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DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2019, n. 19

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonchè di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. (19G00027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2019
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-3-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come  parametri  di
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti  finanziari  o
per misurare la  performance  di  fondi  di  investimento  e  recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE  e  del  regolamento
(UE) n. 596/2014; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza  delle  operazioni
di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 648/2012; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017  e,
in particolare, gli articoli 9, commi 1 e 3, e 10, commi  1,  lettera
a) e 3; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, ai sensi degli articoli 8 e 21  della  legge  6
febbraio 1996, n. 52; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 febbraio 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche alla parte I del decreto 
                 legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      «c-bis)  "COVIP":  la  Commissione  di  vigilanza   sui   fondi
pensione;»; 
    b) dopo la lettera r-ter) sono inserite le seguenti: 
      «r-ter.1) "indice di riferimento" o  "benchmark":  l'indice  di
cui all'articolo 3, paragrafo  1,  punto  3),  del  regolamento  (UE)
2016/1011; 
      r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la  persona
fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6),  del
regolamento (UE) 2016/1011;». 
  2. All'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione»
sono sostituite dalla seguente: «COVIP». 
  3. All'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Individuazione
delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e
ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 25 novembre 2015)»; 
    b) al comma 2-bis le parole: «Commissione di vigilanza sui  fondi
pensione (COVIP)» sono sostituite dalla seguente: «COVIP» e  dopo  le
parole: «dal regolamento (UE) n. 648/2012» sono inserite le seguenti:
«e dal regolamento (UE) 2015/2365»; 
    c) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «La
Consob e' l'autorita' competente nei confronti delle controparti  non
finanziarie, come definite rispettivamente dal  regolamento  (UE)  n.
648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365,  che  non  siano  soggetti
vigilati da altra autorita' ai sensi del presente  articolo,  per  il
rispetto degli obblighi previsti  dagli  articoli  9,  10  e  11  del
regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15 del  regolamento
(UE) 2015/2365.». 
  4. Dopo l'articolo 4-septies del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
    «Art.  4-septies.1  (Individuazione  delle  autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati
come parametri  di  riferimento  negli  strumenti  finanziari  e  nei
contratti finanziari o  per  misurare  la  performance  di  fondi  di
investimento). - 1. Ai  sensi  dell'articolo  40,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2016/1011, la Consob e' l'autorita' competente sugli
amministratori di indici di riferimento e sui  contributori  di  dati
sottoposti a vigilanza, come definiti dall'articolo 3,  paragrafo  1,
punto 10), del citato regolamento,  stabiliti  nel  territorio  della
Repubblica. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia  e'
autorita' competente sui contributori di dati sottoposti alla propria
vigilanza,  ai  fini  della  partecipazione   ai   collegi   prevista
dall'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1011,  e
collabora con l'autorita' competente sugli amministratori  di  indici
di  riferimento  come  previsto   dall'articolo   23   del   medesimo
regolamento. Per assolvere a questi compiti  la  Consob  e  la  Banca
d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo d'intesa, le  modalita'
della collaborazione e del reciproco scambio di informazioni. 
  3. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
2016/1011, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP  sono  le
autorita'  competenti,  secondo   le   rispettive   attribuzioni   di
vigilanza, sui soggetti dalle medesime vigilati che fanno uso  di  un
indice di  riferimento,  secondo  quanto  disposto  dall'articolo  3,
paragrafo 1, punto 7), del regolamento citato. 
  4. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
2016/1011, la  Consob  e'  l'autorita'  competente  responsabile  del
coordinamento, della cooperazione, dello scambio di informazioni  con
la  Commissione  dell'Unione  europea,  l'AESFEM   e   le   autorita'
competenti degli altri Stati membri. 
  5. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti  dal  regolamento
(UE) 2016/1011, la Consob, la Banca  d'Italia,  l'IVASS  e  la  COVIP
esercitano i poteri di vigilanza e di indagine  loro  rispettivamente
attribuiti dalla normativa di settore.  La  Consob  puo'  esercitare,
altresi', gli ulteriori  poteri  previsti  dall'articolo  187-octies,
secondo le modalita' ivi stabilite.». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, dell'8 giugno  2016,  sugli  indici  usati
          come parametri di riferimento negli strumenti finanziari  e
          nei contratti finanziari o per misurare la  performance  di
          fondi di investimento e recante  modifica  delle  direttive
          2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n.  596/2014
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2016, n. L 171. 
