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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2018, n. 140

Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (18G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2022)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-1-2019
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della citata legge n.  196  del  2009,
che definisce le amministrazioni pubbliche ai fini della applicazione
delle disposizioni in materia di finanza pubblica; 
  Visto l'articolo 40, comma 2, lettera e), della citata legge n. 196
del 2009, che prevede l'adozione, per la spesa,  delle  azioni  quali
componenti del programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei  conti  integrato  che  assicuri  il  loro
raccordo alla classificazione COFOG (Classification of the  functions
of government) e alla classificazione economica di terzo livello; 
  Visto l'articolo 40, comma 2, lettera n), della legge  n.  196  del
2009, che prevede l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema  di
contabilita'   finanziaria,   di   un   sistema    di    contabilita'
economico-patrimoniale  funzionale  alla   verifica   dei   risultati
conseguiti dalle amministrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione  dell'articolo  40,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196»  e,  in  particolare,  l'articolo  8,  che  ha
introdotto l'articolo 38-ter della citata legge n. 196 del 2009; 
  Visto l'articolo 38-ter della citata legge n.  196  del  2009,  che
prevede  l'introduzione  del  piano  dei  conti  integrato   per   le
amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, il  comma  3,
il quale affida ad un regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su  proposta
del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  la  definizione  della
struttura  contabile   ai   fini   dell'adozione   da   parte   delle
amministrazioni centrali dello Stato della contabilita' integrata; 
  Visto il comma 4 del richiamato articolo 38-ter della legge n.  196
del 2009, il quale prevede che gli aggiornamenti del piano dei  conti
sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
anche a seguito della sperimentazione di cui  all'articolo  38-sexies
della medesima legge n.196 del 2009; 
  Visto l'articolo 38-bis della citata legge n.  196  del  2009,  che
prevede  l'introduzione  del  sistema   di   contabilita'   integrata
finanziaria economico-patrimoniale per  le  amministrazioni  centrali
dello Stato e, in particolare, il comma 2, il quale  individua  negli
Uffici centrali del bilancio e nelle  Ragionerie  Territoriali  dello
Stato le strutture che verificano l'uniformita' e la corretta  tenuta
delle scritture contabili e la  puntuale  applicazione  dei  principi
contabili e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e  la  Corte  dei
conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per  le  procedure
di controllo contabile di rispettiva  competenza,  ivi  compresi  gli
aspetti informatici delle medesime procedure; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  concernente
«Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, in materia di adeguamento e armonizzazione dei  sistemi
contabili» e, in particolare, l'articolo 4, il quale prevede  che  le
amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilita' finanziaria,
sono  tenute  ad  adottare  un  comune  piano  dei  conti  integrato,
costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini  di
contabilita' finanziaria e da  conti  economico-patrimoniali  redatto
secondo comuni criteri di contabilizzazione; 
  Visto l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  bancario»,  che
prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni centrali dello  Stato,
incluse  le  articolazioni  periferiche,  di  adottare   il   sistema
informativo SICOGE anche ai  fini  delle  scritture  di  contabilita'
integrata economico-patrimoniale analitica; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.  196»  e,  in
particolare,  l'articolo  3,  che  prevede  che   il   controllo   di
regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di  spesa  adottati
dalle amministrazioni statali  centrali  e  periferiche  sia  svolto,
rispettivamente,  dagli  Uffici  centrali  del   bilancio   e   dalle
Ragionerie territoriali dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132, recante «Regolamento concernente le modalita'  di  adozione  del
piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, lettera  a),  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91»; 
  Sentita la Corte dei conti, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  1,
della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  che  ha  reso  il  parere  n.
