DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-2004
                             Articolo 2
                        Patrimonio culturale

   1.  Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai
beni paesaggistici.
   2.  Sono  beni  culturali  le cose immobili e mobili che, ai sensi
degli  articoli  10  e  11,  presentano interesse artistico, storico,
archeologico,  etnoantropologico,  archivistico  e bibliografico e le
altre  cose  individuate  dalla  legge  o  in  base  alla legge quali
testimonianze aventi valore di civilta'.
   3.  Sono  beni  paesaggistici  gli  immobili  e  le  aree indicati
all'articolo   134,   costituenti  espressione  dei  valori  storici,
culturali,  naturali,  morfologici  ed estetici del territorio, e gli
altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
   4.  I  beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono
destinati  alla fruizione della collettivita', compatibilmente con le
esigenze  di  uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di
tutela.