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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2017, n. 129

((Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016.)) (17G00142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2020)
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Testo in vigore dal: 27-1-2018
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/1034  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la  direttiva  2014/65/UE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il  regolamento  (UE)  n.
600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento  (UE)
n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento  (UE)  n.
909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione
europea e ai depositari centrali di titoli; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e  in
particolare i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 9; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo  31,  sulle  procedure  per  l'esercizio   delle   deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di delegazione  europea
e l'articolo 32, comma 1, lettera f); 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria
(TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,  n.
144, recante norme sui servizi di bancoposta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n.  398,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di debito pubblico; 
  Visto il decreto  legislativo  12  agosto  2016,  n.  176,  recante
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento  (UE)  n.  909/2014   relativo   al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli, il completamento dell'adeguamento della  normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n.  648/2012  sugli  strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i  repertori  di  dati  sulle
negoziazioni,   nonche'   l'attuazione   della   direttiva   98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento  nei  sistemi  di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,  come  modificata  dai
regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 aprile 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera d-bis), sono inserite le seguenti: 
  «d-ter) "UE": l'Unione europea; 
  d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o
attivita' abituale consiste  nel  prestare  uno  o  piu'  servizi  di
investimento a terzi e/o nell'effettuare  una  o  piu'  attivita'  di
investimento a titolo professionale; 
  d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del Testo unico bancario; 
  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente
sede  legale  e  amministrazione  centrale  in  un   medesimo   Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia;»; 
    b) al comma 1, le lettere  da  e)  a  g)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    «e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):  l'impresa  di
investimento avente forma di persona  giuridica  con  sede  legale  e
direzione  generale  in  Italia,  diversa  dalle   banche   e   dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del T.U. bancario, autorizzata a  svolgere  servizi  o  attivita'  di
investimento; 
  f) "impresa di investimento  dell'Unione  europea"  o  "impresa  di
investimento UE": l'impresa di  investimento,  diversa  dalla  banca,
autorizzata a svolgere servizi o attivita'  di  investimento,  avente
sede legale e direzione generale in  un  medesimo  Stato  dell'Unione
europea, diverso dall'Italia; 
  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la  propria  sede
legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita'  e'
corrispondente a quella di un'impresa di investimento  UE  o  di  una
banca UE che presta servizi o attivita' di investimento;»; 
  c) al comma 1, la lettera h) e' abrogata; 
  d)  al  comma  1,  lettera   m-undecies),   prima   delle   parole:
"investitori  professionali"  sono  inserite  le  seguenti:  «clienti
professionali o»; 
  e) al  comma  1,  la  lettera  m-duodecies),  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al  dettaglio":
i clienti o gli investitori che  non  sono  clienti  professionali  o
investitori professionali;»; 
    f) al comma 1, la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
    «r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di  investimento  UE
con succursale in Italia, le imprese di paesi  terzi  autorizzate  in
Italia, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in  Italia,
le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno  Stato
dell'UE diverso dall'Italia con succursale  in  Italia,  nonche'  gli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE  con  succursale
in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
investimento;»; 
  g) al comma 1, lettera s), le parole: «della tabella allegata» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Allegato  I»  e  le  parole:  «Stato
comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «Stato dell'UE»; 
  h) al comma 1, dopo la lettera w-bis.6) e' inserita la seguente: 
    «w-bis.7) "gestore del mercato": il  soggetto  che  gestisce  e/o
amministra l'attivita' di un mercato regolamentato e puo'  coincidere
con il mercato regolamentato stesso;»; 
    i) al comma 1, la lettera w-ter) e' sostituita dalla seguente: 
    «w-ter)   "mercato    regolamentato":    sistema    multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato,  che  consente  o
facilita l'incontro, al suo interno e in base  alle  sue  regole  non
discrezionali, di interessi multipli di  acquisto  e  di  vendita  di
terzi relativi a strumenti  finanziari,  in  modo  da  dare  luogo  a
contratti relativi a strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione
conformemente  alle  sue  regole  e/o  ai  suoi  sistemi,  e  che  e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III;»; 
  l) al comma 1, lettera w-sexies),  numero  3),  le  parole:  «Stati
comunitari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Stati   dell'Unione
europea»; 
  m) al comma 1, lettera  w-septies),  la  definizione:  «"depositari
centrali di  titoli"»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «"depositari
centrali di titoli o depositari centrali"»; 
  n) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che
possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: 
  a) azioni di societa' e  altri  titoli  equivalenti  ad  azioni  di
societa', di partnership o di altri soggetti e ricevute  di  deposito
azionario; 
  b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le  ricevute  di
deposito relative a tali titoli; 
  c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o  di
vendere i valori mobiliari indicati  alle  lettere  a)  e  b)  o  che
comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori
mobiliari, valute, tassi di interesse o  rendimenti,  merci  o  altri
indici o misure.»; 
    o) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater.  Per  "ricevute  di  deposito"   si   intendono   titoli
negoziabili sul mercato dei capitali,  rappresentanti  la  proprieta'
dei  titoli  di  un  emittente  non  domiciliato,  ammissibili   alla
negoziazione   in    un    mercato    regolamentato    e    negoziati
indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.»; 
    p) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Per "strumento  finanziario"  si  intende  qualsiasi  strumento
riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento
non sono strumenti finanziari. 
