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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 18

Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. (19G00024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2019
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Testo in vigore dal: 27-3-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017  e,
in particolare, l'articolo 4; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 3 novembre 2016, n. 214, di ratifica  ed  esecuzione
dell'Accordo su un tribunale unificato dei  brevetti,  con  Allegati,
fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17  dicembre  2012,  relativo  all'attuazione  di  una
cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione  di  una  tutela
brevettuale unitaria; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  1260/2012  del  Consiglio,  del  17
dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata
nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale  unitaria  con
riferimento al regime di traduzione applicabile; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari  europei,  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,   e
                      successive modificazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 56: 
      1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto  europeo  con
effetto unitario conferiscono al  titolare  i  diritti  di  cui  agli
articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016,  n.
214, e impongono  i  limiti  di  cui  all'articolo  27  dello  stesso
Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed  il  brevetto
europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data
in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la  menzione
della concessione del brevetto.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3, dopo le parole: «Il titolare», sono inserite  le
seguenti: «di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia»; 
      4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Per i brevetti europei, per i quali e' stata presentata una
richiesta di effetto unitario nei termini previsti  dall'articolo  9,
paragrafo 1, lettera  g),  del  regolamento  (UE)  n.  1257/2012,  il
termine di cui al comma 4  decorre  dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o  revoca  dell'effetto
unitario ovvero dalla data di ricezione  dell'istanza  di  ritiro  da
parte dell'Ufficio europeo.»; 
      5) al comma 5, le  parole:  «3  e  4»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3, 4 e 4-bis»; 
    b) all'articolo 58, al comma 2, dopo le parole: «o  del  brevetto
europeo», ovunque ricorrano, sono inserite le  seguenti:  «anche  con
effetto unitario»; 
    c) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
        1.1. dopo le parole: «brevetto  europeo  valido  in  Italia»,
sono inserite  le  seguenti:  «o  un  brevetto  europeo  con  effetto
unitario,» e dopo le parole: «brevetto  europeo»,  sono  inserite  le
seguenti: «o del brevetto europeo con effetto unitario»; 
        1.2. alla lettera a), dopo  le  parole:  «brevetto  europeo»,
sono inserite  le  seguenti:  «o  al  brevetto  europeo  con  effetto
unitario»; 
        1.3. alla lettera b), dopo  le  parole:  «brevetto  europeo»,
sono aggiunte le  seguenti:  «o  del  brevetto  europeo  con  effetto
unitario»; 
      2) al  comma  2,  dopo  le  parole:  «brevetto  europeo»,  sono
inserite  le  seguenti:  «,  o  il  brevetto  europeo   con   effetto
unitario,»; 
      3) al  comma  3,  dopo  le  parole:  «brevetto  europeo»,  sono
inserite le seguenti: «o del brevetto europeo con effetto unitario»; 
    d) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
        1.1.  alla  lettera  a),  le  parole:  «,   ovvero   in   via
sperimentale» sono soppresse; 
        1.2. dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
    «a-bis)  agli  atti  compiuti  a  titolo  sperimentale   relativi
all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero  all'utilizzazione  di
materiale biologico a fini di coltivazione, o alla  scoperta  e  allo
sviluppo di altre varieta' vegetali;»; 
        1.3. dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: 
    «c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a  bordo  di
navi di altri Paesi  dell'Unione  internazionale  per  la  protezione
della  proprieta'  industriale  (Unione  di  Parigi)  o   di   membri
dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia,  nel
corpo  della  nave  in  questione,  nelle  macchine,  nel   sartiame,
nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali  navi  entrino
temporaneamente  o  accidentalmente  nelle  acque  italiane,  purche'
l'invenzione sia utilizzata  esclusivamente  per  le  esigenze  della
nave,  ovvero  all'utilizzazione  dell'invenzione  brevettata   nella
costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili  o  di  veicoli
terrestri o altri mezzi  di  trasporto  di  altri  Paesi  dell'Unione
internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione
di Parigi) o di membri dell'Organizzazione  mondiale  del  commercio,
diversi dall'Italia, oppure degli  accessori  di  tali  aeromobili  o
veicoli  terrestri,   quando   questi   entrino   temporaneamente   o
accidentalmente  nel   territorio   italiano,   ferme   restando   le
disposizioni del codice della navigazione e quelle della  Convenzione
internazionale per l'aviazione  civile,  stipulata  a  Chicago  il  7
dicembre 1944, resa esecutiva ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; 
    c-ter) agli atti consentiti ai  sensi  degli  articoli  64-ter  e
64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e  alle  utilizzazioni
ivi consentite delle informazioni cosi' legittimamente ottenute.»; 
