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DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2018, n. 88

Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. (18G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2018
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 14-7-2018
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista  la  direttiva  2014/50/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati  membri  migliorando
l'acquisizione   e   la   salvaguardia   di   diritti   pensionistici
complementari; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018; 
  Acquisiti i pareri delle  Commissioni  speciali  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 giugno 2018; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 
 
  1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Il predetto termine e' ridotto a tre anni per il lavoratore
il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti  dal
fatto  che  lo  stesso  acquisisca  il   diritto   a   una   pensione
complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.»; 
    b) all'articolo 14, comma 2, dopo la lettera c), e'  aggiunta  la
seguente: 
      «c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione
presso la forma  pensionistica  complementare  anche  in  assenza  di
ulteriore contribuzione. Tale opzione trova  automatica  applicazione
in difetto di diversa scelta da parte  dell'iscritto  e  fatta  salva
l'ipotesi  di  valore  della  posizione  individuale  maturata,   non
superiore all'importo di una mensilita' dell'assegno sociale  di  cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; in questo
caso le  forme  pensionistiche  complementari  informano  l'iscritto,
conformemente alle istruzioni impartite dalla COVIP,  della  facolta'
di  esercitare  il  trasferimento  ad   altra   forma   pensionistica
complementare ovvero di richiedere il riscatto con  le  modalita'  di
cui al comma 5.»; 
    c)  all'articolo  19,  comma  2,  lettera  g),  dopo  le  parole:
«comparabilita' dei costi;» sono inserite  le  seguenti:  «garantisce
che gli iscritti attivi possano ottenere, a  richiesta,  informazioni
in merito alle conseguenze della cessazione del  rapporto  di  lavoro
sui loro  diritti  pensionistici  complementari  e,  in  particolare,
relative: 1)  alle  condizioni  che  disciplinano  l'acquisizione  di
diritti pensionistici complementari e  alle  conseguenze  della  loro
applicazione in caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro;  2)  al
valore dei diritti pensionistici maturati o ad  una  valutazione  dei
diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici  mesi
precedenti  la  data  della  richiesta;  3)   alle   condizioni   che
disciplinano il  trattamento  futuro  dei  diritti  pensionistici  in
sospeso; garantisce, altresi', che gli iscritti di  cui  all'articolo
14, comma 2, lettera c-bis), nonche' gli eredi e beneficiari  di  cui
all'articolo  14,  comma   3,   possano   ottenere,   su   richiesta,
informazioni relative al valore dei  loro  diritti  pensionistici  in
sospeso, o a una valutazione dei  diritti  pensionistici  in  sospeso
effettuata al massimo  nei  dodici  mesi  precedenti  la  data  della
richiesta, e alle condizioni  che  disciplinano  il  trattamento  dei
diritti pensionistici in sospeso;». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - La direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi
          per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici complementari e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          aprile 2014, n. L 128. 
              - La legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2014) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          luglio 2015. 
              - Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252
          (Disciplina delle forme  pensionistiche  complementari)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  2005,  n.
          289, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 11 del decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato da presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11. (Prestazioni). - 1. Le  forme  pensionistiche
          complementari definiscono i requisiti  e  le  modalita'  di
          accesso alle prestazioni nel rispetto  di  quanto  disposto
          dal presente articolo. 
              2.  Il  diritto  alla  prestazione   pensionistica   si
          acquisisce al momento della maturazione  dei  requisiti  di
          accesso alle prestazioni stabiliti nel regime  obbligatorio
          di appartenenza, con almeno cinque anni  di  partecipazione
          alle  forme  pensionistiche  complementari.   Il   predetto
          termine e' ridotto a tre anni  per  il  lavoratore  il  cui
          rapporto di lavoro in corso cessa per  motivi  indipendenti
          dal fatto  che  lo  stesso  acquisisca  il  diritto  a  una
          pensione complementare e che si  sposta  tra  Stati  membri
          dell'Unione europea. 
