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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-11-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), e
terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 180, 181, lettera d) e 184 della legge 13
luglio 2015, n. 107; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto l'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, recante disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.   169,   recante
disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'; 
  Visto  l'articolo  13,  commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  recante  misure  urgenti  per  la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo  sviluppo
di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese; 
  Visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,   recante   disposizioni   per   la    revisione    dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
disposizioni per il riordino della normativa in  materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto il decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,  recante
definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni
e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio
2007, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante  norme
per  la  definizione  dei  percorsi  di  orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,
per il raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea  universitari  ad  accesso
programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.  264,
a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 11
gennaio 2007, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle   istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,  n.
59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del  sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, regolamento recante norme per il riordino degli istituti  tecnici
a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87,  regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli   istituti
professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, regolamento recante coordinamento delle  norme  vigenti  per  la
valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'  applicative   in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante Regolamento  sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, regolamento recante norme  in  materia  di  adempimento
dell'obbligo di istruzione; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18
dicembre 2006; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sulla  costituzione  del  quadro   europeo   delle   qualifiche   per
l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la  garanzia
della  qualita'  dell'istruzione  e  della  formazione  professionale
(EQAVET) del 18 giugno 2009; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto, principi e finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e
le  finalita'  individuati  dalla  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
disciplina la revisione dei percorsi  dell'istruzione  professionale,
in raccordo con quelli dell'istruzione  e  formazione  professionale,
attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento  delle
attivita' didattiche laboratoriali. 
  2. Le istituzioni scolastiche che offrono  percorsi  di  istruzione
professionale sono scuole  territoriali  dell'innovazione,  aperte  e
concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed  innovazione
didattica. 
  3.  Il  modello  didattico  e'  improntato   al   principio   della
personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa  e
ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze  per
l'apprendimento permanente  a  partire  dalle  competenze  chiave  di
cittadinanza, nonche' di orientare il progetto di vita  e  di  lavoro
della studentessa e dello studente, anche per migliori prospettive di
occupabilita'. Il modello didattico aggrega le discipline negli  assi
culturali di cui al decreto adottato in attuazione  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo  modello
fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed e'
organizzato per unita' di apprendimento. 
  4. Il sistema dell'istruzione  professionale  ha  la  finalita'  di
formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e  professioni
strategici per l'economia del Paese per un  saper  fare  di  qualita'
comunemente denominato «Made in Italy», nonche' di garantire  che  le
competenze  acquisite  nei  percorsi  di   istruzione   professionale
consentano una facile  transizione  nel  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni e di favorire, altresi', la  transizione  nel  mondo  del
lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie  di
cui all'articolo 1, comma 48, della  legge  27  dicembre  2017,  ((n.
205)).