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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2016, n. 183

Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonchè le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (16G00196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/2016
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Testo in vigore dal: 12-10-2016
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante attuazione  dell'articolo  1,  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro,  di  seguito  indicato  come  decreto
legislativo n. 81 del 2008; 
  Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1 del richiamato decreto
legislativo n. 81 del 2008 con il quale viene  istituito  il  Sistema
informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di  lavoro
e, comma 4, con il quale vengono definite le regole tecniche  per  la
realizzazione e il funzionamento del SINP; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante il codice in materia di  protezione  dei  dati
personali di seguito indicato come decreto  legislativo  n.  196  del
2003; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il  codice  dell'amministrazione  digitale  di
seguito indicato come decreto legislativo n. 82 del 2005; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, n. 32393 recante regole tecniche e di sicurezza  per  il
funzionamento del Sistema pubblico di connettivita'; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, con il  quale  si
prevede  la  soppressione  dell'ISPESL  e   dell'IPSEMA   e la   loro
incorporazione all'INAIL; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare e, in particolare,  gli  articoli  da
244 a 264 recanti il regolamento attuativo dell'articolo 3, comma  2,
del decreto legislativo del 9 aprile  2008,  n.  81,  in  materia  di
tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  con
riferimento alle forze armate; 
  Visto il parere del garante per la protezione  dei  dati  personali
del 31 marzo 2008 reso sullo schema di decreto  legislativo  volto  a
dare attuazione alla legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in  materia  di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Considerati i contenuti del protocollo di intesa 2007 allegato alla
delibera INAIL n. 285 del 25 luglio 2007, in  cui  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali,  il  Ministero  della  salute,  le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'INAIL, l'ISPESL  e
l'IPSEMA  condividevano  l'impegno  di  realizzare  un  programma  di
collaborazione, con definizione dei rispettivi ruoli di  committenti,
utilizzatori  e  fornitori,  finalizzato  all'impostazione  ed   allo
sviluppo in progress  del  SINP  per  il  raggiungimento  dei  propri
obiettivi istituzionali e nel rispetto delle  reciproche  funzioni  e
competenze; 
  Acquisita l'intesa con il Ministro della difesa,  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma  4,  del
decreto legislativo n. 81 del 2008 per la disciplina  delle  speciali
modalita' con le  quali  le  forze  armate  e  le  forze  di  polizia
partecipano  al  sistema  informativo  relativamente  alle  attivita'
operative e addestrative; 
  Acquisiti i pareri del garante per la protezione dei dati personali
espressi in data 7 luglio 2011 e in data 12 giugno 2014; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso in data 21 dicembre 2011; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla   Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 519 in data 28 gennaio 2016; 
 
                              Adottano 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «SINP», il sistema informativo nazionale  per  la  prevenzione
nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
81 del 2008; 
    b) «Enti», le  amministrazioni  che  costituiscono  il  SINP:  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministero  della
salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province  autonome
di Trento e Bolzano, l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL); 
    c) «SPC», il  sistema  pubblico  di  connettivita'  di  cui  agli
articoli 73 e seguenti del decreto legislativo n. 82 del 2005; 
    d)  «servizi  informatici»,  le  procedure  applicative  messe  a
disposizione dalle amministrazioni  per  consentire  la  trasmissione
informatica dei dati di cui  all'articolo  3,  secondo  le  modalita'
stabilite all'articolo 4, del  presente  decreto,  in  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo  n.  82  del
2005 ; 
    e) «regole tecniche», le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  aprile  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21  giugno  2008,  n.  144,  recante  regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico  di
connettivita' (SPC) previste dall'articolo 71 del decreto legislativo
n. 82 del 2005 nonche' le modalita' definite nelle specifiche  e  nei
documenti  tecnico-operativi  pubblicati  dall'Agenzia  per  l'Italia
Digitale (gia' DigitPA) a decorrere dal 14 ottobre 2005 e  successivi
aggiornamenti,  recanti  i  requisiti   del   sistema   pubblico   di
cooperazione   (SPCoop)   e   le   specifiche    e    standard    per
l'interoperabilita', cooperazione applicativa e accesso (SICA); 
    f)  «cooperazione  applicativa»,  l'interazione  tra  i   sistemi
informatici  delle  pubbliche  amministrazioni  regolamentata   dalle
regole tecniche SPCoop di cui alla lettera e), che avviene tramite le
porte di dominio; 
    g) «accordo di  servizio»,  atto  tecnico  che  ha  lo  scopo  di
definire  le   prestazioni   del   servizio   e   le   modalita'   di
erogazione/fruizione,  ovvero  le  funzionalita'  del  servizio,   le
interfacce di scambio  dei  messaggi  tra  erogatore  e  fruitore,  i
requisiti di qualita' del  servizio  dell'erogazione/fruizione,  e  i
requisiti  di   sicurezza   dell'erogazione/fruizione.   E'   redatto
dall'erogatore in collaborazione con i  fruitori  secondo  le  regole
tecniche di cui alla lettera e) e viene reso pubblico  dall'erogatore
attraverso le  infrastrutture  condivise  dal  SPC  (registro  SICA).
L'erogatore e' inoltre responsabile della gestione del ciclo di  vita
dei propri accordi di  sevizio  e  dell'erogazione  del  servizio  in
conformita' con gli accordi; 
    h)  «porta  di  dominio»,  componente  architetturale   del   SPC
attraverso   il   quale   si   accede    al    dominio    applicativo
dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi; 
    i) «credenziali di autenticazione», i dati ed i  dispositivi,  in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa  univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; 
    l) «profilo di  autorizzazione»,  l'insieme  delle  informazioni,
univocamente associate a una persona, che consente di  individuare  a
quali  dati  essa  puo'  accedere,  nonche'  i  trattamenti  a   essa
consentiti; 
    m) «rete infranet», rete per l'interconnessione e la cooperazione
in  ambito   SPC   tra   i   sistemi   informativi   della   pubblica
amministrazione; 
    n) «identita' federata», gestione  delle  identita'  digitali  in
modo trasversale a due o piu' organizzazioni federate  come  definita
in SPC; 
    o) «tracciatura»,  tracciamento  delle  operazioni  compiute  con
identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati; 
    p) «carta nazionale dei  servizi»,  il  documento  rilasciato  su
supporto informatico per consentire l'accesso per via  telematica  ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; 
    q) «carta  d'identita'  elettronica»,  il  documento  d'identita'
munito  di  elementi  per  l'identificazione  fisica   del   titolare
rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con
la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del  suo
titolare. 
  2. Per le altre definizioni in materia di «salute e  sicurezza  nei
luoghi di lavoro», si fa riferimento a quelle contenute nell'articolo
2 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
  3.  Per  le  altre  definizioni  in  materia  di   «amministrazione
digitale»  si  fa  riferimento  a   quelle   contenute   nel   Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto  legislativo  n.  82
del 2005. 
  4. Per le altre definizioni in  materia  di  «protezione  dei  dati
personali» si fa riferimento a quelle contenute nell'articolo  4  del
decreto legislativo n. 196 del 2003. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Per il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          81 del 2008, si veda nelle nota alle premesse. 
          Note alle premesse 
              - Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge  n.  123,  del  3
          agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e  della
          sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
          la riforma della normativa in materia): 
              «Art.1. (Delega  al  Governo  per  il  riassetto  e  la
          riforma della normativa in materia di tutela della salute e
          della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare, entro nove mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riassetto  e  la  riforma  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi  di
          lavoro, in conformita' all'articolo 117 della  Costituzione
          e agli statuti delle regioni a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, e  alle  relative
          norme  di  attuazione,  e  garantendo  l'uniformita'  della
          tutela dei lavoratori sul territorio  nazionale  attraverso
          il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle   prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali, anche con  riguardo
          alle  differenze  di  genere  e   alla   condizione   delle
          lavoratrici e dei lavoratori immigrati.». 