              3.  Le  prestazioni   pensionistiche   in   regime   di
          contribuzione definita e di  prestazione  definita  possono
          essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
          ad  un  massimo  del  50  per  cento  del  montante  finale
          accumulato,  e  in  rendita.   Nel   computo   dell'importo
          complessivo erogabile in capitale sono  detratte  le  somme
          erogate a titolo di anticipazione per le quali non  si  sia
          provveduto  al  reintegro.  Nel  caso  in  cui  la  rendita
          derivante dalla conversione di almeno il 70 per  cento  del
          montante finale sia inferiore al 50 per cento  dell'assegno
          sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della  legge  8
          agosto 1995, n. 335,  la  stessa  puo'  essere  erogata  in
          capitale. 
              4. Ai lavoratori che cessino l'attivita'  lavorativa  e
          maturino l'eta' anagrafica per la pensione di vecchiaia nel
          regime obbligatorio di appartenenza  entro  i  cinque  anni
          successivi,  e  che   abbiano   maturato   alla   data   di
          presentazione  della  domanda  di  accesso   alla   rendita
          integrativa  di  cui  al  presente   comma   un   requisito
          contributivo complessivo di almeno venti  anni  nei  regimi
          obbligatori di appartenenza,  le  prestazioni  delle  forme
          pensionistiche complementari, con esclusione di  quelle  in
          regime di prestazione definita, possono essere erogate,  in
          tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in  forma  di
          rendita   temporanea,   denominata   "Rendita   integrativa
          temporanea  anticipata"  (RITA),  decorrente  dal   momento
          dell'accettazione della  richiesta  fino  al  conseguimento
          dell'eta' anagrafica prevista per la pensione di  vecchiaia
          e consistente nell'erogazione frazionata  di  un  capitale,
          per il periodo considerato,  pari  al  montante  accumulato
          richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale
          del montante residuo non rileva  la  parte  di  prestazione
          richiesta  a  titolo  di  rendita  integrativa   temporanea
          anticipata. (58) 
              4-bis. La rendita anticipata  di  cui  al  comma  4  e'
          riconosciuta   altresi'   ai   lavoratori   che   risultino
          inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro
          mesi e che maturino l'eta' anagrafica per  la  pensione  di
          vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza  entro  i
          dieci anni successivi. 
              4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata  di
          cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti
          nei periodi di maturazione della prestazione  pensionistica
          complementare,  e'  assoggettata  alla  ritenuta  a  titolo
          d'imposta con l'aliquota del 15 per cento  ridotta  di  una
          quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
          il   quindicesimo   anno   di   partecipazione   a    forme
          pensionistiche  complementari  con  un  limite  massimo  di
          riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di
          iscrizione  alla  forma  di  previdenza  complementare   e'
          anteriore al 1°(gradi) gennaio 2007, gli anni di iscrizione
          prima  del  2007  sono  computati  fino  a  un  massimo  di
          quindici.  Il  percettore  della  rendita   anticipata   ha
          facolta' di non avvalersi della tassazione  sostitutiva  di
          cui al  presente  comma  facendolo  constare  espressamente
          nella dichiarazione dei redditi; in  tal  caso  la  rendita
          anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria. 
              4-quater. Le  somme  erogate  a  titolo  di  RITA  sono
          imputate,  ai  fini  della  determinazione   del   relativo
          imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione
          medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la  parte
          eccedente, prima a quelli maturati  dal  1°(gradi)  gennaio
          2001  al  31  dicembre  2006  e  successivamente  a  quelli
          maturati dal 1°(gradi) gennaio 2007. 
              4-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  da  4  a
          4-quater si applicano  anche  ai  dipendenti  pubblici  che
          aderiscono alle  forme  pensionistiche  complementari  loro
          destinate. 
              5. A migliore  tutela  dell'aderente,  gli  schemi  per
          l'erogazione delle rendite possono prevedere,  in  caso  di
          morte del  titolare  della  prestazione  pensionistica,  la
          restituzione  ai  beneficiari  dallo  stesso  indicati  del
          montante  residuo  o,  in  alternativa,   l'erogazione   ai
          medesimi di una  rendita  calcolata  in  base  al  montante
          residuale. In  tale  caso  e'  autorizzata  la  stipula  di
          contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte
          o di sopravvivenza oltre la vita media. 
