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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 marzo 2017, n. 58

Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonchè i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. (17G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2017
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Testo in vigore dal: 26-5-2017
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo del 3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare l'articolo 33, comma 3-bis, che prevede che  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
sono disciplinate le modalita', anche  contabili,  e  le  tariffe  da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo
stesso decreto legislativo, nonche' i compensi dei  componenti  della
Commissione incaricata di condurre le istruttorie per le  domande  di
autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, in cui  si
specifica, tra l'altro che gli oneri per istruttoria e controlli sono
quantificati sulla base del numero e della tipologia delle  emissioni
e delle componenti  ambientali  interessate,  nonche'  dell'eventuale
presenza di sistemi di gestione registrati o certificati; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e  in  particolare
l'articolo 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; 
  Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  14  maggio
2007, n. 90, recante il regolamento per il riordino  degli  organismi
operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e in particolare l'articolo 10, che istituisce
la   Commissione   istruttoria   per   l'autorizzazione    ambientale
integrata-IPPC, definendone i compiti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 23 novembre 2001 e, in particolare, le  tabelle  1.6.4
ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le  sottoliste  di  inquinanti
tipici in aria ed in acqua per le attivita' oggetto della  disciplina
IPPC; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 5 marzo 2008, recante definizione  dei  trattamenti
economici relativi alla commissione istruttoria per  l'autorizzazione
integrata ambientale-IPPC; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia  e  delle  finanze,  del  24  aprile  2008,
recante  modalita',  anche  contabili,  e  tariffe  da  applicare  in
relazione alle istruttorie  ed  ai  controlli  previsti  dal  decreto
legislativo 18 febbraio  2005,  n.  59  «Attuazione  integrale  della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione  e  riduzione  integrate
dell'inquinamento»; 
  Considerato che le  attivita'  ispettive,  ai  sensi  dell'articolo
29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo del 3  aprile  2006,
n. 152, sono  definite  in  un  piano  d'ispezione  ambientale  dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
garantire il coordinamento con quanto previsto  nelle  autorizzazioni
integrate ambientali statali; 
  Considerato che alcune regioni e le Province autonome di  Trento  e
di Bolzano, in considerazione delle specificita' rilevate sui  propri
territori e in piena coerenza con i principi di cui all'articolo  119
della Costituzione, si sono  dotate,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 9, comma 4, del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare  del  24  aprile  2008,  di
provvedimenti volti a disciplinare  le  modalita'  e  le  tariffe  da
applicare alle istruttorie e ai  controlli  delle  attivita'  di  cui
all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo del 3  aprile
2006, n. 152; 
  Considerato che ove trovino applicazione i  requisiti  generali  di
cui all'articolo 29-bis, comma  2,  del  decreto  legislativo  del  3
aprile 2006, n. 152, le attivita' istruttorie per la definizione  dei
contenuti   delle   autorizzazioni    integrata    ambientali    sono
significativamente semplificate, con conseguente economia dell'azione
amministrativa; 
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  incentivare  l'applicazione   dei
citati requisiti  generali  anche  attraverso  specifici  adeguamenti
degli oneri tariffari; 
  Ritenuto opportuno prevedere un termine entro il quale le regioni e
le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  devono  adeguare  ai
principi stabiliti nel  presente  provvedimento  le  disposizioni  in
materia di tariffe da applicare alle istruttorie e ai  controlli  per
le attivita' di loro competenza di cui al Titolo III-bis, della Parte
II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla  base  delle
specifiche realta' rilevate nei  rispettivi  territori  e  dei  Piani
d'ispezione ambientale  redatti  ai  sensi  dell'articolo  29-decies,
comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Acquisita l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra Stato, regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo   economico
espresso con nota prot. 0019880 del 6 settembre 2016; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge  8  agosto  1990,  n.  241,  a
seguito di richiesta di concerto di cui alla nota prot.  0011168  del
20 maggio 2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota prot. 0013012/GAB del 15 giugno 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Oggetto, ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita', anche contabili,  e
le  tariffe  da  applicare  ai  procedimenti  previsti  dal   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione: 
  a)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte
dell'autorita' competente delle  attivita'  previste  dagli  articoli
29-bis, comma 2,  29-ter,  29-quater,  29-sexies  e  29-septies,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  il  primo  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) relativa a
impianti  nuovi  o  ad  impianti  esistenti,  comprese  le  eventuali
attivita' di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo
29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
caso di conclusione del procedimento ai sensi  dell'articolo  17  del
decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,   successiva   alla
conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione  integrata
ambientale; 
  b)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte
dell'autorita' competente delle  attivita'  previste  dagli  articoli
29-bis, comma 2,  29-ter,  29-quater,  29-sexies  e  29-septies,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  per  il  riesame,  con
valenza di rinnovo  dell'AIA,  gia'  rilasciata,  disposto  ai  sensi
dall'articolo 29-octies, comma 3, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
  c)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte
dell'autorita'  competente  delle  attivita'  previste  in  caso   di
domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies,  comma  2,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  di  autorizzazione  ad
esercire modifiche sostanziali in una  istallazione  gia'  dotata  di
AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA gia' rilasciata, o avviato su
istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai  sensi
dell'articolo 29-octies, comma 4, dello stesso decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 o disposto nella stessa AIA, alla luce di  lacune
nell'istanza che non si e' ritenuto tecnicamente  possibile  superare
nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali  da
poter giustificare un diniego; 
  d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della  comunicazione
di cui all'articolo 29-nonies, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  e  all'eventuale  conseguente  aggiornamento
dell'AIA gia' rilasciata in caso di modifica non sostanziale; 
  e) alle attivita' di  controllo  previste  ai  sensi  dell'articolo
29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore,
sia  sulle  visite  ispettive  effettuate   presso   l'installazione,
programmate sulla base di  quanto  previsto  dall'articolo  29-decies
comma 11-bis e comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152; 
  f) alle visite di verifica presso l'installazione  da  effettuarsi,
ai  sensi  dell'articolo  29-decies,  comma   11-ter,   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  entro  sei   mesi   per   le
installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una
grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. 
  2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente  decreto  le
ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma  4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Il presente decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla
Commissione istruttoria per l'AIA  -  IPPC  (di  seguito  Commissione
AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90. 
  4. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  valgono  le
definizioni di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 33,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  (Norme  in
          materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              «Art. 33 (Oneri istruttori). - (omissis). 
              3-bis. Le spese occorrenti per  effettuare  i  rilievi,
          gli  accertamenti   ed   i   sopralluoghi   necessari   per
          l'istruttoria delle  domande  di  autorizzazione  integrata
          ambientale o delle domande  di  modifica  di  cui  all'art.
          29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e  per  i
          successivi controlli previsti dall'art.  29-decies  sono  a
          carico del gestore. Con decreto del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, di  concerto  con
          il Ministro dello sviluppo  economico  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate
          le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in
          relazione alle  istruttorie  e  ai  controlli  previsti  al
          Titolo III-bis della  Parte  Seconda,  nonche'  i  compensi
          spettanti ai membri della Commissione  istruttoria  di  cui
          all'art. 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresi'  le
          modalita' volte a garantire  l'allineamento  temporale  tra
          gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri  derivanti
          dalle attivita' istruttorie e di controllo. Gli  oneri  per
          l'istruttoria  e  per  i  controlli  sono  quantificati  in
          relazione  alla   complessita'   delle   attivita'   svolte
          dall'autorita' competente e  dall'ente  responsabile  degli
          accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, sulla base
          delle categorie di attivita'  condotte  nell'installazione,
          del numero  e  della  tipologia  delle  emissioni  e  delle
          componenti ambientali interessate, nonche' della  eventuale
          presenza di sistemi di  gestione  ambientale  registrati  o
          certificati  e   delle   spese   di   funzionamento   della
          commissione di cui all'art. 8-bis. Gli  introiti  derivanti
          dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti  a  carico
          del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette
          spese. A tale fine gli importi  delle  tariffe  istruttorie
          vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato  XII
          alla Parte Seconda, all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per  essere  integralmente  riassegnati   allo   stato   di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. Con gli stessi criteri  e  modalita'
          di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno  ogni  due
          anni. 
              (omissis).». 
              - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (Disposizioni
          urgenti  per  il  rilancio  economico  e  sociale,  per  il
          contenimento e la razionalizzazione della  spesa  pubblica,
          nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
          all'evasione  fiscale)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del  4  luglio  2006,  n.  153,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   4-bis,   del
          decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   208    (Misure
          straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
          dell'ambiente), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  31
          dicembre 2008, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 13: 
              «Art. 4-bis (Continuita'  operativa  della  Commissione
          istruttoria per  l'autorizzazione  ambientale  integrata  -
          IPPC). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del
          presente  decreto  si  applicano  anche  alla   Commissione
          istruttoria per  l'autorizzazione  ambientale  integrata  -
          IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. 
              2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo
          spettante, ai sensi del decreto del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo  2008,
          a ciascun  componente  della  Commissione  istruttoria  per
          l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, ai soli  fini
          delle modalita' di corresponsione dei compensi, gli  stessi
          sono erogati, nella  misura  del  50  per  cento  del  loro
          importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella
          misura  del  restante  50  per  cento,  successivamente  al
          rilascio o al  diniego  di  rilascio  della  autorizzazione
          ambientale integrata.». 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,   n.   46,
          (Attuazione  della  direttiva  2010/75/UE   relativa   alle
          emissioni industriali - prevenzione e  riduzione  integrate
          dell'inquinamento) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 27 marzo 2014, n. 72, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,
          (Attuazione  della   direttiva   2012/18/UE   relativa   al
          controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi  con
          sostanze pericolose) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 14 luglio 2015, n. 161, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 90, (Regolamento per il riordino  degli  organismi
          operanti presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio  e  del  mare,  a  norma  dell'art.  29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007,  n.