1/2017/Cons. nell'adunanza a Sezioni riunite del 29 novembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1719/18,  espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 7 giugno
2018; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Definizioni e denominazioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  regolamento  si  adottano  le  seguenti
definizioni: 
    a) amministrazioni  centrali  dello  Stato:  le  amministrazioni,
incluse le loro articolazioni periferiche, alle quali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 38-bis, 38-ter e 40 della legge  31
dicembre 2009, n. 196; 
    b)  amministrazioni  pubbliche:   le   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    c)  piano  dei  conti  integrato:  elenco  dei  conti  di  natura
finanziaria  ed  economico-patrimoniale,  basato  su  una   struttura
gerarchica a piu' livelli in grado di consentire la rilevazione degli
eventi  gestionali  e  di  evidenziare,  attraverso  l'utilizzo   dei
principi contabili applicati, le  modalita'  di  raccordo,  anche  in
sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali; 
    d) livelli dell'articolazione  del  piano  dei  conti:  strutture
classificatorie con livelli gerarchici successivi  esplicative  della
natura  finanziaria  ed  economico-patrimoniale   delle   transazioni
contabili  elementari  riconducibili  alle   unita'   elementari   di
bilancio; 
    e) livelli minimi di articolazione del piano dei  conti:  livelli
base della struttura  classificatoria  gerarchica  necessari  per  le
registrazioni degli eventi gestionali  sul  sistema  integrato  delle
scritture contabili; 
    f) voce del piano dei conti: voce contabile  di  riferimento  che
corrisponde ad uno dei livelli gerarchici del piano dei conti; 
    g) contenuto delle voci del piano dei conti: natura degli  eventi
gestionali classificati al livello di ciascuna  voce  elementare  del
piano  dei  conti,  in  base  alle  scritture  contabili  di   natura
finanziaria,  economico-patrimoniale,  comprese   le   scritture   di
integrazione e rettifica e quelle degli ammortamenti; 
    h) sistema integrato di scritture contabili: sistema di scritture
contabili che consente la registrazione di ciascun evento  gestionale
rilevante in modo da assicurare l'integrazione e  la  coerenza  delle
rilevazioni di natura finanziaria con quelle di  natura  economica  e
patrimoniale; 
    i)  transazione  contabile  elementare:  ogni  evento  gestionale
oggetto delle registrazioni  contabili  nell'ambito  delle  finalita'
delle amministrazioni  centrali  dello  Stato  posto  in  essere  dai
soggetti responsabili delle registrazioni nel sistema di contabilita'
integrata. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: a) l'esecuzione delle  leggi  e  dei  decreti
          legislativi,  nonche'  dei   regolamenti   comunitari;   b)
          l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei  decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;  c)
          le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi  o
          di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti  di
          materie comunque riservate alla legge; d)  l'organizzazione
          ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
          le disposizioni dettate dalla legge;  e)  [l'organizzazione
          del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici  dipendenti
          in base agli accordi sindacali]. 
                (Omissis).». 
              - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante  «Legge  di
          contabilita'  e  finanza  pubblica»  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  1
          della citata legge n. 196 del 2009: 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - 1. (Omissis). 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 40 della citata
          legge n. 196 del 2009: 
                «Art. 40 (Delega  al  Governo  per  il  completamento
          della revisione della struttura del bilancio dello  Stato).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in materia
          di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
          bilancio delle amministrazioni  pubbliche,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro  quattro  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi  per  il  completamento  della  riforma   della
          struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo
          alla  riorganizzazione  dei  programmi  di  spesa  e  delle
          missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone
          una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                  a)  revisione  delle  missioni  in  relazione  alle
          funzioni principali e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la
          spesa pubblica, delineando  un'opportuna  correlazione  tra
          missioni  e  Ministeri  ed  enucleando  eventuali  missioni
          trasversali; 
                  b) revisione  del  numero  e  della  struttura  dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
                    1) l'univoca corrispondenza tra il programma,  le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
                    2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad
          un unico centro di responsabilita' amministrativa; 
                    3) il raccordo dei programmi alla classificazione
          COFOG di secondo livello; 
                  c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
                  d)   revisione,   per   l'entrata,   delle   unita'
          elementari del bilancio per assicurare che la denominazione
          richiami  esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione  delle
          unita' promiscue in articoli in modo da assicurare  che  la
          fonte   di   gettito   sia   chiaramente   e   univocamente
          individuabile; 
                  e) adozione, per la spesa, anche a fini  gestionali
          e di rendicontazione, delle  azioni  quali  componenti  del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'art. 3; 
                  f)   previsione   che   le   nuove   autorizzazioni
          legislative di spesa debbano essere formulate in termini di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
                  g)  introduzione  della  programmazione   triennale
          delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello
          Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione
          di  indicatori  di   risultato   semplici,   misurabili   e
          riferibili ai programmi del bilancio; 
                  g-bis)  introduzione  in  via  sperimentale  di  un
          bilancio di genere, per la valutazione del diverso  impatto
          della politica di bilancio sulle donne e sugli  uomini,  in
          termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
                  h) introduzione  di  criteri  e  modalita'  per  la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
          di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge  di
          bilancio, devono  essere  coerenti  con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
                  i) adozione, in coerenza  con  i  limiti  di  spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
                  l)   riordino   delle   norme    che    autorizzano
          provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno; 
                  m) accorpamento dei fondi  di  riserva  e  speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
                  n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
                  o) revisione del conto riassuntivo del tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
                  p) progressiva eliminazione, entro  il  termine  di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
                  q) previsione della possibilita' di identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
                3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,
          limitatamente  agli  stati  di  previsione  di   rispettivo
          interesse, e  per  i  profili  finanziari,  entro  sessanta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
          possono essere comunque adottati. Il Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  ritrasmette  i
          testi  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
          adottati in via definitiva dal Governo. 