  2-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   con   il
regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo' individuare: 
  a) gli altri contratti derivati di  cui  al  punto  7,  sezione  C,
dell'Allegato  I  aventi  le  caratteristiche  di   altri   strumenti
finanziari derivati; 
  b) gli altri contratti derivati di cui  al  punto  10,  sezione  C,
dell'Allegato  I  aventi  le  caratteristiche  di   altri   strumenti
finanziari derivati, negoziati in un  mercato  regolamentato,  in  un
sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato  di
negoziazione.»; 
    q) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
  a)  "strumenti   derivati":   gli   strumenti   finanziari   citati
nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10,  nonche'  gli  strumenti
finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c ); 
  b)  "derivati  su  merci":  gli  strumenti  finanziari  che   fanno
riferimento a merci o attivita' sottostanti di  cui  all'Allegato  I,
sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche' gli  strumenti  finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera  c),  quando  fanno  riferimento  a
merci o attivita' sottostanti menzionati all'Allegato I,  sezione  C,
punto 10); 
  c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i  contratti  di
opzione, i contratti finanziari a  termine  standardizzati  (future),
gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti  carbone  o
petrolio menzionati nella Sezione C, punto  6,  dell'Allegato  I  che
sono negoziati in un sistema organizzato  di  negoziazione  e  devono
essere regolati con consegna fisica del sottostante.»; 
    r) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    s) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un  impegno
irrevocabile nei confronti dell'emittente;»; 
      2) alla lettera c-bis)  le  parole:  «assunzione  a  fermo  ne'
assunzione di garanzia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «impegno
irrevocabile»; 
      3) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione.»; 
  t) al comma 5-bis le parole: «e in relazione a ordini dei  clienti,
nonche' l'attivita' di market maker» sono soppresse; 
  u) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si  intende  un  sistema  che
consente l'interazione  tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di
vendita di terzi relativi a strumenti finanziari.»; 
    v) i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti: 
  «5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa  di
investimento  che  in  modo  organizzato,  frequente,  sistematico  e
sostanziale negozia  per  conto  proprio  eseguendo  gli  ordini  dei
clienti al di fuori  di  un  mercato  regolamentato,  di  un  sistema
multilaterale  di  negoziazione  o  di  un  sistema  organizzato   di
negoziazione  senza  gestire  un  sistema  multilaterale.   Il   modo
frequente e sistematico si misura per numero  di  negoziazioni  fuori
listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate  per  conto  proprio
eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si  misura  per
dimensioni delle negoziazioni OTC  effettuate  dal  soggetto  su  uno
specifico  strumento  finanziario  in  relazione  al   totale   delle
negoziazioni effettuate  sullo  strumento  finanziario  dal  soggetto
medesimo o all'interno dell'Unione europea. 
  5-quater. Per "market maker" si intende una persona che si propone,
nelle sedi di negoziazione e/o al di  fuori  delle  stesse,  su  base
continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando
e vendendo strumenti finanziari in contropartita  diretta  ai  prezzi
dalla medesima definiti.»; 
    z) il comma 5-septies e' sostituito dal seguente: 
  «5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si  intende
la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro
sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio,  riguardo
a una o piu' operazioni relative a strumenti finanziari»; 
    aa) dopo il comma 5-septies sono inseriti i seguenti: 
  «5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei  clienti"  si
intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di  uno  o
piu'  strumenti  finanziari  per  conto  dei  clienti,  compresa   la
conclusione di accordi per la sottoscrizione o  la  compravendita  di
strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento  o  da  una
banca al momento della loro emissione. 
