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MINISTERO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO

DECRETO 9 novembre 2017, n. 174

Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (17G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2019)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 8-12-2019
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                             IL MINISTRO 
                    PER LA COESIONE TERRITORIALE 
                          E IL MEZZOGIORNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  3  agosto  2017,  n.123,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del  24
dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel  settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I  al  predetto
regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola  impresa
e media impresa; 
  Visto il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto  delle
garanzie  a  favore  delle  PMI»  (n.   182/2010)   approvato   dalla
Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010; 
  Visto l'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91,
relativo  alla  «Misura  a  favore  dei  giovani   imprenditori   nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"»; 
  Considerato che il citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91 individua  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, quale
Soggetto  gestore  della  misura  incentivante,   per   conto   della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  amministrazione  titolare  di
tale misura; 
  Considerato che il medesimo articolo 1, comma 15, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91 demanda ad  un  decreto  del  Ministro  per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017 n.
91, l'individuazione dei criteri di  dettaglio  per  l'ammissibilita'
alla misura, le modalita'  di  attuazione  della  stessa  nonche'  le
modalita' di accreditamento dei  soggetti  di  cui  al  comma  4  del
medesimo decreto-legge, e le modalita' di  controllo  e  monitoraggio
della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di  revoca  del
beneficio e di recupero delle somme; 
  Considerato che il citato articolo 1, comma 17,  del  decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91 prevede che le risorse pubbliche destinate alla
misura sono accreditate su un apposito  conto  corrente  infruttifero
intestato ad Invitalia, aperto presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato, e che  la  relativa  gestione  ha  natura  di  gestione  fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 25  novembre  1971,  n.  1041,  alla  cui
rendicontazione provvede la stessa Invitalia; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,  in  particolare,
l'articolo  19,  comma  5,  che  disciplina  la  facolta',   per   le
amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per  legge  fondi  o
interventi  pubblici,  di  affidamento  della  relativa  gestione   a
societa' a capitale interamente pubblico; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
Disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2153/17,  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  12
ottobre 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota n. 958-P del 7 novembre 2017; 
  Visto  l'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  regolamento,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione  di  cui  al
comma 14, articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91; 
    b) «Capo Dipartimento»: Capo Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    c) «Codice dell'Amministrazione digitale»: decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; 
    d) «Contributo a fondo perduto»: contributo erogato dal  Soggetto
gestore pari al trentacinque per cento del Finanziamento; 
    e) «Contributo in conto interessi»: contributo concesso in misura
pari agli interessi da corrispondere sul Finanziamento bancario; 
    f) «Decreto-legge n. 91/2017»: decreto-legge 20 giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  la   crescita   economica   nel
Mezzogiorno»; 
    g) «DSAN»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'
resa ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    h) «ESL»: equivalente sovvenzione lorda  di  un  aiuto  calcolato
secondo la metodologia di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea  (2008/C  14/02),  relativa  alla  revisione  del  metodo  di
fissazione dei tassi di  riferimento  e  di  attualizzazione,  ovvero
secondo il metodo nazionale per calcolare l'elemento di  aiuto  delle
garanzie a favore delle PMI (n. 182/2010) approvato dalla Commissione
europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010; 
    i) «Finanziamento»: l'insieme delle somme erogate  per  garantire
la copertura finanziaria del cento per cento del Programma  di  spesa
entro i limiti dell'investimento ammissibile; 
    j)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine, pari al sessantacinque per cento del Finanziamento, concesso
dalla Banca  finanziatrice  all'impresa  beneficiaria  per  le  spese
oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce  del  Contributo
in conto interessi e della Garanzia; 
    k) «Fondo di Garanzia per le PMI»: fondo centrale di garanzia per
le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    l) «Garanzia»: garanzia concessa a valere sul Fondo  di  Garanzia
per le PMI a favore del Finanziamento bancario; 
    m) «PEC»: posta elettronica certificata; 
    n) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 di cui all'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge n. 91/2017; 
    o) «Progetto imprenditoriale»: il  business  plan  presentato  in
sede di domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  che  rappresenta  i
contenuti  e  le   caratteristiche   dell'attivita'   imprenditoriale
proposta; 
    p)  «Programma  di  spesa»:  rappresentazione  quali-quantitativa
degli investimenti  e  delle  spese  previste  per  l'attuazione  del
progetto imprenditoriale; 
    q) «Provvedimento di concessione»: provvedimento  di  concessione
del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi; 
    r) «Regolamenti de minimis»: il regolamento UE n. 1407/2013 e  il
regolamento UE n. 717/2014; 
    s)  «Soggetto  beneficiario»:  impresa  costituitasi   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n.  91/2017  e  risultata
assegnataria dell'agevolazione; 
    t) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -  Invitalia  che  svolge
gli adempimenti tecnici  e  amministrativi  sulla  base  di  appositi
accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123  e  dell'articolo  19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  convertito  con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102; 
    u) «Soggetto richiedente»: soggetti in possesso dei requisiti  di
cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto-legge  n.  91/2017,  gia'
costituiti o da costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo
articolo 1, comma 6; 
    v) «Unita' produttiva»: struttura produttiva, dotata di autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente  separati
ma collegati funzionalmente. 
    ((v-bis). "Attivita' libero-professionale": attivita'  svolta  da
soggetti iscritti in ordini o  collegi  professionali  nonche'  dagli
esercenti  le  professioni  non  organizzate  in  ordini  o   collegi
disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;))