              -  Si  riporta  l'articolo   8   del   citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2008: 
              «Art.  8.  (Sistema  informativo   nazionale   per   la
          prevenzione nei luoghi di lavoro). -  1.  E'  istituito  il
          Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei
          luoghi  di  lavoro  al  fine  di  fornire  dati  utili  per
          orientare, programmare, pianificare e valutare  l'efficacia
          della attivita' di  prevenzione  degli  infortuni  e  delle
          malattie   professionali,   relativamente   ai   lavoratori
          iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici,  e
          per  indirizzare  le  attivita'  di  vigilanza,  attraverso
          l'utilizzo integrato delle informazioni  disponibili  negli
          attuali sistemi informativi, anche  tramite  l'integrazione
          di  specifici  archivi  e  la  creazione  di  banche   dati
          unificate. 
              2.  Il  Sistema  informativo  di  cui  al  comma  1  e'
          costituito dal Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche  sociali,  dal  Ministero   dell'interno,   dalle
          regioni e dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL,  con  il  contributo
          del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  (CNEL).
          Allo  sviluppo  del  medesimo  concorrono   gli   organismi
          paritetici  e  gli  istituti   di   settore   a   carattere
          scientifico, ivi compresi  quelli  che  si  occupano  della
          salute delle donne. 
              3.  L'INAIL   garantisce   la   gestione   tecnica   ed
          informatica del SINP  e,  a  tale  fine,  e'  titolare  del
          trattamento dei dati, secondo quanto previsto  dal  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
          riforme e le innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  180  giorni  dalla
          data  dell'entrata   in   vigore   del   presente   decreto
          legislativo, vengono definite le  regole  tecniche  per  la
          realizzazione ed il  funzionamento  del  SINP,  nonche'  le
          regole per  il  trattamento  dei  dati.  Tali  regole  sono
          definite  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come  modificato  ed
          integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159,  e
          dei  contenuti  del  Protocollo  di  intesa   sul   Sistema
          informativo nazionale  integrato  per  la  prevenzione  nei
          luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
          le speciali modalita' con le  quali  le  forze  armate,  le
          forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
          partecipano  al  sistema  informativo  relativamente   alle
          attivita' operative e addestrative. Per tale  finalita'  e'
          acquisita l'intesa dei Ministri della difesa,  dell'interno
          e dell'economia e delle finanze. 
              5. La partecipazione delle  parti  sociali  al  Sistema
          informativo avviene attraverso la  periodica  consultazione
          in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b),
          c) e d) del comma 6. 
              6. I contenuti dei  flussi  informativi  devono  almeno
          riguardare: 
                a) il quadro produttivo ed occupazionale; 
                b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere; 
                c) il quadro di salute e sicurezza dei  lavoratori  e
          delle lavoratrici; 
                d) il quadro degli interventi  di  prevenzione  delle
          istituzioni preposte; 
                e) il quadro  degli  interventi  di  vigilanza  delle
          istituzioni preposte; 
                e-bis)  i  dati  degli  infortuni  sotto  la   soglia
          indennizzabile dall'INAIL. 
              7.  La  diffusione  delle  informazioni  specifiche  e'
          finalizzata al raggiungimento di  obiettivi  di  conoscenza
          utili per le attivita' dei  soggetti  destinatari  e  degli
          enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai  diversi
          destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              8. Le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  sono
          realizzate  dalle  amministrazioni  di  cui  al   comma   2
          utilizzando le ordinarie risorse  personali,  economiche  e
          strumentali in dotazione.». 
              -  Il  testo  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4,  della  citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Il testo del decreto legislativo giugno 2003, n.  196
          (Codice in materia di protezione  dei  dati  personali)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82
          (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 1 aprile 2008  n.  32393  (Regole  tecniche  e  di
          sicurezza per il  funzionamento  del  Sistema  pubblico  di
          connettivita' previste dall'articolo 71,  comma  1-bis  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
          dell'amministrazione   digitale»)   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144. 
              - Il testo del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
          (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di    competitivita'    economica),     convertito,     con
          modificazioni, nelle legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125,
          S.O. 
              -  Si  riporta  l'articolo  7,  comma  1,  del   citato
          decreto-legge n. 78 del 2010: 
              «Art. 7. (Soppressione ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto-legge, al  fine  di  assicurare  la  piena
          integrazione  delle  funzioni  assicurative  e  di  ricerca
          connesse alla materia della tutela  della  salute  e  della
          sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  e   il
          coordinamento    stabile    delle    attivita'     previste
          dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9  aprile
          2008,  n.  81,  ottimizzando   le   risorse   ed   evitando
          duplicazioni  di  attivita',  l'IPSEMA  e   l'ISPESL   sono
          soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
          sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali e del  Ministero  della  salute;  l'INAIL
          succede in tutti i rapporti attivi e passivi.». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          del 15 marzo 2010, n. 90 (Testo  unico  delle  disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140,
          S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli da 244 a  264  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  90  del
          2010: 
              «Art. 244. (Applicazione della normativa in materia  di
          sicurezza).  -  1.  Il  presente  capo,  tenuto  conto  dei
          principi,  delle   peculiarita'   organizzative   e   delle
          particolari esigenze connesse al servizio  espletato  dalle
          Forze armate, disciplina l'organizzazione  e  le  attivita'
          dirette ad assicurare la tutela della  salute  e  sicurezza
          del personale militare e civile negli ambienti di lavoro  e
          durante le attivita' dell'Amministrazione della difesa,  in
          territorio nazionale o all'estero. 
              2. Le norme del presente capo si applicano  anche  alle
          attivita'  lavorative  connesse  alle   funzioni   di   cui
          all'articolo 132 del codice svolte dal personale del  Corpo
          delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza. 
              Art. 245. (Individuazione  delle  particolari  esigenze
          connesse  al  servizio  espletato   o   alle   peculiarita'
          organizzative  delle  Forze  armate).   -   1.   Ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9  aprile
          2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al
          servizio espletato o alle peculiarita' organizzative  delle
          Forze armate i principi  e  le  peculiarita'  istituzionali
          finalizzati a salvaguardare  la  funzionalita'  dell'intera
          struttura  militare,  da  cui  dipende   la   potenzialita'
          operativa delle forze, quali, fra l'altro: 
                a) l'unicita' di comando e controllo; 
                b) la capacita' e la prontezza d'impiego della  forza
          militare  e  il  relativo  addestramento,   in   territorio
          nazionale e all'estero; 
                c)  la  tutela  delle  informazioni  riguardanti   le
          materie di  carattere  militare  o,  comunque,  concernenti
          l'efficienza   dello   strumento   militare,   le   materie
          concernenti la tutela dell'ordine, della sicurezza e  della
          incolumita' pubblica ovvero il contrasto alla  criminalita'
          per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale,  e'
          ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle
          vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle
          informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato,
          di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
          3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e  successive  modifiche  o
          integrazioni, nonche' la  tutela  degli  atti  e  documenti
          comunque sottratti all'accesso, a  norma  dell'articolo  24
          della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                d)  le  particolarita'  costruttive  e  d'impiego  di
          equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi  d'arma,
          materiali di armamento,  mezzi  militari  operativi,  quali
          unita' navali, aeromobili, mezzi armati o  di  trasporto  e
          relativo   supporto   logistico,   nonche'   delle    aree,
          infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle
          installazioni addestrative speciali, quali  i  poligoni  di
          tiro e le palestre addestrative, anche con  riferimento  al
          disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera  c),  del
          decreto legislativo n. 81 del 2008. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, negli  immobili  e  nelle
          aree  di  pertinenza  dell'Amministrazione  della   difesa,
          comprese  le   strutture   e   aree   in   uso,   ancorche'
          temporaneamente, all'Arma dei carabinieri  per  l'esercizio
          dei compiti concernenti l'ordine e  la  sicurezza  pubblica
          ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle  in  uso  al
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto  per  l'esercizio  dei
          compiti  d'istituto,  devono  essere   salvaguardate,   fra
          l'altro, le caratteristiche  strutturali,  organizzative  e
          funzionali e le procedure destinate a: 
                a) realizzare la protezione e tutela  del  personale,
          delle sedi di  servizio,  installazioni  e  mezzi,  nonche'
          degli impianti e delle apparecchiature, in  relazione  alle
          rispettive specifiche  condizioni  di  impiego,  contro  il
          pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed
          esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano  compromettere
          l'assolvimento dei compiti d'istituto; 
                b) tutelare la  riservatezza  e  la  sicurezza  delle
          telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati; 
                c) garantire misure di sicurezza idonee  a  prevenire
          l'evasione di persone sottoposte a misure restrittive delle
          liberta'  personale  presso  le   strutture   penitenziarie
          militari ovvero presso i locali dell'Arma  dei  carabinieri
          destinati a tale esigenza. 