  5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica  o
giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una
sola impresa di investimento per conto della  quale  opera,  promuove
servizi di  investimento  e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei
clienti riguardanti servizi di investimento o  strumenti  finanziari,
colloca  strumenti  finanziari  o  presta  consulenza  ai  clienti  o
potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari. 
  5-septies.3.  Per  "consulente  finanziario  abilitato  all'offerta
fuori sede" si  intende  la  persona  fisica  iscritta  nell'apposita
sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma  4,  del  presente
decreto   che,   in   qualita'   di   agente   collegato,    esercita
professionalmente l'offerta fuori  sede  come  dipendente,  agente  o
mandatario.»; 
    bb) il comma 5-octies e' sostituito dal seguente: 
  «5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
  a)   "sistema   multilaterale   di   negoziazione":   un    sistema
multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da  un  gestore
del mercato che consente l'incontro, al  suo  interno  e  in  base  a
regole non discrezionali, di interessi  multipli  di  acquisto  e  di
vendita di terzi relativi a strumenti finanziari,  in  modo  da  dare
luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III; 
  b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema  multilaterale
diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale  di
negoziazione che consente l'interazione  tra  interessi  multipli  di
acquisto e di vendita di terzi  relativi  a  obbligazioni,  strumenti
finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti  derivati,  in
modo da dare luogo a contratti conformemente alla  parte  II  e  alla
parte III; 
  c) "sede di negoziazione": un  mercato  regolamentato,  un  sistema
multilaterale  di  negoziazione   o   un   sistema   organizzato   di
negoziazione.»; 
    cc) dopo il comma 5-octies e' inserito il seguente: 
  «5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si intende un ordine
di acquisto o di vendita  di  uno  strumento  finanziario  al  prezzo
limite fissato o a un prezzo piu' vantaggioso e per  un  quantitativo
fissato.»; 
    dd) il comma 5-novies e' sostituito dal seguente: 
  «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le  piccole
e medie imprese e per le imprese sociali" si intende una  piattaforma
on line che abbia come finalita'  esclusiva  la  facilitazione  della
raccolta di capitale di  rischio  da  parte  delle  piccole  e  medie
imprese, come definite dall'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  (f),
primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e
degli organismi di investimento collettivo del risparmio o  di  altre
societa' che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.»; 
  ee) i commi 5-decies e 5-undecies sono abrogati; 
  ff) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6.  Per  "servizio  accessorio"  si  intende  qualsiasi   servizio
riportato nella sezione B dell'Allegato I.»; 
    gg) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa controllante  ai
sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE. 
  6-bis.2. Per "controllata" si  intende  un'impresa  controllata  ai
sensi  degli  articoli  2,  paragrafo  10,  e  22   della   direttiva
2013/34/UE;  l'impresa  controllata  di  un'impresa  controllata   e'
parimenti considerata impresa controllata  dell'impresa  controllante
che e' a capo di tali imprese. 
  6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione nella  quale
due o piu' persone fisiche o giuridiche sono legate: 
  a)  da  una  «partecipazione»,  ossia  dal   fatto   di   detenere,
direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; 
  b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra
un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi  di
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva  2013/34/UE,  o
relazione analoga  esistente  tra  persone  fisiche  e  giuridiche  e
un'impresa, nel qual caso  ogni  impresa  controllata  di  un'impresa
controllata   e'   considerata   impresa   controllata   dell'impresa
controllante che e' a capo di tali imprese; 
  c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e  uno
stesso soggetto che sia una relazione di controllo.»; 
    hh) dopo il comma 6-quater sono aggiunti i seguenti: 
  «6-quinquies.  Per  "negoziazione  algoritmica"   si   intende   la
negoziazione  di   strumenti   finanziari   in   cui   un   algoritmo
informatizzato  determina  automaticamente  i  parametri  individuali
degli ordini,  come  ad  esempio  l'avvio  dell'ordine,  la  relativa
tempistica, il prezzo,  la  quantita'  o  le  modalita'  di  gestione
dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o  assente,  ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a
una o  piu'  sedi  di  negoziazione,  per  trattare  ordini  che  non
comportano  la  determinazione  di  parametri  di  negoziazione,  per
confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni. 
