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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252». (18G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
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vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
  • 1
  • Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
  • 2(parte 1)
  • 2(parte 2)
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 8
  • Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 9
  • Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 10
  • ((Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria))
  • 11
  • 12
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-11-2018
(parte 1)

Art. 2

Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217


1. Il Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:
«Titolo I (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Capo I (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative). - Sezione I (Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori antincendi). - Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", che espleta funzioni operative:
a) ruolo dei vigili del fuoco;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
c) ruolo degli ispettori antincendi.
2. Fatto salvo quanto specificato nel presente capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2 (Funzioni di polizia giudiziaria). - 1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
Sezione II (Ruolo dei vigili del fuoco). - Art. 3 (Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco esperto;
c) vigile del fuoco coordinatore.
Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica.
2. Al vigile del fuoco coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento di più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza, ai sensi del regolamento di servizio di cui all'articolo 240.
Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). - 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica.
2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.
3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a cinque anni.
4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.
Art. 7 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1.
Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6:
a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;
e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;
g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Art. 8 (Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale). - 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all'articolo 6 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.
3. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 9 (Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale). - 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Sezione III (Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - Art. 10 (Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1.
Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) capo squadra;
b) capo squadra esperto;
c) capo reparto.
Art. 11 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso e li controlla; svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'immissione in ruolo; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa alle attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni.
2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.
3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attività di addestramento e la coordinano; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l'incarico di responsabile di distaccamento.
Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto).
- 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti negli organici.
6. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso straordinario, anche su base provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.
Art. 13 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale). - 1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. Il personale che sia stato assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
Art. 14 (Promozione alla qualifica di capo squadra esperto). - 1.
La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Art. 15 (Promozione alla qualifica di capo reparto). - 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 16 (Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto).
- 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di capo reparto che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "esperto".
Sezione IV (Ruolo degli ispettori antincendi). - Art. 17 (Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi). - 1. Il ruolo degli ispettori antincendi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) ispettore antincendi;
b) ispettore antincendi esperto;
c) ispettore antincendi coordinatore.
Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi). - 1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all'attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato; in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione; partecipa alle attività ed ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessità commisurato al livello di competenza tecnica posseduta; sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni; in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attività di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attività tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato; collabora all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; collabora e partecipa alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; in caso di contingente necessità, attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, può esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi può essere, altresì, preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato e può espletare l'incarico di responsabile di distaccamento di particolare rilevanza.
2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, gli ispettori antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; seguono l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Agli ispettori antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.
Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi). - 1.
L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 20. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 21, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi di formazione di cui agli articoli 21 e 23, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
9. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, vincitore dei concorsi di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finchè permane nelle qualifiche di ispettore e di ispettore esperto.
Art. 20 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
Art. 21 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi).
- 1. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 20 sono nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi, di cui sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale.
Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Al termine dei sei mesi del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche previste ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori antincendi in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio tecnico-operativo.
3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, gli ispettori antincendi in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori antincendi. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.
4. Gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
5. Gli ispettori antincendi durante i primi sei mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo al fine di addestramento o per eccezionali esigenze di servizio. In tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
7. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
8. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 22 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 21 gli ispettori antincendi in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;
e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 23 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità.
5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 24 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1.
Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 23 gli ispettori antincendi in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;
f) che siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
Art. 25 (Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 21 e del corso di formazione di cui all'articolo 23, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.
Art. 26 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 27 (Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134 e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 28 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Capo II (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche). - Sezione I (Istituzione dei ruoli del personale specialista). - Art. 29 (Ruoli del personale specialista). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:
a) ruoli delle specialità aeronaviganti;
b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui è direttamente responsabile.
3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Sezione II (Ruoli delle specialità aeronaviganti). - Art. 30 (Articolazione dei ruoli delle specialità aeronaviganti). - 1. Le specialità aeronaviganti sono articolate nei seguenti ruoli:
a) ruolo dei piloti di aeromobile;
b) ruolo degli specialisti di aeromobile;
c) ruolo degli elisoccorritori.
2. Il ruolo dei piloti di aeromobile è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) pilota di aeromobile vigile del fuoco;
b) pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto;
c) pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
d) pilota di aeromobile capo squadra;
e) pilota di aeromobile capo squadra esperto;
f) pilota di aeromobile capo reparto;
g) pilota di aeromobile ispettore;
h) pilota di aeromobile ispettore esperto;
i) pilota di aeromobile ispettore coordinatore.
3. Il ruolo degli specialisti di aeromobile è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) specialista di aeromobile vigile del fuoco;
b) specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;
c) specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
d) specialista di aeromobile capo squadra;
e) specialista di aeromobile capo squadra esperto;
f) specialista di aeromobile capo reparto;
g) specialista di aeromobile ispettore;
h) specialista di aeromobile ispettore esperto;
i) specialista di aeromobile ispettore coordinatore.