              6. Le prestazioni pensionistiche complementari  erogate
          in forma di capitale sono imponibili per il loro  ammontare
          complessivo al netto della parte corrispondente ai  redditi
          gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
          complementari erogate in forma di rendita  sono  imponibili
          per il loro ammontare  complessivo  al  netto  della  parte
          corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e  a
          quelli  di  cui  alla  lettera  g-quinquies)  del  comma  1
          dell'articolo 44 del TUIR, e successive  modificazioni,  se
          determinabili. Sulla  parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche comunque erogate e' operata una  ritenuta  a
          titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di
          una quota pari a  0,30  punti  percentuali  per  ogni  anno
          eccedente il quindicesimo anno di  partecipazione  a  forme
          pensionistiche  complementari  con  un  limite  massimo  di
          riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso  di  prestazioni
          erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al  periodo
          precedente e' applicata dalla  forma  pensionistica  a  cui
          risulta iscritto il lavoratore;  nel  caso  di  prestazioni
          erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata  dai
          soggetti eroganti.  La  forma  pensionistica  complementare
          comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati  in  suo
          possesso  necessari  per  il  calcolo  della  parte   delle
          prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati  ad
          imposta se determinabili. 
              7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
          possono   richiedere   un'anticipazione   della   posizione
          individuale maturata: 
                a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
          al  75  per  cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito   di
          gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
          per terapie e interventi  straordinari  riconosciuti  dalle
          competenti strutture pubbliche.  Sull'importo  erogato,  al
          netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad   imposta,   e'
          applicata una ritenuta a titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          del 15 per cento ridotta di una quota  pari  a  0,30  punti
          percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
          partecipazione a forme pensionistiche complementari con  un
          limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 
                b) decorsi otto anni di iscrizione,  per  un  importo
          non superiore al 75 per cento, per l'acquisto  della  prima
          casa di abitazione per se' o per i figli,  documentato  con
          atto notarile, o per la realizzazione degli  interventi  di
          cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo
          3  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,   n.   380,
          relativamente alla prima casa  di  abitazione,  documentati
          come  previsto   dalla   normativa   stabilita   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449.  Sull'importo  erogato,  al  netto  dei  redditi  gia'
          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo
          di imposta del 23 per cento; 
                c) decorsi otto anni di iscrizione,  per  un  importo
          non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
          aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei  redditi  gia'
          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo
          di imposta del 23 per cento; 
                d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e  c)  sono
          applicate  dalla   forma   pensionistica   che   eroga   le
          anticipazioni. 
              8. Le somme percepite a  titolo  di  anticipazione  non
          possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del
          totale  dei  versamenti,  comprese  le   quote   del   TFR,
          maggiorati delle plusvalenze tempo  per  tempo  realizzate,
          effettuati  alle  forme  pensionistiche   complementari   a
          decorrere dal primo momento  di  iscrizione  alle  predette
          forme.  Le  anticipazioni  possono  essere  reintegrate,  a
          scelta dell'aderente, in qualsiasi momento  anche  mediante
          contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
          Sulle somme eccedenti il  predetto  limite,  corrispondenti
          alle  anticipazioni   reintegrate,   e'   riconosciuto   al
          contribuente un credito d'imposta pari  all'imposta  pagata
          al    momento    della    fruizione     dell'anticipazione,
          proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. 
              9.  Ai  fini   della   determinazione   dell'anzianita'
          necessaria per la richiesta  delle  anticipazioni  e  delle
          prestazioni pensionistiche sono considerati utili  tutti  i
          periodi  di  partecipazione   alle   forme   pensionistiche
          complementari maturati dall'aderente per i quali lo  stesso
          non abbia esercitato il  riscatto  totale  della  posizione
          individuale. 
              10. Ferma  restando  l'intangibilita'  delle  posizioni
          individuali  costituite  presso  le  forme   pensionistiche
          complementari  nella  fase  di  accumulo,  le   prestazioni
          pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di
          cui al comma 7, lettera a),  sono  sottoposti  agli  stessi
          limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
          vigore  per  le  pensioni  a  carico  degli   istituti   di
          previdenza  obbligatoria  previsti  dall'articolo  128  del
          regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935,  n.  1155,  e
          dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio 1950,  n.  180,  e  successive  modificazioni.  I
          crediti relativi alle somme oggetto di  riscatto  totale  e
          parziale e le somme oggetto  di  anticipazione  di  cui  al
          comma 7, lettere b) e c), non sono  assoggettate  ad  alcun
          vincolo     di     cedibilita',     sequestrabilita'      e
          pignorabilita'.». 
