DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                            Provvedimenti 
 
  1. I regolamenti ministeriali previsti dal  presente  decreto  sono
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
  2. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  stabiliscono  i  termini  e  le
procedure per l'adozione degli atti e dei  provvedimenti  di  propria
competenza. 
  ((3. I regolamenti e i provvedimenti di  carattere  generale  della
Banca  d'Italia  e  della  Consob  sono  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale. Gli altri provvedimenti  rilevanti  relativi  ai  soggetti
sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della  Banca
d'Italia o della Consob. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni dell'articolo 195-bis.)) ((73)) 
  4. Entro il 31 gennaio di  ogni  anno,  tutti  i  regolamenti  e  i
provvedimenti di carattere generale emanati  ai  sensi  del  presente
decreto nonche' i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico compendio, anche
in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato
nel corso dell'anno precedente. 
 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018,
fatto salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo  93  della
direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo  2,
della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si  applicano
dal 3 settembre 2019, e dall'articolo  55  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, e successive modificazioni,  nonche'  dal  comma  3.  [...]
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea
direttamente  applicabili,  le  disposizioni  emanate   dalla   Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  anche  congiuntamente,   ai   sensi   di
disposizioni  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
abrogate o modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a  essere
applicate fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
emanati dalla Banca d'Italia  o  dalla  Consob  nelle  corrispondenti
materie".