4. Il ruolo degli elisoccorritori è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) elisoccorritore vigile del fuoco;
b) elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
c) elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
d) elisoccorritore capo squadra;
e) elisoccorritore capo squadra esperto;
f) elisoccorritore capo reparto;
g) elisoccorritore ispettore;
h) elisoccorritore ispettore esperto;
i) elisoccorritore ispettore coordinatore.
5. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
6. Al fine di assicurare la piena operatività degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e licenze possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento.
7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.
8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialità aeronaviganti la sovraordinazione funzionale del personale è determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.
Art. 31 (Funzioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti). - 1. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività aeronautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile svolge le attività aeronautiche del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, alla sicurezza, alla qualità, alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei reparti volo e degli aeromobili, anche con riferimento agli assetti in linea di volo; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, dei mezzi, degli equipaggiamenti, dei magazzini e degli ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore aeronautico; espleta attività di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
4. Il personale del ruolo degli elisoccorritori effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre e ad esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti alle attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la gestione, l'operatività, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei reparti volo. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.
Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile). - 1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.
2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1.
3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico necessario per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.
6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA), rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 5.
7. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, basico e avanzato, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli specialisti di aeromobile, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 33 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.
5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
Art. 34 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.
5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori). - 1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.
2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo degli elisoccorritori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 36 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di elisoccorritore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile vigili del fuoco esperti, agli specialisti di aeromobile vigili del fuoco esperti e agli elisoccorritori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 37 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori, agli specialisti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori e agli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 38 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore.
2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I piloti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori, gli specialisti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori e gli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione professionale, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a pilota di aeromobile capo squadra, a specialista di aeromobile capo squadra e a elisoccorritore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali.
Art. 39 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra esperto, di specialista di aeromobile capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra esperto, di specialista di aeromobile capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Art. 40 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai piloti di aeromobile capi squadra esperti, agli specialisti di aeromobile capi squadra esperti e agli elisoccorritori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 41 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile capi reparto, agli specialisti di aeromobile capi reparto e agli elisoccorritori capi reparto che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "esperto".
Art. 42 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 30, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 30, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altresì richiesta un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.
2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, pilota di aeromobile ispettore, specialista di aeromobile ispettore ed elisoccorritore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso.
7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finchè permane nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto.
Art. 43 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato sette anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 42, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64.
Art. 44 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile ispettori esperti, agli specialisti di aeromobile ispettori esperti e agli elisoccorritori ispettori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 45 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 46 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile ispettori coordinatori, agli specialisti di aeromobile ispettori coordinatori e agli elisoccorritori ispettori coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Sezione III (Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori).
- Art. 47 (Articolazione dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori). - 1. Le specialità nautiche e dei sommozzatori sono articolate nei seguenti ruoli:
a) ruolo dei nautici di coperta;
b) ruolo dei nautici di macchina;
c) ruolo dei sommozzatori.
2. Il ruolo dei nautici di coperta è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) nautico di coperta vigile del fuoco;
b) nautico di coperta vigile del fuoco esperto;
c) nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore;
d) nautico di coperta capo squadra;
e) nautico di coperta capo squadra esperto;
f) nautico di coperta capo reparto;
g) nautico di coperta ispettore;
h) nautico di coperta ispettore esperto;
i) nautico di coperta ispettore coordinatore.
3. Il ruolo degli nautici di macchina è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) nautico di macchina vigile del fuoco;
b) nautico di macchina vigile del fuoco esperto;
c) nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;
d) nautico di macchina capo squadra;
e) nautico di macchina capo squadra esperto;
f) nautico di macchina capo reparto;
g) nautico di macchina ispettore;
h) nautico di macchina ispettore esperto;
i) nautico di macchina ispettore coordinatore.
4. Il ruolo dei sommozzatori è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) sommozzatore vigile del fuoco;
b) sommozzatore vigile del fuoco esperto;
c) sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;
d) sommozzatore capo squadra;
e) sommozzatore capo squadra esperto;
f) sommozzatore capo reparto;
g) sommozzatore ispettore;
h) sommozzatore ispettore esperto;
i) sommozzatore ispettore coordinatore.
5. Il personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina presta servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali; il personale del ruolo dei sommozzatori presta servizio presso i nuclei sommozzatori. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori può essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
6. Al fine di assicurare la piena operatività dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e abilitazioni possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento.
7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.
8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori la sovraordinazione funzionale del personale è determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.