              Art. 246. (Individuazione del datore di lavoro).  -  1.
          Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le  funzioni
          di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2  a
          7, fanno capo ai titolari  di  enti  e  distaccamenti  che,
          ancorche' non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti
          a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati
          di autonomi poteri decisionali e di spesa. 
              2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto
          delle   peculiarita'   organizzative   istituzionali    che
          prevedono l'unicita' di comando e controllo,  assolvono  le
          funzioni di datore di lavoro,  limitatamente  al  personale
          dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli  organismi
          centrali e periferici  delle  aree  tecnico-amministrativa,
          tecnico-industriale           e           tecnico-operativa
          dell'Amministrazione della difesa e le strutture di diretta
          collaborazione del Ministro della difesa che, ancorche' non
          siano dotati  di  autonomi  poteri  di  spesa,  sono  pero'
          competenti a disciplinare  l'organizzazione  del  lavoro  e
          possiedono piena autonomia per  effettuare  la  valutazione
          dei rischi, ferme restando le responsabilita' dei dirigenti
          o funzionari che, per effetto delle  disposizioni  previste
          dagli  ordinamenti  di  appartenenza,  hanno  l'obbligo  di
          provvedere all'adozione di misure  di  prevenzione  per  le
          quali sono  necessari  autonomi  poteri  decisionali  e  di
          spesa.  I  predetti  datori  di  lavoro  sono  responsabili
          limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti. 
              3. La responsabilita'  della  salute  e  sicurezza  del
          personale   compete   anche   ai   dirigenti   centrali   o
          territoriali      delle       aree       tecnico-operativa,
          tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorche'
          non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa,
          sono pero' responsabili  della  pianificazione  e  gestione
          finanziaria    delle    risorse    di    bilancio    ovvero
          dell'assegnazione ai comandi o uffici di  cui  al  comma  1
          delle  risorse  per  il  soddisfacimento  della  sicurezza,
          limitatamente a tali attivita'. Per le unita' navali  della
          Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto,  la
          suddetta responsabilita' grava, in diversa misura, sia  sul
          comandante, deputato all'impiego del personale dipendente e
          delle risorse assegnate, sia sulle autorita' sovraordinate,
          competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro,  che
          su  quelle  competenti  per  la  fase  di  realizzazione  e
          allestimento,  manutenzione,  condotta   e   addestramento,
          nonche' ad assegnare  le  risorse  per  il  soddisfacimento
          delle norme di sicurezza vigenti. 
              4. Per il personale dell'Amministrazione  della  difesa
          che presta servizio con rapporto di  dipendenza  funzionale
          presso  gli  organismi  di  vertice  centrali  delle   aree
          tecnico-operativa,         tecnico-amministrativa         e
          tecnico-industriale della  difesa  o  presso  Forza  armata
          diversa da  quella  di  appartenenza  ovvero  presso  altre
          amministrazioni pubbliche, organi  o  autorita'  nazionali,
          gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del  2008,
          sono a carico del datore di lavoro designato,  nel  proprio
          ambito, dall'organismo di vertice  centrale  della  difesa,
          ovvero  dalla  Forza  armata,  amministrazione,  organo   o
          autorita' ospitante, ai sensi dell'articolo 3, comma 6  del
          medesimo decreto legislativo. 
              5. Per le basi e i comandi  NATO  e  UE  multinazionali
          presenti  sul  territorio  nazionale,  il  comandante   del
          comando  nazionale  alla  sede  o  quartier   generale   e'
          responsabile, nelle  funzioni  di  supporto  della  nazione
          ospite,  del  rispetto  dell'applicazione  della  normativa
          nazionale e dei regolamenti  in  materia  di  tutela  della
          salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a  tal  fine,
          le funzioni di  datore  di  lavoro  per  il  personale,  le
          strutture e i materiali assegnati. 
              6. Il Capo di stato maggiore della difesa,  i  Capi  di
          stato maggiore di Forza armata  e  il  Comandante  generale
          dell'Arma dei  carabinieri  per  l'area  tecnico-operativa,
          nonche' il Segretario generale della  difesa  per  le  aree
          tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il  Capo  di
          Gabinetto del Ministro  della  difesa  per  gli  uffici  di
          diretta   collaborazione,   con   proprie    determinazioni
          individuano nell'ambito  delle  rispettive  organizzazioni,
          secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma  1,  lettera
          b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a
          cui sono associate le funzioni e responsabilita' di  datore
          di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 - 5,
          nonche' delle peculiarita' organizzative e delle specifiche
          effettive  esigenze   connesse   al   servizio   espletato.
          Analogamente provvede, per il Corpo  delle  capitanerie  di
          porto, il Comandante generale del Corpo. 
              7. Con il provvedimento  di  cui  al  comma  6  possono
          essere altresi' attribuiti alcuni specifici obblighi propri
          del datore di lavoro  a  unita'  organizzative,  a  livello
          centrale  o  periferico,  istituzionalmente  competenti  in
          materia. 
              Art. 247. (Individuazione dei dirigenti e preposti).  -
          1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo  2,  comma  1,
          lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81  del  2008,
          nell'Amministrazione della difesa, a fini  di  prevenzione,
          si intende per: 
                a) "dirigente": il lavoratore militare o civile  che,
          ancorche' non dotato di qualifica dirigenziale, in  ragione
          delle competenze professionali e dei  poteri  gerarchici  e
          funzionali attribuiti e in relazione all'effettivo  elevato
          livello  di   autonomia,   sia   responsabile   di   unita'
          organizzative   con    rilevanza    interna    o    esterna
          dell'Amministrazione della difesa e, in tale  veste,  attua
          le direttive del datore di lavoro organizzando  l'attivita'
          lavorativa e vigilando su di essa; 
                b) "preposto": il lavoratore militare o  civile  cui,
          in ragione delle competenze professionali e nei  limiti  di
          poteri  gerarchici  e  funzionali  adeguati   alla   natura
          dell'incarico   conferitogli,   fanno   capo   doveri    di
          sovrintendere  e  sorvegliare  direttamente  le   attivita'
          lavorative del personale dipendente, con cui intercorre  un
          rapporto   d'impiego   immediato,   anche   temporaneo,   e
          garantisce   l'attuazione   delle    direttive    ricevute,
          controllandone la corretta  esecuzione  ed  esercitando  un
          funzionale potere di iniziativa. 
              Art. 248. (Comunicazioni, denunce e segnalazioni). - 1.
          Le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale  per
          le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di
          dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e
          della salute del  personale  militare  dell'Amministrazione
          della  difesa,  ivi  compresi  gli  infortuni  sul  lavoro,
          previste  a  carico  del  datore  di  lavoro  dal   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo quanto previsto  ai
          commi da 2 a 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o
          segnalazioni inoltrate alle  competenti  articolazioni  del
          Ministero della  difesa,  secondo  le  procedure  stabilite
          dallo  Stato  maggiore  della  difesa.  Tali  articolazioni
          comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi  agli
          infortuni  e  alle  malattie  professionali  del  personale
          militare; i predetti dati sono: 
                a) adeguatamente aggregati e  resi  coerenti  con  le
          esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori; 
                b)  comunicati  per  via  telematica  e  con  cadenza
          annuale; 
                c) comunicati in forma anonima e per fini statistici. 
              2.  L'obbligo  del  datore  di  lavoro  di   comunicare
          annualmente all'INAIL i nominativi dei  rappresentanti  dei
          lavoratori per la  sicurezza,  previsto  dall'articolo  18,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  n.  81  del
          2008, e' sostituito da analoga comunicazione inoltrata  dal
          datore  di  lavoro  alla  struttura   ordinativa   di   cui
          all'articolo 252. L'organismo di cui all'articolo  252  che
          riceve  le  comunicazioni,  provvede  a   richiedere   alla
          struttura sindacale competente per territorio, la nomina di
          un  Rappresentante  dei   lavoratori   per   la   sicurezza
          territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o
          designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale. 