          158, S.O. 
              - Il testo delle tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I
          del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio 23 novembre 2001,  (Dati,  formato  e  modalita'
          della comunicazione  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  del
          decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2002, n. 37, S.O. 
              - Il decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare del 24 aprile 2008 (Modalita',  anche
          contabili,  e  tariffe  da  applicare  in  relazione   alle
          istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo
          18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della
          direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione  integrate
          dell'inquinamento) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 22 settembre 2008, n. 222. 
              -Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 11-bis,
          del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
              «Art.    29-decies    (Rispetto    delle     condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis). 
              11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui  all'art.
          29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4  sono  definite
          in un piano d'ispezione  ambientale  a  livello  regionale,
          periodicamente aggiornato a  cura  della  Regione  o  della
          Provincia autonoma, sentito il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  per  garantire  il
          coordinamento  con  quanto  previsto  nelle  autorizzazioni
          integrate   statali    ricadenti    nel    territorio,    e
          caratterizzato dai seguenti elementi: 
              a)  un'analisi   generale   dei   principali   problemi
          ambientali pertinenti; 
              b) la identificazione della zona geografica coperta dal
          piano d'ispezione; 
              c) un registro delle installazioni coperte dal piano; 
              d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le
          ispezioni ambientali ordinarie; 
              e)  le  procedure  per  le   ispezioni   straordinarie,
          effettuate per indagare nel piu' breve tempo  possibile  e,
          se  necessario,  prima  del   rilascio,   del   riesame   o
          dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le  denunce  ed  i
          casi gravi di incidenti,  di  guasti  e  di  infrazione  in
          materia ambientale; 
              f)  se  necessario,  le  disposizioni  riguardanti   la
          cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione. 
              (omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   119,   della
          Costituzione: 
              «  Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,  le  Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto  dell'equilibrio  dei
          relativi bilanci, e concorrono ad  assicurare  l'osservanza
          dei    vincoli    economici    e    finanziari    derivanti
          dall'ordinamento dell'Unione europea. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento, con la  contestuale  definizione  di
          piani di ammortamento e a condizione che per  il  complesso
          degli enti di ciascuna Regione sia rispettato  l'equilibrio
          di bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui
          prestiti dagli stessi contratti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del  citato
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, del 2008: 
              «Art. 9 (Clausole di salvaguardia). - (omissis). 
              4. Nel rispetto dei principi del presente  decreto,  in
          considerazione  delle  specifiche  realta'   rilevate   nel
          proprio territorio, le Regioni e le  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe
          di cui al presente decreto da applicare per  la  conduzione
          delle  istruttorie  di  loro  competenza  e  dei   relativi
          controlli di cui all'art. 7 comma 6 del decreto legislativo
          n. 59/05. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-bis,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
              «Art. 29-bis (Individuazione e utilizzo delle  migliori
          tecniche disponibili). - (omissis). 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  il  Ministro  della  salute   e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,   previa    consultazione    delle    associazioni
          maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  degli
          operatori delle installazioni interessate,  possono  essere
          determinati requisiti generali,  per  talune  categorie  di
          installazioni,  che  tengano   luogo   dei   corrispondenti
          requisiti fissati per ogni singola autorizzazione,  purche'
          siano garantiti  un  approccio  integrato  ed  una  elevata
          protezione equivalente dell'ambiente nel suo  complesso.  I
          requisiti  generali  si  basano  sulle  migliori   tecniche
          disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica
          o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita'
          con l'art. 29-sexies. Per le categorie  interessate,  salva
          l'applicazione dell'art. 29-septies, l'autorita' competente
          rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice  verifica
          di conformita' dell'istanza con i requisiti generali. 
              (omissis).». 
              - Il Titolo III-bis  della  Parte  Seconda  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006 reca: L'autorizzazione
          integrata ambientale. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192: 
              «Art.  17-bis  (Silenzio  assenso  tra  amministrazioni
          pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
          o servizi pubblici). - 1.  Nei  casi  in  cui  e'  prevista
          l'acquisizione di assensi, concerti o nulla  osta  comunque
          denominati di amministrazioni pubbliche  e  di  gestori  di
          beni o servizi pubblici, per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi  e  amministrativi   di   competenza   di   altre
          amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o  i  gestori
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta entro trenta giorni dal ricevimento  dello  schema  di
          provvedimento, corredato della relativa documentazione,  da
          parte  dell'amministrazione  procedente.  Il   termine   e'
          interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che  deve
          rendere  il  proprio  assenso,  concerto   o   nulla   osta
          rappresenti esigenze istruttorie o richieste  di  modifica,
          motivate e formulate in modo puntuale nel  termine  stesso.
          In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
          nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
          istruttori  o  dello  schema  di  provvedimento;  non  sono
          ammesse ulteriori interruzioni di termini. 
              2. Decorsi i termini di cui al comma 1  senza  che  sia
          stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
          stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
          le amministrazioni statali coinvolte  nei  procedimenti  di
          cui al comma 1, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  decide
          sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche
          ai casi in  cui  e'  prevista  l'acquisizione  di  assensi,
          concerti   o   nulla   osta    comunque    denominati    di
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  e  della
          salute  dei  cittadini,  per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
          pubbliche. In tali casi, ove  disposizioni  di  legge  o  i
          provvedimenti di cui all'art. 2 non  prevedano  un  termine
          diverso, il  termine  entro  il  quale  le  amministrazioni
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta
          da  parte  dell'amministrazione   procedente.   Decorsi   i
          suddetti termini senza che sia stato comunicato  l'assenso,
          il  concerto  o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si   intende
          acquisito. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  nei  casi  in  cui  disposizioni   del   diritto
          dell'Unione europea richiedano l'adozione di  provvedimenti
          espressi.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'art.  29-bis,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 29-ter, 29-quater,
          29-sexies e 29-septies, del citato decreto  legislativo  n.
          152, del 2006: 
              «Art.  29-ter  (Domanda  di  autorizzazione   integrata
          ambientale).  -  1.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  nuove
          installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale
          e dell'adeguamento del funzionamento degli  impianti  delle
          installazioni  esistenti  alle  disposizioni  del  presente
          decreto,  si  provvede  al   rilascio   dell'autorizzazione
          integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies. Fatto salvo
          quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni
          richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo  e
          rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
              a)   descrizione   dell'installazione   e   delle   sue
          attivita', specificandone tipo e portata; 
              b) descrizione delle materie prime e ausiliarie,  delle
          sostanze    e     dell'energia     usate     o     prodotte
          dall'installazione; 
              c)    descrizione    delle    fonti    di     emissione
          dell'installazione; 
              d) descrizione  dello  stato  del  sito  di  ubicazione
          dell'installazione; 
              e)  descrizione   del   tipo   e   dell'entita'   delle
          prevedibili emissioni dell'installazione in  ogni  comparto
          ambientale   nonche'   un'identificazione   degli   effetti
          significativi delle emissioni sull'ambiente; 
              f) descrizione della tecnologia e delle altre  tecniche
          di  cui  si  prevede  l'uso  per  prevenire  le   emissioni
          dall'installazione   oppure,   qualora   cio'   non   fosse
          possibile, per ridurle; 
              g)  descrizione  delle  misure   di   prevenzione,   di
          preparazione  per  il  riutilizzo,  di  riciclaggio  e   di
          recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; 
              h) descrizione delle misure previste per controllare le
          emissioni   nell'ambiente   nonche'   le    attivita'    di
          autocontrollo e di  controllo  programmato  che  richiedono
          l'intervento dell'ente responsabile degli  accertamenti  di
          cui all'art. 29-decies, comma 3; 
              i)  descrizione  delle  principali   alternative   alla
          tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese  in
          esame dal gestore in forma sommaria; 
              l)  descrizione  delle  altre   misure   previste   per
          ottemperare ai principi di cui all'art. 6, comma 16; 
              m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione  o
          lo scarico di sostanze pericolose  e,  tenuto  conto  della
          possibilita' di contaminazione  del  suolo  e  delle  acque
          sotterrane nel sito dell'installazione,  una  relazione  di
          riferimento elaborata dal  gestore  prima  della  messa  in
          esercizio   dell'installazione   o    prima    del    primo
          aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la  quale
          l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
          competente     esamina     la     relazione      disponendo
          nell'autorizzazione  o  nell'atto  di  aggiornamento,   ove
          ritenuto  necessario  ai  fini   della   sua   validazione,
          ulteriori e specifici approfondimenti. 