                4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse modalita' previsti  dal  presente
          articolo.». 
              - Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90  recante
          «Completamento della riforma della struttura  del  bilancio
          dello Stato, in attuazione dell'art.  40,  comma  1,  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.  196»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  8  del  citato
          decreto legislativo n. 90 del 2016: 
                «Art.  8   (Sistema   di   contabilita'   finanziaria
          economico-patrimoniale e piano dei conti integrato).  -  1.
          Dopo l'art. 38 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  sono
          inseriti i seguenti: Art. 38-bis. (Sistema di  contabilita'
          integrata finanziaria economico-patrimoniale). - 1. Al fine
          di perseguire la qualita' e  la  trasparenza  dei  dati  di
          finanza pubblica, le Amministrazioni centrali  dello  Stato
          adottano, nell'ambito della gestione, a  fini  conoscitivi,
          la contabilita'  economico  patrimoniale  in  affiancamento
          alla contabilita' finanziaria  mediante  l'adozione  di  un
          sistema integrato di scritture contabili  che  consenta  la
          registrazione di ciascun  evento  gestionale  contabilmente
          rilevante ed assicuri l'integrazione e  la  coerenza  delle
          rilevazioni di natura  finanziaria  con  quelle  di  natura
          economica e patrimoniale. 
                2. Al fine di garantire l'uniforme  attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 1,  tutte  le  amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          sono tenute ad utilizzare il sistema  informativo  messo  a
          disposizione dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per  le
          scritture  di   contabilita'   integrata   finanziaria   ed
          economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici  centrali  del
          bilancio  e  le   Ragionerie   Territoriali   dello   Stato
          verificano  l'uniformita'  e  la  corretta   tenuta   delle
          scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi
          contabili  di  cui  al  presente  articolo.  Il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e la  Corte  dei  conti  si
          coordinano, anche attraverso convenzioni, per le  procedure
          di  controllo  contabile  di  rispettiva   competenza   ivi
          compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. 
                3.  L'ordinamento  finanziario  e   contabile   delle
          amministrazioni  centrali  dello  Stato  si   conforma   ai
          principi contabili generali contenuti nell'allegato 1,  che
          costituisce   parte   integrante   del   presente   decreto
          legislativo, definiti in conformita' con  i  corrispondenti
          principi di cui al decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          91,  al   fine   di   garantire   l'armonizzazione   e   il
          coordinamento  dei  bilanci  e  della   finanza   pubblica.
          Eventuali aggiornamenti  dei  principi  contabili  generali
          sono adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica per tenere conto delle disposizioni  europee  in
          materia di sistemi  contabili  e  di  bilancio,  nonche'  a
          seguito della sperimentazione di cui all'art.  38-sexies  e
          delle  eventuali  modifiche  connesse  all'esercizio  della
          delega di cui all'art. 42. 
                4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31
          ottobre 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  sono  definiti  i  principi   contabili
          applicati;  conseguentemente  le  amministrazioni  centrali
          dello  Stato  uniformano   l'esercizio   delle   rispettive
          funzioni di  programmazione,  gestione,  rendicontazione  e
          controllo. Tali  principi  possono  essere  modificati  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche  a
          seguito della sperimentazione di cui all'art. 38-sexies. 
                Art. 38-ter (Piano dei  conti  integrato).  -  1.  Le
          Amministrazioni centrali dello  Stato  adottano  un  comune
          piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre
          2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e
          le spese in termini di contabilita' finanziaria e da  conti
          economico-patrimoniali redatti secondo  comuni  criteri  di
          contabilizzazione. 