              3. Restano ferme, con  riferimento  al  solo  personale
          civile dell'Amministrazione della difesa, gli  obblighi  di
          comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per  le
          assicurazioni   contro   gli   infortuni   sul   lavoro   o
          all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di  cui
          al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui
          al  precedente  periodo  sono   comunque   inoltrate   alle
          articolazioni di cui al comma 1. 
              4.  L'obbligo  del  datore  di  lavoro  di   denunciare
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza ogni  infortunio
          sul lavoro che ha per conseguenza la morte  o  l'inabilita'
          al lavoro per piu' di tre giorni, previsto dall'articolo 54
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
          n. 1124, e' assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della
          difesa e con riferimento  agli  infortuni  occorsi  sia  al
          personale civile che al  personale  militare,  con  analoga
          comunicazione  inoltrata,  ove  presente,   al   competente
          Comando  dei  carabinieri  dell'organizzazione  di  polizia
          militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di  cui
          agli articoli 260 e seguenti. 
              Art. 249. (Servizio di prevenzione e protezione). -  1.
          Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, al  fine  di
          tutela delle  informazioni  di  cui,  nell'interesse  della
          difesa militare e della sicurezza nazionale, e' vietata  la
          divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la
          protezione e la tutela delle  informazioni  classificate  e
          per  la  tutela  del  segreto  di  Stato,  il  servizio  di
          prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti
          del decreto legislativo  n.  81  del  2008,  e'  costituito
          esclusivamente   dal   personale    militare    o    civile
          dell'Amministrazione  della  difesa,  in   possesso   delle
          capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo
          32 del medesimo decreto legislativo,  nonche'  di  adeguata
          abilitazione di sicurezza. 
              2. Il personale di cui al comma 1  e'  individuato  nel
          numero ritenuto  sufficiente  in  ragione  dell'ubicazione,
          dell'ambito   funzionale,    dell'ordinamento    e    delle
          caratteristiche degli organismi interessati. 
              3. Nelle attivita' operative e addestrative  svolte  da
          singoli reparti delle  Forze  armate  fuori  dell'ordinaria
          sede stanziale, i compiti del  servizio  di  prevenzione  e
          protezione e la funzione di responsabile del servizio  sono
          assicurati,  ove  necessario,  da   personale   individuato
          secondo le  procedure  tecnico-operative  che  disciplinano
          tali specifiche attivita'. 
              4. Ai sensi dell'articolo  31,  comma  8,  del  decreto
          legislativo n. 81 del 2008,  nelle  realta'  comprensoriali
          ove insistono  piu'  organismi  dell'Amministrazione  della
          difesa,  ferme  restando  le  responsabilita'  di   ciascun
          titolare per la propria area e di uno di essi anche per  le
          aree, impianti e servizi comuni, puo' essere  istituito  un
          unico servizio di prevenzione e protezione, costituito  con
          il concorso di personale  di  tutti  gli  organismi  e  con
          l'incarico di  operare  a  favore  dei  singoli  datori  di
          lavoro.  Analogamente,  puo'  essere  istituito  un   unico
          servizio di prevenzione e protezione se al medesimo  datore
          di lavoro fanno capo piu' organismi dislocati  anche  oltre
          l'ambito comunale. 
              Art.  250.  (Rappresentante  dei  lavoratori   per   la
          sicurezza). - 1. Nell'Amministrazione della difesa  operano
          sia  i  rappresentanti  dei  lavoratori  militari  per   la
          sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la
          sicurezza della stessa Amministrazione. 
              2.  I  rappresentanti  dei  lavoratori  civili  per  la
          sicurezza sono eletti  o  designati  secondo  le  modalita'
          previste  dagli  articoli  47  e   seguenti   del   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, e nel  rispetto  degli  accordi
          collettivi nazionali  tra  le  organizzazioni  sindacali  e
          l'Agenzia per la rappresentanza delle  amministrazioni  nel
          pubblico impiego. 
              3. I rappresentanti  dei  lavoratori  militari  per  la
          sicurezza sono designati dal datore di lavoro  su  proposta
          non vincolante degli organi della  rappresentanza  militare
          (COBAR, di cui all'articolo 871, libro IV, titolo IX,  capo
          I,  sezione  I).  Nell'ambito  di  ciascuna  organizzazione
          antinfortunistica e' previsto  un  rappresentante  militare
          dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino
          a 200 militari, due per una forza organica da 201  a  1000,
          tre oltre 1000 dipendenti militari. 
              4.  In  funzione  del  numero  dei  rappresentanti   da
          designare,   il   COBAR   di   riferimento   dell'organismo
          interessato, entro trenta giorni dalla  richiesta,  propone
          al datore di lavoro, rispettivamente,  tre,  sei  o  dodici
          militari in possesso dei requisiti di  cui  al  comma  5  e
          individuati   in   modo   da   rappresentare   le   diverse
          articolazioni funzionali e territoriali  dell'organismo  di
          riferimento. Il datore di lavoro, verificati  i  requisiti,
          designa,  tra  quelli  proposti,   i   rappresentanti   dei
          lavoratori militari per la sicurezza  nel  numero  previsto
          per la  propria  organizzazione  antinfortunistica.  Se  il
          COBAR  non  propone  alcun  nominativo  entro  il  suddetto
          termine ovvero ne segnali  un  numero  inferiore  a  quello
          previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei
          rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra
          il  personale  dipendente  in   possesso   dei   prescritti
          requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro  se  il
          personale militare proposto non e' in possesso dei previsti
          requisiti. 
              5. I rappresentanti  dei  lavoratori  militari  per  la
          sicurezza devono essere in possesso dei requisiti  previsti
          per i delegati delle rappresentanze  militari  e  per  essi
          valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui  al
          libro IV del codice, titolo IX, capo III e al libro IV  del
          presente regolamento, titolo IX , capo I. 
              6. Ai rappresentanti dei  lavoratori  militari  per  la
          sicurezza competono le attribuzioni  previste  nel  decreto
          legislativo n.  81  del  2008.  Le  attivita'  connesse  al
          mandato sono svolte per servizio. L'incarico e'  trascritto
          nella documentazione matricolare dell'interessato,  secondo
          le vigenti disposizioni. 
              7. L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari
          per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare  non
          puo' rifiutare la designazione o interrompere  il  mandato,
          salvo  che  per  gravi  e  comprovati   motivi,   e   cessa
          anticipatamente  dall'incarico,  con   determinazione   del
          datore di lavoro, per una delle seguenti cause: 
                a) cessazione  dal  servizio  o  passaggio  ad  altra
          categoria; 
                b) trasferimento a un  reparto  facente  capo  a  una
          organizzazione  antinfortunistica  diversa  da  quella   di
          appartenenza; 
                c)  perdita  di  uno  o   piu'   requisiti   per   la
          designazione; 
                d)   aver   riportato   sanzioni   disciplinari   per
          violazione delle norme sulla rappresentanza militare. 
              8. I rappresentanti, militari o civili, dei  lavoratori
          per la sicurezza devono  essere  in  possesso  di  adeguata
          abilitazione di sicurezza. 
              9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51  e
          52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli  organismi
          dell'Amministrazione  della  difesa,  tenuto  conto   delle
          peculiarita' organizzative e dell'esigenza di tutela  delle
          informazioni  classificate  o   comunque   riguardanti   la
          prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare  o
          connesse  con  il   segreto   di   Stato,   gli   eventuali
          rappresentanti  civili  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
          territoriali  ovvero  di  sito  produttivo  possono  essere
          individuati     esclusivamente     tra     il     personale
          dell'Amministrazione della difesa. 
              10. Nell'Amministrazione  della  difesa,  tenuto  conto
          delle   peculiarita'   organizzative   istituzionali    che
          prevedono l'unicita' di comando  e  controllo,  l'autorita'
          cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per
          la sicurezza possono far ricorso,  ai  sensi  dell'articolo
          50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81  del
          2008, se ritengono inadeguate le  misure  prevenzionistiche
          adottate,  si  identifica  nell'autorita'   gerarchicamente
          sovraordinata al datore di lavoro. 