  6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende  un  accordo
in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede
di negoziazione consente a un terzo  l'utilizzo  del  proprio  codice
identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica
direttamente alla sede di  negoziazione  di  ordini  relativi  a  uno
strumento  finanziario,  sia  nel  caso  in  cui  l'accordo  comporti
l'utilizzo da parte del terzo  dell'infrastruttura  del  membro,  del
partecipante o del cliente, o di qualsiasi  sistema  di  collegamento
fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini
(accesso diretto al mercato) sia nel caso in  cui  non  vi  sia  tale
utilizzo (accesso sponsorizzato). 
  6-septies.  Per  "tecnica  di  negoziazione  algoritmica  ad   alta
frequenza" si intende qualsiasi tecnica di  negoziazione  algoritmica
caratterizzata da: 
  a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di
altro genere, compresa almeno una delle strutture  per  l'inserimento
algoritmico dell'ordine:  co-ubicazione,  hosting  di  prossimita'  o
accesso elettronico diretto a velocita' elevata; 
  b)  determinazione  da  parte  del  sistema  dell'inizializzazione,
generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine  senza  intervento
umano per il singolo ordine o negoziazione, e 
  c) elevato traffico infra-giornaliero di  messaggi  consistenti  in
ordini, quotazioni o cancellazioni. 
  6-octies. Per  "negoziazione  matched  principal"  si  intende  una
negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra  l'acquirente  e
il venditore non  e'  mai  esposto  al  rischio  di  mercato  durante
l'intera esecuzione dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita
eseguiti simultaneamente  ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale
soggetto di realizzare  utili  o  perdite,  fatta  eccezione  per  le
commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione  previamente
comunicati. 
  6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende l'offerta di
un servizio di investimento insieme a un altro  servizio  o  prodotto
come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento  dello
stesso accordo o pacchetto. 
  6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un  deposito  quale
definito all'articolo 69-bis, comma 1, lettera c), del T.U.  bancario
che e' pienamente  rimborsabile  alla  scadenza  in  base  a  termini
secondo i quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: 
  a) un indice o una combinazione di indici,  eccetto  i  depositi  a
tasso variabile il cui rendimento e' direttamente legato a  un  tasso
di interesse quale l'Euribor o il Libor; 
  b) uno strumento finanziario o  una  combinazione  degli  strumenti
finanziari; 
  c) una merce o combinazione di merci o di altri  beni  infungibili,
materiali o immateriali; o 
  d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio. 
  6-undecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
  a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un  soggetto
autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a pubblicare i report
delle operazioni concluse per conto di  imprese  di  investimento  ai
sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014; 
  b) "fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione" o  "CTP":
un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a fornire
il  servizio  di  raccolta  presso  mercati  regolamentati,   sistemi
multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione  e
APA dei report delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari
di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20 e 21 del regolamento (UE) n
600/2014 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso
elettronico di dati attualizzati in continuo,  in  grado  di  fornire
informazioni  sui  prezzi  e  sul  volume  per   ciascuno   strumento
finanziario; 
  c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o  "ARM":  un  soggetto
autorizzato ai  sensi  della  direttiva  2014/65/UE  a  segnalare  le
informazioni di dettaglio sulle operazioni  concluse  alle  autorita'
competenti o all'AESFEM per conto delle imprese di investimento; 
  d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di  un  dispositivo
di pubblicazione autorizzato (APA) o di  un  sistema  consolidato  di
pubblicazione (CTP) o di un meccanismo  di  segnalazione  autorizzato
(ARM); 
  e) "fornitore di servizi di comunicazione dati": un APA, un  CTP  o
un ARM. 
  6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "Stato membro d'origine dell'impresa di investimento": 
  1) se l'impresa di investimento e' una  persona  fisica,  lo  Stato
membro in cui tale persona ha la propria sede principale; 
  2) se l'impresa di investimento e' una persona giuridica, lo  Stato
membro in cui si trova la sua sede legale; 
  3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetta,  l'impresa  di
investimento non ha una sede  legale,  lo  Stato  membro  in  cui  e'
situata la sua direzione generale; 
  b) "Stato membro d'origine del  mercato  regolamentato":  lo  Stato
membro in cui e' registrato il mercato regolamentato o se, in base al
diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una  sede
legale, lo Stato membro  in  cui  e'  situata  la  propria  direzione
generale; 
  c) "Stato membro d'origine di un APA, di un sistema consolidato  di
pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato": 
  1) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di
segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione e'
una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria
direzione generale; 
  2) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di
segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione e'
una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova  la  sua  sede
legale; 
  3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetto, il dispositivo
di  pubblicazione  autorizzato,   il   meccanismo   di   segnalazione
autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione non ha una sede
legale, lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale. 
