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DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (19G00109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 (in G.U. 02/11/2019, n. 257).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal: 3-11-2019
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  per  la  tutela  del  lavoro  al  fine  di   assicurare
protezione economica e normativa ad alcune  categorie  di  lavoratori
particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle  attivita'
di consegna di  beni  per  conto  altrui,  i  lavoratori  precari,  i
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita'  e  i  lavoratori
con disabilita', nonche' disposizioni volte  a  consentire  la  piena
attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito  di
cittadinanza; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali  in  corso
in  diverse  aree  del  Paese  al  fine  di   garantire   i   livelli
occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico e  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze  e
delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
      (( (Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015). )) 
 
  ((1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1: 
      1) al primo periodo, la parola: "esclusivamente" e'  sostituita
dalla seguente: "prevalentemente" e le parole: "anche con riferimento
ai tempi e al luogo di lavoro" sono soppresse; 
      2)  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:   "Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche  qualora  le
modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate  mediante
piattaforme anche digitali."; 
    b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  "Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla
gestione separata). -  1.  Per  i  soggetti  iscritti  alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, non titolari di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme
previdenziali obbligatorie,  l'indennita'  giornaliera  di  malattia,
l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di  maternita'  e  il
congedo  parentale  sono  corrisposti,  fermi  restando  i  requisiti
reddituali vigenti, a condizione che  nei  confronti  dei  lavoratori
interessati risulti attribuita  una  mensilita'  della  contribuzione
dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti  la
data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile. 
  2.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1   la   misura   vigente
dell'indennita' di degenza  ospedaliera  e'  aumentata  del  100  per
cento.  Conseguentemente  e'  aggiornata  la  misura  dell'indennita'
giornaliera di malattia"; 
    c) dopo il capo V e' inserito il seguente: 
 
                            "Capo V-bis. 
                          TUTELA DEL LAVORO 
                    TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI 
 
  Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). -  1.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le  disposizioni  del
presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i  lavoratori
autonomi che svolgono attivita' di consegna di beni per conto altrui,
in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore  di
cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di
cui al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  attraverso
piattaforme anche digitali. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali  i
programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che,
indipendentemente dal luogo di stabilimento,  sono  strumentali  alle
attivita' di consegna di beni, fissandone il compenso e  determinando
le modalita' di esecuzione della prestazione. 
  Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). - 1.  I  contratti
individuali di lavoro di cui all'articolo  47-bis  sono  provati  per
iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione  utile  per
la  tutela  dei  loro  interessi,  dei  loro  diritti  e  della  loro
sicurezza. 
  2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica
l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  152,  e  il
lavoratore ha diritto a un'indennita'  risarcitoria  di  entita'  non
superiore  ai  compensi  percepiti  nell'ultimo   anno,   determinata
equitativamente con  riguardo  alla  gravita'  e  alla  durata  delle
violazioni e al comportamento delle parti. 
  3. La violazione di quanto previsto dal comma 1  e'  valutata  come
elemento  di  prova  delle  condizioni  effettivamente  applicate  al
rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti  dal
presente decreto. 
  Art. 47-quater (Compenso). - 1. I  contratti  collettivi  stipulati
dalle organizzazioni  sindacali  e  datoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a  livello  nazionale  possono  definire  criteri  di
determinazione del  compenso  complessivo  che  tengano  conto  delle
modalita' di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione  del
committente. 
  2. In difetto della stipula dei contratti di  cui  al  comma  1,  i
lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono  essere  retribuiti
in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere
garantito un compenso minimo orario parametrato ai  minimi  tabellari
stabiliti da contratti  collettivi  nazionali  di  settori  affini  o
equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali  e  datoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 
  3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve  essere  garantita
un'indennita' integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro
svolto di notte, durante le festivita' o in condizioni meteorologiche
sfavorevoli, determinata dai contratti  di  cui  al  comma  1  o,  in
difetto, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
  Art. 47-quinquies (Divieto di discriminazione). - 1. Ai  lavoratori
di   cui   all'articolo   47-bis   si   applicano    la    disciplina
antidiscriminatoria e quella a tutela della liberta' e  dignita'  del
lavoratore  previste  per  i  lavoratori  subordinati,  ivi  compreso
l'accesso alla piattaforma. 
  2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di
lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della  prestazione  sono
vietate. 
  Art. 47-sexies  (Protezione  dei  dati  personali).  -  1.  I  dati
personali dei lavoratori che svolgono la loro attivita' attraverso le
piattaforme digitali sono trattati in conformita'  alle  disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, e al codice di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
  Art. 47-septies (Copertura  assicurativa  obbligatoria  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I  prestatori
di lavoro di  cui  al  presente  capo  sono  comunque  soggetti  alla
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di
assicurazione INAIL e' determinato  ai  sensi  dell'articolo  41  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del  1965,  in
base al tasso di rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini
del calcolo del premio  assicurativo,  si  assume  come  retribuzione
imponibile, ai sensi dell'articolo  30  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1124  del  1965,  la  retribuzione  convenzionale
giornaliera di importo corrispondente alla misura del  limite  minimo
di retribuzione giornaliera in  vigore  per  tutte  le  contribuzioni
dovute in materia di previdenza e assistenza sociale,  rapportata  ai
giorni di effettiva attivita'. 
  2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la
piattaforma anche digitale e' tenuto  a  tutti  gli  adempimenti  del
datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965. 
  3. Il committente che utilizza la  piattaforma  anche  digitale  e'
tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura
e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  Art. 47-octies (Osservatorio).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  il
monitoraggio e la valutazione  indipendente  delle  disposizioni  del
presente capo, e' istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o  da  un
suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e  dei
lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo  47-bis,  designati  dalle
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale.  L'osservatorio  verifica,  sulla  base  dei  dati
forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS
e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e puo'
proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del  mercato  del
lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio  non
spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso
spese  o   emolumento   comunque   denominato.   L'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'  assicurata  con
le risorse finanziarie, umane e strumentali previste  a  legislazione
vigente". 
  2. L'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81, introdotto dal comma 1, lettera c),  si  applica  decorsi  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. L'articolo 47-septies del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera  c),  si  applica
decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto)).