    e) all'articolo 70, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo e degli  articoli  da
71 a 74 e 81-octies  si  applicano  anche  ai  diritti  sul  brevetto
europeo con effetto unitario relativamente al territorio nazionale.»; 
    f) all'articolo 163, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui  all'articolo  83
dell'Accordo su un tribunale unificato  dei  brevetti,  ratificato  e
reso esecutivo ai sensi della  legge  3  novembre  2016,  n.  214,  i
diritti conferiti  da  un  certificato  complementare  di  protezione
basato su un brevetto europeo di  cui  all'articolo  56  sono  quelli
previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.»; 
    g) al capo VIII, dopo la sezione VI, e' inserita la seguente: 
  «Sezione  VI-bis   (Brevetto   europeo).   Art.   245-bis   (Regime
transitorio).  -  1.  Le  cause  riguardanti  il   brevetto   europeo
rilasciato per l'Italia, pendenti fino alla data di entrata in vigore
dell'Accordo su un tribunale unificato  dei  brevetti,  ratificato  e
reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e quelle
promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti  all'autorita'
giudiziaria italiana  per  effetto  del  regime  transitorio  di  cui
all'articolo 83, paragrafo 3, dell'Accordo medesimo, sono  decise  in
conformita' alla legislazione italiana in materia.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 2017,  n.
          163 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2016-2017),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita: 
              «Art.  4  (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento,  il
          coordinamento e il raccordo della normativa nazionale  alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.   1257/2012   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2012,
          relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata  nel
          settore  dell'istituzione   di   una   tutela   brevettuale
          unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un  tribunale
          unificato dei brevetti,  ratificato  e  reso  esecutivo  ai
          sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214). - 1. Il Governo
          e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
          cui all'art. 31 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo  e
          del   Consiglio,   del   17   dicembre    2012,    relativo
          all'attuazione di una cooperazione rafforzata  nel  settore
          dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e  per
          il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e
          le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato  dei
          brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato
          e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre  2016,  n.
          214. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale   e
          dell'economia e delle finanze. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali  di  cui  all'art.  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a) adeguare le disposizioni  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  10  febbraio  2005,   n.   30,   alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.   1257/2012,   con
          abrogazione  espressa   delle   disposizioni   superate   e
          coordinamento e riordino di quelle residue; 
                b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice
          di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle
          disposizioni del citato Accordo su un  tribunale  unificato
          dei brevetti; 
                c)  salvaguardare   la   possibilita'   di   adottare
          disposizioni attuative del regolamento  (UE)  n.  1257/2012
          anche mediante provvedimenti di  natura  regolamentare,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, nelle materie non coperte da riserva di legge  e  gia'
          disciplinate mediante regolamenti; 
                d) prevedere per i brevetti europei per cui e'  stata
          presentata una richiesta di effetto unitario che,  in  caso
          di rigetto, revoca o  ritiro  della  richiesta  di  effetto
          unitario, il termine per il deposito  della  traduzione  in
          lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi,  di
          cui al comma 4 dell'art. 56 del codice di  cui  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data  di
          ricezione  della  comunicazione  dell'atto  definitivo   di
          rigetto o revoca dell'effetto  unitario  o  dalla  data  di
          ricezione da parte  dell'Ufficio  europeo  dell'istanza  di
          ritiro; 
                e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del
          brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con  il
          brevetto nazionale, di cui all'art. 59 del codice di cui al
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si  applichino
          anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario
          al brevetto europeo.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - La  legge  3  novembre  2016,  n.  214  (Ratifica  ed
          esecuzione  dell'Accordo  su  un  tribunale  unificato  dei
          brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles  il  19  febbraio
          2013) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  24  novembre
          2016, n. 275. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1257/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2012,  relativo
          all'attuazione di una cooperazione rafforzata  nel  settore
          dell'istituzione di  una  tutela  brevettuale  unitaria  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2012, n. L 361. 