              - Il testo dell'articolo 14 del decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato da presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  14.  (Permanenza   nella   forma   pensionistica
          complementare e cessazione dei requisiti di  partecipazione
          e portabilita'). - 1. Gli statuti  e  i  regolamenti  delle
          forme   pensionistiche   complementari   stabiliscono    le
          modalita' di esercizio relative  alla  partecipazione  alle
          forme   medesime,   alla   portabilita'   delle   posizioni
          individuali e  della  contribuzione,  nonche'  al  riscatto
          parziale o  totale  delle  posizioni  individuali,  secondo
          quanto disposto dal presente articolo. 
              2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione  alla
          forma  pensionistica  complementare   gli   statuti   e   i
          regolamenti stabiliscono: 
                a) il  trasferimento  ad  altra  forma  pensionistica
          complementare alla quale il lavoratore acceda in  relazione
          alla nuova attivita'; 
                b) il riscatto parziale,  nella  misura  del  50  per
          cento della posizione individuale  maturata,  nei  casi  di
          cessazione   dell'attivita'   lavorativa    che    comporti
          l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a  12
          mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso  di  ricorso
          da parte del datore di lavoro  a  procedure  di  mobilita',
          cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 
                c) il riscatto  totale  della  posizione  individuale
          maturata per i casi di invalidita' permanente che  comporti
          la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
          a  seguito  di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  che
          comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo  superiore
          a 48 mesi. 
                c-bis) il mantenimento della posizione individuale in
          gestione presso la forma pensionistica complementare  anche
          in assenza di ulteriore contribuzione. Tale  opzione  trova
          automatica applicazione in difetto  di  diversa  scelta  da
          parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della
          posizione individuale maturata, non  superiore  all'importo
          di una mensilita' dell'assegno sociale di cui  all'articolo
          3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335;  in  questo
          caso  le  forme  pensionistiche   complementari   informano
          l'iscritto, conformemente alle istruzioni  impartite  dalla
          COVIP, della facolta' di  esercitare  il  trasferimento  ad
          altra   forma   pensionistica   complementare   ovvero   di
          richiedere il riscatto con le modalita' di cui al comma 5. 
              3.  In  caso  di  morte  dell'aderente  ad  una   forma
          pensionistica complementare  prima  della  maturazione  del
          diritto alla prestazione pensionistica  l'intera  posizione
          individuale maturata e' riscattata dagli eredi  ovvero  dai
          diversi beneficiari  dallo  stesso  designati,  siano  essi
          persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti,
          la  posizione,  limitatamente  alle  forme   pensionistiche
          complementari di cui  all'articolo  13,  viene  devoluta  a
          finalita'  sociali  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali.
          Nelle  forme  pensionistiche  complementari  di  cui   agli
          articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la  suddetta
          posizione resta acquisita al fondo pensione. 
              4. Sulle somme percepite a  titolo  di  riscatto  della
          posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
          commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a  titolo  di  imposta
          con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
          0,30  punti  percentuali  per  ogni   anno   eccedente   il
          quindicesimo anno di partecipazione a forme  pensionistiche
          complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
          percentuali, sul medesimo imponibile  di  cui  all'articolo
          11, comma 6. 
              5.   In   caso   di   cessazione   dei   requisiti   di
          partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai  commi
          2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto  della
          posizione  sia  nelle  forme  collettive  sia   in   quelle
          individuali e su tali  somme  si  applica  una  ritenuta  a
          titolo di imposta con  l'aliquota  del  23  per  cento  sul
          medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6. 