              - Il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 25 novembre  2015,  sulla  trasparenza
          delle operazioni di  finanziamento  tramite  titoli  e  del
          riutilizzo e che modifica il regolamento (UE)  n.  648/2012
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337. 
              - Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 25 ottobre
          2017, n. 163 (delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea -  Legge  di  delegazione  europea  2016  -  2017),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre  2017,  n.
          259, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2016/1011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'8
          giugno 2016, sugli indici usati come indici di  riferimento
          negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per
          misurare la performance di fondi di investimento e  recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2014/17/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 596/2014). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
          all'articolo 31 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
          2016/1011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'8
          giugno 2016, sugli indici usati come indici di  riferimento
          negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per
          misurare la performance di fondi di investimento e  recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2014/17/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 596/2014. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
          concerto con  i  Ministri  della  giustizia,  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo
          economico. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla
          disciplina del regolamento (UE)  2016/1011,  le  occorrenti
          modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione
          europea, per  i  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare, al fine di realizzare  il  migliore  coordinamento
          con le  altre  disposizioni  vigenti,  con  l'obiettivo  di
          assicurare  l'integrita'  dei  mercati  finanziari   e   la
          stabilita' finanziaria e un  appropriato  grado  di  tutela
          degli investitori; 
                b) apportare al testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e alle inerenti
          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  che  lo
          richiedono nonche' provvedere ad abrogare espressamente  le
          eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti  gli
          istituti disciplinati dal regolamento anzidetto; 
                c) per gli amministratori di indici usati come indici
          di riferimento negli strumenti finanziari e  nei  contratti
          finanziari o  per  misurare  la  performance  di  fondi  di
          investimento,   designare   la   CONSOB   quale   autorita'
          competente ai sensi  dell'articolo  40,  paragrafo  1,  del
          regolamento  (UE)  2016/1011,  assicurando  che  la  stessa
          autorita' possa esercitare i poteri previsti  dallo  stesso
          regolamento; 
                d) per le categorie  di  soggetti  vigilati  elencati
          nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k),
          del regolamento (UE) 2016/1011,  designare,  tenendo  conto
          delle attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore,
          una  o  piu'  autorita'  nazionali  competenti   ai   sensi
          dell'articolo 40,  paragrafo  1,  del  citato  regolamento,
          assicurando che le autorita' possano  esercitare  i  poteri
          previsti dallo stesso  regolamento,  avuto  riguardo  anche
          all'esigenza  di  contenere  gli  oneri  per   i   soggetti
          vigilati; 
                e) designare la CONSOB quale  autorita'  responsabile
          del coordinamento, della cooperazione e  dello  scambio  di
          informazioni  con  la  Commissione   europea,   l'Autorita'
          europea degli strumenti finanziari e dei mercati  (ESMA)  e
          le autorita' competenti degli altri Stati membri, ai  sensi
          dell'articolo  40,  paragrafo  2,  del   regolamento   (UE)
          2016/1011; 
                f) attribuire alle autorita'  designate  in  base  ai
          criteri di cui alle lettere c) e d) del presente  comma  il
          potere  di  imporre  le  sanzioni   e   le   altre   misure
          amministrative per le violazioni elencate dall'articolo  42
          del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto  dei  criteri,
          dei limiti  e  delle  procedure  previste  dal  regolamento
          medesimo  e  dalle  disposizioni  nazionali   vigenti   che
          disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da  parte
          delle autorita' anzidette; 
                g) prevedere che, per stabilire il tipo e il  livello
          di sanzione amministrativa  pecuniaria  per  le  violazioni
          delle   disposizioni   contenute   nel   regolamento   (UE)
          2016/1011, si  tenga  conto  delle  circostanze  pertinenti
          elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Le   autorita'   interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.» 
