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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2017, n. 234

Attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. (18G00027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2018
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 16-2-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015,
sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela
consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi
e che abroga la decisione 95/553/CE; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2015  ed  in
particolare  l'articolo  6,  che  introduce  il  criterio   direttivo
specifico per il recepimento della direttiva (UE) 2015/637; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; 
  Vista  la  legge  9  agosto  1967,  n.  804,  recante  ratifica  ed
esecuzione delle Convenzioni sulle  relazioni  diplomatiche  e  sulle
relazioni consolari, e dei Protocolli connessi,  adottate  a  Vienna,
rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.  71,  recante
ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
                                n. 18 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  45,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: «L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini  europei  e
ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni  internazionali,
europee e nazionali,  cooperando  mediante  un  regolare  scambio  di
informazioni e altre  forme  di  coordinamento,  con  la  delegazione
dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e  consolari
degli altri Stati membri dell'Unione.»; 
    b) all'articolo 50, secondo  comma,  sono  aggiunte  in  fine  le
seguenti  parole  «e  nel  sito  internet  istituzionale  delle  sedi
interessate, anche nelle lingue veicolari localmente piu' diffuse.». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  76  della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La direttiva  (UE)  2015/637  del  Consiglio  del  20
          aprile 2015 sulle misure di  coordinamento  e  cooperazione
          per  facilitare   la   tutela   consolare   dei   cittadini
          dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che  abroga
          la decisione 95/553/CE  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  24
          aprile 2015, n. L 106. 
              - Il testo dell'articolo 6 della legge 12 agosto  2016,
          n.  170  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2015),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n.  204,  cosi'
          recita: 
              «Art.  6.   (Principio   e   criterio   direttivo   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637  del  Consiglio,
          del  20  aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e
          cooperazione  per  facilitare  la  tutela   consolare   dei
          cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi  terzi  e
          che abroga la decisione  95/553/CE).  -  1.  Nell'esercizio
          della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637
          del  Consiglio,  del  20  aprile  2015,  sulle  misure   di
          coordinamento  e  cooperazione  per  facilitare  la  tutela
          consolare dei cittadini dell'Unione non  rappresentati  nei
          paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo
          e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri  direttivi
          di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche
          il  seguente  principio  e  criterio  direttivo  specifico:
          prevedere che la promessa di restituzione dei costi per  la
          tutela consolare, sottoscritta,  alle  condizioni  previste
          dall'articolo 14  della  direttiva  (UE)  2015/637,  da  un
          cittadino  italiano  innanzi  all'autorita'  diplomatica  o
          consolare di un altro  Stato  membro,  abbia  efficacia  di
          titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni  di  somme
          di denaro determinate o determinabili in essa contenute. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli
          affari esteri e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          febbraio 1967, n. 44, S.O. 
              - La legge 9 agosto 1967, n. 804, recante  ratifica  ed
          esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e
          sulle  relazioni  consolari,  e  dei  Protocolli  connessi,
          adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961  e  il
          24 aprile 1963 e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          settembre 1967, n. 235, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.  71,
          recante ordinamento e funzioni degli uffici  consolari,  ai
          sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge  28  novembre
          2005, n. 246 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          maggio 2011, n. 110; 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere. 
              Art. 32. (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 45 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  45.  (Funzioni  degli   uffici   consolari).   -
          L'ufficio  consolare  svolge,   nell'ambito   del   diritto
          internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: 
                proteggere  gli  interessi  nazionali  e  tutelare  i
          cittadini e i loro interessi; 
                assicurare gli adempimenti idonei  all'esercizio  del
          diritto di voto da parte dei cittadini  italiani  residenti
          all'estero; 
                provvedere  alla  tutela  dei   lavoratori   italiani
          particolarmente per quanto concerne le condizioni di  vita,
          di lavoro e di sicurezza sociale; 
                favorire  le  attivita'  educative,  assistenziali  e
          sociali nella collettivita'  italiana  nonche'  promuovere,
          assistere, coordinare e, nei  casi  previsti  dalla  legge,
          vigilare l'attivita' delle Associazioni,  delle  Camere  di
          commercio, degli Enti italiani; 
                stimolare nei  modi  piu'  opportuni  ogni  attivita'
          economica interessante l'Italia, curando in particolare  lo
          sviluppo degli scambi commerciali; 
                sviluppare le relazioni culturali. 
              -  L'ufficio  consolare  esercita,  in  conformita'  al
          diritto  internazionale,  le   altre   funzioni   ad   esso
          attribuite dall'ordinamento  italiano,  in  particolare  in
          materia  di  stato  civile,  notariato,  amministrativa   e
          giurisdizionale. 
              L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini  europei
          e ai non cittadini  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni
          internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un
          regolare  scambio  di  informazioni  e   altre   forme   di
          coordinamento, con la delegazione dell'Unione europea e con
          le rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  degli  altri
          Stati membri dell'Unione.». 
              - Il testo dell'articolo 50 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, citato  nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  50.   (Funzioni   escluse   dalle   attribuzioni
          consolari).  -  Le  funzioni  che   siano   escluse   dalle
          attribuzioni di un  funzionario  consolare  onorario  o  di
          reggente di ufficio consolare di I categoria possono essere
          esercitate dalla Missione diplomatica o  da  altro  ufficio
          consolare. 
              Dei decreti ministeriali che limitano le  funzioni  dei
          funzionari consolari  onorari  o  dei  reggenti  di  uffici
          consolari di I categoria o che le attribuiscono a  Missioni
          diplomatiche o ad altri uffici consolari  e'  data  notizia
          nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet  istituzionale
          delle  sedi  interessate,  anche  nelle  lingue   veicolari
          localmente piu' diffuse.».