  6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
  a) "Stato membro ospitante l'impresa  di  investimento":  lo  Stato
membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in  cui  un'impresa  di
investimento ha una succursale o presta servizi di  investimento  e/o
esercita attivita' di investimento; 
  b) "Stato membro ospitante  il  mercato  regolamentato":  lo  Stato
membro in cui un mercato regolamentato  adotta  opportune  misure  in
modo da facilitare l'accesso alla negoziazione  a  distanza  nel  suo
sistema da parte di membri o partecipanti  stabiliti  in  tale  Stato
membro. 
  6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso"  si  intende
un prodotto energetico all'ingrosso quale  definito  all'articolo  2,
punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011. 
  6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si intendono  i
contratti derivati connessi  a  prodotti  di  cui  all'articolo  1  e
all'allegato  I,  parti  da  I  a  XXIV/1  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013. 
  6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno dei seguenti
emittenti di titoli di debito: 
  a) l'Unione europea; 
  b) uno Stato membro, ivi inclusi un  ministero,  un'agenzia  o  una
societa' veicolo di tale Stato membro; 
  c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; 
  d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati membri; 
  e) un ente finanziario internazionale  costituito  da  due  o  piu'
Stati  membri  con  l'obiettivo  di  mobilitare  risorse  e   fornire
assistenza  finanziaria  a  beneficio  dei  suoi  membri  che  stanno
affrontando o sono minacciati da gravi crisi finanziarie; o 
  f) la Banca europea per gli investimenti. 
  6-septiesdecies. Per "debito  sovrano"  si  intende  un  titolo  di
debito emesso da un emittente sovrano. 
  6-octiesdecies.  Per  "supporto  durevole"  si  intende   qualsiasi
strumento che: 
  a)  permetta  al  cliente  di  memorizzare   informazioni   a   lui
personalmente  dirette,  in  modo  che  possano  essere   agevolmente
recuperate per  un  periodo  di  tempo  adeguato  ai  fini  cui  sono
destinate le informazioni stesse; e 
  b) che  consenta  la  riproduzione  inalterata  delle  informazioni
memorizzate.». 
  2. All'articolo 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I regolamenti e i provvedimenti  di  carattere  generale  della
Banca  d'Italia  e  della  Consob  sono  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale. Gli altri provvedimenti  rilevanti  relativi  ai  soggetti
sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della  Banca
d'Italia o della Consob. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni dell'articolo 195-bis.». 
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «SEVIF» sono inserite
le seguenti: «e con la Banca Centrale Europea (BCE)»; 
  b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «e con l'AESFEM»  sono
sostituite dalle seguenti: «, con l'AESFEM e la BCE»; 
  c) al  comma  2-ter,  primo  periodo,  le  parole:  «e  di  mercati
regolamentati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  di  sedi   di
negoziazione e di servizi di comunicazione dati»; 
  d) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) con  i  gestori  delle  sedi  di  negoziazione,  al  fine  di
garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite.». 
  4.  All'articolo  4-septies,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le   parole:   «lavorativi
consecutivi» sono soppresse. 
  5. Gli articoli 4-octies e  4-novies  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono abrogati. 
  6. Dopo l'articolo 4-decies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.   4-undecies   (Sistemi   interni   di   segnalazione   delle
violazioni). - 1. I soggetti di cui alle parti II e III e le  imprese
di assicurazione adottano procedure specifiche per la segnalazione al
proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che  possano
costituire violazioni delle norme disciplinanti  l'attivita'  svolta,
nonche' del regolamento (UE) n. 596/2014. 
