DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
 
Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei  conti
                              pubblici 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589  dall'articolo  1
della Legge n. 296 del 27 dicembre  2006  (Legge  Finanziaria  2007),
costituiscono principio fondamentale di coordinamento  della  finanza
pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti  dal  patto  di
stabilita' e crescita dell'Unione europea e si applicano  anche  alle
Fondazioni,   Associazioni,   Aziende   speciali,    Agenzie,    Enti
strumentali, Organismi e altre unita' istituzionali non costituite in
forma  di  societa'  o  consorzio,  controllati  da   amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco  ISTAT  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31  dicembre  2009,  n.196
(Legge di contabilita' e di finanza pubblica), e successive modifiche
e integrazioni. Per controllo  si  deve  intendere  la  capacita'  di
determinare la  politica  generale  o  il  programma  di  una  unita'
istituzionale,  se  necessario  scegliendo  gli  amministratori  o  i
dirigenti. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. 
  3.  Fermo  restando   quanto   previsto   da   altre   disposizioni
legislative, il potere ispettivo attribuito dalla  vigente  normativa
al Dipartimento della funzione  pubblica  ed  al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato nei confronti  delle  amministrazioni
pubbliche e' esteso alle societa' a totale  partecipazione  pubblica,
diretta  o  indiretta,  con  riferimento   agli   obblighi   previsti
dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto. 
  4.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126. (31) 
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9  sono  prioritariamente
dirette  a  garantire  la  puntuale  applicazione  dei   criteri   di
contabilita' nazionale relativi alle modalita' di registrazione degli
investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese  di  tale  natura
devono essere registrate nel momento in cui il  bene  capitale  entra
nella disponibilita' dell'acquirente o, per i beni  prodotti  secondo
contratti pluriennali, al momento della consegna dei  vari  stati  di
avanzamento dei lavori. 
  6. Nelle more dell'attuazione della delega  prevista  dall'articolo
40 della legge 31 dicembre 2009  n.  196  ed  al  fine  di  garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso
la  rilevazione  puntuale  dei  costi,  effettuata   anche   mediante
l'acquisizione dei documenti contenenti le  informazioni  di  cui  al
comma 5, a decorrere dal 1 gennaio  2013,  tutte  le  Amministrazioni
centrali dello Stato,  incluse  le  articolazioni  periferiche,  sono
tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini  delle
scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica.
Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto  di
beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di  ciclo  passivo
rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della
razionalizzazione di tali tipologie di acquisti. 
  7. Le Amministrazioni di cui al comma 6  potranno  fruire,  con  le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,  196,
delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione. 
  8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo
Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire  le
informazioni necessarie all'attuazione  delle  finalita'  di  cui  al
comma 5. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito l'ISTAT, sono  definite  le  modalita'  di  contabilizzazione
degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma. 
  9. Con riferimento alle opere che  abbiano  avuto  rappresentazione
nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in  corso,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  per  la
ricognizione e  la  raccolta  di  informazioni  relative  alle  opere
d'importo piu' rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri  di  cui  al  periodo  precedente  sono  in  particolare
individuati   gli   enti   interessati    alla    ricognizione,    le
caratteristiche delle opere rilevate e le modalita' per l'invio delle
informazioni. 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)). 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)). 
  12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29)). 
  13. Al fine di consentire  la  corretta  imputazione  all'esercizio
finanziario di competenza economica delle  spese  dei  Ministeri  che
hanno  dato  luogo  a  debiti   non   ancora   estinti   relativi   a
somministrazioni,   forniture   e    appalti,    mediante    l'esatta
individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di
reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi
caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie
occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori  bilancio,  da
inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti
comprovanti   il   diritto    acquisito    dal    creditore,    quali
prioritariamente i  provvedimenti  di  approvazione  degli  stati  di
avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse. 
  14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di
cassa occorrenti per disporre i pagamenti, negli esercizi  finanziari
2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, anche  nelle  more  dell'adozione  del
piano finanziario di cui  al  comma  10,  con  decreto  del  Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei  conti,  in
ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra
capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione  per
i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa  fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   della
compatibilita'  delle  medesime  con  gli  obiettivi  programmati  di
finanza pubblica. 
