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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 maggio 2019, n. 72

Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili. (19G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2019)
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Testo in vigore dal: 16-8-2019
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande; 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, recante «Attuazione  della  direttiva  (CEE)  n.
76/893 relativa ai materiali e agli  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, relativo
alla  disciplina  igienica  degli  imballaggi,  recipienti,  utensili
destinati a venire in contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
sostanze d'uso personale e, in particolare, gli  articoli  36  e  37,
pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  20
aprile 1973, n. 104; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2015,  n.  195,
concernente il regolamento recante aggiornamento  limitatamente  agli
acciai inossidabili al decreto del Ministro della  sanita'  21  marzo
1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288; 
  Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in  data
3, 4 novembre 2015 e 22 dicembre 2015; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 13 settembre 2016; 
  Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea
effettuata in data 19 settembre 2016, ai  sensi  della  direttiva  n.
2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del  9  settembre
2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2018; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, effettuata in data 18 settembre 2018 e 17 aprile 2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                     Inserimento di nuovi acciai 
 
  1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II  al  decreto
del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' sostituita  dall'allegato
1 al presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per i provvedimenti comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt.
          242, 243, 247, 250 e 262 del  T.U.  delle  leggi  sanitarie
          approvato con R.D. 27  luglio  1934,  n.  1265:  Disciplina
          igienica della produzione e della  vendita  delle  sostanze
          alimentari  e  delle  bevande)  estata   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962. 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del  decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente : 
              «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni». 
              - Il testo dell'art.17, commi 3 e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale». 
              Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e
          gli oggetti destinati a venire a contatto  con  i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie  L  n.  338
          del 13 novembre 2004. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  sezione  6  dell'allegato  II  del  decreto  del
          Ministro della sanita' 21 marzo 1973, come  sostituita  dal
          decreto qui  pubblicato,  riporta  l'«Elenco  degli  acciai
          inossidabili che possono essere impiegati in  contatto  con
          gli alimenti».