              - Il regolamento (UE) n. 1260/2012 del  Consiglio,  del
          17  dicembre   2012,   relativo   all'attuazione   di   una
          cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una
          tutela brevettuale unitaria con riferimento  al  regime  di
          traduzione applicabile  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  31
          dicembre 2012, n. L 361. 
              - Il  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30
          (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art.  15
          della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  4  marzo  2005,  n.  52,   supplemento
          ordinario. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'art.  56  del  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). - 1.
          Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il  brevetto
          europeo con effetto unitario  conferiscono  al  titolare  i
          diritti di cui agli articoli 25 e  26  dell'Accordo  su  un
          tribunale  unificato  dei  brevetti,  ratificato   e   reso
          esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n.  214,  e
          impongono i limiti di cui all'art. 27 dello stesso Accordo.
          Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il  brevetto
          europeo con effetto unitario producono effetto a  decorrere
          dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo  dei
          brevetti  la  menzione  della  concessione  del   brevetto.
          Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione
          ovvero di limitazione, l'ambito della protezione  stabilito
          con la concessione o con la decisione  di  mantenimento  in
          forma modificata o  con  la  decisione  di  limitazione  e'
          confermato a decorrere dalla data in cui e'  pubblicata  la
          menzione della decisione  concernente  l'opposizione  o  la
          limitazione. 
              2. (abrogato). 
              3. Il titolare di un brevetto  europeo  rilasciato  per
          l'Italia  deve  fornire  all'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi una traduzione in  lingua  italiana  del  testo  del
          brevetto concesso dall'Ufficio europeo  nonche'  del  testo
          del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito  della
          procedura  di  opposizione  o  limitato  a  seguito   della
          procedura di limitazione. 
              4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme  al
          testo originale dal titolare del brevetto  ovvero  dal  suo
          mandatario, deve essere depositata  entro  tre  mesi  dalla
          data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1. 
              4-bis. Per i brevetti europei, per  i  quali  e'  stata
          presentata una richiesta di effetto  unitario  nei  termini
          previsti  dall'art.  9,  paragrafo  1,  lettera   g),   del
          regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4
          decorre  dalla  data  di  ricezione   della   comunicazione
          dell'atto  definitivo  di  rigetto  o  revoca  dell'effetto
          unitario ovvero dalla data  di  ricezione  dell'istanza  di
          ritiro da parte dell'Ufficio europeo. 
              5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui  ai
          commi 3, 4 e 4-bis, il brevetto europeo e' considerato, fin
          dall'origine, senza effetto in Italia.». 
              - Il testo dell'art.  58  del  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 58  (Trasformazione  della  domanda  di  brevetto
          europeo). - 1. La domanda di brevetto europeo, nella  quale
          sia stata designata l'Italia, puo'  essere  trasformata  in
          domanda di brevetto italiano per invenzione industriale: 
                a) nei casi  previsti  dall'art.  135,  paragrafo  1,
          lettera a), della Convenzione sul brevetto  europeo  del  5
          ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260; 
                b)  in  caso  di  inosservanza  del  termine  di  cui
          all'art. 14, paragrafo 2, della  Convenzione  sul  brevetto
          europeo,  quando  la  domanda  sia  stata   originariamente
          depositata in lingua italiana. 
              2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale
          per modello di utilita' di una domanda di brevetto  europeo
          respinta, ritirata o considerata ritirata  o  del  brevetto
          europeo anche con effetto unitario revocato il cui  oggetto
          abbia  i  requisiti  di  brevettabilita',  previsti   dalla
          legislazione italiana per i modelli di utilita'. 
              3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui  al
          comma   1   e'   consentito   chiedere   contemporaneamente
          l'eventuale  trasformazione  in  domanda  di   modello   di
          utilita' ai sensi dell'art. 84. 