              6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
          forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di
          trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
          forma pensionistica. Gli  statuti  e  i  regolamenti  delle
          forme pensionistiche prevedono esplicitamente  la  predetta
          facolta' e non possono contenere  clausole  che  risultino,
          anche  di  fatto,  limitative  del  suddetto  diritto  alla
          portabilita'  dell'intera   posizione   individuale.   Sono
          comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione  o
          del trasferimento, consentano  l'applicazione  di  voci  di
          costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
          di quelle applicate nel corso del rapporto  e  che  possono
          quindi costituire ostacolo alla portabilita'.  In  caso  di
          esercizio della predetta facolta'  di  trasferimento  della
          posizione  individuale,  il  lavoratore   ha   diritto   al
          versamento alla forma pensionistica da  lui  prescelta  del
          TFR maturando e  dell'eventuale  contributo  a  carico  del
          datore  di  lavoro  nei  limiti  e  secondo  le   modalita'
          stabilite  dai  contratti  o  accordi   collettivi,   anche
          aziendali. 
              7.  Le  operazioni  di  trasferimento  delle  posizioni
          pensionistiche  sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale,   a
          condizione che avvengano a favore di  forme  pensionistiche
          disciplinate  dal  presente   decreto   legislativo.   Sono
          altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
          risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione  o
          da una  forma  pensioristica  individuale  ad  altro  fondo
          pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 
              8. Gli adempimenti a carico delle forme  pensionistiche
          complementari conseguenti all'esercizio delle  facolta'  di
          cui al presente articolo devono essere effettuati entro  il
          termine  massimo  di  sei  mesi  dalla  data  di  esercizio
          stesso.». 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato da presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  19.  (Compiti  della  COVIP).  -  1.  Le   forme
          pensionistiche complementari di cui  al  presente  decreto,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
          nonche' i  fondi  che  assicurano  ai  dipendenti  pubblici
          prestazioni complementari al trattamento di base e al  TFR,
          comunque risultino gli stessi configurati  nei  bilanci  di
          societa'  o  enti  ovvero  determinate  le   modalita'   di
          erogazione, ad eccezione delle forme istituite  all'interno
          di  enti  pubblici,  anche  economici,  che  esercitano   i
          controlli in materia di tutela del  risparmio,  in  materia
          valutaria o in materia assicurativa, sono  iscritte  in  un
          apposito albo, tenuto a cura della COVIP. 
              1-bis La COVIP fornisce informativa  all'AEAP,  secondo
          le modalita' dalla stessa  definite,  in  merito  ai  fondi
          iscritti   all'Albo   e   alle   eventuali    cancellazioni
          effettuate. 
              2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, e  ferma  restando
          la vigilanza  di  stabilita'  esercitata  dalle  rispettive
          autorita'  di  controllo  sui  soggetti  abilitati  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche  mediante
          l'emanazione  di  istruzioni  di   carattere   generale   e
          particolare, la vigilanza su tutte le forme  pensionistiche
          complementari. In tale ambito: 
                a) definisce le condizioni che, al fine di  garantire
          il rispetto dei principi di trasparenza,  comparabilita'  e
          portabilita', le forme pensionistiche complementari  devono
          soddisfare  per  poter  essere  ricondotte  nell'ambito  di
          applicazione  del  presente  decreto  ed  essere   iscritte
          all'albo di cui al comma 1; 
                b) approva gli statuti e i  regolamenti  delle  forme
          pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei
          requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e  delle  altre
          condizioni richieste dal  presente  decreto  e  valutandone
          anche  la  compatibilita'  rispetto  ai  provvedimenti   di
          carattere generale da essa emanati; nel  disciplinare,  con
          propri regolamenti, le procedure per  l'autorizzazione  dei
          fondi   pensione   all'esercizio   dell'attivita'   e   per
          l'approvazione degli statuti e dei regolamenti  dei  fondi,
          nonche'  delle  relative  modifiche,  la  COVIP   individua
          procedimenti  di  autorizzazione  semplificati,  prevedendo
          anche l'utilizzo del  silenzio-assenso  e  l'esclusione  di
          forme  di  approvazione   preventiva.   Tali   procedimenti
          semplificati devono in particolar  modo  essere  utilizzati