                2.  Il  piano  dei  conti,  mediante  il  sistema  di
          contabilita' integrata di cui all'art. 38-bis, persegue  le
          seguenti finalita': 
                  a) l'armonizzazione  del  sistema  contabile  delle
          amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre
          amministrazioni   pubbliche,   destinatarie   dei   decreti
          legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011  ai  fini  del
          rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione  dei
          bilanci  pubblici  e  del   coordinamento   della   finanza
          pubblica; 
                  b) l'integrazione e la coerenza tra le  rilevazioni
          contabili  di  natura  finanziaria  e  quelle   di   natura
          economica e patrimoniale; 
                  c) il  consolidamento  nelle  fasi  di  previsione,
          gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese,  dei
          costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonche' il  monitoraggio
          in corso d'anno degli andamenti di finanza  pubblica  delle
          amministrazioni centrali dello Stato; 
                  d) una maggiore tracciabilita'  delle  informazioni
          nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore
          attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili
          anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante  il
          sistema di contabilita' integrata. 
                3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31
          ottobre 2016, su proposta  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, sono definite: 
                  a)  le  voci  del  piano   dei   conti   integrato,
          costituito dall'elenco dei conti relativi  alle  entrate  e
          alle spese in termini di  contabilita'  finanziaria  e  dai
          conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per
          le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento; 
                  b) i collegamenti dei conti finanziari,  dei  conti
          economico  patrimoniali  ai  documenti   contabili   e   di
          bilancio; 
                  c) il livello minimo di articolazione del piano dei
          conti per le fasi di riferimento del bilancio; 
                4.  Gli  aggiornamenti  del  piano  dei  conti   sono
          adottati con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  anche  a  seguito  della  sperimentazione  di  cui
          all'art. 38-sexies. 
                Art. 38-quater (Transazione  contabile  elementare  e
          sua codificazione). - 1.  Ogni  atto  gestionale  posto  in
          essere  dai  funzionari  responsabili  della  gestione  del
          sistema  di  contabilita'   integrata   costituisce   nelle
          rilevazioni contabili una transazione elementare. 
                2. Ciascuna transazione elementare e'  caratterizzata
          da una codifica che consente  di  tracciare  le  operazioni
          contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano
          dei conti finanziario, economico e patrimoniale. 
                3.  Entro   quattro   mesi   dalla   chiusura   della
          sperimentazione di cui all'art. 38-sexies, con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definiti  il
          contenuto della codifica della transazione elementare ed  i
          criteri e le modalita' di applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente articolo. 
                Art. 38-quinquies (Adeguamento SIOPE). -  1.  Con  le
          modalita' definite dall'art. 14, comma 8, e  in  base  agli
          esiti della sperimentazione di cui all'art.  38-sexies,  la
          codificazione SIOPE delle  amministrazioni  centrali  dello
          Stato e' sostituita con quella prevista dalla struttura del
          piano dei conti integrato relativamente  alla  contabilita'
          finanziaria. 
                2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle
          codifiche  SIOPE  sono  riconducibili   alle   aggregazioni
          previste dal piano dei conti integrato. 
                Art. 38-sexies (Sperimentazione). -  1.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro  trenta  giorni  dalla   data   di   emanazione   del
          regolamento  di  cui   all'art.   38-ter,   comma   3,   e'
          disciplinata un'attivita' di sperimentazione  della  durata
          di due esercizi finanziari, con verifica  dei  risultati  a
          consuntivo, al fine di valutare gli  effetti  dell'adozione
          della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato
          e del suo utilizzo quale struttura di  riferimento  per  la
          predisposizione  dei  documenti  contabili  e  di  bilancio
          unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui
          all'art. 25-bis, nonche' della codifica provvisoria di  cui
          al  periodo  successivo.  Con  il   medesimo   decreto   e'
          introdotta  una  codifica  provvisoria  delle   transazioni
          elementari di cui all'art. 38-quater, comma 1, al  fine  di
          tracciare    le    operazioni    contabili     movimentando
          contemporaneamente le voci del piano dei conti  finanziario
          economico e patrimoniale.». 
              - Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91  recante
          «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31
          dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  adeguamento  ed
          armonizzazione dei sistemi contabili» e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  4  del  citato
          decreto legislativo n. 91 del 2011: 
                «Art. 4 (Piano dei conti integrato). - 1. Al fine  di
          perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza
          pubblica, nonche' il  miglioramento  della  raccordabilita'
          dei conti delle amministrazioni pubbliche  con  il  sistema
          europeo  dei  conti  nell'ambito   delle   rappresentazioni
          contabili, le amministrazioni pubbliche che  utilizzano  la
          contabilita' finanziaria, sono tenute ad adottare un comune
          piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano
          le  entrate  e  le  spese  in   termini   di   contabilita'
          finanziaria  e  da  conti  economico-patrimoniali   redatto
          secondo comuni criteri di contabilizzazione. 
                2. Le voci del  piano  dei  conti  sono  definite  in
          coerenza con il  sistema  delle  regole  contabili  di  cui
          all'art. 2, comma 2, nonche'  con  le  regole  definite  in
          ambito internazionale dai principali  organismi  competenti
          in  materia,  con  modalita'  finalizzate  a  garantire  il
          rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009,  del  Consiglio,
          del  25  maggio   2009,   relativo   all'applicazione   del
          protocollo  sulla  procedura  per  i  disavanzi  eccessivi,
          allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea, e
          successive modificazioni. 
                3. Con uno o piu' regolamenti da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro  il  31  dicembre  2012  su  proposta  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono definiti: 
                  a) le voci del piano dei conti ed il  contenuto  di
          ciascuna voce; 
                  b)  la  revisione  delle  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 27  febbraio  2003,
          n.  97,  prevedendo  come   ambito   di   applicazione   le
          amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera a), e tenendo conto anche di  quanto  previsto  dal
          titolo III del presente decreto; 
                  c)  i  principi  contabili  riguardanti  i   comuni
          criteri  di   contabilizzazione,   cui   e'   allegato   un
          nomenclatore  contenente  le  definizioni  degli   istituti
          contabili e le procedure finanziarie per  ciascun  comparto
          suddiviso per tipologia di enti, al quale si  conformano  i
          relativi regolamenti di contabilita'. 
                4. La disciplina di cui alle  lettere  a)  e  c)  del
          comma 3 e' redatta in  conformita'  a  quanto  previsto  al
          comma 2. I successivi aggiornamenti del  piano  dei  conti,
          predisposti  dal  dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  sono  approvati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo
          Ministero. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, sono  definite  le  codifiche  SIOPE
          secondo la struttura del piano dei conti di cui al presente
          comma. 
                5. Il piano dei conti di cui al comma 1,  strutturato
          gerarchicamente  secondo   vari   livelli   di   dettaglio,
          individua gli elementi di base secondo  cui  articolare  le
          rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni,  ai
          fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle  fasi  di
          previsione, gestione  e  rendicontazione  dei  conti  delle
          amministrazioni pubbliche, ed  in  conformita'  con  quanto
          stabilito dal comma 3. 
                6. Con decreti del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, da  adottare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sono definiti, per  gruppi  omogenei  di  enti  che
          svolgono attivita' similare, ulteriori  livelli  gerarchici
          di  dettaglio  del  comune  piano  dei  conti,  utili  alla
          rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi  e
          comuni a tutti gli enti  del  gruppo.  Le  strutture  delle
          codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, al fine
          di assicurare le informazioni necessarie al  consolidamento
          dei conti di cui al comma 5. 
                7. Le amministrazioni pubbliche,  in  relazione  alla
          specificita'   delle   proprie   attivita'   istituzionali,
          definiscono gli ulteriori  livelli  gerarchici  utili  alla
          rilevazione  di   ciascuna   risorsa,   ottimizzandone   la
          struttura  in  funzione  delle  proprie  finalita',   fermo
          restando la riconducibilita' delle voci  alle  aggregazioni
          previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5. 
                8. Gli schemi dei  regolamenti  di  cui  al  presente
          articolo sono trasmessi alle Camere affinche'  su  di  essi
          sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso tale
          termine per l'espressione dei pareri, i regolamenti possono
          essere adottati.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  6
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                «Art. 6 (Rafforzamento della  funzione  statistica  e
          del monitoraggio dei conti pubblici). - 1. - 5. (Omissis). 