  15. Le somme  stanziate  nel  bilancio  dello  Stato,  relative  ad
autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente  non  impegnate  alla
chiusura  dell'esercizio,  costituiscono  economie  di  bilancio.  Le
stesse, con l'esclusione di  quelle  riferite  ad  autorizzazioni  di
spese permanenti ed a fondi da ripartire,  sono  reiscritte,  con  la
legge di  bilancio,  nella  competenza  dell'esercizio  successivo  a
quello terminale dell'autorizzazione medesima.  Qualora  dette  somme
non risultino impegnate nei tre anni successivi  a  quello  di  prima
iscrizione in bilancio della spesa,  la  relativa  autorizzazione  e'
definanziata  per  i   corrispondenti   importi.   Delle   operazioni
effettuate ai sensi del presente comma viene data  apposita  evidenza
nella nota integrativa al bilancio di previsione. 
  15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per  i  comuni
effettuate,  in  applicazione  dell'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  sono  esclusi  i  contributi  in
conto  capitale  assegnati  dalla  legge   direttamente   al   comune
beneficiario. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti  ministeriali
di attuazione. I contributi di cui al presente  comma  sono  altresi'
esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione  del
comma 14 del presente articolo. 
  16. In via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014, 2015,  2016  e
2017   e   relativo   bilancio   pluriennale,   relativamente    alle
autorizzazioni di  spesa  pluriennale,  con  legge  di  bilancio  gli
stanziamenti di  competenza  possono  essere  rimodulati  negli  anni
ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza,
nel rispetto del limite  complessivo  della  spesa  autorizzata,  per
adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate  in
relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10. 
  17. COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126. (31) 
  18. I termini previsti nel decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21
giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera
b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  sono  prorogati
rispettivamente come segue: 
    a) all'articolo 1, comma 4, il termine del "28  giugno  2012"  e'
prorogato al "27 luglio 2012"; 
    b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del  "31
luglio 2012" e' prorogato al "30 agosto 2012" e, all'ultimo  periodo,
il termine del "31 agosto 2012" e' prorogato al "28 settembre 2012"; 
    c) all'articolo 3, comma 5, il termine del "28 settembre 2012" e'
prorogato al "31 ottobre 2012"; 
    d) all'articolo 3, comma 7, il termine del "31 ottobre  2012"  e'
prorogato al "30 novembre 2012; 
    e) all'articolo 4, il termine del "1° novembre 2012" e' prorogato
al "1° dicembre 2012" e quello del "1° novembre 2016" e' prorogato al
"1° dicembre 2016". 
  19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera  f)
del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni
dalla legge  1  ottobre  2010,  n.  163,  stipulate  con  i  soggetti
aggiudicatari  dei  compendi  aziendali,  si  intendono  approvate  e
producono effetti a far data dalla  sottoscrizione.  Ogni  successiva
modificazione  ovvero  integrazione  delle  suddette  convenzioni  e'
approvata con decreto del Presidente della Regione Siciliana, sentite
le regioni interessate. (12) 
  20. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  "A
decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici  sono  limitati
nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno  quattro
istituzioni."; 
    b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma: 
    "616-bis. I revisori  di  cui  al  comma  616  sono  tenuti  allo
svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello  per  i  fondi
europei, nonche' a ogni altra  verifica  e  controllo  richiesti  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze.". 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013,  n.  230
(in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 19, secondo periodo,  del  d.l.
n. 95 del 2012, nella parte in  cui  non  contiene,  dopo  le  parole
«sentite le regioni  interessate»,  le  parole  «e  d'intesa  con  la
Regione Sardegna»". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto che : 
  -(con l'art. 77, comma 1, lettera e)) l'abrogazione  del  comma  4,
del presente articolo,  fatta  salva  l'applicazione  ai  fini  della
rendicontazione dell'esercizio 2014. 
  -(con l'art. 77, comma 1, lettera f)) l'abrogazione  del  comma  17
del presente articolo, fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014.