              2. La domanda di  autorizzazione  integrata  ambientale
          deve contenere anche una sintesi non tecnica  dei  dati  di
          cui alle lettere da a) a l) del  comma  1  e  l'indicazione
          delle informazioni che ad avviso  del  gestore  non  devono
          essere diffuse per  ragioni  di  riservatezza  industriale,
          commerciale  o  personale,  di  tutela   della   proprieta'
          intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni  contenute
          nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica
          sicurezza  o  di  difesa  nazionale.  In   tale   caso   il
          richiedente fornisce  all'autorita'  competente  anche  una
          versione della domanda priva delle informazioni  riservate,
          ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 
              3. Qualora le informazioni  e  le  descrizioni  fornite
          secondo un rapporto di sicurezza,  elaborato  conformemente
          alle norme  previste  sui  rischi  di  incidente  rilevante
          connessi a determinate attivita' industriali, o secondo  la
          norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per  i  siti
          registrati ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e
          successive modifiche, nonche'  altre  informazioni  fornite
          secondo qualunque altra normativa, rispettino  uno  o  piu'
          requisiti di cui al comma 1  del  presente  articolo,  tali
          dati possono essere utilizzati ai fini della  presentazione
          della domanda e possono  essere  inclusi  nella  domanda  o
          essere ad essa allegati. 
              4.  Entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della
          domanda, l'autorita'  competente  verifica  la  completezza
          della  stessa  e  della  documentazione  allegata.  Qualora
          queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero,
          nel caso di impianti di competenza statale, la  Commissione
          di   cui   all'art.   8-bis   potra'   chiedere    apposite
          integrazioni, indicando un termine non inferiore  a  trenta
          giorni   per   la   presentazione   della    documentazione
          integrativa. In tal caso  i  termini  del  procedimento  si
          intendono  interrotti   fino   alla   presentazione   della
          documentazione  integrativa.  Qualora  entro   il   termine
          indicato  il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          completa degli  elementi  mancanti,  l'istanza  si  intende
          ritirata. E' fatta salva la facolta' per il  proponente  di
          richiedere una proroga del  termine  per  la  presentazione
          della   documentazione   integrativa   in   ragione   della
          complessita' della documentazione da presentare.». 
              «Art.   29-quater   (Procedura    per    il    rilascio
          dell'autorizzazione integrata  ambientale).  -  1.  Per  le
          installazioni  di  competenza   statale   la   domanda   e'
          presentata all'autorita' competente per mezzo di  procedure
          telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
          decreto di cui all'art. 29-duodecies, comma 2. 
              2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
          quali sono depositati i documenti e gli  atti  inerenti  il
          procedimento, al fine  della  consultazione  del  pubblico.
          Tale   consultazione   e'    garantita    anche    mediante
          pubblicazione sul sito internet  dell'autorita'  competente
          almeno per quanto riguarda il  contenuto  della  decisione,
          compresa una copia dell'autorizzazione  e  degli  eventuali
          successivi  aggiornamenti,  e  gli  elementi  di  cui  alle
          lettere b), e), f) e g) del comma 13. 
              3. L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della domanda ovvero, in  caso  di  riesame  ai
          sensi  dell'art.  29-octies,   comma   4,   contestualmente
          all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
          data di avvio del procedimento ai sensi dell'art.  7  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di  cui
          al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla  data
          di avvio del procedimento, l'autorita' competente  pubblica
          nel proprio sito  web  l'indicazione  della  localizzazione
          dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
          uffici individuati ai sensi del comma 2  ove  e'  possibile
          prendere visione degli atti e trasmettere le  osservazioni.
          Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
          di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge
          7 agosto 1990,  n.  241.  Le  informazioni  pubblicate  dal
          gestore  ai  sensi  del  presente   comma   sono   altresi'
          pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito  web.
          E' in ogni caso garantita  l'unicita'  della  pubblicazione
          per gli impianti di cui al titolo III della  parte  seconda
          del presente decreto. 
              4. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          dell'annuncio di cui al comma  3,  i  soggetti  interessati
          possono  presentare   in   forma   scritta,   all'autorita'
          competente, osservazioni sulla domanda. 
              5. La convocazione da parte dell'autorita'  competente,
          ai  fini   del   rilascio   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale, di apposita Conferenza di servizi,  alla  quale
          sono invitate  le  amministrazioni  competenti  in  materia
          ambientale e comunque, nel caso di impianti  di  competenza
          statale, i  Ministeri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
          oltre al soggetto  richiedente  l'autorizzazione,  nonche',
          per le installazioni  di  competenza  regionale,  le  altre
          amministrazioni  competenti  per  il  rilascio  dei  titoli
          abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
          ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge  7
          agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni.  Per  le
          installazioni soggette alle disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  ferme  restando  le
          relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di
          valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies,  comma  8,  e  di
          concordare preliminarmente le condizioni  di  funzionamento
          dell'installazione,  alla   conferenza   e'   invitato   un
          rappresentante della rispettiva autorita' competente. 
              6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di  cui  al
          comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del  sindaco  di
          cui agli articoli 216 e 217 del  regio  decreto  27  luglio
          1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto  superiore
          per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,   per   le
          installazioni di competenza  statale,  o  il  parere  delle
          Agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente,  per  le  altre  installazioni,  per  quanto
          riguarda le modalita' di  monitoraggio  e  controllo  degli
          impianti e delle emissioni nell'ambiente. 
              7.   In    presenza    di    circostanze    intervenute
          successivamente al rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
          presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga  necessario
          nell'interesse della salute  pubblica,  puo',  con  proprio
          motivato   provvedimento,    corredato    dalla    relativa
          documentazione  istruttoria  e  da  puntuali  proposte   di
          modifica   dell'autorizzazione,   chiedere    all'autorita'
          competente di riesaminare  l'autorizzazione  rilasciata  ai
          sensi dell'art. 29-octies. 
              8.   Nell'ambito   della   Conferenza   dei    servizi,
          l'autorita' competente puo'  richiedere  integrazioni  alla
          documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita'
          di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
          termine massimo non  superiore  a  novanta  giorni  per  la
          presentazione  della  documentazione  integrativa.  In  tal
          caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla
          presentazione della documentazione integrativa. 
              [9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza
          dei servizi di  cui  al  comma  5  deve  concludersi  entro
          sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
          dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni. ] 
              10.   L'autorita'   competente   esprime   le   proprie
          determinazioni sulla domanda  di  autorizzazione  integrata
          ambientale entro centocinquanta giorni dalla  presentazione
          della domanda. 
              11. Le autorizzazioni integrate  ambientali  rilasciate
          ai  sensi  del  presente  decreto,  sostituiscono  ad  ogni
          effetto    le    autorizzazioni    riportate    nell'elenco
          dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A
          tal  fine  il  provvedimento  di  autorizzazione  integrata
          ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
          gia'  definite  nelle  autorizzazioni  sostituite,  la  cui
          necessita' permane.  Inoltre  le  autorizzazioni  integrate
          ambientali sostituiscono la comunicazione di  cui  all'art.
          216. 
              12.  Ogni  autorizzazione  integrata  ambientale   deve
          includere le modalita' previste dal presente decreto per la
          protezione dell'ambiente, nonche', la data entro  la  quale
          le prescrizioni debbono essere attuate. 
              13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
          qualsiasi   suo   successivo   aggiornamento,   e'    messa
          tempestivamente  a  disposizione   del   pubblico,   presso
          l'ufficio di cui al comma 2.  Presso  il  medesimo  ufficio
          sono inoltre rese disponibili: 
              a)  informazioni  relative  alla   partecipazione   del
          pubblico al procedimento; 
              b) i motivi su cui e' basata la decisione; 
              c)  i  risultati  delle  consultazioni  condotte  prima
          dell'adozione  della  decisione  e  una  spiegazione  della
          modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione; 
              d) il titolo dei documenti  di  riferimento  sulle  BAT
          pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati; 
              e) il metodo utilizzato per determinare  le  condizioni
          di autorizzazione di cui all'art. 29-sexies, ivi compresi i
          valori limite di  emissione,  in  relazione  alle  migliori
          tecniche  disponibili  e  ai  livelli  di   emissione   ivi
          associati; 
              f)  se  e'  concessa  una  deroga  ai  sensi  dell'art.
          29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga  sulla
          base dei criteri indicati in detto comma  e  le  condizioni
          imposte; 
              g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal
          gestore, in applicazione dell'art. 29-sexies, comma 13,  al
          momento della cessazione definitiva delle attivita'; 
              h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti
          dalle  condizioni   di   autorizzazione   e   in   possesso
          dell'autorita' competente. 
              14. L'autorita' competente puo'  sottrarre  all'accesso
          le  informazioni,  in  particolare  quelle  relative   agli
          impianti militari di produzione  di  esplosivi  di  cui  al
          punto  4.6  dell'allegato  VIII,  qualora  cio'  si   renda
          necessario  per  l'esigenza  di  salvaguardare   ai   sensi
          dell'art. 24, comma 6, lettera a),  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la  sicurezza
          pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
          inoltre sottrarre all'accesso informazioni non  riguardanti
          le emissioni dell'impianto nell'ambiente,  per  ragioni  di
          tutela della proprieta'  intellettuale  o  di  riservatezza
          industriale, commerciale o personale. 
              15.  In  considerazione  del  particolare  e  rilevante
          impatto ambientale, della  complessita'  e  del  preminente
          interesse  nazionale  dell'impianto,  nel  rispetto   delle
          disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
          d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e  i  comuni
          territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
          al fine di garantire,  in  conformita'  con  gli  interessi
          fondamentali della collettivita', l'armonizzazione  tra  lo
          sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
          territorio  e  le  strategie  aziendali.   In   tali   casi
          l'autorita'  competente,  fatto   comunque   salvo   quanto
          previsto al comma 12, assicura il necessario  coordinamento
          tra l'attuazione dell'accordo e la  procedura  di  rilascio
          dell'autorizzazione   integrata   ambientale.   Nei    casi
          disciplinati dal presente comma i termini di cui  al  comma
          10 sono raddoppiati.». 
