LEGGE 29 luglio 2003, n. 229

Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.

note: Entrata in vigore della legge: 9-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2007)
Testo in vigore dal: 9-9-2003
                              ART. 13.
     (Disposizioni relative all'attivita' della Corte dei conti
       e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).
   1.  Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del
regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  sugli  schemi di atti
normativi  del  Governo, e' reso nel termine di quarantacinque giorni
dal  ricevimento  della  richiesta;  decorso tale termine, si procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie,  non  possa  essere  rispettato  il  termine  di  cui al
presente  comma,  tale termine puo' essere interrotto per una volta e
il  parere  deve  essere  reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento  degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
   2.  All'articolo  11-ter,  comma  6, della legge 5 agosto 1978, n.
468,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente: "La Corte
riferisce,  inoltre,  su  richiesta  delle  Commissioni  parlamentari
competenti  nelle  modalita'  previste  dai Regolamenti parlamentari,
sulla   congruenza   tra   le  conseguenze  finanziarie  dei  decreti
legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega".
   3.  All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
   "d)  gli  avvocati  iscritti  nel  relativo  albo professionale da
almeno cinque anni".
   4.  All'articolo  12,  primo  comma,  lettera  e),  della legge 20
dicembre  1961,  n.  1345,  come modificata dall'articolo 3, comma 8,
della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, al primo periodo, le parole:
"Amministrazioni   dello   Stato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165"; il secondo periodo e'
sostituito  dal  seguente: "I bandi di concorso possono riservare una
percentuale  non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso
a  personale  che  sia  dotato  oltre  che  del  diploma di laurea in
giurisprudenza,    anche   del   diploma   di   laurea   in   scienze
economico-aziendali  o  in scienze dell'economia o di altro titolo di
studio equipollente".
   5.  Una  quota  non  inferiore  al  20  per  cento della dotazione
organica  del  personale  della  carriera dirigenziale e direttiva in
servizio  presso  la  Corte  dei  conti  e'  riservata ai laureati in
discipline economiche o statistiche o attuariali.
             Note all'art. 13:
                 -   Il   testo   dell'art.   88  del  regio  decreto
          18 novembre    1923,    n.    2440    (Nuove   disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato) e' il seguente:
                 «Art. 88. - Il Governo del Re, sentito il parere del
          Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifichera' le
          norme  regolamentari  vigenti  per  la  amministrazione del
          patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, con
          facolta' di emanare ogni altra disposizione di complemento,
          di coordinamento e di attuazione.».
                 -  Il  testo  dell'art.  11-ter della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale   dello   Stato  in  materia  di  bilancio),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 «Art.    11-ter    (Copertura    finanziaria   delle
          leggi). - 1.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto comma,
          della  Costituzione,  ciascuna  legge  che comporti nuove o
          maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per
          ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che
          si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                   a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                   b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                   c) (lettera    abrogata    dall'art.   1-bis   del
          decreto-legge  20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425);
                   d) mediante    modificazioni    legislative    che
          comportino  nuove  o  maggiori  entrate; resta in ogni caso
          esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con
          entrate in conto capitale.
                 2.  I  disegni  di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati,
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
                 3.  Le  Commissioni  parlamentari competenti possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
                 4.  I disegni di legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
                 5.   Per  le  disposizioni  legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
                 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
                 6-bis.   Le  disposizioni  che  comportano  nuove  o
          maggiori  spese  hanno  effetto  entro i limiti della spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
                 6-ter.   Per  le  Amministrazioni  dello  Stato,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis.  Per  gli  enti ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
                 7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione di leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne  da notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
                 -  Il  testo  dell'art.  12  della legge 20 dicembre
          1961,  n.  1345  (Istituzione  di  una  quarta e una quinta
          Sezione  speciale  per  i  giudizi su ricorsi in materia di
          pensioni  di  guerra  ed  altre  disposizioni relative alla
          Corte  dei  conti),  come  modificato dall'art. 3, comma 8,
          della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, come ulteriormente
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 «Art.  12  (Nomine  a  referendario). - Le  nomine a
          referendario  sono  conferite  a  seguito  di  concorso per
          titoli ed esami, al quale possono partecipare:
                   a) i   magistrati   dell'ordine   giudiziario  che
          abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
                   b) i sostituti procuratori dello Stato;
                   c) i  sostituti  procuratori  e giudici istruttori
          militari;
                   d) gli   avvocati   iscritti   nel  relativo  albo
          professionale da almeno cinque anni;
                   e) gli  impiegati  delle amministrazioni pubbliche
          di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  quelli dei due rami del
          Parlamento  e  del  Segretariato  generale della Presidenza
          della  Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed
          appartenenti  alle  carriere  direttive  con  qualifica non
          inferiore  a  quelle  di  consigliere  di  prima  classe od
          equiparata,  che  nell'ultimo triennio abbiano riportato il
          giudizio  complessivo  di  "ottimo".  I  bandi  di concorso
          possono  riservare  una percentuale non inferiore al 20 per
          cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato
          oltre  che  del  diploma di laurea in giurisprudenza, anche
          del  diploma  di laurea in scienze economico-aziendali o in
          scienze   dell'economia   o   di  altro  titolo  di  studio
          equipollente.
                 Per quanto altro attiene alle modalita' del concorso
          per  l'accesso  alla  qualifica iniziale della magistratura
          della  Corte  si  applicano,  fino all'emanazione del testo
          unico previsto dal successivo art. 44, le norme vigenti.
                 Alla  lettera  a)  dell'art.  45  del  regio decreto
          12 ottobre  1933,  n. 1364, sono soppresse le parole "della
          regia universita' di Roma".».