Art. 48 (Funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori). - 1. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività nautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonché degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge le attività nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unità navali antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, alla condotta delle unità navali antincendio e al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo, in relazione alle abilitazioni possedute; il personale in possesso di brevetto può essere inserito nell'equipaggio di condotta. Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unità navali può inoltre comandare le unità navali del Corpo nazionale con la responsabilità della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di direttore di macchina può dirigere le macchine delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina espleta, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze e concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore nautico nel suo complesso; espleta attività di navigazione e di manutenzione anche ai fini del mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato ed assolve agli ulteriori compiti attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico.
4. Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attività subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operatività, gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare, con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti ad attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.
Art. 49 (Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina). - 1. L'accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.
2. L'accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.
3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 50 (Concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco e di nautico di macchina vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) titoli professionali marittimi individuati con decreto del capo del Dipartimento;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Ai concorsi non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori dei concorsi sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e nautici di macchina allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori dei concorsi sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto, rispettivamente, di nautico di coperta e di nautico di macchina.
5. I nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e i nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
Art. 51 (Accesso al ruolo dei sommozzatori). - 1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.
2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo dei sommozzatori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.
Art. 52 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all'articolo 51, risultino posti vacanti, l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei individuati con decreto del capo del Dipartimento;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di sommozzatore.
5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
Art. 53 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco esperti, ai nautici di macchina vigili del fuoco esperti e ai sommozzatori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 54 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel rispettivo ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, ai nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e ai sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 55 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore.
2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, i nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e i sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina, rispettivamente, a nautico di coperta capo squadra, a nautico di macchina capo squadra e a sommozzatore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali.
Art. 56 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Art. 57 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai nautici di coperta capi squadra esperti, ai nautici di macchina capi squadra esperti e ai sommozzatori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 58 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta capi reparto, ai nautici di macchina capi reparto e ai sommozzatori capi reparto che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di «esperto».
Art. 59 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 47, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 47, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altresì richiesta un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.
2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4 . I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, nautico di coperta ispettore, nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso.
7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finchè permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore e nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto.
Art. 60 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato sette anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 59, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64.
Art. 61 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto). - 1.
È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori esperti, ai nautici di macchina ispettori esperti e ai sommozzatori ispettori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 62 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche, rispettivamente, di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 63 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori coordinatori, ai nautici di macchina ispettori coordinatori e ai sommozzatori ispettori coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Sezione IV (Disposizioni comuni per i ruoli del personale specialista). - Art. 64 (Valutazione annuale per gli ispettori dei ruoli del personale specialista). - 1. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, e di cui all'articolo 47, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, è valutato annualmente dall'amministrazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.
3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.
4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.
5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.
7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.
8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.
Art. 65 (Transito in altri ruoli). - 1. In caso di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31 e 48, al personale appartenente ai ruoli specialistici sono revocati i titoli abilitativi relativi alla specialità posseduta. Il predetto personale che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato idoneo allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, transita, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1 che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
3. Il personale transitato ai sensi dei commi 1 e 2 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
4. Il personale transitato ai sensi del comma 2, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.
5. Nel caso di inabilità parziale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31 e 48, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività specialistiche compatibili con lo stato di salute che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
6. Il personale dei ruoli specialistici può transitare a richiesta, previo nullaosta dell'amministrazione e verifica dei posti disponibili, in altro ruolo del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nei ruoli delle specialità aeronaviganti o nei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori di provenienza. Al predetto personale sono revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialità posseduta.
Capo III (Altre disposizioni relative al personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche). - Art. 66 (Conferimento delle promozioni per merito straordinario). - 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 29 che, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.
3. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, al personale interessato può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.
Art. 67 (Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario). - 1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche.
2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.
3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante dei vigili del fuoco o dal dirigente dell'ufficio ed è valutata da una apposita commissione costituita con decreto del capo del Dipartimento.
4. La commissione di cui al comma 3, costituita con cadenza triennale, è presieduta dal capo del Corpo nazionale ed è composta da quattro dirigenti individuati nelle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale.
5. La promozione per merito straordinario è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del capo del Dipartimento.
Capo IV (Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente). - Sezione I (Istituzione dei ruoli tecnico-professionali). - Art. 68 (Istituzione dei ruoli). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo nazionale:
a) ruolo degli operatori e degli assistenti;
b) ruolo degli ispettori logistico-gestionali;
c) ruolo degli ispettori informatici;
d) ruolo degli ispettori tecnico-scientifici;
e) ruolo degli ispettori sanitari.
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori, assistenti, operatori.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Sezione II (Ruolo degli operatori e degli assistenti). - Art. 69 (Articolazione del ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il ruolo degli operatori e degli assistenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) operatore;
b) operatore esperto;
c) assistente.