              4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi
          dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, la domanda di  brevetto  e'  considerata
          come depositata in Italia  alla  stessa  data  di  deposito
          della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta
          domanda che sono stati presentati all'Ufficio  europeo  dei
          brevetti sono considerati come depositati  in  Italia  alla
          stessa data.». 
              - Il testo dell'art.  59  del  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 59 (Preminenza del brevetto europeo  in  caso  di
          cumulo delle protezioni). - 1.  Qualora,  per  la  medesima
          invenzione un brevetto  italiano  ed  un  brevetto  europeo
          valido  in  Italia  o  un  brevetto  europeo  con   effetto
          unitario, siano stati concessi allo stesso inventore  o  al
          suo avente causa con la medesima  data  di  deposito  o  di
          priorita', il brevetto italiano, nella misura in  cui  esso
          tutela la stessa invenzione  del  brevetto  europeo  o  del
          brevetto europeo con effetto unitario, cessa di produrre  i
          suoi effetti alla data in cui: 
                a)  il  termine  per  promuovere   l'opposizione   al
          brevetto europeo o al brevetto europeo con effetto unitario
          e' scaduto senza che sia stata fatta opposizione; 
                b) la procedura di opposizione si e'  definitivamente
          conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo
          o del brevetto europeo con effetto unitario; 
                c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se  tale
          data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b). 
              2. Le disposizioni del comma 1 rimangono  valide  anche
          se, successivamente, il brevetto  europeo,  o  il  brevetto
          europeo con effetto unitario, venga annullato o decada. 
              3. Alla scadenza dei termini di cui al comma  1,  colui
          che ha promosso un'azione a tutela  del  brevetto  italiano
          puo' chiederne la conversione nella corrispondente azione a
          tutela del brevetto europeo  o  del  brevetto  europeo  con
          effetto unitario, fatti salvi i  diritti  che  scaturiscono
          dal brevetto italiano per il periodo anteriore.». 
              - Il testo dell'art.  68  del  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto). - 1. La
          facolta' esclusiva attribuita dal diritto di  brevetto  non
          si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: 
                a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non
          commerciali; 
                a-bis)  agli  atti  compiuti  a  titolo  sperimentale
          relativi  all'oggetto  dell'invenzione  brevettata,  ovvero
          all'utilizzazione  di  materiale  biologico   a   fini   di
          coltivazione, o alla scoperta  e  allo  sviluppo  di  altre
          varieta' vegetali; 
                b)   agli    studi    e    sperimentazioni    diretti
          all'ottenimento,    anche    in    paesi     esteri,     di
          un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco
          ed ai  conseguenti  adempimenti  pratici  ivi  compresi  la
          preparazione  e   l'utilizzazione   delle   materie   prime
          farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie; 
                c) alla preparazione estemporanea, e per  unita',  di
          medicinali  nelle  farmacie  su  ricetta   medica,   e   ai
          medicinali  cosi'  preparati,  purche'  non  si  utilizzino
          principi attivi realizzati industrialmente. 
                c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a
          bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per
          la  protezione  della  proprieta'  industriale  (Unione  di
          Parigi)  o  di  membri  dell'Organizzazione  mondiale   del
          commercio, diversi dall'Italia, nel  corpo  della  nave  in
          questione, nelle macchine, nel sartiame,  nell'attrezzatura
          e  negli  altri  accessori,  quando   tali   navi   entrino
          temporaneamente o  accidentalmente  nelle  acque  italiane,
          purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente  per  le
          esigenze    della    nave,     ovvero     all'utilizzazione
          dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini  del
          funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o  altri
          mezzi   di   trasporto   di   altri    Paesi    dell'Unione
          internazionale   per   la   protezione   della   proprieta'
          industriale   (Unione    di    Parigi)    o    di    membri
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,   diversi
          dall'Italia, oppure degli accessori di  tali  aeromobili  o
          veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente  o
          accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando  le
          disposizioni del codice della navigazione  e  quelle  della
          Convenzione   internazionale   per   l'aviazione    civile,
          stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa  esecutiva  ai
          sensi  del  decreto  legislativo  6  marzo  1948,  n.  616,
          ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; 
                c-ter) agli atti consentiti ai sensi  degli  articoli
          64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  e
          alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni  cosi'
          legittimamente ottenute. 