              Art. 251. (Formazione, informazione e addestramento). -
          1.  Il  datore  di  lavoro  e  gli   altri   comandanti   o
          responsabili di unita'  organizzative,  quali  dirigenti  e
          preposti e  nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e
          competenze, assicurano che ciascun  lavoratore  riceva  una
          informazione,  formazione  e  addestramento  sufficienti  e
          adeguati in  materia  di  sicurezza  e  salute  durante  il
          lavoro, con particolare  riferimento  al  proprio  posto  e
          luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle
          temporaneamente assegnate per l'esecuzione  di  un  compito
          specifico, nel rispetto di quanto previsto  dagli  articoli
          36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
              2. Il Segretario generale della  difesa,  d'intesa  con
          gli Stati maggiori di  Forza  armata,  i  Comandi  generali
          dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie  di
          porto, nonche' le  Direzioni  generali  competenti  per  la
          materia, svolge azione di  indirizzo  sulla  formazione  di
          tutto il personale dell'Amministrazione della difesa. 
              3. L'attivita' formativa, predisposta  e  condotta,  in
          via   principale,   dalla   Scuola    di    formazione    e
          perfezionamento del personale  civile  della  difesa  e  da
          altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche  ai
          sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n.
          81 del 2008, ovvero  da  istituti,  enti  e  organizzazioni
          esterni  all'Amministrazione  della  difesa  e  da   questa
          individuati, comprendera' seminari, conferenze e  cicli  di
          formazione e di aggiornamento. 
              4.  L'attivita'  formativa  di  base  in   materia   di
          sicurezza e salute dei lavoratori durante il  lavoro  e  di
          gestione delle emergenze, anche ai sensi degli articoli 11,
          comma 4, e 43, comma 3, del decreto legislativo n.  81  del
          2008, e' attuata,  ove  possibile,  avuto  riguardo  e  nei
          limiti delle risorse  disponibili,  nell'ambito  dei  cicli
          formativi e addestrativi di base per l'immissione nei ruoli
          del personale militare e civile dell'Amministrazione  della
          difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli  di
          appartenenza,  che  rispettano  i  contenuti  dei  percorsi
          formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del  2008,
          e  sono  altresi'  rivolti  ai   rischi   tipici   e   alle
          peculiarita'  tecniche,  operative  e  organizzative  delle
          Forze armate. 
              5. Le attivita' formative definite a livello  centrale,
          anche se svolte a livello decentrato, si concludono con  il
          rilascio di  apposito  attestato  di  frequenza  ed  essere
          trascritte nei documenti matricolari degli interessati.  Le
          trascrizioni  e  la  documentazione  di  cui   al   periodo
          precedente  sono  sostitutive   della   registrazione   nel
          libretto formativo del cittadino  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera i), del decreto legislativo  10  settembre
          2003, n. 276. 
              Art.  252.  (Strutture  per  il   coordinamento   delle
          attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni  e  per  la
          tutela   della   salute    dei    lavoratori    nell'ambito
          dell'Amministrazione della difesa).  -  1.  Gli  organi  di
          vertice centrali delle Forze armate, dello  Stato  maggiore
          della difesa e  del  Segretariato  generale  della  difesa,
          sulla  base  delle  specifiche  esigenze,   assicurano   il
          coordinamento centrale  delle  attivita'  finalizzate  alla
          prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute  dei
          lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. 
              2. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  svolte  da
          distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di
          prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui
          agli articoli 259 e seguenti. 
              3. Le unita' organizzative di prevenzione: 
                a)  forniscono  indirizzi  generali  sulla   materia,
          tenendo   conto   della   necessita'    di    salvaguardare
          l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate; 
                b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del
          personale; 
                c)  definiscono  eventuali  procedure  standardizzate
          elaborando, se occorre, la modulistica di base; 
                d)  forniscono  consulenza  direttamente  o  con   il
          supporto  di   organismi   specializzati,   anche   esterni
          all'Amministrazione della difesa. 
              4. L'ufficio  istituito  nell'ambito  del  Segretariato
          generale della difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1,
          lettera s), coordina le strutture di  vertice  delle  Forze
          armate di cui al comma 1. 
              Art.  253.  (Attivita'  e  luoghi  disciplinati   dalle
          particolari norme di tutela tecnico-militari  ).  -  1.  Le
          attivita'       lavorative        svolte        nell'ambito
          dell'Amministrazione della difesa dal personale militare  e
          civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti  di
          formazione e dai  lavoratori  estranei  all'Amministrazione
          che operano  per  conto  delle  Forze  armate,  e  che  non
          rientrano in quelle di cui al comma  2,  sono  assoggettate
          alle vigenti norme di  legge  in  materia  di  prevenzione,
          protezione,  sicurezza,  igiene  del  lavoro   e   rispetto
          dell'integrita' dell'ambiente. 
              2.  Le  attivita'  dell'Amministrazione  della  difesa,
          comunque connesse alle particolari esigenze individuate  ai
          sensi dell'articolo 245, nonche'  le  infrastrutture  e  le
          aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali  e  i
          mezzi di cui  al  medesimo  articolo  259,  destinati  alle
          predette attivita', comprese quelle eseguite  per  conto  e
          sotto il controllo  dell'Amministrazione  della  difesa  da
          organismi terzi, sono  disciplinate,  anche  per  quel  che
          riguarda le peculiari caratteristiche  tecnico-costruttive,
          dalle particolari norme di tutela tecnico-militare  per  la
          sicurezza e la salute del personale impiegato. 
              3. Per particolari norme di tutela tecnico-militare per
          la sicurezza e la salute del personale  si  intendono,  fra
          l'altro: 
                a)   le    procedure    tecnico-operative    adottate
          nell'ambito  di   accordi   di   standardizzazione   o   di
          cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti  alla
          NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle
          emanate  dalla  competente  autorita'  militare   nazionale
          sull'impiego dello strumento militare nazionale,  quali  le
          pubblicazioni, le  direttive  strategiche  e  le  direttive
          operative; 
                b)  il  mandato  formulato  da   una   organizzazione
          internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO  e  le  procedure
          tecnico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali
          o multinazionali per l'esecuzione dei compiti previsti  dal
          mandato; 
                c) le procedure d'azione individuate dai  comandanti,
          a  qualsiasi  livello,  per  l'esecuzione  degli  specifici
          compiti  o  missioni  a  loro  demandati  per  le  funzioni
          istituzionali di loro  competenza  o  per  ordini  ricevuti
          dalla scala gerarchica e, per quanto  riguarda  l'Arma  dei
          carabinieri, anche per l'esecuzione dei compiti concernenti
          la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero  il
          contrasto alla criminalita'; 
                d) gli speciali capitolati d'opera e le  disposizioni
          tecnico-operative, individuati anche sulla base di speciali
          requisiti   operativi,   concernenti   le   caratteristiche
          tecnico-funzionali e le modalita' di custodia, mantenimento
          e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, fissi
          e  mobili,  sistemi  di  difesa  passiva,   equipaggiamenti
          speciali, armi, sistemi  d'arma,  materiali  di  armamento,
          munizioni,  installazioni  di  sicurezza,  attrezzature  di
          protezione, individuali  e  di  reparto,  mezzi  operativi,
          navali, aerei e terrestri delle Forze armate  e  del  Corpo
          delle capitanerie di porto. 
