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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2024)
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vigente al 03/10/2024
  • Articoli
  • Principi generali
  • 1
  • 2
  • Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica
  • 3
  • 4
  • Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione
    scolastica
  • 5
  • Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella
    scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
  • 12
  • Ulteriori disposizioni
  • 13
  • 14
  • 15
  • 15 bis
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Testo in vigore dal: 12-9-2019
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 3, 30,  31,  32,  33,  34,76,  87  e  117  della
Costituzione; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a  New  York  il  13
dicembre 2006; 
  Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed  esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13
dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita'»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i  commi  180  e
181, lettera c); 
  Vista la legge 5  ottobre  1990,  n.  295,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,  e
successive modificazioni, in materia  di  revisione  delle  categorie
delle  minorazioni  e  malattie  invalidanti»   ed   in   particolare
l'articolo 1; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004, n.  4,  recante:  «Disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»; 
  Visto  il  decreto-legge   1°   luglio   2009,   n.   78,   recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  ed  in
particolare l'articolo 20; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 10; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante  «Disposizioni
urgenti  per   la   stabilizzazione   finanziaria»   convertito   con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in  particolare
l'articolo 19; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»; 
  Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112,  recante:  «Disposizioni  in
materia di assistenza in favore delle persone con  disabilita'  grave
prive del sostegno familiare»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1  della  legge
22 luglio 1975, n. 382»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  febbraio  1994
recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti  delle
unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, di adozione del Regolamento recante «Norme per il riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 28 luglio 2016, n. 162; 
  Vista la Classificazione internazionale  del  funzionamento,  della
disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita', approvata  con  risoluzione  dell'Assemblea  mondiale  della
sanita' il 22 maggio 2001; 
  Considerato che l'articolo l, commi 180, 181 e 182, della legge  n.
107 del 2015, delega il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
istruzione; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo l,  comma  181,
lettera c), della predetta legge n. 107  del  2015,  a  disciplinare,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati,  anche
il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di  inclusione
scolastica  conseguente  alle  innovazioni  introdotte  dal  presente
decreto; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. L'inclusione scolastica: 
    a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e  gli  alunni,  le
studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni  educativi
e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate
allo sviluppo  delle  potenzialita'  di  ciascuno  nel  rispetto  del
diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella
prospettiva della migliore qualita' di vita; 
    b) si realizza nell'identita' culturale, educativa,  progettuale,
nell'organizzazione e nel curricolo  delle  istituzioni  scolastiche,
nonche' attraverso la definizione  e  la  condivisione  del  progetto
individuale  fra  scuole,  famiglie  e  altri  soggetti,  pubblici  e
privati, operanti sul territorio; 
    c) ((costituisce)) impegno fondamentale di  tutte  le  componenti
della comunita' scolastica  le  quali,  nell'ambito  degli  specifici
ruoli  e  responsabilita',  concorrono  ad  assicurare  il   successo
formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e  degli  alunni,
delle studentesse e degli studenti. 
  2. Il presente decreto promuove la partecipazione  della  famiglia,
nonche' delle associazioni di riferimento,  quali  interlocutori  dei
processi di inclusione scolastica e sociale.