Art. 70 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'operatore esperto può essere incaricato di sovraintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Il personale con la qualifica di assistente partecipa e sovrintende alle attività di cui al comma 1; in qualità di preposto fornisce indicazioni e direttive in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività da effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è impiegato, è tenuto a svolgere tutte le attività relative al profilo di competenza, partecipando ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione. In relazione alla professionalità e alle attitudini individuali, al personale con la qualifica di assistente possono essere attribuiti incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'assistente collabora direttamente con il personale appartenente alle qualifiche superiori nell'ambito delle attività di competenza.
Art. 71 (Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1.
L'accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
4. In relazione a particolari esigenze delle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando di offerta può essere chiesto il possesso di brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attività da svolgere.
5. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi sono stabiliti nel bando di offerta.
6. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai centri per l'impiego territorialmente competenti.
7. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa.
8. Possono essere nominati, a domanda, operatori, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui al comma 9, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
9. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e prestano giuramento.
10. Il personale selezionato ai sensi del comma 9 è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui ha svolto il tirocinio formativo.
Art. 72 (Promozione alla qualifica di operatore esperto). - 1. La promozione alla qualifica di operatore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Art. 73 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di operatore esperto). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di operatore esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 74 (Promozione alla qualifica di assistente). - 1. La promozione alla qualifica di assistente è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. Conseguita la promozione di cui al comma 1, gli assistenti partecipano a un corso di aggiornamento professionale della durata di due settimane, i cui contenuti e le modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 75 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "capo".
Sezione III (Ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - Art. 76 (Articolazione del ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1.
Il ruolo degli ispettori logistico-gestionali è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) ispettore logistico-gestionale;
b) ispettore logistico-gestionale esperto;
c) ispettore logistico-gestionale coordinatore.
Art. 77 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora all'attività di organizzazione e partecipa alla gestione e al controllo delle attività amministrative e contabili; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonché la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; in assenza di professionalità superiori, può svolgere funzioni di consegnatario e di cassa, anche con servizio di sportello; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; svolge funzioni di segretario in commissioni, anche di concorso; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali, gli ispettori logistico-gestionali coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito logistico e gestionale; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Gli ispettori logistico-gestionali coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative del settore logistico-gestionale.
Art. 78 (Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 79. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Art. 79 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
Art. 80 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore logistico-gestionale). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 79 sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori logistico-gestionali in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.
3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, gli ispettori logistico-gestionali in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori logistico-gestionali. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.
4. Gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
7. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 81 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 80 gli ispettori logistico-gestionali in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4;
e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 82 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, individuato ai sensi dell'articolo 79, comma 2.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità.
5. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 83 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1.
Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 82 gli ispettori logistico-gestionali in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica.
f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
Art. 84 (Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori logistico-gestionali che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 80 e del corso di formazione di cui all'articolo 83, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.
Art. 85 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali esperti). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 86 (Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori logistico-gestionali esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 87 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali coordinatori). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Sezione IV (Ruolo degli ispettori informatici). - Art. 88 (Articolazione del ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il ruolo degli ispettori informatici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) ispettore informatico;
b) ispettore informatico esperto;
c) ispettore informatico coordinatore.
Art. 89 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni tecnico-informatiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; collabora e partecipa alla progettazione, alla realizzazione, allo sviluppo e alla verifica del funzionamento dei sistemi informativi e telematici; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, controllo, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e sistemi hardware, software e di telecomunicazioni; provvede alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità di prodotti e sistemi, all'esercizio dei sistemi informativi e telematici e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Dà esecuzione in modo autonomo alle procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze possedute, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico e telematico; partecipa allo sviluppo di software sulla base di specifiche tecniche, ne cura la funzionalità e predispone i relativi manuali; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici, gli ispettori informatici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito informatico e telematico; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori informatici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative del settore informatico e telematico.
Art. 90 (Accesso al ruolo degli ispettori informatici). - 1.
L'accesso alla qualifica di ispettore informatico avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato sette anni di effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 91. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Art. 91 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
Art. 92 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore informatico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 91 sono nominati ispettori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori informatici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.
3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, gli ispettori informatici in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori informatici.
Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.
4. Gli ispettori informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
7. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 93 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 92 gli ispettori informatici in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 4;
e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 94 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico individuato ai sensi dell'articolo 91, comma 2.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori informatici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del capo del dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.
5. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 95 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1.
Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 94 gli ispettori informatici in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica.
f) che siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
Art. 96 (Promozione alla qualifica di ispettore informatico esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore informatico esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 92 e del corso di formazione di cui all'articolo 94, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.
Art. 97 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici esperti). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Art. 98 (Promozione alla qualifica di ispettore informatico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore informatico coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori informatici esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.
Art. 99 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici coordinatori). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
Sezione V (Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - Art. 100 (Articolazione del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - 1.
Il ruolo degli ispettori tecnico-scientifici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) ispettore tecnico-scientifico;
b) ispettore tecnico-scientifico esperto;
c) ispettore tecnico-scientifico coordinatore.