              1-bis. 
              2. Il  brevetto  per  invenzione  industriale,  la  cui
          attuazione  implichi  quella  di  invenzioni  protette   da
          precedenti brevetti per invenzioni  industriali  ancora  in
          vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato,  senza  il
          consenso dei titolari di questi ultimi. 
              3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi  anteriori  alla
          data di deposito della domanda di brevetto o alla  data  di
          priorita',  abbia   fatto   uso   nella   propria   azienda
          dell'invenzione puo' continuare ad usarne  nei  limiti  del
          preuso. Tale  facolta'  e'  trasferibile  soltanto  insieme
          all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La  prova
          del  preuso  e  della  sua  estensione  e'  a  carico   del
          preutente.». 
              - Il testo dell'art.  70  del  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione).
          - 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto
          o quattro anni dalla data  di  deposito  della  domanda  se
          questo termine scade successivamente al precedente, qualora
          il  titolare  del  brevetto  o   il   suo   avente   causa,
          direttamente o a mezzo di  uno  o  piu'  licenziatari,  non
          abbia  attuato  l'invenzione  brevettata,  producendo   nel
          territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno
          Stato membro della Unione europea o dello Spazio  economico
          europeo ovvero  in  uno  Stato  membro  dell'Organizzazione
          mondiale del commercio, ovvero l'abbia  attuata  in  misura
          tale da risultare in grave sproporzione con i  bisogni  del
          Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per  l'uso
          non esclusivo dell'invenzione medesima, a  favore  di  ogni
          interessato che ne faccia richiesta. 
              2. La licenza obbligatoria  di  cui  al  comma  1  puo'
          ugualmente   venire    concessa,    qualora    l'attuazione
          dell'invenzione sia stata, per oltre tre  anni,  sospesa  o
          ridotta in misura tale da risultare in  grave  sproporzione
          con i bisogni del Paese. 
              3. La licenza obbligatoria non  viene  concessa  se  la
          mancata  o  insufficiente  attuazione  e'  dovuta  a  cause
          indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto o del
          suo avente causa. Non  sono  comprese  fra  tali  cause  la
          mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto  stesso
          sia  diffuso  all'estero,  la  mancanza  di  richiesta  nel
          mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con  il
          procedimento brevettato. 
              4.  La  concessione  della  licenza  obbligatoria   non
          esonera il titolare del brevetto  o  il  suo  avente  causa
          dall'onere di attuare  l'invenzione.  Il  brevetto  decade,
          qualora l'invenzione non sia stata attuata entro  due  anni
          dalla data di concessione della prima licenza  obbligatoria
          o lo sia  stata  in  misura  tale  da  risultare  in  grave
          sproporzione con i bisogni del Paese. 
              4-bis. Le disposizioni del presente  articolo  e  degli
          articoli da 71 a 74  e  81-octies  si  applicano  anche  ai
          diritti  sul  brevetto   europeo   con   effetto   unitario
          relativamente al territorio nazionale.». 
              - Il testo dell'art. 163  del  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 163 (Domanda di certificato complementare  per  i
          medicinali e per i prodotti fitosanitari). - 1. La  domanda
          di certificato  deve  essere  depositata  presso  l'Ufficio
          italiano   brevetti   e   marchi   con   riferimento   alla
          autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. 
              2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno
          i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: 
                a) nome e indirizzo del richiedente; 
                b) numero del brevetto di base; 
                c) titolo dell'invenzione; 
                d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in
          commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita'
          risulta dall'autorizzazione stessa; 
                e)  se  del  caso,  numero   e   data   della   prima
          autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'. 
              2-bis.  Fatto  salvo  il  periodo  transitorio  di  cui
          all'art. 83 dell'Accordo  su  un  tribunale  unificato  dei
          brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della  legge
          3  novembre  2016,  n.  214,  i  diritti  conferiti  da  un
          certificato  complementare  di  protezione  basato  su   un
          brevetto europeo di cui all'art. 56  sono  quelli  previsti
          dall'art. 30 dell'Accordo medesimo.».