttamento della prostituzione,  della  pornografia,  del
          turismo sessuale in danno di minori, quali nuove  forme  di
          riduzione in schiavitu'»: 
              «Art.  17  (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.  Sono
          attribuite alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997,  n.
          285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
          tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
          prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
          minori dallo sfruttamento sessuale e  dall'abuso  sessuale.
          Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno
          al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai  sensi
          del comma 3. 
              1-bis. E' istituito presso la Presidenza del  Consiglio
          dei  ministri  -  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
          l'Osservatorio per il contrasto  della  pedofilia  e  della
          pornografia  minorile  con  il  compito  di   acquisire   e
          monitorare  i  dati  e  le   informazioni   relativi   alle
          attivita', svolte da tutte  le  pubbliche  amministrazioni,
          per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale
          fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio  di
          una banca dati per  raccogliere,  con  l'apporto  dei  dati
          forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni  utili
          per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del  Ministro
          per le pari opportunita' sono definite la composizione e le
          modalita' di  funzionamento  dell'Osservatorio  nonche'  le
          modalita' di attuazione e  di  organizzazione  della  banca
          dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi
          necessari per la sicurezza  e  la  riservatezza  dei  dati.
          Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai  commi
          da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311.  Per   l'istituzione   e   l'avvio   delle   attivita'
          dell'Osservatorio e della banca dati  di  cui  al  presente
          comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per  l'anno
          2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,  come  rideterminata
          dalla tabella C allegata alla legge 23  dicembre  2005,  n.
          266. A decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n.  468,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  12,  comma  20,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei servizi ai cittadini», in Gazzetta Ufficiale
          n.  156  del  6   luglio   2012,   Supplemento   ordinario,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, recante «Conversione in legge,  con  modificazioni,
          del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   recante
          disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
          con invarianza  dei  servizi  ai  cittadini»,  in  Gazzetta
          Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, Supplemento ordinario: 
              «Art. 12 (Soppressione di enti  e  societa').  -  1-19.
          (Omissis). 
              20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai  sensi  dell'art.  68,  comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'art. 11 della legge 7  dicembre  2000,
          n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza  di
          cui all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          14 maggio 2007,  n.  103,  la  Consulta  nazionale  per  il
          servizio civile, istituita dall'art.  10,  comma  2,  della
          legge  8  luglio  1998,  n.  230,  l'Osservatorio  per   il
          contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,  di
          cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
          269 nonche' il Comitato nazionale  di  parita'  e  la  Rete
          nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
          cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  le
          commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di
          pubblico spettacolo di cui  all'art.  80  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, e  agli  articoli  141  e  142  del
          regolamento per l'esecuzione del predetto  testo  unico  di
          cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,  e  successive
          modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non
          spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
          A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  ai   componenti   dei
          suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o
          indennita'. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante  «Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali  e
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nonche' in materia di famiglia e disabilita'», in  Gazzetta
          Ufficiale n.  160  del  12  luglio  2018,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97,  in
          Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018: 
              «Art.  3  (Riordino  delle  funzioni  di  indirizzo   e
          coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri  in
          materia di  famiglia,  adozioni,  infanzia  e  adolescenza,
          disabilita').  -  1.  Sono  attribuite  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato  per  la
          famiglia e le disabilita': 
                a)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
          problematiche  generazionali  e  relazionali,  nonche'   le
          funzioni di competenza statale attribuite al Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali  dall'art.  46,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          in materia di  coordinamento  delle  politiche  volte  alla
          tutela dei diritti e alla promozione  del  benessere  della
          famiglia, di interventi per il sostegno della maternita'  e
          della paternita', di conciliazione dei tempi  di  lavoro  e
          dei tempi di cura della famiglia,  di  misure  di  sostegno
          alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita',  anche
          al fine del  contrasto  della  crisi  demografica,  nonche'
          quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla  famiglia
          di cui all'art. 1, comma  1250,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          esercita altresi': 
                  1) la gestione delle risorse  finanziarie  relative
          alle politiche per la  famiglia  e  per  il  sostegno  alla
          natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di  cui
          all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248, e all'art.  1,  comma  348,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232; 
                  2) le funzioni di espressione del concerto in  sede