              «Art. 10 (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2015/2365 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25
          novembre  2015,  sulla  trasparenza  delle  operazioni   di
          finanziamento  tramite  titoli  e  del  riutilizzo  e   che
          modifica il  regolamento  (UE)  n.  648/2012,  nonche'  per
          l'adozione di disposizioni  integrative  e  correttive  del
          decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della
          legge 9 luglio 2015, n. 114). - 1. Il Governo  e'  delegato
          ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi per: 
                a) l'adeguamento, entro dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  della  normativa
          nazionale al regolamento (UE) 2015/2365  sulla  trasparenza
          delle operazioni di  finanziamento  tramite  titoli  e  del
          riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; 
                b) l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  di  disposizioni
          integrative e correttive del decreto legislativo 12  agosto
          2016, n. 176, emanato in attuazione della delega  contenuta
          all'articolo 12 della legge 9  luglio  2015,  n.  114,  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,   del   23   luglio   2014,   relativo   al
          miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea  e
          ai depositari centrali di titoli e recante  modifica  delle
          direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento  (UE)  n.
          236/2012,  per  il  completamento  dell'adeguamento   della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  4
          luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC,  le  controparti
          centrali e i repertori di dati sulle  negoziazioni  nonche'
          per l'attuazione della direttiva  98/26/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di
          pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli,   come
          modificata  dal  regolamento  (UE)  n.   648/2012   e   dal
          regolamento (UE) n. 909/2014. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
          concerto con  i  Ministri  della  giustizia,  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo
          economico. 
              3. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento  della
          normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365,  di  cui
          al comma 1, lettera a), il Governo  e'  tenuto  a  seguire,
          oltre ai principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
          all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
          i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla
          disciplina del regolamento (UE)  2015/2365,  le  occorrenti
          modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione
          europea, per  i  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare, al fine di realizzare  il  migliore  coordinamento
          con  le  altre   disposizioni   vigenti,   assicurando   un
          appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela
          della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei  mercati
          finanziari; 
                b) apportare al testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   2015/2365   che   lo
          richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le  norme
          dell'ordinamento   nazionale   riguardanti   gli   istituti
          disciplinati dal regolamento anzidetto; 
                c) apportare le opportune  modifiche  e  integrazioni
          alle disposizioni in  materia  di  sanzioni  contenute  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo n.  58  del  1998
          sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento
          (UE) 2015/2365, affinche'  le  autorita'  di  vigilanza  di
          settore, secondo le rispettive competenze, possano  imporre
          le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli
          articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso  di
          violazione  delle  disposizioni   indicate   dai   medesimi
          articoli, garantendo che, nello  stabilire  il  tipo  e  il
          livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative,
          si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti,  secondo
          quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo  regolamento,
          attenendosi, con riferimento alle sanzioni  pecuniarie,  ai
          pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22; 
                d) prevedere la  pubblicazione  delle  decisioni  che
          impongono  sanzioni  o  altre  misure  amministrative,  nei
          limiti  e  secondo  le  previsioni  dell'articolo  26   del
          regolamento  (UE)  2015/2365  nonche'  assicurare  che   le
          decisioni e le misure  adottate  a  norma  del  regolamento
          siano adeguatamente  motivate  e  soggette  al  diritto  di
          ricorso   giurisdizionale,    secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 27 del medesimo regolamento; 
                e)  provvedere  affinche'  siano  messi  in  atto   i
          dispositivi  e  le  procedure  per   la   segnalazione   di
          violazioni di cui  all'articolo  24  del  regolamento  (UE)
          2015/2365. 