  2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: 
  a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto
responsabile  della  violazione,  ferme  restando   le   regole   che
disciplinano le indagini  o  i  procedimenti  avviati  dall'autorita'
giudiziaria  in  relazione  ai  fatti  oggetto  della   segnalazione;
l'identita'   del   segnalante    e'    sottratta    all'applicazione
dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, e non puo' essere rivelata per tutte le  fasi  della  procedura,
salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile  per  la
difesa del segnalato; 
  b) la tutela  adeguata  del  soggetto  segnalante  contro  condotte
ritorsive,  discriminatorie  o   comunque   sleali   conseguenti   la
segnalazione; 
  c)  un  canale  specifico,   indipendente   e   autonomo   per   la
segnalazione. 
  3. Fuori dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di  calunnia  o
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043
del Codice civile, la presentazione di una  segnalazione  nell'ambito
della procedura di cui al comma 1 non  costituisce  violazione  degli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 
  4. La Banca d'Italia e la Consob adottano,  secondo  le  rispettive
competenze, le disposizioni attuative del  presente  articolo,  avuto
riguardo all'esigenza  di  coordinare  le  funzioni  di  vigilanza  e
ridurre al minimo gli oneri gravanti  sui  soggetti  destinatari.  Le
imprese di assicurazione osservano le disposizioni attuative adottate
dall'IVASS, sentita la Consob. 
  Art. 4-duodecies  (Procedura  di  segnalazione  alle  Autorita'  di
Vigilanza). - 1. Le Autorita' di cui all'articolo 4, comma 1: 
  a) ricevono, ciascuna per le  materie  di  propria  competenza,  da
parte del personale dei soggetti indicati  dall'articolo  4-undecies,
segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente
decreto, nonche' di atti dell'Unione europea direttamente applicabili
nelle stesse materie; 
  b) tengono conto  dei  criteri  previsti  all'articolo  4-undecies,
comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire  condizioni,  limiti  e
procedure per la ricezione delle segnalazioni; 
  c) si avvalgono delle informazioni  contenute  nelle  segnalazioni,
ove  rilevanti,  esclusivamente  nell'esercizio  delle  funzioni   di
vigilanza; 
  d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure  di
coordinamento  nello  svolgimento  delle  attivita'   di   rispettiva
competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative  sanzioni,  in
modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e  ridurre
al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati. 
  2. Gli atti relativi alle segnalazioni  di  cui  al  comma  1  sono
sottratti all'accesso previsto dagli articoli  22  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1. Le disposizioni contenute  nella
parte II non si applicano: 
  a) alle imprese di assicurazione ne' alle imprese che  svolgono  le
attivita' di riassicurazione e di retrocessione  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  ad  eccezione  dell'articolo
25-ter; 
  b) ai soggetti che prestano servizi di investimento  esclusivamente
nei confronti di soggetti controllanti, controllati  o  sottoposti  a
comune controllo; 
  c) ai soggetti  che  prestano  servizi  di  investimento  a  titolo
accessorio nell'ambito di un'attivita' professionale disciplinata  da
disposizioni  legislative  o  regolamentari  o  da   un   codice   di
deontologia professionale  che  ammettano  la  prestazione  di  detti
servizi, fermo restando quanto previsto dal presente decreto per  gli
intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106  del  T.U.
bancario; 
  d) ai  soggetti  che  negoziano  per  conto  proprio  in  strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di
emissione o relativi strumenti derivati  e  che  non  prestano  altri
servizi  di  investimento  o  non  esercitano  altre   attivita'   di
investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati
su merci, dalle quote di emissione o  relativi  derivati,  salvo  che
tali soggetti: 
  1) siano market maker, 
  2) siano membri  o  partecipanti  di  un  mercato  regolamentato  o
sistema multilaterale di negoziazione o abbiano  accesso  elettronico
diretto a una sede  di  negoziazione,  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento delegato (UE) 2017/565, ad  eccezione  dei  soggetti  non
finanziari che eseguono in una sede di negoziazione operazioni di cui
e' oggettivamente possibile misurare la capacita' di ridurre i rischi
direttamente connessi all'attivita' commerciale  o  all'attivita'  di
finanziamento della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza; 
  3) applichino una  tecnica  di  negoziazione  algoritmica  ad  alta
frequenza, o 
  4) negozino per  conto  proprio  quando  eseguono  gli  ordini  dei
clienti. 