          di  esercizio  delle   funzioni   di   competenza   statale
          attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali in materia di «Fondo di previdenza per  le  persone
          che svolgono lavori di cura  non  retribuiti  derivanti  da
          responsabilita' familiari», di cui al  decreto  legislativo
          16 settembre 1996, n. 565; 
                  3) le funzioni statali di competenza del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali concernenti  la  carta
          della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391,  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 208; 
                b)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per le adozioni, anche internazionali,
          di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto
          dall'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
          giugno 2007,  n.  108,  in  ordine  alla  presidenza  della
          Commissione  ivi  prevista  da  parte  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, salvo delega; 
                c)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza,  anche
          con riferimento allo sviluppo dei  servizi  socio-educativi
          per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a  tali
          servizi,  le  competenze  del  Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, nonche'  le  funzioni  di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera  c),
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia
          di  coordinamento   delle   politiche   per   il   sostegno
          dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
          anche  con  riferimento  al  diritto  degli  stessi  a  una
          famiglia, fatte salve le competenze del medesimo  Ministero
          in materia di politiche per l'integrazione  e  l'inclusione
          sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi': 
                  1)  le  funzioni  di  competenza  del  Governo  per
          l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza  e
          quelle gia' proprie del Centro nazionale di  documentazione
          e di analisi per l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          103,  nonche'  quelle  relative  all'Osservatorio  per   il
          contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,  di
          cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
          269; 
                  2) le funzioni di espressione del concerto in  sede
          di esercizio  delle  funzioni  di  competenza  statale  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  materia
          di Fondo nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza  di  cui
          alla legge 28 agosto 1997, n. 285; 
                d)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia  di  politiche  in   favore   delle   persone   con
          disabilita',   anche   con   riferimento   a   quelle   per
          l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e  la  mobilita',
          fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze  dei
          Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  le  specifiche
          disposizioni previste dal secondo  periodo  in  materia  di
          salute,  nonche'  le   funzioni   di   competenza   statale
          attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali dall'art. 46, comma  1,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  in   materia   di
          coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e
          la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a
          favorire  la  loro  partecipazione  e  inclusione  sociale,
          nonche'    la    loro    autonomia,    anche    avvalendosi
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita', di cui alla legge 3  marzo  2009,  n.  18.
          (Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo
          restando  quanto  previsto  dalla  disciplina  vigente   in
          materia  di  definizione  e   aggiornamento   dei   livelli
          essenziali di assistenza, la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri  esprime  il  concerto  nell'adozione  degli  atti
          normativi di competenza del Ministero della salute relativi
          alla promozione dei servizi e delle  prestazioni  resi  dal
          Servizio sanitario nazionale in favore  delle  persone  con
          disabilita'.) Fermo restando quanto disposto dal  comma  4,
          la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi': 
                  1) le funzioni di espressione del concerto in  sede
          di esercizio  delle  funzioni  di  competenza  statale  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  materia
          di Fondo per il diritto al  lavoro  dei  disabili,  di  cui
          all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
                  2) la gestione del Fondo per il sostegno del  ruolo
          di cura e di assistenza del  caregiver  familiare,  di  cui
          all'art. 1, comma 254, della legge  27  dicembre  2017,  n.
          205,  la  cui  dotazione  finanziaria  e'  riassegnata   al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri. 
              (Omissis).». 
              - Il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  per  la
          famiglia 30  ottobre  2007,  n.  240,  recante  «Attuazione
          dell'art. 17, comma 1-bis, della legge 3  agosto  1998,  n.
          269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei
          minori  dallo  sfruttamento   sessuale   e   dall'abuso   e
          istituzione  dell'Osservatorio  per  il   contrasto   della
          pedofilia e  della  pornografia  minorile»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  296  del  21  dicembre  2007,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          1°  ottobre  2012,  recante  «Ordinamento  delle  strutture
          generali della Presidenza del Consiglio dei  Ministri»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre
          2012. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   4
          settembre 2019, recante «Nomina dei ministri» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  209  del  6  settembre  2019,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del consiglio dei  ministri
          5 settembre 2019, recante  «Conferimento  di  incarichi  ai
          Ministri senza portafoglio», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  209  del  6  settembre   2019,   Supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del consiglio dei  ministri
          26 settembre 2019, recante «Delega di funzioni al  Ministro
          senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  18  ottobre  2019,
          Supplemento ordinario. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento al decreto  30  ottobre  2007,  n.
          240, si veda nelle note alle premesse.