              4.  Nell'esercizio  della  delega  per  l'adozione   di
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9
          luglio 2015, n. 114, di cui al  comma  1,  lettera  b)  del
          presente  articolo,  il  Governo  e'  tenuto  a  seguire  i
          principi e criteri direttivi specifici di cui  all'articolo
          12 della legge 9 luglio 2015, n. 114,  come  integrati  dai
          seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici: 
                a) apportare le opportune  modifiche  e  integrazioni
          alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 58 del  1998  dal  decreto
          legislativo n. 176 del  2016,  al  fine  di  realizzare  il
          migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in
          materia  di  sanzioni  nonche'  di  integrare   il   quadro
          sanzionatorio relativo  alle  disposizioni  in  materia  di
          gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare
          che ulteriori rilevanti  obblighi,  previsti  a  carico  di
          intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata
          sanzione amministrativa per il caso della loro violazione; 
                b)  apportare  le   modifiche   e   le   integrazioni
          necessarie per realizzare il miglior coordinamento  tra  la
          disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento
          (UE) n.  909/2014  e  la  disciplina  di  adeguamento  alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012,   anche
          attraverso la modifica della  disciplina  fallimentare  per
          gli aspetti di rilevanza. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le autorita' interessate  svolgono  le  attivita'
          previste  dal  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) "legge fallimentare": il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione; 
                d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
                d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno
          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare
          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo
          professionale; 
                d-quinquies)  "banca":   la   banca   come   definita
          dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del  Testo  unico
          bancario; 
                d-sexies) "banca dell'Unione europea" o  "banca  UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                f) "impresa di investimento  dell'Unione  europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha  la
          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                h; 
                i) 'societa' di investimento  a  capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                i-bis) 'societa' di investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'articolo 39; 
                m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
                m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-octies.1) 'fondo di investimento  europeo  a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) 'clienti  professionali'  o  'investitori
          professionali':   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                m-undecies.1) 'Business  Angel':  gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                m-duodecies) "clienti al dettaglio o  investitori  al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF; 
                q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
                q-quater)    'depositario    dell'Oicr    master    o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
                q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                r-ter.1)  "indice  di  riferimento"  o   "benchmark":
          l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-ter.2) "amministratore di indici  di  riferimento":
          la persona  fisica  o  giuridica  di  cui  all'articolo  3,
          paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
                r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                w-bis)   soggetti   abilitati   alla    distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi  di   cui   all'articolo   109   del   decreto
          legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
          iscritti   nell'elenco   annesso   di   cui    all'articolo
          116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209  del
          2005, quali  le  banche,  le  societa'  di  intermediazione
          mobiliare  e  le  imprese  di  investimento,  anche  quando
          operano con i collaboratori  di  cui  alla  sezione  E  del
          registro  unico  degli  intermediari  assicurativi  di  cui
          all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
                w-bis.1) «prodotto di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.2)  «prodotto   d'investimento   al   dettaglio
          preassemblato»  o  «PRIP»:   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:  un
          prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,   numero   2),   del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita  elencati
          all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i  contratti
          assicurativi vita,  qualora  le  prestazioni  previste  dal
          contratto siano dovute soltanto in caso di  decesso  o  per
          incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3)  i
          prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
          sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
          cui all'articolo 4, numero  5),  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
                w-bis.6) «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:  un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                  1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
                  4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2)  le  misure  adottate  ai  sensi   dell'articolo
          60-bis.4; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o
          depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
              Omissis.». 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  4  (Collaborazione  tra  autorita'  e  segreto
          d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la  COVIP  e
          l'IVASS collaborano tra loro,  anche  mediante  scambio  di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Dette  autorita'  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
              2. La Banca d'Italia e  la  Consob  collaborano,  anche
          mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'  e  i
          comitati che compongono il SEVIF e con  la  Banca  Centrale
          Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Nei casi e  nei  modi  stabiliti  dalla  normativa  europea
          adempiono agli obblighi di comunicazione nei  confronti  di
          tali  soggetti  e  delle  altre  autorita'  e   istituzioni
          indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. 
              2-bis. Ai fini indicati al comma  2,  la  Consob  e  la
          Banca  d'Italia  possono  concludere   con   le   autorita'
          competenti degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  con
          l'AESFEM e la BCE accordi di  collaborazione,  che  possono
          prevedere la delega reciproca di compiti di  vigilanza.  La
          Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per
          la risoluzione  delle  controversie  con  le  autorita'  di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. La  Consob  e'  il  punto  di  contatto  per  la
          ricezione delle richieste di  informazioni  provenienti  da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia di servizi e attivita' di  investimento  svolti  da
          soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di servizi di
          comunicazione dati. La Consob interessa la  Banca  d'Italia
          per gli aspetti di competenza di questa  ultima.  La  Banca
          d'Italia   trasmette   le   informazioni    contestualmente
          all'autorita' competente  dello  Stato  membro  dell'Unione
          europea che le ha richieste e alla Consob. 