          nelle  ipotesi  di  modifiche  statutarie  e  regolamentari
          conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai  fini
          di sana e prudente gestione, la COVIP  puo'  richiedere  di
          apportare modifiche agli statuti  e  ai  regolamenti  delle
          forme pensionistiche complementari, fissando un termine per
          l'adozione delle relative delibere; 
                c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione
          e ripartizione del rischio come individuati  ai  sensi  dei
          commi 11 e 13 dell'articolo 6; 
                d) definisce, sentite le autorita' di  vigilanza  sui
          soggetti  abilitati  a  gestire  le  risorse  delle   forme
          pensionistiche complementari, i criteri di redazione  delle
          convenzioni per  la  gestione  delle  risorse,  cui  devono
          attenersi le medesime  forme  pensionistiche  e  i  gestori
          nella stipula dei relativi contratti; 
                e) verifica le linee di indirizzo  della  gestione  e
          vigila  sulla  corrispondenza  delle  convenzioni  per   la
          gestione delle risorse ai criteri di  cui  all'articolo  6,
          nonche' alla lettera d); 
                f) indica criteri omogenei per la determinazione  del
          valore   del   patrimonio   delle   forme    pensionistiche
          complementari, della  loro  redditivita',  nonche'  per  la
          determinazione   della   consistenza   patrimoniale   delle
          posizioni individuali accese presso le forme stesse;  detta
          disposizioni volte  all'applicazione  di  regole  comuni  a
          tutte le forme  pensionistiche  circa  la  definizione  del
          termine massimo entro il  quale  le  contribuzioni  versate
          devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
          disposizioni  per  la  tenuta  delle  scritture  contabili,
          prevedendo:  il  modello  di  libro  giornale,  nel   quale
          annotare cronologicamente  le  operazioni  di  incasso  dei
          contributi e di pagamento delle prestazioni,  nonche'  ogni
          altra operazione, gli eventuali altri libri  contabili,  il
          prospetto della composizione e del  valore  del  patrimonio
          della  forma  pensionistica  complementare  attraverso   la
          contabilizzazione secondo i criteri  definiti  in  base  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  evidenziando
          le posizioni individuali degli  iscritti  e  il  rendiconto
          annuale  della  forma   pensionistica   complementare;   il
          rendiconto  e   il   prospetto   sono   considerati   quali
          comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621
          del codice civile; 
                g)  detta   disposizioni   volta   a   garantire   la
          trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
          pensionistiche   complementari,   al   fine   di   tutelare
          l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
          il diritto alla portabilita'  della  posizione  individuale
          tra le varie  forme  pensionistiche  complementari,  avendo
          anche riguardo all'esigenza di garantire la  comparabilita'
          dei costi;  garantisce  che  gli  iscritti  attivi  possano
          ottenere,  a  richiesta,  informazioni   in   merito   alle
          conseguenze della cessazione del  rapporto  di  lavoro  sui
          loro diritti pensionistici complementari e, in particolare,
          relative:   1)    alle    condizioni    che    disciplinano
          l'acquisizione di  diritti  pensionistici  complementari  e
          alle  conseguenze  della  loro  applicazione  in  caso   di
          cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti
          pensionistici maturati o ad  una  valutazione  dei  diritti
          pensionistici maturati effettuata  al  massimo  nei  dodici
          mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni
          che  disciplinano  il  trattamento   futuro   dei   diritti
          pensionistici in sospeso;  garantisce,  altresi',  che  gli
          iscritti di cui all'articolo 14, comma 2,  lettera  c-bis),
          nonche' gli eredi e beneficiari  di  cui  all'articolo  14,
          comma  3,  possano  ottenere,  su  richiesta,  informazioni
          relative  al  valore  dei  loro  diritti  pensionistici  in
          sospeso, o a una valutazione dei diritti  pensionistici  in
          sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la
          data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il
          trattamento   dei   diritti   pensionistici   in   sospeso;
          disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia  di
          sollecitazione del  pubblico  risparmio,  le  modalita'  di
          offerta  al   pubblico   di   tutte   le   predette   forme
          pensionistiche,      dettando      disposizioni       volte
          all'applicazione  di  regole  comuni  per  tutte  le  forme
          pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla
          raccolta  delle  adesioni  sia   per   quella   concernente