              «Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata  ambientale).
          - 1. L'autorizzazione integrata  ambientale  rilasciata  ai
          sensi del presente decreto, deve includere tutte le  misure
          necessarie a soddisfare i  requisiti  di  cui  ai  seguenti
          commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6,
          comma 16, e 29-septies, al fine di  conseguire  un  livello
          elevato di  protezione  dell'ambiente  nel  suo  complesso.
          L'autorizzazione   integrata   ambientale   di    attivita'
          regolamentate dal decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.
          216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
          serra, di cui all'allegato B  del  medesimo  decreto,  solo
          quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
          inquinamento locale. 
              [2.  In  caso  di  nuovo   impianto   o   di   modifica
          sostanziale, se sottoposti alla  normativa  in  materia  di
          valutazione   d'impatto   ambientale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto. 
              3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
          valori  limite  di  emissione  fissati  per   le   sostanze
          inquinanti, in  particolare  quelle  dell'allegato  X  alla
          Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione
          interessata in quantita' significativa,  in  considerazione
          della  loro  natura   e   delle   loro   potenzialita'   di
          trasferimento dell'inquinamento da un  elemento  ambientale
          all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite  ai
          sensi della vigente normativa in  materia  di  inquinamento
          acustico.  I  valori  limite  di  emissione  fissati  nelle
          autorizzazioni integrate ambientali  non  possono  comunque
          essere meno rigorosi  di  quelli  fissati  dalla  normativa
          vigente nel territorio in cui e'  ubicata  l'installazione.
          Se del caso i valori limite  di  emissione  possono  essere
          integrati o sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche
          equivalenti. 
              3-bis. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene
          le ulteriori disposizioni che  garantiscono  la  protezione
          del  suolo  e  delle  acque   sotterranee,   le   opportune
          disposizioni  per  la   gestione   dei   rifiuti   prodotti
          dall'impianto e per  la  riduzione  dell'impatto  acustico,
          nonche' disposizioni adeguate  per  la  manutenzione  e  la
          verifica periodiche delle misure adottate per prevenire  le
          emissioni  nel  suolo   e   nelle   acque   sotterranee   e
          disposizioni adeguate relative al controllo  periodico  del
          suolo e delle acque sotterranee in relazione alle  sostanze
          pericolose che possono essere presenti nel  sito  e  tenuto
          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e
          delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. 
              4. Fatto salvo l'art. 29-septies, i  valori  limite  di
          emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti  di
          cui ai commi precedenti fanno riferimento  all'applicazione
          delle migliori tecniche  disponibili,  senza  l'obbligo  di
          utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,  tenendo
          conto  delle  caratteristiche  tecniche  dell'impianto   in
          questione,  della  sua  ubicazione   geografica   e   delle
          condizioni  locali  dell'ambiente.  In  tutti  i  casi,  le
          condizioni di  autorizzazione  prevedono  disposizioni  per
          ridurre  al  minimo  l'inquinamento  a  grande  distanza  o
          attraverso le frontiere e garantiscono un  elevato  livello
          di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 
              4-bis. L'autorita' competente fissa  valori  limite  di
          emissione che garantiscono che, in condizioni di  esercizio
          normali, le emissioni non superino i livelli  di  emissione
          associati alle migliori tecniche disponibili  (BAT-AEL)  di
          cui all'art. 5, comma 1, lettera l-ter.4),  attraverso  una
          delle due opzioni seguenti: 
              a) fissando valori limite di emissione,  in  condizioni
          di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL,  adottino
          le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi  di
          riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; 
              b) fissando  valori  limite  di  emissione  diversi  da
          quelli di cui alla lettera a) in termini di  valori,  tempi
          di  riferimento  e  condizioni,  a  patto  che  l'autorita'
          competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
          controllo delle emissioni al  fine  di  verificare  che  le
          emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
          i livelli di emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili. 
              4-ter.  L'autorita'  competente  puo'  fissare   valori
          limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
          4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: 
              a) quando previsto dall'art. 29-septies; 
              b) quando  lo  richiede  il  rispetto  della  normativa
          vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione  o
          il rispetto dei  provvedimenti  relativi  all'installazione
          non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale. 
              4-quater. I valori limite di emissione  delle  sostanze
          inquinanti si applicano  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
          emissioni dall'installazione e la  determinazione  di  tali
          valori e' effettuata al netto di ogni eventuale  diluizione
          che avvenga prima  di  quel  punto,  tenendo  se  del  caso
          esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
          sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
          concerne gli  scarichi  indiretti  di  sostanze  inquinanti
          nell'acqua, l'effetto di una stazione di  depurazione  puo'
          essere preso in  considerazione  nella  determinazione  dei
          valori limite di emissione dell'installazione  interessata,
          a  condizione  di  garantire  un  livello  equivalente   di
          protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
          carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. 
              5.  L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione
          integrata   ambientale   osservando   quanto    specificato
          nell'art. 29-bis,  commi  1,  2  e  3.  In  mancanza  delle
          conclusioni  sulle  BAT  l'autorita'  competente   rilascia
          comunque  l'autorizzazione  integrata  ambientale   secondo
          quanto indicato al comma 5-ter,  tenendo  conto  di  quanto
          previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. 
              5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce  condizioni
          di  autorizzazione  sulla  base  di  una  migliore  tecnica
          disponibile  non  descritta  in  alcuna  delle   pertinenti
          conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale  tecnica  sia
          determinata prestando particolare attenzione ai criteri  di
          cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e: 
              a)  qualora  le  conclusioni  sulle   BAT   applicabili
          contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli  obblighi  di
          cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero 
              b) qualora le conclusioni  sulle  BAT  applicabili  non
          contengano BAT-AEL verifica che la  tecnica  garantisca  un
          livello di protezione dell'ambiente non inferiore a  quello
          garantito dalle  migliori  tecniche  disponibili  descritte
          nelle conclusioni sulle BAT. 
              5-ter. Se  un'attivita',  o  un  tipo  di  processo  di
          produzione svolto all'interno di  un'installazione  non  e'
          previsto, ne' da alcuna delle conclusioni  sulle  BAT,  ne'
          dalle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili,
          tratte dai documenti pubblicati dalla  Commissione  europea
          in  attuazione  dell'articolo  16,   paragrafo   2,   della
          direttiva 96/61/CE  o  dell'art.  16,  paragrafo  2,  della
          direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non  prendono
          in   considerazione   tutti    gli    effetti    potenziali
          dell'attivita' o del  processo  sull'ambiente,  l'autorita'
          competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni
          dell'autorizzazione  tenendo  conto  dei  criteri  di   cui
          all'Allegato XI. 
              6. L'autorizzazione integrata ambientale  contiene  gli
          opportuni  requisiti  di  controllo  delle  emissioni,  che
          specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
          normativa  in  materia   ambientale   e   basandosi   sulle
          conclusioni sulle BAT  applicabili,  la  metodologia  e  la
          frequenza di misurazione, le  condizioni  per  valutare  la
          conformita', la relativa procedura di valutazione,  nonche'
          l'obbligo   di    comunicare    all'autorita'    competente
          periodicamente,  ed  almeno  una  volta  all'anno,  i  dati
          necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
          autorizzazione  ambientale  integrata  nonche',  quando  si
          applica il comma 4-bis, lettera b), una  sintesi  di  detti
          risultati espressi in un formato che consenta un  confronto
          con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
          disponibili, rendendo disponibili,  a  tal  fine,  anche  i
          risultati del controllo  delle  emissioni  per  gli  stessi
          periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche  disponibili.
          L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di  comunicare
          all'autorita' competente e ai comuni  interessati,  nonche'
          all'ente responsabile degli accertamenti  di  cui  all'art.
          29-decies, comma 3, i  dati  relativi  ai  controlli  delle
          emissioni    richiesti    dall'autorizzazione     integrata
          ambientale. Tra i requisiti di controllo,  l'autorizzazione
          stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di  cui
          all'art. 33, comma 3-bis, le modalita' e la  frequenza  dei
          controlli programmati di cui all'art. 29-decies,  comma  3.
          Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni  di
          cui  al  presente  comma  sono  trasmesse  per  il  tramite
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale. L'autorita' competente in sede di aggiornamento
          dell'autorizzazione,  per  fissare  i  nuovi  requisiti  di
          controllo delle emissioni, su richiesta del gestore,  tiene
          conto dei dati di  controllo  sull'installazione  trasmessi
          per verificarne la  conformita'  all'autorizzazione  e  dei
          dati relativi ai controlli  delle  emissioni,  nonche'  dei
          dati  reperiti  durante  le  attivita'  di   cui   all'art.
          29-octies, commi 3 e 4. 
              6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni
          sulle   BAT   applicabili,    l'autorizzazione    integrata
          ambientale programma specifici controlli almeno  una  volta
          ogni cinque anni per le  acque  sotterranee  e  almeno  una
          volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che  sulla  base
          di   una   valutazione   sistematica   del    rischio    di
          contaminazione non siano state fissate diverse modalita'  o
          piu' ampie frequenze per tali controlli. 