              4. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, inoltre: 
                a)  le  disposizioni  in  materia   di   prevenzione,
          protezione, sicurezza, igiene del  lavoro,  per  la  tutela
          della sicurezza e della salute del personale nel  corso  di
          operazioni e attivita' condotte dalle Forze  armate  al  di
          fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo  conto
          delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarita'
          organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta
          delle  stesse  operazioni   e   attivita'   nonche'   dalla
          contingente  situazione   ambientale,   coerentemente   con
          l'evoluzione operativa della missione in atto. La  presente
          disposizione  si  applica  anche  alle  operazioni  e  alle
          attivita'     condotte     in     territorio      nazionale
          nell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 89 e  92
          del codice. 
                b) nelle strutture penitenziarie militari  ovvero  in
          quelle dell'Arma dei  carabinieri,  nei  casi  di  pericolo
          derivante da incendio, sisma  o  altro  evento  calamitoso,
          l'evacuazione dei preindicati ambienti detentivi avviene in
          direzione delle aree esterne, entro la cinta di  protezione
          perimetrale. Il personale preposto alle predette  strutture
          adotta ogni iniziativa tendente  a  salvaguardare  l'altrui
          incolumita', agevolando  le  persone  detenute,  arrestate,
          fermate o comunque trattenute nell'abbandonare i luoghi  in
          cui sono ristrette e ogni altro luogo di riunione chiuso  o
          esposto a immediato  pericolo.  I  luoghi  all'aperto,  nei
          quali devono  essere  guidate  le  suddette  persone,  e  i
          percorsi da  seguire  nello  spostamento  sono  individuati
          mediante appositi  piani  di  evacuazione  predisposti  dai
          comandanti di caserma; 
                c)  negli  immobili  e  nelle  aree   di   pertinenza
          dell'Amministrazione della difesa, nonche' nelle  strutture
          e aree in  uso,  ancorche'  temporaneamente,  all'Arma  dei
          carabinieri  per  l'esercizio   dei   compiti   concernenti
          l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di  contrasto  alla
          criminalita' e in quelle in uso al Corpo delle  capitanerie
          di porto  per  l'esercizio  dei  compiti  d'istituto,  deve
          essere verificata periodicamente l'efficienza  dei  sistemi
          di controllo, anche ai fini della selezione degli  accessi,
          dei sistemi di difesa passiva, delle  fortificazioni  e  di
          ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la  difesa
          e la vigilanza preventiva.  In  ogni  caso,  devono  essere
          comunque   assicurati   idonei   percorsi   per    l'esodo,
          adeguatamente segnalati, nei casi di pericolo derivante  da
          incendio, sisma o altro evento calamitoso; 
                d) nei cantieri temporanei o  mobili,  come  definiti
          all'articolo  89,  comma  1,   lettera   a)   del   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, si applicano le speciali  norme
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
          2005,  n.  170,  e  successive  modifiche  o  integrazioni,
          nonche' le altre specifiche disposizioni vigente in materia
          nell'ambito dell'amministrazione della difesa. 
              5. Il Capo di stato maggiore della difesa,  i  Capi  di
          stato maggiore di Forza  armata  e  i  Comandanti  generali
          dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie  di
          porto, nonche' il Segretario  generale  della  difesa,  ove
          necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1  -
          4, individuano, con propria  determinazione,  le  ulteriori
          particolari norme  di  tutela  tecnico-militare  vigenti  o
          comunque   applicabili   nell'ambito    delle    rispettive
          organizzazioni. 
              6. Fatto  salvo  il  dovere  di  intervento,  anche  in
          situazioni di  personale  esposizione  al  pericolo,  degli
          appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie
          di  porto,  disciplinato   dalle   norme   riguardanti   le
          specifiche funzioni ricoperte, il predetto  personale  deve
          adottare le procedure d'azione e le misure di  sicurezza  e
          di protezione individuate dai comandanti per  lo  specifico
          impiego. 
              7. L'obbligo gravante in capo al datore di  lavoro,  ai
          dirigenti  e  preposti  di   esigere,   con   la   costante
          sorveglianza, l'osservanza delle  misure  di  sicurezza  da
          parte dei lavoratori militari si intende assolto, e  a  tal
          fine esonerativo da responsabilita', con  l'aver  impartito
          ordini certi e adeguati  all'osservanza  di  dette  misure,
          essendo legittima  l'aspettativa  da  parte  dei  superiori
          gerarchici del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza e'
          particolarmente sanzionata in relazione ai  vincoli  propri
          della disciplina militare. 
              8. Gli importi dei  pagamenti  in  sede  amministrativa
          previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,
          e  delle  sanzioni  amministrative  previste  dal   decreto
          legislativo n.  81  del  2008,  eventualmente  irrogate  al
          personale  militare  e  civile  dell'Amministrazione  della
          difesa per violazione commesse presso  organismi  militari,
          sono imputate, in via transitoria sul  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          difesa, fatta salva ogni rivalsa  dell'Amministrazione  nei
          confronti  degli   interessati   che   siano   riconosciuti
          responsabili per dolo o colpa grave a seguito di  specifica
          inchiesta disposta ai sensi del capo III del titolo  I  del
          libro III. 
              Art.    254.     (Controlli     tecnici,     verifiche,
          certificazioni, interventi strutturali e  manutenzioni).  -
          1.  L'Amministrazione  della  difesa,  in   ragione   delle
          speciali esigenze di funzionalita' e  della  disponibilita'
          di  strutture  idonee  allo   scopo,   provvede,   in   via
          prioritaria, con  propri  tecnici  militari  e  civili,  in
          possesso dei requisiti culturali e professionali necessari,
          a  effettuare  i  controlli,  le  verifiche  e  i  collaudi
          tecnici, nonche' a rilasciare le certificazioni riguardanti
          la sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  dell'Amministrazione
          della difesa, per le  finalita'  previste  dalle  normative
          vigenti. 
              2. Le competenti direzioni generali del Ministero della
          difesa istituiscono appositi  albi  relativi  al  personale
          militare e  civile  in  possesso  dei  requisiti  culturali
          previsti dalla normativa vigente per lo  specifico  settore
          d'impiego. 
              3. In caso di indisponibilita' del personale di cui  al
          comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative,
          i datori di lavoro possono avvalersi di  personale  tecnico
          esterno  all'Amministrazione  della  difesa,   secondo   le
          procedure e gli ordinamenti dell'Amministrazione stessa. 
              4. Ai sensi dell'articolo  18,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 81  del  2008,  gli  obblighi  previsti  dal
          citato  decreto  legislativo,  relativi   agli   interventi
          strutturali e di manutenzione necessari per  assicurare  la
          sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli  organismi
          dell'Amministrazione della difesa, si intendono assolti, da
          parte dei  dirigenti  o  funzionari  preposti  agli  uffici
          interessati,  con  la  richiesta   del   loro   adempimento
          all'amministrazione  competente  o  al  soggetto   che   ha
          l'obbligo, per effetto di norme o  convenzioni,  alla  loro
          fornitura e manutenzione. Resta fermo per  i  soggetti  cui
          grava la responsabilita' dell'impiego  del  personale,  nei
          limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui dispongono e
          in relazione ai  compiti  affidati,  l'adozione  di  misure
          organizzative  e   procedurali,   anche   temporanee,   che
          garantiscano, per quanto  possibile,  il  conseguimento  di
          equivalenti condizioni di sicurezza. 
              Art. 255. (Valutazione dei rischi). - 1. Fermo restando
          gli obblighi del datore di lavoro  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81  del
          2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle  attivita'
          e nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione  della  difesa,
          la responsabilita' della salute e sicurezza  del  personale
          compete  anche  ai  dirigenti  militari  e   civili   degli
          organismi       delle        aree        tecnico-operativa,
          tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono
          all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati
          tecnici  d'opera   dei   materiali,   delle   armi,   delle
          installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3,
          lettera  d),  ovvero  al  loro  approvvigionamento  e  alla
          fornitura ai destinatari finali. 
              2. I dirigenti militari e civili degli organismi  delle
          aree    tecnico-operativa,     tecnico-amministrativa     e
          tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle
          disposizioni tecniche  e  capitolati  tecnici  d'opera  dei
          materiali, delle armi, delle installazioni e dei  mezzi  di
          cui all'articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero  al  loro
          approvvigionamento, devono comunicare ai datori  di  lavoro
          destinatari dei beni, mezzi e materiali di cui al  medesimo
          comma 1, affinche' ne tengano conto nella  valutazione  dei
          rischi  e  nella  elaborazione   del   documento   previsto
          dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, le
          informazioni concernenti: 
                a) la  natura,  la  tipologia  e  le  caratteristiche
          costruttive dei materiali e loro componenti; 
                b) i possibili rischi per la salute e  sicurezza  del
          personale, in conseguenza dell'utilizzo dei predetti  beni,
          mezzi e materiali; 
                c)  le  principali  misure  tecnico-organizzative   e
          sanitarie da adottare nell'utilizzo dei citati beni,  mezzi
          e materiali, al fine  di  eliminare,  ridurre  o  contenere
          possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla  natura
          e  alla  priorita'   degli   obiettivi   istituzionali   da
          raggiungere. 
