DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 16-3-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 30.

  Per  le  categorie  per  le  quali  siano  stabiliti  salari medi o
convenzionali,   questi   valgono   per   la   determinazione   della
retribuzione.
  Se  la  retribuzione  consiste  in  tutto  o  in  parte nei vitto o
alloggio  o  in  altre  prestazioni  in  natura, il valore di essa e'
determinato  in  ragione  dei prezzi locali, con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
  Nei  lavori  retribuiti  a  cottimo  o a provvigione si intende per
retribuzione  il  guadagno  di  cottimo o l'importo della provvigione
depurati  dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se
determinate in misura forfettaria.
  ((Nei   casi   in   cui   i  prestatori  d'opera  non  percepiscano
retribuzione  fissa  o comunque la remunerazione non sia accettabile,
si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o
convenzionali,  la  retribuzione  valida ai fini della determinazione
del  minimale  di  legge  per  la  liquidazione  delle rendite di cui
all'articolo 116, comma 3.))
  Per  gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione
annua  da  assumersi  a  base  della  determinazione della rendita di
inabilita' o della rendita di superstiti e' fissata, avuto riguardo a
classi  di  eta'  ed  alla natura del corso degli studi seguiti dagli
alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica,
istruzione.  Per  gli  alunni delle scuole private detta retribuzione
vale anche ai fini contributivi.