              6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma  6  e'
          espressamente prevista  un'attivita'  ispettiva  presso  le
          installazioni  svolta  con  oneri  a  carico  del   gestore
          dall'autorita' di  controllo  di  cui  all'art.  29-decies,
          comma 3, e che preveda l'esame  di  tutta  la  gamma  degli
          effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
          Le  Regioni  possono  prevedere  il   coordinamento   delle
          attivita' ispettive in materia di autorizzazione  integrata
          ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
          impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
          rispetto delle relative normative. 
              7. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene  le
          misure  relative  alle  condizioni  diverse  da  quelle  di
          esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
          arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
          i   malfunzionamenti,   e    per    l'arresto    definitivo
          dell'installazione.  L'autorizzazione  puo',  tra  l'altro,
          ferme  restando  le  diverse  competenze  in   materia   di
          autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei  suoli,
          disciplinare la pulizia, la protezione passiva e  la  messa
          in sicurezza di parti dell'installazione per  le  quali  il
          gestore dichiari non essere  previsto  il  funzionamento  o
          l'utilizzo durante la  durata  dell'autorizzazione  stessa.
          Gli spazi liberabili con la  rimozione  di  tali  parti  di
          impianto sono considerati  disponibili  alla  realizzazione
          delle migliori tecniche  disponibili  negli  stretti  tempi
          tecnici e amministrativi necessari alla demolizione  e,  se
          del caso, alla bonifica. 
              7-bis. Fermo restando quanto prescritto  agli  articoli
          237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per  gli
          impianti di incenerimento o  coincenerimento,  e'  facolta'
          dell'autorita'  competente,   considerata   la   stabilita'
          d'esercizio delle tecniche  adottate,  l'affidabilita'  dei
          controlli  e  la  mancata  contestazione  al  gestore,  nel
          periodo di validita' della  precedente  autorizzazione,  di
          violazioni  relative  agli   obblighi   di   comunicazione,
          indicare  preventivamente  nell'autorizzazione  il   numero
          massimo,  la  massima  durata  e  la   massima   intensita'
          (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
          valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
          una medesima causa, che  possono  essere  considerati,  nel
          corso di validita' dell'autorizzazione  stessa,  situazioni
          diverse dal normale esercizio e nel contempo non  rientrare
          tra le situazioni di incidente o  imprevisti,  disciplinate
          dall'art. 29-undecies. 
              8.  Per  le  installazioni  assoggettate   al   decreto
          legislativo  del  17  agosto  1999,  n.  334,   l'autorita'
          competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
          competente per il  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale  le  piu'  recenti  valutazioni  assunte   e   i
          provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
          sicurezza e  della  prevenzione  dei  rischi  di  incidenti
          rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
          condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
          ulteriori  condizioni  specifiche  ai  fini  del   presente
          decreto, giudicate opportune dell'autorita' competente.  Ad
          esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei
          precedenti  commi  e  in  particolare  del   comma   4-bis,
          l'autorizzazione puo' disporre  la  redazione  di  progetti
          migliorativi, da presentare ai sensi  del  successivo  art.
          29-nonies,  ovvero   il   raggiungimento   di   determinate
          ulteriori  prestazioni   ambientali   in   tempi   fissati,
          impegnando  il  gestore  ad  individuare  le  tecniche   da
          implementare  a  tal  fine.  In  tale  ultimo  caso,  fermo
          restando   l'obbligo   di   comunicare   i    miglioramenti
          progettati, le disposizioni di cui all'art.  29-nonies  non
          si applicano  alle  modifiche  strettamente  necessarie  ad
          adeguare la funzionalita' degli impianti alle  prescrizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              9-bis. In casi specifici  l'autorita'  competente  puo'
          fissare valori limite di emissione meno  severi  di  quelli
          discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
          che una valutazione dimostri che porre limiti di  emissione
          corrispondenti ai  'livelli  di  emissione  associati  alle
          migliori   tecniche    disponibili'    comporterebbe    una
          maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
          ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica  e  delle
          condizioni ambientali locali dell'istallazione  interessata
          e   delle   caratteristiche   tecniche    dell'istallazione
          interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
          in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
          tali scelta, illustrando il risultato della  valutazione  e
          la  giustificazione  delle  condizioni  imposte.  I  valori
          limite di emissione cosi' fissati  non  superano,  in  ogni
          caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
          presente  decreto,  laddove  applicabili.  Ai  fini   della
          predisposizione di tale allegato  si  fa  riferimento  alle
          linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
          Tale  Allegato  e'  aggiornato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro sei mesi dall'emanazione, da parte della  Commissione
          europea, di eventuali linee guida comunitarie  in  materia,
          per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
          L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei
          principi di cui all'art. 6, comma 16, e in particolare  che
          non si verifichino eventi inquinanti di rilievo  e  che  si
          realizzi  nel  complesso  un  elevato   grado   di   tutela
          ambientale. L'applicazione del presente comma  deve  essere
          espressamente riverificata e riconfermata in  occasione  di
          ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. 
              9-ter. L'autorita' competente  puo'  accordare  deroghe
          temporanee alle disposizioni del  comma  4-bis  e  5-bis  e
          dell'art.  6,  comma   16,   lettera   a),   in   caso   di
          sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per  un
          periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
          che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa  o
          che  le  emissioni  dell'attivita'  raggiungano  almeno   i
          livelli  di  emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili. 
              9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al  punto
          6.6 dell'Allegato VIII  alla  Parte  Seconda,  il  presente
          articolo si applica fatta salva la normativa in materia  di
          benessere degli animali. 
              9-quinquies. Fatto salvo  quanto  disposto  alla  Parte
          Terza ed al  Titolo  V  della  Parte  Quarta  del  presente
          decreto, l'autorita' competente  stabilisce  condizioni  di
          autorizzazione volte a garantire che il gestore: 
              a)   quando   l'attivita'   comporta   l'utilizzo,   la
          produzione o lo  scarico  di  sostanze  pericolose,  tenuto
          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e
          delle  acque  sotterranee  nel   sito   dell'installazione,
          elabori   e   trasmetta   per   validazione   all'autorita'
          competente la relazione di riferimento di cui  all'art.  5,
          comma 1, lettera v-bis),  prima  della  messa  in  servizio
          della  nuova  installazione  o   prima   dell'aggiornamento
          dell'autorizzazione    rilasciata    per    l'installazione
          esistente; 
              b)  al  momento  della  cessazione   definitiva   delle
          attivita', valuti lo stato di contaminazione  del  suolo  e
          delle acque sotterranee da  parte  di  sostanze  pericolose
          pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; 
              c) qualora dalla valutazione di  cui  alla  lettera  b)
          risulti che l'installazione ha  provocato  un  inquinamento
          significativo del  suolo  o  delle  acque  sotterranee  con
          sostanze  pericolose  pertinenti,   rispetto   allo   stato
          constatato nella  relazione  di  riferimento  di  cui  alla
          lettera a), adotti le misure  necessarie  per  rimediare  a
          tale inquinamento in modo  da  riportare  il  sito  a  tale
          stato, tenendo conto della fattibilita'  tecnica  di  dette
          misure; 
              d) fatta salva la lettera c), se, tenendo  conto  dello
          stato del sito  indicato  nell'istanza,  al  momento  della
          cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del
          suolo e  delle  acque  sotterranee  nel  sito  comporta  un
          rischio significativo per la salute umana o per  l'ambiente
          in  conseguenza  delle  attivita'  autorizzate  svolte  dal
          gestore    anteriormente     al     primo     aggiornamento
          dell'autorizzazione per l'installazione  esistente,  esegua
          gli  interventi  necessari   ad   eliminare,   controllare,
          contenere o ridurre le sostanze  pericolose  pertinenti  in
          modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o  dell'uso
          futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; 
              e) se non  e'  tenuto  ad  elaborare  la  relazione  di
          riferimento di  cui  alla  lettera  a),  al  momento  della
          cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
          necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
          sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito,  tenuto
          conto dell'uso attuale  o  dell'uso  futuro  approvato  del
          medesimo non  comporti  un  rischio  significativo  per  la
          salute umana o per l'ambiente a causa della  contaminazione
          del suolo o delle acque sotterranee  in  conseguenza  delle
          attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato  del  sito
          di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. 
              9-sexies.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
          stabilite le modalita' per la redazione della relazione  di
          riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con
          particolare riguardo alle metodiche  di  indagine  ed  alle
          sostanze  pericolose  da  ricercare  con  riferimento  alle
          attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. 
              9-septies.  A  garanzia  degli  obblighi  di  cui  alla
          lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
          ambientale  prevede  adeguate  garanzie   finanziarie,   da
          prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
          o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
          uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
          l'autorita'  competente  dovra'   tenere   in   conto   nel
          determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.». 
              «Art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme
          di qualita' ambientale). - 1. Nel caso in cui uno strumento
          di programmazione o di pianificazione ambientale, quali  ad
          esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione
          in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte  le
          sorgenti emissive coinvolte,  riconosca  la  necessita'  di
          applicare ad impianti, localizzati in una determinata area,
          misure piu' rigorose di quelle ottenibili con  le  migliori
          tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il
          rispetto    delle    norme    di    qualita'    ambientale,
          l'amministrazione ambientale competente, per  installazioni
          di competenza statale, o la  stessa  autorita'  competente,
          per le altre  installazioni,  lo  rappresenta  in  sede  di
          conferenza di servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5. 