              3.  Nell'ambito  dell'Amministrazione   della   difesa,
          tenuto conto che le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          organizzazione del lavoro, rapporti  gerarchici,  relazioni
          con i superiori e doveri propri di  quest'ultimi,  di  cui,
          fra gli altri, al libro IV del codice,  titolo  VIII  e  al
          libro  IV  del  regolamento,   titolo   VIII,   sono   gia'
          preordinate anche alla prevenzione dei rischi  psicosociali
          e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di
          lavoro militari, la valutazione dei rischi  collegati  allo
          stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 28,  comma  1,
          del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare
          le  conseguenti  misure  di  prevenzione   e   sorveglianza
          sanitaria, e' effettuata dal datore  di  lavoro  se  ne  e'
          segnalata la necessita'  dai  competenti  servizi  sanitari
          delle Forze armate a seguito delle attivita'  espletate  in
          applicazione  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          idoneita' fisica, psichica e attitudinale al  servizio  per
          il personale militare e civile della difesa. 
              4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1  e  3,  nella
          valutazione dei rischi e nella elaborazione  del  documento
          previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del
          2008, l'Amministrazione  della  difesa  deve  tener  conto,
          altresi', delle particolari esigenze individuate  ai  sensi
          dell'articolo 245 e delle norme di tutela  tecnico-militare
          per la sicurezza  e  la  salute  del  personale  impiegato,
          individuate ai sensi dell'articolo 253. 
              Art. 256. (Documento unico di valutazione dei rischi da
          interferenze). - 1. Per i contratti d'appalto o  d'opera  o
          di somministrazione, al fine di tutela  delle  informazioni
          di cui e' ritenuta vietata la  divulgazione  nell'interesse
          della sicurezza nazionale ovvero  per  evitare  pregiudizio
          alla funzionalita' dello strumento militare  e  ai  compiti
          istituzionali   dell'Amministrazione   della   difesa,   si
          applicano i seguenti criteri: 
                a) nella predisposizione  delle  gare  di  appalto  o
          somministrazione di  servizi,  lavori,  opere  o  forniture
          nell'ambito  dell'Amministrazione  della  difesa,  i  costi
          relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le
          attivita' dell'Amministrazione della difesa e quelle  delle
          imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche
          informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione; 
                b) il documento unico di valutazione  dei  rischi  da
          interferenza delle  attivita'  svolte  dall'Amministrazione
          della difesa con quelle svolte dalle  imprese  appaltatrici
          di  servizi,  lavori,  opere  o  forniture  e'   elaborato,
          contestualmente all'inizio delle attivita'  dell'appalto  e
          previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di
          lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore
          di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi,  lavori,
          opere o forniture, se  si  tratta  di  appalti  aggiudicati
          dagli enti centrali dell'Amministrazione della difesa o  da
          enti periferici per i comandi dipendenti. All'attivita'  di
          cui al precedente periodo  collabora  anche  il  datore  di
          lavoro appaltatore. 
              2.   Il   documento   di   valutazione    dei    rischi
          interferenziali,  sottoscritto   dai   datori   di   lavoro
          committente  e   appaltatore,   se   contiene   inevitabili
          informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione: 
                a)  non  e'  allegato  al   contratto   di   appalto,
          subappalto o somministrazione,  ma  e'  custodito,  con  le
          misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in  esso
          contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente
          o  quello  destinatario  dei  servizi,  lavori,   opere   o
          forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di
          lavoro appaltatore, e ne e'  data  menzione  nel  contratto
          stesso. Le misure prevenzionistiche  occorrenti  a  seguito
          della  valutazione  dei   rischi   da   interferenze   sono
          immediatamente attuate dai datori di lavoro  committente  e
          appaltatore e comunque portate a conoscenza dei  lavoratori
          interessati; 
                b) puo' essere visionato, senza estrazione di  copia,
          oltre che dal personale dell'Amministrazione della difesa a
          cio' autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari  e
          civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente  dal
          datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio
          di  prevenzione  e  protezione  e  dai  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo, nella parte di
          loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale
          ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le  informazioni
          concernenti i luoghi e  le  attivita'  dell'Amministrazione
          della  difesa  di  cui  venga  comunque  a  conoscenza   in
          relazione a quanto precede. 
              3.  Per   il   personale   utilizzato   dalle   imprese
          appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori,  opere
          o forniture, gli obblighi e gli  adempimenti  previsti  dal
          decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore
          di lavoro delle medesime imprese. 
              4. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa,  agli
          effetti di  cui  all'articolo  26,  comma  5,  del  decreto
          legislativo  n.  81  del  2008,   si   intendono   comunque
          essenziali i beni e servizi il cui  approvvigionamento  sia
          direttamente finalizzato al soddisfacimento o  alla  tutela
          delle esigenze individuate all'articolo 245. 
              Art.  257.  (Funzioni  di  medico  competente).  -   1.
          Nell'ambito  delle  attivita'   e   dei   luoghi   di   cui
          all'articolo 253, le funzioni  di  medico  competente  sono
          svolte  in   piena   autonomia,   prioritariamente,   dagli
          ufficiali medici, in servizio, in  possesso  dei  requisiti
          richiesti  dall'articolo   38,   comma   1,   del   decreto
          legislativo n. 81 del 2008. 
              2. Il possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  38,
          comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81  del
          2008, da parte degli ufficiali medici delle  Forze  armate,
          e' riconosciuto con provvedimento  dell'autorita'  militare
          individuata dal Capo di stato maggiore della difesa. 
              3. Presso lo Stato maggiore della difesa  e'  istituito
          un    apposito    registro    dei     medici     competenti
          dell'Amministrazione     della     difesa,      provvedendo
          all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli
          ufficiali medici in  servizio,  individuati  ai  sensi  dei
          commi  1  e  2.  La  stessa  Direzione  generale  provvede,
          inoltre, alle incombenze di cui all'articolo 38,  comma  3,
          del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
              4. Per l'aggiornamento  professionale  degli  ufficiali
          medici in servizio  che  svolgono  le  funzioni  di  medico
          competente, lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con il
          Segretariato generale della difesa, gli Stati  maggiori  di
          Forza  armata  e  il   Comando   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri, puo'  attivare  apposite  convenzioni  con  le
          universita' italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali
          alla frequenza dei corsi di  specializzazione  in  medicina
          del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o  in
          igiene e medicina preventiva. A tal fine, si  ricorre  alla
          riserva    di    posti    annualmente    a     disposizione
          dell'Amministrazione della difesa, ai  sensi  dell'articolo
          757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base
          alle  convenzioni  di  cui  al  presente   comma,   possono
          frequentare, in qualita' di tirocinanti e  nell'ambito  dei
          crediti  formativi  universitari  previsti,  le   strutture
          sanitarie degli enti militari dislocati presso le  sedi  di
          appartenenza  svolgendo,  in  accordo  con   le   attivita'
          teoriche e pratiche proprie del corso di  specializzazione,
          le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici. 
              5. Se il datore di lavoro non ha disponibilita' alcuna,
          nel proprio ambito, di personale di  cui  al  comma  1,  il
          competente  organismo  di  Forza  armata  ovvero  dell'area
          tecnico-operativa       interforze       o        dell'area
          tecnico-amministrativa  e   tecnico-industriale   autorizza
          l'impiego di un ufficiale medico di altro  ente  o  comando
          ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico  competente
          esterno   all'Amministrazione,   secondo    le    procedure
          amministrative vigenti. 