  I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi  depositari,  le
controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere  a),
h), i) e l), non sono tenuti, ai fini dell'esenzione, a soddisfare le
condizioni enunciate nella presente lettera. 
  e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti ((dalla direttiva
2003/87/CE)), che, quando trattano quote di emissione,  non  eseguono
ordini di clienti e non prestano servizi o attivita' di  investimento
diversi dalla negoziazione per conto proprio, a  condizione  che  non
applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; 
  f) ai soggetti che prestano  servizi  di  investimento  consistenti
esclusivamente  nella  gestione  di  sistemi  di  partecipazione  dei
lavoratori; 
  g) ai soggetti che prestano  servizi  di  investimento  consistenti
esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e
nel prestare servizi di investimento esclusivamente  per  la  propria
controllante,  le  proprie  controllate  o  altre  controllate  della
propria controllante; 
  h) alla Banca centrale  europea,  alla  Banca  d'Italia,  ad  altri
membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono  funzioni
analoghe nell'Unione europea,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e ad altri organismi  pubblici  che  sono  incaricati  o  che
intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e
ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o piu'  Stati
membri  allo  scopo  di  mobilitare  risorse  e  fornire   assistenza
finanziaria a quelli, tra i loro membri,  che  stiano  affrontando  o
siano minacciati da gravi difficolta' finanziarie; 
  i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati  o  meno  dal  diritto
dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti depositari; 
  l) ai soggetti: 
  i) compresi  i  market  maker,  che  negoziano  per  conto  proprio
strumenti derivati su merci o quote di  emissione  o  derivati  dalle
stesse, esclusi quelli che  negoziano  per  conto  proprio  eseguendo
ordini di clienti; o 
  ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione
per conto  proprio,  in  strumenti  derivati  su  merci  o  quote  di
emissione o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori
della loro attivita' principale; 
  purche': 
  1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che  in
forma aggregata, si  tratti  di  un'attivita'  accessoria  alla  loro
attivita' principale considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale
attivita' principale non consista nella  prestazione  di  servizi  di
investimento ai sensi del presente decreto, di attivita' bancarie  ai
sensi T.U. bancario o in attivita' di market making in relazione agli
strumenti derivati su merci; 
  2)  tali  soggetti  non  applichino  una  tecnica  di  negoziazione
algoritmica ad alta frequenza; e 
  3) detti soggetti comunichino formalmente, entro il 31 dicembre  di
ogni anno alla  Consob,  se  si  servono  di  tale  esenzione  e,  su
richiesta della Consob, su quale base ritengono che la loro attivita'
ai sensi dei punti i) e ii) sia accessoria all'attivita' principale. 
  La data di avvenuta perdita dei requisiti previsti per  l'esenzione
di cui alla presente lettera deve  essere  comunicata  senza  indugio
alla Consob  dai  soggetti  interessati  che  possono  continuare  ad
esercitare l'attivita' di negoziazione per conto proprio di strumenti
derivati su merci o di quote di emissione o di derivati dalle  stesse
purche', entro sei mesi dalla suddetta data,  presentino  domanda  di
autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto; 
  m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di investimenti
nell'esercizio di un'altra attivita'  professionale  non  contemplata
dalla  direttiva  2014/65/UE,  purche'  tale   consulenza   non   sia
specificamente remunerata; 
  n)  agli  agenti  di  cambio  le  cui  attivita'  e  funzioni  sono
disciplinate dall'articolo 201 del presente decreto; 
  o)  ai  gestori  del  sistema  di   trasmissione   quali   definiti
all'articolo  2,  paragrafo   4,   della   direttiva   2009/72/CE   o
all'articolo 2,  paragrafo  4,  della  direttiva  2009/73/CE,  quando
svolgono le loro funzioni in conformita' delle suddette  direttive  o
del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009 o
dei codici di rete o degli orientamenti  adottati  a  norma  di  tali
regolamenti, alle persone che agiscono in qualita' di  prestatori  di
servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di  tali
atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a
norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore  di
un meccanismo di bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di
condotte per bilanciare le forniture e i consumi  di  energia  quando
svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica  alle  persone  che
esercitano le attivita' menzionate nella presente lettera solo quando
effettuano  attivita'  di  investimento   o   prestano   servizi   di
investimento relativi ai derivati su merci al fine di  svolgere  tali
attivita'. Tale esenzione non si applica in relazione  alla  gestione
di un mercato secondario, incluse le piattaforme per la  negoziazione
secondaria di diritti di trasmissione finanziari; 
  p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE)
n. 909/2014, salvo quanto  previsto  dall'articolo  79-noviesdecies.1
del presente decreto.».