              2. Nei casi di cui al comma  1  l'autorita'  competente
          prescrive nelle autorizzazioni integrate  ambientali  degli
          impianti   nell'area   interessata,   tutte    le    misure
          supplementari particolari piu' rigorose di cui al  comma  1
          fatte salve le altre misure che possono essere adottate per
          rispettare le norme di qualita' ambientale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, del citato  decreto
          legislativo n. 105, del 2015: 
              «Art. 17 (Procedura per la valutazione del rapporto  di
          sicurezza). - 1. Il CTR di  cui  all'art.  10  effettua  le
          istruttorie   per   gli    stabilimenti    soggetti    alla
          presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi  dell'art.
          15, con oneri a carico dei gestori, e  adotta  altresi'  il
          provvedimento  conclusivo.  Ove  lo  stabilimento  sia   in
          possesso di autorizzazioni ambientali, il  CTR  esprime  le
          proprie determinazioni  tenendo  conto  delle  prescrizioni
          ambientali. 
              2.  Per  i  nuovi  stabilimenti  o  per  le   modifiche
          individuate  ai  sensi   dell'art.   18,   il   CTR   avvia
          l'istruttoria  all'atto  del   ricevimento   del   rapporto
          preliminare  di  sicurezza.  Il  Comitato,   esaminato   il
          rapporto   preliminare   di   sicurezza,    effettuati    i
          sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia  il
          nulla-osta  di  fattibilita',  eventualmente   condizionato
          ovvero, qualora  l'esame  del  rapporto  preliminare  abbia
          rilevato gravi carenze per quanto  riguarda  la  sicurezza,
          formula  la  proposta  di  divieto  di  costruzione,  entro
          quattro mesi dal ricevimento del  rapporto  preliminare  di
          sicurezza,   fatte   salve   le   sospensioni    necessarie
          all'acquisizione   di   informazioni   supplementari,   non
          superiori comunque a due mesi. A seguito del  rilascio  del
          nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al  CTR  il
          rapporto  definitivo  di  sicurezza  relativo  al  progetto
          particolareggiato.  Il  Comitato,  esaminato  il   rapporto
          definitivo  di  sicurezza,  esprime   il   parere   tecnico
          conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento
          del  rapporto  di  sicurezza,  comprensivo  dei   necessari
          sopralluoghi. Nell'atto  che  conclude  l'istruttoria  sono
          indicate  le  valutazioni  tecniche  finali,  le  eventuali
          prescrizioni  integrative  e,  qualora  le  misure  che  il
          gestore intende  adottare  per  la  prevenzione  e  per  la
          limitazione  delle  conseguenze  di   incidenti   rilevanti
          risultino nettamente  inadeguate  ovvero  non  siano  state
          fornite le informazioni richieste, e' disposto  il  divieto
          di inizio di attivita'. 
              3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto
          di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il  rapporto
          di sicurezza, esprime le valutazioni di propria  competenza
          entro   il   termine    di    quattro    mesi    dall'avvio
          dell'istruttoria,   termine   comprensivo   dei   necessari
          sopralluoghi,  fatte  salve   le   sospensioni   necessarie
          all'acquisizione di  informazioni  supplementari,  che  non
          possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
          conclude  l'istruttoria  sono   indicate   le   valutazioni
          tecniche finali, le eventuali prescrizioni  integrative  e,
          qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
          per  la  limitazione  delle  conseguenze  degli   incidenti
          rilevanti siano nettamente insufficienti,  e'  disposta  la
          limitazione o il divieto di esercizio. 
              4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2  e  3
          sono  trasmessi  agli  enti  rappresentati  nel   CTR,   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  all'ISPRA,  al   Ministero   dell'interno   e   alla
          Prefettura territorialmente competente. 
              5. Il gestore dello  stabilimento  partecipa,  anche  a
          mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
          prevista  dal  presente  decreto.  La  partecipazione  puo'
          avvenire attraverso l'accesso agli atti  del  procedimento,
          la  presentazione  di  eventuali  osservazioni  scritte   e
          documentazioni  integrative,  la  presenza   in   caso   di
          sopralluoghi   nello   stabilimento.    Qualora    ritenuto
          necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato  a
          partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del  gruppo
          di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria. 
              6. L'istruttoria per il  rilascio  del  nulla  osta  di
          fattibilita' comprende la valutazione  del  progetto  delle
          attivita' soggette al controllo dei  Vigili  del  fuoco  ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
          2011, n. 151. 
              7. Le istruttorie di cui ai commi  2  e  3  comprendono
          sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le  informazioni
          contenuti nel rapporto di sicurezza  descrivano  fedelmente
          la   situazione   dello   stabilimento   e   a   verificare
          l'ottemperanza alle prescrizioni.  Tali  sopralluoghi  sono
          effettuati anche ai fini  delle  verifiche  di  prevenzione
          incendi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-octies, commi 3 e 4,
          del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - (omissis). 
              3. Il riesame con valenza, anche in termini  tariffari,
          di     rinnovo     dell'autorizzazione     e'      disposto
          sull'installazione nel suo complesso: 
              a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  delle  decisioni
          relative alle conclusioni sulle BAT riferite  all'attivita'
          principale di un'installazione; 
              b)  quando  sono  trascorsi  10   anni   dal   rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o   dall'ultimo
          riesame effettuato sull'intera installazione. 
              4.  Il  riesame  e'   inoltre   disposto,   sull'intera
          installazione  o   su   parti   di   essa,   dall'autorita'
          competente,  anche  su   proposta   delle   amministrazioni
          competenti in materia ambientale, comunque quando: 
              a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso
          di  installazioni  di  competenza   statale,   a   giudizio
          dell'amministrazione  competente  in  materia  di  qualita'
          della    specifica    matrice    ambientale    interessata,
          l'inquinamento  provocato  dall'installazione  e'  tale  da
          rendere  necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di
          emissione fissati nell'autorizzazione  o  l'inserimento  in
          quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare  quando
          e'    accertato    che    le     prescrizioni     stabilite
          nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
          obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli  strumenti
          di pianificazione e programmazione di settore; 
              b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno   subito
          modifiche  sostanziali,   che   consentono   una   notevole
          riduzione delle emissioni; 
              c) a giudizio  di  una  amministrazione  competente  in
          materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
          di  sicurezza  o  di  tutela  dal  rischio   di   incidente
          rilevante,  la  sicurezza  di  esercizio  del  processo   o
          dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
              d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o  nuove
          disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali
          lo esigono; 
              e) una verifica di cui all'art. 29-sexies, comma 4-bis,
          lettera  b),  ha  dato  esito  negativo  senza  evidenziare
          violazioni  delle  prescrizioni  autorizzative,   indicando
          conseguentemente    la     necessita'     di     aggiornare
          l'autorizzazione  per  garantire  che,  in  condizioni   di
          esercizio normali, le emissioni corrispondano  ai  "livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-nonies, commi 1 e 2,
          del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 29-nonies (Modifica degli impianti  o  variazione
          del  gestore).  -  1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'
          competente  le  modifiche  progettate  dell'impianto,  come
          definite dall'art. 5,  comma  1,  lettera  l).  L'autorita'
          competente,   ove   lo   ritenga    necessario,    aggiorna
          l'autorizzazione  integrata  ambientale   o   le   relative
          condizioni, ovvero, se rileva che le  modifiche  progettate
          sono sostanziali ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  lettera
          l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
          ricevimento della comunicazione ai fini  degli  adempimenti
          di cui al comma  2  del  presente  articolo.  Decorso  tale
          termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
          modifiche comunicate. 
              2. Nel caso in cui le modifiche progettate,  ad  avviso
          del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
          1, risultino sostanziali, il  gestore  invia  all'autorita'
          competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
          una   relazione   contenente   un    aggiornamento    delle
          informazioni di cui  all'art.  29-ter,  commi  1  e  2.  Si
          applica quanto previsto dagli articoli 29-ter  e  29-quater
          in quanto compatibile. 
              (omissis).». 
              - Il  testo  dell'art.  29-decies,  comma  11-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, commi 3, 4 e
          11-ter, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.    29-decies    (Rispetto    delle     condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis). 
              3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la  Ricerca
          Ambientale, per impianti di competenza  statale,  o,  negli
          altri  casi,  l'autorita'  competente,  avvalendosi   delle
          agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente,  accertano,  secondo   quanto   previsto   e
          programmato   nell'autorizzazione   ai   sensi    dell'art.
          29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: 
              a) il  rispetto  delle  condizioni  dell'autorizzazione
          integrata ambientale; 
              b) la regolarita' dei controlli a carico  del  gestore,
          con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
          dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
          rispetto dei valori limite di emissione; 
              c) che il gestore abbia ottemperato ai propri  obblighi
          di comunicazione  e  in  particolare  che  abbia  informato
          l'autorita'  competente  regolarmente   e,   in   caso   di
          inconvenienti  o  incidenti   che   influiscano   in   modo
          significativo sull'ambiente, tempestivamente dei  risultati
          della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
              4. Ferme restando le misure  di  controllo  di  cui  al
          comma  3,   l'autorita'   competente,   nell'ambito   delle
          disponibilita' finanziarie del proprio  bilancio  destinate
          allo scopo, puo'  disporre  ispezioni  straordinarie  sugli
          impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. 
              (omissis). 
