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DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  8-7-2017
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Art. 26

(( (Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale).))
((
1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.
))