DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
 
          (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) 
 
  01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto e' emanato  il  regolamento
previsto dall'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di
assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. 
  1. Al fine di consentire il regolare  svolgimento  delle  attivita'
per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici  2014-2015,
2015-2016, 2016-2017,  2017-2018,  2018-2019,  2019-2020,  2020-2021,
((2021-2022,  2022-2023  e  2023-2024)).  fermi  restando  il  limite
percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di  cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  il  ricorso  in  via
prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il  regime  autorizzatorio  di  cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le  graduatorie
nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile  2004,
n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.
143, sono trasformate in graduatorie nazionali a  esaurimento,  utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  con  contratto  a
tempo indeterminato e determinato. 
  2. Il personale docente che non sia gia' titolare  di  contratto  a
tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, che abbia superato  un  concorso  selettivo  ai
fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e  abbia  maturato
almeno  tre  anni  accademici  di  insegnamento  presso  le  suddette
istituzioni alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e'
inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo  2,
comma 7, lettera e),  della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  in
apposite  graduatorie  nazionali  utili  per   l'attribuzione   degli
incarichi di insegnamento  a  tempo  determinato  in  subordine  alle
graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei  limiti  dei
posti vacanti disponibili. L'inserimento e'  disposto  con  modalita'
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. (15) 
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128. 
  3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 AGOSTO 2019, N. 143.  (18)  (20)
(23) (24)((26)) 
  4. Nelle more di un processo di  razionalizzazione  degli  Istituti
superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del
sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine
di rimediare alle gravi  difficolta'  finanziarie  degli  stessi,  e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la  spesa  di  5  milioni  di
euro. (6) (9) 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori,  si  provvede  a
ripartire le risorse di cui  al  comma  4,  sulla  base  di  criteri,
definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto  anche  della
spesa di ciascun istituto nell'ultimo  triennio  e  delle  unita'  di
personale assunte secondo le disposizioni  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  del  comparto  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica. 
  5-bis. Al fine di  rimediare  alle  gravi  difficolta'  finanziarie
delle accademie non statali di belle  arti  che  sono  finanziate  in
misura prevalente  dagli  enti  locali,  e'  autorizzata  per  l'anno
finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro. (6) (10) 
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca si provvede a ripartire le  risorse  di  cui  al  comma
5-bis, sulla base di criteri, definiti con  lo  stesso  decreto,  che
tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo  triennio
e delle unita' di  personale  assunte  secondo  le  disposizioni  del
contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
170) che "Nell'anno 2015 e' autorizzata la spesa di  euro  5  milioni
per le finalita' di cui all'articolo 19, comma 4,  del  decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128, nonche' di euro 1 milione per  le  finalita'
di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1,  comma  54)
che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo  2,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno  2015
e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
358) che "L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  19,  comma
5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  e'  incrementata
di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
653) che "A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di  cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento,  utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  con  contratto  a
tempo  indeterminato  e  determinato,  in  subordine   alle   vigenti
graduatorie nazionali per  titoli.  Il  personale  delle  graduatorie
nazionali di cui al secondo  periodo  resta  incluso  nelle  medesime
anche a seguito dell'emanazione del regolamento di  cui  all'articolo
2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143 ha disposto (con l'art. 8, comma 4,
alinea)  che  la  presente  modifica  decorre  dall'anno   accademico
2020/2021. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
5 marzo 2020, n. 12, nel modificare l'art. 8, comma 4  del  D.P.R.  7
agosto  2019,  n.  143,  ha  conseguentemente  disposto  (con  l'art.
3-quater, comma 2) che  "Le  abrogazioni  disposte  dall'articolo  8,
comma 4, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere  dall'anno
accademico 2021/2022". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, nel modificare  l'art.  3-quater,
comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a  sua  volta  modifica  l'art.  8,
comma 4 del  D.P.R.  7  agosto  2019,  n.  143,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 6, comma 2,  lettera  b))  che  "Le  abrogazioni
disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a
decorrere dall'anno accademico 2022/2023". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
5 marzo 2020, n. 12, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2021,  n.
228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022,  n.  15,
nel modificare l'art. 8, comma 4, lettera  a)  del  D.P.R.  7  agosto
2019, n. 143, ha  conseguentemente  disposto  (con  l'art.  3-quater,
comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma  4,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2019, n. 143, si applicano a  decorrere  dall'anno  accademico
2023/2024". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, nel modificare  l'art.  3-quater,
comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a  sua  volta  modifica  l'art.  8,
comma  4,  lettera  a)  del  D.P.R.  7  agosto  2019,  n.   143,   ha
conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b)) che "Le
abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143,  si
applicano a decorrere dall'anno accademico 2024/2025".