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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2019, n. 143

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (19G00150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 17/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117,  sesto
comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l'articolo  2,  comma
7, lettera e), il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2013,  n.   128,   e,   in
particolare, l'articolo 19, comma 01; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
e, in particolare, l'articolo 270; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e,  in  particolare,  l'articolo  1,
comma 27; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche,  e,  in
particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo,  ai  sensi  del
quale «Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le  disposizioni
di cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in  particolare,  l'articolo
1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132, recante criteri per l'autonomia  statutaria  regolamentare  e
organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma  della
legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212,  recante  disciplina  per  la  definizione   degli   ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre  1999,  n.
508; 
  Vista l'informativa alle organizzazioni  sindacali  rappresentative
del comparto AFAM in data 22 settembre 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in data 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
ha definito le modalita' per l'inserimento del personale  docente  in
apposite graduatorie nazionali  per  l'attribuzione  di  incarichi  a
tempo indeterminato e determinato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 novembre 2018; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508,  concernente  la
riforma delle Accademie di belle arti,  dell'Accademia  nazionale  di
danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli  Istituti
superiori per le industrie artistiche  (ISIA),  dei  Conservatori  di
musica e degli Istituti musicali pareggiati; 
    b) per Istituzioni, l'Accademia  nazionale  di  arte  drammatica,
l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle  arti  statali,
gli  Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche  (ISIA),   i
Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati; 
    c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
    d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca; 
    e)  per  CNAM,  il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
artistica e musicale; 
    f) per settori artistico-disciplinari,  gli  ambiti  disciplinari
determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del  decreto-legge  10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
gennaio 2009, n. 1. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - La legge 21 dicembre 1999, n. 508,  recante  «Riforma
          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di
          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli
          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei
          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali
          pareggiati»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          gennaio 2000, n. 2. Si riporta il  testo  dell'articolo  2,
          comma 7, lettera e) della medesima legge: 
              «7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il
          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le
          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono
          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,
          sono disciplinati: 
                (Omissis). 
                e) le procedure di reclutamento del personale; 
                (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   19   del
          decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,  recante  Misure
          urgenti in materia di istruzione,  universita'  e  ricerca,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2013,  n.
          214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre
          2013,  n.  128,  modificato  dal   presente   decreto,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2013,  n.
          264: 
              «Art.  19  (Alta  formazione  artistica,   musicale   e
          coreutica). - 01. Entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2,
          comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.  508,
          al fine di consentire le relative procedure  di  assunzione
          in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. 
              1. Al fine di consentire il regolare svolgimento  delle
          attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e  per  gli  anni
          accademici 2014-2015,  2015-2016,  2016-2017,  2017-2018  e
          2018-2019 fermi  restando  il  limite  percentuale  di  cui
          all'articolo 270, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il  ricorso  in
          via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo  2,
          comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il  regime
          autorizzatorio  di  cui  all'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449,  le  graduatorie  nazionali  di  cui
          all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,
          convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
          143,  sono   trasformate   in   graduatorie   nazionali   a
          esaurimento, utili per l'attribuzione  degli  incarichi  di
          insegnamento  con  contratto  a   tempo   indeterminato   e
          determinato. 
              2. Il personale docente che non sia  gia'  titolare  di
          contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  che  abbia
          superato un  concorso  selettivo  ai  fini  dell'inclusione
          nelle graduatorie di istituto e abbia maturato  almeno  tre
          anni  accademici  di  insegnamento   presso   le   suddette
          istituzioni alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di
          cui all'articolo 2, comma 7, lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, in  apposite  graduatorie  nazionali
          utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  a
          tempo determinato in subordine alle graduatorie di  cui  al
          comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti
          disponibili.  L'inserimento  e'  disposto   con   modalita'
          definite  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              3. 
              3-bis. (Abrogato). 
              4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
          Istituti  superiori  di  studi  musicali  non  statali   ex
          pareggiati nell'ambito  del  sistema  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare  alle
          gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata
          per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 
              5.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentiti gli  enti  locali
          finanziatori si provvede a ripartire le risorse di  cui  al
          comma 4, sulla base di  criteri,  definiti  con  lo  stesso
          decreto, che devono  tenere  conto  anche  della  spesa  di
          ciascun istituto nell'ultimo triennio  e  delle  unita'  di
          personale assunte secondo  le  disposizioni  del  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica. 
              5-bis. Al fine  di  rimediare  alle  gravi  difficolta'
          finanziarie delle accademie non statali di belle  arti  che
          sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali,  e'
          autorizzata per l'anno  finanziario  2014  la  spesa  di  1
          milione di euro. 
              5-ter.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le
          risorse di cui al  comma  5-bis,  sulla  base  di  criteri,
          definiti con lo stesso decreto,  che  tengano  conto  della
          spesa di ciascuna accademia nell'ultimo  triennio  e  delle
          unita' di personale assunte  secondo  le  disposizioni  del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge  23  agosto  1988,   n.   400,   recante   disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 270 del decreto legislativo 16
          aprile 1994, n. 297 (Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado),  parzialmente
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 27,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
              «27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per
          la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione
          artistica e musicale, gli atti e i  provvedimenti  adottati
          dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio,  nei
          casi esplicitamente  previsti  dall'articolo  3,  comma  1,
          della legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  sono  perfetti  ed
          efficaci.». 
              - Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
          modifiche e integrazioni al decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          giugno 2017, n. 130. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 652,  653,
          654, 655 e 1146, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
          recante bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre
          2017, n. 302, S.O.: 
              «652. Al fine di consentire il  graduale  completamento
          del processo di statizzazione e  razionalizzazione  di  cui
          all'articolo 22-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, il fondo  di  cui  al  comma  3  del  medesimo
          articolo 22-bis e' integrato  con  uno  stanziamento  di  5
          milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro  per
          l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2020.  Resta  fermo  che  gli  enti  locali  continuano  ad
          assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si
          fanno carico  delle  situazioni  debitorie  pregresse  alla
          statizzazione in favore delle istituzioni. Sono fatti salvi
          gli  accordi  di  programma  stipulati  tra  il   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   le
          regioni,  gli  enti  locali,   le   istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica e  le  accademie
          non  statali  di  belle  arti,  riguardanti   processi   di
          statizzazione gia' avviati. 
              653.  Al  fine  di   superare   il   precariato   nelle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  musicale   e
          coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018,
          6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4
          milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di  euro
          per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1
          milioni di euro per l'anno 2028  e  18,5  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2029.  A  decorrere  dall'anno
          2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma
          2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          sono trasformate in graduatorie nazionali  ad  esaurimento,
          utili per l'attribuzione degli  incarichi  di  insegnamento
          con contratto  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  in
          subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il
          personale delle graduatorie nazionali  di  cui  al  secondo
          periodo  resta  incluso  nelle  medesime  anche  a  seguito
          dell'emanazione del  regolamento  di  cui  all'articolo  2,
          comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 
              654. A decorrere  dall'anno  accademico  2018-2019,  il
          turn over del personale delle istituzioni di cui  al  comma
          653 e' pari al 100 per cento dei risparmi  derivanti  dalle
          cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente,  a
          cui si aggiunge,  per  il  triennio  accademico  2018/2019,
          2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al  10  per
          cento della spesa sostenuta nell'anno accademico  2016-2017
          per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
          con contratti a tempo determinato. Il predetto  importo  e'
          ripartito  con  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della   ricerca.   Nell'ambito   delle
          procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento  cui
          all'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, e'  destinata  una  quota,  pari  ad
          almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento,  al
          reclutamento di docenti di prima fascia  cui  concorrono  i
          soli  docenti  di  seconda  fascia  in  servizio  a   tempo
          indeterminato da almeno tre anni accademici. 
              655. Il personale docente che non sia gia' titolare  di
          contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al
          comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai  fini
          dell'inclusione  nelle  graduatorie  di  istituto  e  abbia
          maturato,  fino  all'anno  accademico  2017-2018   incluso,
          almeno tre  anni  accademici  di  insegnamento,  anche  non
          continuativi, negli ultimi otto  anni  accademici,  in  una
          delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo
          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi  formativi
          di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di  cui  al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  e'  inserito  in
          apposite graduatorie  nazionali  utili  per  l'attribuzione
          degli incarichi di insegnamento  a  tempo  indeterminato  e
          determinato,  in   subordine   alle   vigenti   graduatorie
          nazionali per titoli e di quelle di cui al comma  653,  nei
          limiti dei  posti  vacanti  disponibili.  L'inserimento  e'
          disposto con modalita' definite con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              (Omissis). 
              1146. All'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole:  «  e  2016
          -2017 » sono sostituite dalle seguenti:  «  ,  2016-2017  e
          2017-2018 ». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          febbraio 2003, n.  132,  recante  criteri  per  l'autonomia
          statutaria regolamentare e organizzativa delle  Istituzioni
          artistiche e musicali, a  norma  della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          giugno 2003, n. 135. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
          2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina
          per  la  definizione  degli  ordinamenti  didattici   delle
          Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21  dicembre
          1999, n. 508, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2005, n. 243. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 14 agosto 2018,  prot.  n.
          597, adottato ai sensi dell'articolo 1,  comma  655,  della
          legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  che  ha  definito  le
          modalita'  per  l'inserimento  del  personale  docente   in
          apposite  graduatorie  nazionali  per   l'attribuzione   di
          incarichi  a  tempo   indeterminato   e   determinato,   e'
          reperibile                     al                     link:
          /www.miur.gov.it/documents/20182/7348630/DM+n.+597+del+14+a
          gosto+2018.pdf/5ee10a63-e4c1-443d-8d78-983c812af648?version
          =1.0 . 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per i riferimenti alla legge  21  dicembre  1999,  n.
          508,  recante  "Riforma  delle  Accademie  di  belle  arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per   le
          industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli
          Istituti  musicali  pareggiati,  vedasi  nelle  note   alle
          premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3-quinquies  del
          decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,  n.  1,  recante
          Disposizioni  urgenti  per  il  diritto  allo  studio,   la
          valorizzazione  del  merito  e  la  qualita'  del   sistema
          universitario e della ricerca,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6: 
              «Art.  3-quinquies   (Definizione   degli   ordinamenti
          didattici delle istituzioni di alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica). -  1.  Attraverso  appositi  decreti
          ministeriali emanati  in  attuazione  dell'articolo  9  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 luglio 2005,  n.  212,  sono  determinati  gli
          obiettivi  formativi  e  i  settori  artistico-disciplinari
          entro i quali l'autonomia delle istituzioni  individua  gli
          insegnamenti da attivare.