DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
          Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio 
 
  1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive  funzioni.  Dette  autorita'  non  possono  reciprocamente
opporsi il segreto d'ufficio. 
  2. La Banca  d'Italia  e  la  Consob  collaborano,  anche  mediante
scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono
il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine  di  agevolare
le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa
europea adempiono agli obblighi di comunicazione  e  di  cooperazione
nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e  istituzioni
indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. (73) 
  2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la  Banca  d'Italia
possono concludere con le autorita'  competenti  degli  Stati  membri
dell'Unione europea, con l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione,
che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La
Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM e all'ABE per
la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. (73) 
  2-ter. La Consob e' il punto di contatto  per  la  ricezione  delle
richieste di informazioni  provenienti  da  autorita'  competenti  di
Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attivita' di
investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione  e
di ((APA o ARM)). La Consob  interessa  la  Banca  d'Italia  per  gli
aspetti di competenza di questa ultima. La Banca  d'Italia  trasmette
le informazioni contestualmente all'autorita' competente dello  Stato
membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob. (73) 
  3. la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche  mediante
scambio di informazioni, con  le  autorita'  competenti  degli  Stati
extracomunitari. 
  4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB  ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne'  ad
altre autorita' italiane, ivi incluso  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
  5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: 
    a) con autorita'  amministrative  e  giudiziarie  nell'ambito  di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero,
relativi a soggetti abilitati; 
    b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi  di
indennizzo; 
    c) con le controparti centrali e i depositari centrali; 
    d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire
il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite. (73) 
  5-bis.  Lo  scambio  di  informazioni  con   autorita'   di   Paesi
extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme in  materia  di
segreto di ufficio. 
  6. Le informazioni indicate nel comma  5,  lettere  b),  c)  e  d),
possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto  che  le
ha fornite. Si puo' prescindere dal consenso se le informazioni siano
fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione  e  collaborazione
internazionale. 
  7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse
assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre
autorita' e su richiesta delle medesime. Le autorita'  competenti  di
Stati  comunitari  o  extracomunitari  possono  chiedere  alla  Banca
d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel  presente  decreto,  un'indagine  sul  territorio  dello
Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche sul  territorio
dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati.  Le  predette
autorita' possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri  del
loro personale di accompagnare il personale della  Banca  d'Italia  e
della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 
  8. Restano ferme le norme che  disciplinano  il  segreto  d'ufficio
sulle notizie, i dati e  le  informazioni  in  possesso  della  Banca
d'Italia. 
  9. Al  fine  di  agevolare  l'esercizio  della  vigilanza  su  base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati comunitari
la Banca d'Italia,  nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle
disposizioni dell'Unione europea e  sulla  base  di  accordi  con  le
autorita'   competenti,   definisce   forme   di   collaborazione   e
coordinamento, istituisce  collegi  di  supervisori  e  partecipa  ai
collegi istituiti da  altre  autorita'.  In  tale  ambito,  la  Banca
d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe
di funzioni. 
  9-bis.  La  Banca  d'Italia,  se  nell'esercizio  della   vigilanza
consolidata  verifica  una  situazione  di  emergenza,  inclusa   una
situazione  descritta  all'articolo  18  del  regolamento   (UE)   n.
1093/2010,  o  un'evoluzione  negativa   sui   mercati,   che   possa
compromettere la liquidita' del mercato e la stabilita'  del  sistema
finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui  opera  il
gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente
l'ABE, il CERS e le  pertinenti  autorita'  competenti,  tra  cui  la
Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo  svolgimento
dei loro compiti. 
  10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati  in  possesso  della
CONSOB in ragione della sua attivita' di vigilanza sono  coperti  dal
segreto   d'ufficio   anche    nei    confronti    delle    pubbliche
amministrazioni, a  eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini
relative a violazioni sanzionate penalmente. 
  11. I dipendenti della CONSOB,  nell'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza, sono pubblici ufficiali  e  hanno  l'obbligo  di  riferire
esclusivamente alla Commissione tutte  le  irregolarita'  constatate,
anche quando integrino ipotesi di reato. 
  12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano  o  hanno
lavorato per la Consob, nonche' i consulenti e gli esperti dei  quali
la stessa si avvale o si  e'  avvalsa,  sono  vincolati  dal  segreto
d'ufficio. 
  13. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici  forniscono
dati, notizie e documenti e ogni ulteriore  collaborazione  richiesta
dalla CONSOB, in conformita' delle leggi disciplinanti  i  rispettivi
ordinamenti. 
  13-bis.  Ai  fini   della   cooperazione,   mediante   scambio   di
informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri dell'Unione
europea e con l'AESFEM, la Consob e la  Banca  d'Italia  stabiliscono
con il Ministero della giustizia, anche sulla base di  un  protocollo
d'intesa, le modalita' di acquisizione  delle  informazioni  relative
alle sanzioni penali  applicate  dall'Autorita'  giudiziaria,  per  i
reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166,
167, 168, 169, 170-bis e 173-bis,  per  la  successiva  comunicazione
all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis. 
  13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando
il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la
Consob  e  la  Banca   d'Italia   possono   richiedere   informazioni
all'autorita' giudiziaria procedente in ordine  alle  indagini  e  ai
procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis. 
 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018,
fatto salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo  93  della
direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo  2,
della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si  applicano
dal 3 settembre 2019, e dall'articolo  55  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, e successive modificazioni,  nonche'  dal  comma  3.  [...]
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea
direttamente  applicabili,  le  disposizioni  emanate   dalla   Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  anche  congiuntamente,   ai   sensi   di
disposizioni  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
abrogate o modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a  essere
applicate fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
emanati dalla Banca d'Italia  o  dalla  Consob  nelle  corrispondenti
materie".