              11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera  un
          anno per le installazioni  che  presentano  i  rischi  piu'
          elevati, tre anni per le  installazioni  che  presentano  i
          rischi meno elevati, sei  mesi  per  installazioni  per  le
          quali la precedente  ispezione  ha  evidenziato  una  grave
          inosservanza  delle  condizioni  di  autorizzazione.   Tale
          periodo e' determinato, tenendo conto  delle  procedure  di
          cui  al  comma  11-bis,  lettera  d),  sulla  base  di  una
          valutazione sistematica effettuata dalla  Regione  o  dalla
          Provincia   autonoma   sui    rischi    ambientali    delle
          installazioni interessate, che considera almeno: 
              a) gli impatti potenziali e reali  delle  installazioni
          interessate sulla salute  umana  e  sull'ambiente,  tenendo
          conto  dei  livelli  e  dei  tipi   di   emissioni,   della
          sensibilita'  dell'ambiente  locale  e   del   rischio   di
          incidenti; 
              b)  il  livello  di  osservanza  delle  condizioni   di
          autorizzazione; 
              c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione
          di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE)
          n. 1221/2009.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 90, del 2007: 
              «Art. 10 (Commissione istruttoria per  l'autorizzazione
          ambientale  integrata  -  IPPC).  -   1.   La   Commissione
          istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5,
          comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,  n.  59,
          e'   composta   da   venticinque   esperti    di    elevata
          qualificazione          giuridico-amministrativa          e
          tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e  privato,
          di cui uno con funzioni di  presidente.  Per  le  attivita'
          relative  a  ciascuna   domanda   di   autorizzazione,   la
          Commissione  e'  integrata  da  un  esperto  designato   da
          ciascuna regione,  da  un  esperto  designato  da  ciascuna
          provincia e da  un  esperto  designato  da  ciascun  comune
          territorialmente competenti. 
              2. La Commissione,  ai  fini  dello  svolgimento  delle
          attivita' istruttorie e di consulenza tecnica  connesse  al
          rilascio  delle  autorizzazioni  integrate  ambientali   di
          competenza statale, ha il compito di fornire  all'autorita'
          competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi,  in
          tempo utile per il rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale,  un  parere  istruttorio  conclusivo  e  pareri
          intermedi  debitamente  motivati,  nonche'  approfondimenti
          tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione.  La
          Commissione ha altresi' il compito di fornire al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          consulenza tecnica  in  ordine  ai  compiti  del  Ministero
          medesimo relativamente all'attuazione  del  citato  decreto
          legislativo n. 59 del 2005. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare  sono  nominati  i  membri
          della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della
          Commissione stessa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 5  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              a) valutazione ambientale di  piani  e  programmi,  nel
          seguito valutazione ambientale strategica, di seguito  VAS:
          il processo che comprende, secondo le disposizioni  di  cui
          al titolo II della seconda parte del presente  decreto,  lo
          svolgimento   di   una   verifica   di   assoggettabilita',
          l'elaborazione del rapporto ambientale, lo  svolgimento  di
          consultazioni, la valutazione del piano  o  del  programma,
          del   rapporto   e   degli   esiti   delle   consultazioni,
          l'espressione di un parere motivato,  l'informazione  sulla
          decisione ed il monitoraggio; 
              b) valutazione ambientale  dei  progetti,  nel  seguito
          valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:   il
          procedimento  mediante  il  quale  vengono  preventivamente
          individuati  gli  effetti  sull'ambiente  di  un  progetto,
          secondo le disposizioni di cui al titolo III della  seconda
          parte del presente  decreto,  ai  fini  dell'individuazione
          delle  soluzioni  piu'  idonee   al   perseguimento   degli
          obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b); 
              c) impatto ambientale:  l'alterazione  qualitativa  e/o
          quantitativa, diretta ed  indiretta,  a  breve  e  a  lungo
          termine, permanente e  temporanea,  singola  e  cumulativa,
          positiva e negativa dell'ambiente, inteso come  sistema  di
          relazioni   fra   i   fattori   antropici,   naturalistici,
          chimico-fisici, climatici,  paesaggistici,  architettonici,
          culturali,   agricoli   ed   economici,   in    conseguenza
          dell'attuazione sul territorio di piani o  programmi  o  di
          progetti  nelle  diverse  fasi  della  loro  realizzazione,
          gestione    e    dismissione,    nonche'    di    eventuali
          malfunzionamenti; 
              d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai  beni
          culturali  e  dai  beni  paesaggistici  in  conformita'  al
          disposto  di  cui  all'art.  2,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              e) piani e  programmi:  gli  atti  e  provvedimenti  di
          pianificazione e  di  programmazione  comunque  denominati,
          compresi  quelli  cofinanziati  dalla  Comunita'   europea,
          nonche' le loro modifiche: 
              1) che sono elaborati e/o adottati  da  un'autorita'  a
          livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
          un'autorita' per essere approvati, mediante  una  procedura
          legislativa, amministrativa o negoziale e 
              2)  che  sono  previsti  da  disposizioni  legislative,
          regolamentari o amministrative; 
              f) rapporto ambientale: il documento del  piano  o  del
          programma redatto in conformita'  alle  previsioni  di  cui
          all'art. 13; 
              g) progetto: la realizzazione di lavori di  costruzione
          o  di  altri  impianti  od  opere  e  di  altri  interventi
          sull'ambiente naturale o  sul  paesaggio,  compresi  quelli
          destinati allo sfruttamento delle  risorse  del  suolo.  Ai
          fini  della  valutazione  ambientale,  gli  elaborati   del
          progetto  preliminare  e  del  progetto   definitivo   sono
          predisposti con  un  livello  informativo  e  di  dettaglio
          almeno equivalente a quello previsto dall'art. 93, commi  3
          e 4, del codice di cui al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163; 
              [h)  progetto  definitivo:  gli  elaborati  progettuali
          predisposti in conformita' all'art. 93 del decreto  n.  163
          del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi,  il
          progetto che presenta almeno un livello  informativo  e  di
          dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; 
              i) studio di impatto ambientale: elaborato che  integra
          il  progetto  definitivo,  redatto  in   conformita'   alle
          previsioni di cui all'art. 22; 
              i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro  composti,
          escluse  le  sostanze  radioattive  di   cui   al   decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  gli   organismi
          geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi  del
          3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; 
              i-ter)   inquinamento:   l'introduzione    diretta    o
          indiretta, a  seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze,
          vibrazioni, calore o rumore o piu' in  generale  di  agenti
          fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o  nel  suolo,  che
          potrebbero  nuocere  alla  salute  umana  o  alla  qualita'
          dell'ambiente,   causare   il   deterioramento   dei   beni
          materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
          dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 
              i-quater) installazione: unita' tecnica permanente,  in
          cui sono svolte una o piu' attivita' elencate  all'allegato
          VIII  alla  Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra   attivita'
          accessoria, che sia tecnicamente connessa con le  attivita'
          svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle  emissioni
          e sull'inquinamento. E' considerata accessoria  l'attivita'
          tecnicamente connessa  anche  quando  condotta  da  diverso
          gestore; 
              i-quinquies)   installazione   esistente:    ai    fini
          dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
          installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte  le
          autorizzazioni ambientali  necessarie  all'esercizio  o  il
          provvedimento positivo di compatibilita' ambientale  o  per
          la quale, a tale  data,  sono  state  presentate  richieste
          complete per tutte le autorizzazioni ambientali  necessarie
          per il suo  esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  in
          funzione  entro  il  6  gennaio  2014.   Le   installazioni
          esistenti si qualificano come "non gia' soggette ad AIA" se
          in esse non si svolgono  attivita'  gia'  ricomprese  nelle
          categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte  Seconda  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  introdotto
          dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; 
              i-sexies) nuova installazione:  una  installazione  che
          non ricade nella definizione di installazione esistente; 
              i-septies) emissione: lo scarico diretto  o  indiretto,
          da  fonti  puntiformi  o  diffuse  dell'impianto,  opera  o
          infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,
          agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria,  nell'acqua
          ovvero nel suolo; 
              i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
          in  rapporto  a   determinati   parametri   specifici,   la
          concentrazione ovvero il livello di  un'emissione  che  non
          possono essere superati in uno o piu' periodi di  tempo.  I
          valori limite di emissione possono essere fissati anche per
          determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di  sostanze,
          indicate nell'allegato X.  I  valori  limite  di  emissione
          delle sostanze si applicano,  tranne  i  casi  diversamente
          previsti  dalla  legge,  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
          emissioni  dell'impianto;  nella  loro  determinazione  non
          devono essere considerate eventuali diluizioni. Per  quanto
          concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di  una
          stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
          nella  determinazione  dei  valori  limite   di   emissione
          dall'impianto,  a  condizione  di  garantire   un   livello
          equivalente di protezione dell'ambiente nel suo  insieme  e
          di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
          fatto salvo il rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla
          parte terza del presente decreto; 
              i-nonies) norma di qualita'  ambientale:  la  serie  di
          requisiti,  inclusi  gli   obiettivi   di   qualita',   che
          sussistono in un dato momento in un determinato ambiente  o
          in una  specifica  parte  di  esso,  come  stabilito  nella
          normativa vigente in materia ambientale; 
              l) modifica: la  variazione  di  un  piano,  programma,
          impianto o progetto approvato,  compresi,  nel  caso  degli
          impianti  e  dei  progetti,  le   variazioni   delle   loro
          caratteristiche o del loro funzionamento,  ovvero  un  loro
          potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; 
              l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o  di
          un impianto: la  variazione  delle  caratteristiche  o  del
          funzionamento  ovvero   un   potenziamento   dell'impianto,
          dell'opera  o  dell'infrastruttura  o  del  progetto   che,
          secondo l'autorita' competente, producano effetti  negativi
          e  significativi   sull'ambiente.   In   particolare,   con
          riferimento alla disciplina  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegato
          VIII indica valori di soglia, e' sostanziale  una  modifica
          all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
          di una  delle  grandezze,  oggetto  della  soglia,  pari  o
          superiore al valore della soglia stessa; 
              l-ter) migliori tecniche  disponibili  (best  available
          techniques - BAT): la piu' efficiente e  avanzata  fase  di
          sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio
          indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  a
          costituire, in linea di massima, la base dei valori  limite
          di emissione e delle  altre  condizioni  di  autorizzazione
          intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
          ridurre  in  modo  generale  le   emissioni   e   l'impatto
          sull'ambiente  nel  suo  complesso.  Nel   determinare   le
          migliori tecniche  disponibili,  occorre  tenere  conto  in
          particolare degli  elementi  di  cui  all'allegato  XI.  Si
          intende per: 
              1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita'
          di progettazione, costruzione,  manutenzione,  esercizio  e
          chiusura dell'impianto; 
              2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
          ne consenta l'applicazione in condizioni  economicamente  e
          tecnicamente  idonee  nell'ambito  del  relativo   comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
          gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
              3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere  un
          elevato  livello  di  protezione  dell'ambiente   nel   suo
          complesso; 
              l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
          documento pubblicato dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE; 
              l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato
          secondo quanto specificato all'articolo  13,  paragrafo  5,
          della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti
          di  un  BREF  riguardanti  le  conclusioni  sulle  migliori
          tecniche disponibili, la loro descrizione, le  informazioni
          per valutarne  l'applicabilita',  i  livelli  di  emissione
          associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,    il
          monitoraggio associato, i livelli di consumo  associati  e,
          se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
              l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle  migliori
          tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di
          emissione  ottenuti  in  condizioni  di  esercizio  normali
          utilizzando  una  migliore  tecnica   disponibile   o   una
          combinazione  di  migliori   tecniche   disponibili,   come
          indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi  come  media
          in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
          di riferimento specifiche; 
              l-ter.5) 'tecnica emergente':  una  tecnica  innovativa
          per   un'attivita'   industriale   che,    se    sviluppata
          commercialmente,  potrebbe  assicurare  un   piu'   elevato
          livello di protezione dell'ambiente  nel  suo  complesso  o
          almeno lo stesso  livello  di  protezione  dell'ambiente  e
          maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori  tecniche
          disponibili esistenti; 
              m) verifica di assoggettabilita': la verifica  attivata
          allo scopo di valutare, ove previsto, se  progetti  possono
          avere un impatto significativo e negativo  sull'ambiente  e
          devono essere sottoposti alla fase di  valutazione  secondo
          le disposizioni del presente decreto; 
              m-bis) verifica di  assoggettabilita'  di  un  piano  o
          programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
          previsto, se piani, programmi  ovvero  le  loro  modifiche,
          possano aver effetti significativi sull'ambiente  e  devono
          essere sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le
          disposizioni del presente decreto  considerato  il  diverso
          livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; 
              m-ter) parere motivato: il  provvedimento  obbligatorio
          con eventuali osservazioni e  condizioni  che  conclude  la
          fase  di  valutazione  di  VAS,   espresso   dall'autorita'
          competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
          delle consultazioni; 
              n)  provvedimento   di   verifica:   il   provvedimento
          obbligatorio e  vincolante  dell'autorita'  competente  che
          conclude la verifica di assoggettabilita'; 
              o)   provvedimento    di    valutazione    dell'impatto
          ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente  che
          conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E'  un
          provvedimento obbligatorio e vincolante che  sostituisce  o
          coordina,  tutte   le   autorizzazioni,   le   intese,   le
          concessioni, le licenze, i  pareri,  i  nulla  osta  e  gli
          assensi comunque denominati  in  materia  ambientale  e  di
          patrimonio culturale secondo le previsioni di cui  all'art.
          26; 
              o-bis)   autorizzazione   integrata   ambientale:    il
          provvedimento   che   autorizza    l'esercizio    di    una
          installazione rientrante fra  quelle  di  cui  all'art.  4,
          comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a  determinate
          condizioni che devono  garantire  che  l'installazione  sia
          conforme ai requisiti di cui  al  Titolo  III-bis  ai  fini
          dell'individuazione  delle   soluzioni   piu'   idonee   al
          perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera c).  Un'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'
          valere per una o piu' installazioni o  parti  di  esse  che
          siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal  medesimo
          gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
          siano  gestite   da   gestori   differenti,   le   relative
          autorizzazioni  integrate  ambientali  sono  opportunamente
          coordinate a livello istruttorio; 
              p) autorita' competente:  la  pubblica  amministrazione
          cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato,  nel
          caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione  dei
          provvedimenti conclusivi in materia di  VIA,  nel  caso  di
          progetti ovvero il rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale o  del  provvedimento  comunque  denominato  che
          autorizza l'esercizio; 
              q) autorita' procedente:  la  pubblica  amministrazione
          che elabora il piano, programma soggetto alle  disposizioni
          del presente decreto, ovvero nel caso in  cui  il  soggetto
          che predispone il piano, programma sia un diverso  soggetto
          pubblico  o  privato,  la  pubblica   amministrazione   che
          recepisce, adotta o approva il piano, programma; 
              r) proponente:  il  soggetto  pubblico  o  privato  che
          elabora  il  piano,  programma  o  progetto  soggetto  alle
          disposizioni del presente decreto; 
              r-bis) gestore: qualsiasi persona  fisica  o  giuridica
          che detiene o gestisce, nella sua  totalita'  o  in  parte,
          l'installazione o  l'impianto  oppure  che  dispone  di  un
          potere economico determinante  sull'esercizio  tecnico  dei
          medesimi; 
              s)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:   le
          pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,  per  le
          loro  specifiche  competenze  o  responsabilita'  in  campo
          ambientale,  possono  essere   interessate   agli   impatti
          sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi  o
          progetti; 
              t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione
          e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
          pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
          e nella valutazione dei piani, programmi e progetti; 
              u) pubblico: una o piu' persone  fisiche  o  giuridiche
          nonche',  ai   sensi   della   legislazione   vigente,   le
          associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
              v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo'
          subire gli effetti delle procedure decisionali  in  materia
          ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
          della   presente   definizione   le   organizzazioni    non
          governative che promuovono la  protezione  dell'ambiente  e
          che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
          vigente, nonche' le organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono considerate come aventi interesse; 
              v-bis) relazione  di  riferimento:  informazioni  sullo
          stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con
          riferimento   alla   presenza   di   sostanze    pericolose
          pertinenti, necessarie al fine di effettuare  un  raffronto
          in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della
          cessazione definitiva delle  attivita'.  Tali  informazioni
          riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile,  gli  usi
          passati del sito, nonche', se disponibili,  le  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  che  ne
          illustrino lo  stato  al  momento  dell'elaborazione  della
          relazione o, in alternativa, relative a  nuove  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  tenendo
          conto della possibilita' di una contaminazione del suolo  e
          delle acque sotterranee da parte delle sostanze  pericolose
          usate,    prodotte    o    rilasciate    dall'installazione
          interessata. Le informazioni definite in  virtu'  di  altra
          normativa che soddisfano i requisiti di cui  alla  presente
          lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
          riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
          si terra' conto delle  linee  guida  eventualmente  emanate
          dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo   22,
          paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; 
              v-ter)  acque  sotterranee:  acque  sotterranee   quali
          definite all'art. 74, comma 1, lettera l); 
              v-quater) suolo:  lo  strato  piu'  superficiale  della
          crosta terrestre situato tra il  substrato  roccioso  e  la
          superficie. Il suolo e' costituito da componenti  minerali,
          materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai  soli
          fini dell'applicazione della Parte Terza,  l'accezione  del
          termine comprende,  oltre  al  suolo  come  precedentemente
          definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
          le opere infrastrutturali; 
              v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi
          compresi  visite  in  loco,  controllo  delle  emissioni  e
          controlli  delle  relazioni  interne  e  dei  documenti  di
          follow-up,  verifica  dell'autocontrollo,  controllo  delle
          tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
          dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente  o
          per suo  conto  al  fine  di  verificare  e  promuovere  il
          rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte  delle
          installazioni, nonche', se del caso,  monitorare  l'impatto
          ambientale di queste ultime; 
              v-sexies)   pollame:   il   pollame   quale    definito
          all'articolo 2,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; 
              v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile
          solida, liquida o  gassosa,  che  la  norma  ammette  possa
          essere  combusta  per  utilizzare  l'energia  liberata  dal
          processo; 
              v-octies) sostanze pericolose: le sostanze  o  miscele,
          come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
          n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          16 dicembre 2008,  pericolose  ai  sensi  dell'art.  3  del
          medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si  applica
          la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee). 
              1-bis. Ai fini del  della  presente  Parte  Seconda  si
          applicano  inoltre   le   definizioni   di   'impianto   di
          incenerimento   dei   rifiuti'   e    di    'impianto    di
          coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere  b)  e  c)
          del comma 1 dell'art. 237-ter.».