          l'informativa periodica  agli  aderenti  circa  l'andamento
          amministrativo e  finanziario  delle  forme  pensionistiche
          complementari, anche al fine di eliminare  distorsioni  che
          possano arrecare pregiudizio agli  aderenti;  a  tale  fine
          elabora schemi per gli statuti, i  regolamenti,  le  schede
          informative,  i  prospetti  e  le   note   informative   da
          indirizzare  ai  potenziali  aderenti  a  tutte  le   forme
          pensionistiche complementari, nonche' per le  comunicazioni
          periodiche da inoltrare agli aderenti alle  stesse;  vigila
          sull'attuazione delle  predette  disposizioni  nonche',  in
          generale, sull'attuazione dei principi di  trasparenza  nei
          rapporti con  gli  aderenti,  nonche'  sulle  modalita'  di
          pubblicita',  con  facolta'  di  sospendere  o  vietare  la
          raccolta  delle  adesioni  in  caso  di  violazione   delle
          disposizioni stesse; 
                h)  detta  disposizioni  volte  a   disciplinare   le
          modalita'   con   le   quali   le   forme    pensionistiche
          complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale
          e,  sinteticamente,  nelle  comunicazioni  periodiche  agli
          iscritti, se  ed  in  quale  misura  nella  gestione  delle
          risorse e nelle linee seguite  nell'esercizio  dei  diritti
          derivanti dalla  titolarita'  dei  valori  in  portafoglio,
          siano stati presi in considerazione aspetti sociali,  etici
          ed ambientali; 
                i) esercita  il  controllo  sulla  gestione  tecnica,
          finanziaria,   patrimoniale,    contabile    delle    forme
          pensionistiche  complementari,  anche  mediante   ispezioni
          presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti  e
          degli atti che ritenga necessari; 
                l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  formulando  anche  proposte  di
          modifiche   legislative   in    materia    di    previdenza
          complementare; 
                m)  pubblica  e  diffonde  informazioni  utili   alla
          conoscenza dei problemi previdenziali; 
                n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni  nel
          settore della previdenza complementare  anche  in  rapporto
          alla  previdenza  di  base;   a   tale   fine,   le   forme
          pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e
          le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP
          puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro. 
              3. Per  l'esercizio  della  vigilanza,  la  COVIP  puo'
          disporre che le siano fatti pervenire, con le  modalita'  e
          nei termini da essa stessa stabiliti: 
                a) le segnalazioni  periodiche,  nonche'  ogni  altro
          dato e documento richiesti; 
                b) i verbali  delle  riunioni  e  degli  accertamenti
          degli   organi   interni   di   controllo    delle    forme
          pensionistiche complementari. 
              4. La COVIP puo' altresi': 
                a)  convocare   presso   di   se'   gli   organi   di
          amministrazione e di controllo delle  forme  pensionistiche
          complementari; 
                b)  richiedere  la  convocazione  degli   organi   di
          amministrazione delle forme  pensionistiche  complementari,
          fissandone l'ordine del giorno; 
                b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o
          in parte, per un periodo massimo di 60 giorni,  l'attivita'
          della forma  pensionistica  complementare  ove  vi  sia  il
          fondato  sospetto  di  grave  violazione  delle  norme  del
          presente decreto e vi sia urgenza di provvedere. 
              5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP  ha  diritto
          di ottenere le notizie e  le  informazioni  richieste  alle
          pubbliche amministrazioni. 
              6. La COVIP, nei  casi  di  crisi  o  di  tensione  sui
          mercati finanziari, tiene conto degli  effetti  dei  propri
          atti sulla stabilita' del sistema finanziario  degli  altri
          Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni  scambi  di
          informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il  CERS  e
          le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. (110) 
              7.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  la  COVIP
          trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
          una relazione sull'attivita'  svolta,  sulle  questioni  in
          corso di maggior rilievo  e  sugli  indirizzi  e  le  linee
          programmatiche che intende  seguire.  Entro  il  30  giugno
          successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
          trasmette detta relazione  al  Parlamento  con  le  proprie
          eventuali osservazioni. 
              7-bis I dipendenti e gli esperti  addetti  alla  COVIP,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati
          di un pubblico servizio.».