              3. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  possono  cooperare,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari. 
              4. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia  e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse a terzi ne'  ad  altre  autorita'  italiane,  ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
              5. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  scambiare
          informazioni: 
                a)  con  autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di
          fallimento, in Italia o  all'estero,  relativi  a  soggetti
          abilitati; 
                b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
          sistemi di indennizzo; 
                c)  con  le  controparti  centrali  e  i   depositari
          centrali; 
                d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al  fine
          di garantire il regolare funzionamento delle sedi  da  essi
          gestite. 
              5-bis. Lo scambio  di  informazioni  con  autorita'  di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio. 
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e d), possono essere rivelate a terzi con il  consenso  del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 
              7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono  esercitare  i
          poteri a esse  assegnati  dall'ordinamento  anche  ai  fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime. Le autorita' competenti  di  Stati  comunitari  o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB di effettuare  per  loro  conto,  secondo  le  norme
          previste nel presente decreto, un'indagine  sul  territorio
          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
          sul territorio dello Stato  inerenti  ai  provvedimenti  da
          esse adottati. Le predette autorita' possono  chiedere  che
          venga consentito ad alcuni membri  del  loro  personale  di
          accompagnare il personale  della  Banca  d'Italia  e  della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 
              8. Restano ferme le norme che disciplinano  il  segreto
          d'ufficio sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni  in
          possesso della Banca d'Italia. 
              9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza  su
          base consolidata nei confronti di gruppi operanti  in  piu'
          Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base  di  accordi
          con   le   autorita'   competenti,   definisce   forme   di
          collaborazione  e  coordinamento,  istituisce  collegi   di
          supervisori e  partecipa  ai  collegi  istituiti  da  altre
          autorita'.  In  tale  ambito,  la   Banca   d'Italia   puo'
          concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe  di
          funzioni. 
              10. Tutte le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in
          possesso della CONSOB in ragione  della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi  i
          casi previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. 
              11. I dipendenti  della  CONSOB,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato. 
              12. I dipendenti  della  CONSOB,  i  consulenti  e  gli
          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
              13. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
              13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di
          informazioni, con le autorita' competenti di  Stati  membri
          dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob  e  la  Banca
          d'Italia stabiliscono con  il  Ministero  della  giustizia,
          anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di
          acquisizione  delle  informazioni  relative  alle  sanzioni
          penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di
          cui all'articolo 2638 del codice  civile  e  agli  articoli
          166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis,  per  la  successiva
          comunicazione all'AESFEM, ai sensi  dell'articolo  195-ter,
          comma 1-bis. 
              13-ter. Per i medesimi fini di cui al  comma  13-bis  e
          fermo restando il  divieto  di  cui  all'articolo  329  del
          codice di procedura penale, la Consob e la  Banca  d'Italia
          possono richiedere informazioni  all'autorita'  giudiziaria
          procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
          per i reati previsti dal comma 13-bis.». 
              -  Il  testo   dell'articolo   4-quater   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.   4-quater   (Individuazione   delle    autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2015).
          - 1. 
              2. 
              2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP
          sono le autorita' competenti per il rispetto degli obblighi
          posti dal regolamento (UE) n. 648/2012  e  dal  regolamento
          (UE)  2015/2365  a  carico  dei  soggetti  vigilati   dalle
          medesime autorita', secondo le rispettive  attribuzioni  di
          vigilanza. 
              3. La Consob e' l'autorita'  competente  nei  confronti
          delle   controparti   non   finanziarie,   come    definite
          rispettivamente dal regolamento  (UE)  n.  648/2012  e  dal
          regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati
          da altra autorita' ai sensi del presente articolo,  per  il
          rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e  11
          del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli  4  e  15
          del regolamento  (UE)  2015/2365.  A  tal  fine  la  Consob
          esercita i poteri  previsti  dall'articolo  187-octies  del
          presente decreto  legislativo,  secondo  le  modalita'  ivi
          stabilite,  e  puo'  dettare  disposizioni  inerenti   alle
          modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza. 
              4. 
              5. ».