                6. Nelle more dell'attuazione della  delega  prevista
          dall'art. 40 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  ed  al
          fine di garantire completezza  dei  dati  di  bilancio  nel
          corso della gestione, attraverso  la  rilevazione  puntuale
          dei costi, effettuata  anche  mediante  l'acquisizione  dei
          documenti contenenti le informazioni di cui al comma  5,  a
          decorrere dal 1° gennaio  2013,  tutte  le  Amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche
          ai  fini  delle   scritture   di   contabilita'   integrata
          economico-patrimoniale  analitica.  Le  predette  scritture
          contabili saranno  integrate,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi,  con  l'utilizzo  delle  funzionalita'  di   ciclo
          passivo rese disponibili dalla  Ragioneria  Generale  dello
          Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di
          acquisti. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
          «Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante
          «Riforma dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  e  potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a norma dell'art. 49  della  legge
          31 dicembre 2009, n.  196»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  3  del  citato
          decreto legislativo n. 123 del 2011: 
                «Art. 3 (Organi di controllo). - 1. Il  controllo  di
          regolarita' amministrativa e contabile sugli atti  adottati
          dalle amministrazioni statali  centrali  e  periferiche  e'
          svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio
          operanti   presso   ciascuna   amministrazione    centrale,
          dall'Ufficio     centrale     di     ragioneria      presso
          l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  e  dalle
          Ragionerie territoriali  dello  Stato  secondo  il  proprio
          ambito di competenza. 
                2. Agli effetti  del  presente  decreto,  gli  Uffici
          centrali del bilancio,  l'Ufficio  centrale  di  ragioneria
          presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  e
          le Ragionerie territoriali dello Stato sono definiti uffici
          di  controllo,   che   costituiscono   il   sistema   delle
          ragionerie. 
                3. Gli atti di spesa adottati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato sono  assoggettati  al  controllo  dei
          rispettivi Uffici  centrali  del  bilancio  e  dall'Ufficio
          centrale di ragioneria  presso  l'Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato. 
                4. Gli atti di spesa adottati  dalle  amministrazioni
          periferiche dello  Stato  sono  assoggettati  al  controllo
          dalle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato,  secondo  la
          rispettiva competenza. 
                4-bis.  Per  particolari  e  motivate   esigenze   di
          carattere organizzativo, anche  connesse  all'articolazione
          territoriale  delle  amministrazioni,   le   attivita'   di
          controllo degli atti di cui all'art. 5,  comma  2,  lettere
          c), e d)  ed  all'art.  11,  comma  3-ter,  possono  essere
          affidate,  prioritariamente  nell'ambito   della   medesima
          Regione e  per  periodi  di  tempo  determinati,  ad  altre
          Ragionerie  territoriali  individuate  con  determina   del
          Ragioniere generale dello Stato. 
                5.   Gli   atti   adottati   dalle    amministrazioni
          periferiche  organizzate   su   base   interprovinciale   o
          interregionale sono  sottoposti  all'ufficio  di  controllo
          territorialmente competente rispetto alla sede dell'ufficio
          che  ha  adottato  l'atto.  Per  particolari   e   motivate
          esigenze, con determina del Ragioniere generale dello Stato
          puo' essere stabilita una diversa competenza territoriale. 
                6. Il  controllo  sui  decreti  interministeriali  e'
          svolto dagli Uffici centrali del  bilancio  individuati  in
          relazione agli stati di previsione della spesa sui quali il
          decreto produce effetti finanziari. 
                7.  Il  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile sugli  atti  adottati  dagli  enti  ed  organismi
          pubblici e' svolto dai collegi dei  revisori  dei  conti  e
          sindacali, ai sensi degli articoli 19, e seguenti.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 4  ottobre
          2013, n. 132 recante «Regolamento concernente le  modalita'
          di  adozione  del   piano   dei   conti   integrato   delle
          amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2013, n.
          279, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  13
          della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi  in  materia
          di  qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo   e
          codificazione. - legge di semplificazione 2001): 
                «Art. 13 (Disposizioni relative  all'attivita'  della
          Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte
          dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti,  previsto
          dall'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,
          sugli schemi di atti normativi del  Governo,  e'  reso  nel
          termine di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della
          richiesta;    decorso    tale    termine,    si     procede
          indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Qualora,
          per esigenze istruttorie, non possa  essere  rispettato  il
          termine di cui al presente comma, tale termine puo'  essere
          interrotto per una volta  e  il  parere  deve  essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli articoli 38-bis,  38-ter  e  40  della
          citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle  Note  alle
          premesse. 
              - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 della citata
          legge  n.  196  del  2009  e'  riportato  nelle  Note  alle
          premesse.