              6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25,  comma
          1, lettere c) e l) del decreto legislativo n. 81 del  2008,
          l'ufficiale  medico  che  assolve  le  funzioni  di  medico
          competente, di cui al commi 1, ovvero il medico di  cui  al
          comma 5: 
                a) custodisce le cartelle sanitarie e di  rischio  di
          cui  alla  lettera  c)   dell'articolo   25   del   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo
          di  custodia  individuato  dal  datore   di   lavoro,   con
          l'adozione  delle  misure  necessarie  a  salvaguardare  la
          riservatezza dei dati in esse contenuti; 
                b)   se   l'organizzazione    antinfortunistica    di
          riferimento  comprende  reparti   dislocati   anche   oltre
          l'ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a  cadenza
          che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro,  in  base
          alla  valutazione  dei   rischi;   l'indicazione   di   una
          periodicita' diversa dall'annuale deve essere annotata  nel
          documento di valutazione dei rischi. 
              7. Nelle realta'  comprensoriali,  ove  insistono  piu'
          organismi  dell'amministrazione  della  difesa,   ancorche'
          appartenenti a  differenti  aree  funzionali,  puo'  essere
          nominato  un  unico  ufficiale   medico   competente,   con
          l'incarico di  operare  a  favore  dei  singoli  datori  di
          lavoro.  Analogamente,  puo'  essere  nominato   un   unico
          ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro
          fanno capo piu'  reparti  dislocati  anche  oltre  l'ambito
          comunale. 
              8. Le visite e gli  accertamenti  sanitari  finalizzati
          alle verifiche previste  dall'articolo  41,  comma  4,  del
          decreto legislativo n. 81 del  2008,  sono  effettuati  dai
          servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'articolo
          929 del codice e del libro  IV,  titolo  II,  capo  II  del
          presente regolamento. 
              9. Ai fini della tutela  della  salute  dei  lavoratori
          dell'Amministrazione della difesa, lo Stato maggiore  della
          difesa: 
                a) effettua attivita' di studio e ricerca in  materia
          di medicina  occupazionale,  trasferendone  i  risultati  a
          favore  degli  organismi  delle   aree   tecnico-operativa,
          tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della  Difesa,
          per  incrementare  le  misure   sanitarie   finalizzate   a
          prevenire danni alla salute del personale militare e civile
          dell'Amministrazione della difesa; 
                b)  fornisce  consulenza  e  indirizzi  generali   in
          materia di  medicina  occupazionale,  tenendo  conto  della
          necessita' di salvaguardare l'operativita'  e  l'efficienza
          delle Forze armate; 
                c) definisce eventuali procedure per  la  valutazione
          dei rischi per la salute elaborando,  altresi',  protocolli
          standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
          militari  e  civili  dell'amministrazione   della   difesa,
          tenendo conto dei rischi tipici dell'attivita' svolta. 
              Art. 258. (Comunicazioni, segnalazioni e documenti).  -
          1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente  Azienda
          sanitaria locale (ASL) di dati o  informazioni  concernenti
          la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in
          servizio dai lavoratori militari,  previste  a  carico  del
          medico competente dall'articolo 40 del decreto  legislativo
          n. 81  del  2008,  e  dall'articolo  139  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  sono
          sostituite  da  analoghe   comunicazioni   o   segnalazioni
          inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo  260;
          le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di  documenti
          che  il  decreto  n.  81  prevede  a  favore  dell'Istituto
          superiore di  prevenzione  di  sicurezza  e  sicurezza  sul
          lavoro sono  sostituite,  a  cura  del  medico  competente,
          limitatamente   al   personale   militare,   con   analoghe
          comunicazioni   o   trasmissione    di    documenti    alle
          articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, secondo  le
          procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata
          e del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per
          l'area tecnico operativa, e dal Segretariato generale della
          difesa,    per    le    aree    tecnico-amministrativa    e
          tecnico-industriale. 
              2. Le articolazioni di cui all'articolo 248,  comma  1,
          provvedono: 
                a) alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi; 
                b) alla loro comunicazione all'Istituto superiore  di
          prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro. 
              Art.  259.  (Individuazione   delle   aree   riservate,
          operative o che presentano analoghe esigenze). - 1. Ai fini
          dell'attivita' di vigilanza di  cui  all'articolo  260,  si
          intendono per aree riservate, operative  o  che  presentano
          analoghe esigenze i mezzi, le  infrastrutture  e  i  luoghi
          destinati ai  compiti  istituzionali  delle  Forze  armate,
          nonche' le attivita' in essi espletate o comunque connesse,
          quali, fra l'altro: 
                a) l'impiego  della  forza  militare  e  il  relativo
          addestramento in territorio nazionale e all'estero; 
                b) la gestione  delle  informazioni,  riguardanti  la
          funzionalita' dell'intera struttura  militare  e  i  mezzi,
          sistemi  e  apparecchiature  per  la  elaborazione   o   la
          trasmissione   di   dati   e   informazioni   sensibili   o
          classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di
          armamento ovvero sistemi di guerra elettronica; 
                c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e
          navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite  le
          informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature  di  cui
          alla lettera b) ovvero trattate  le  materie  di  carattere
          militare  o,  comunque,  concernenti   l'efficienza   dello
          strumento  militare  per  le  quali,  nell'interesse  della
          sicurezza nazionale, e' ritenuta vietata la divulgazione di
          notizie, ai sensi delle  vigenti  norme  unificate  per  la
          protezione e la tutela delle informazioni classificate e la
          tutela  del  segreto  di  Stato,  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 3  febbraio  2006,  8
          aprile 2008 e 12 giugno 2009; 
                d) le strutture,  aree  e  mezzi  in  uso,  ancorche'
          temporaneamente, all'Arma dei carabinieri  per  l'esercizio
          dei compiti concernenti l'ordine e  la  sicurezza  pubblica
          ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle  in  uso  al
          Corpo  delle  capitanerie  di  porto  per  l'esercizio  dei
          compiti d'istituto; 
                e) i locali in cui sono detenuti o  trattati  atti  e
          documenti   comunque   sottratti   all'accesso,   a   norma
          dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                f) le aree, infrastrutture  e  opere  destinate  alla
          difesa militare,  come  individuate  all'articolo  233  del
          codice, nonche' le  aree,  infrastrutture  e  installazioni
          addestrative speciali,  quali  i  poligoni  di  tiro  e  le
          palestre addestrative; 
                g)  l'impiego,  la  custodia  e  la  manutenzione  di
          equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi  d'arma,
          materiali di armamento,  mezzi  militari  operativi,  quali
          unita' navali, aeromobili, mezzi armati e  di  trasporto  e
          relativo supporto logistico. 
              2.   Gli   immobili   o   le   aree    di    pertinenza
          dell'Amministrazione della difesa, nonche' le  strutture  e
          aree  in  uso,  ancorche'  temporaneamente,  all'Arma   dei
          carabinieri  per  l'esercizio   dei   compiti   concernenti
          l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di  contrasto  alla
          criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie  di
          porto per l'esercizio  dei  compiti  d'istituto,  ove  sono
          svolte le attivita' o ubicati uno o piu' luoghi  di  lavoro
          di  cui  al  comma  1,  assumono   unitariamente   identica
          classifica  e  sono  assoggettati  al  medesimo  regime  di
          vigilanza. 
              Art. 260. (Istituzione dei servizi di vigilanza). -  1.
          La vigilanza sul rispetto delle norme di legge  nell'ambito
          delle attivita' e dei luoghi di  cui  all'articolo  259  e'
          effettuata,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, e secondo  le  procedure  e  le
          disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre  1994,  n.
          758, dal personale militare e  civile  dell'Amministrazione
          della difesa  individuato  secondo  i  criteri  recati  dal
          presente capo. 
              2.  Ai  fini   di   cui   al   comma   1,   nell'ambito
          dell'Amministrazione della difesa,  in  applicazione  della
          normativa in materia di sicurezza e salute  nei  luoghi  di
          lavoro, sono istituiti appositi servizi  di  vigilanza  che
          operano nell'ambito delle aree di  competenza  di  ciascuna
          Forza  armata  e   dell'Arma   dei   carabinieri,   nonche'
          nell'ambito  dell'area  tecnico-operativa   interforze   di
          vertice   e    nelle    aree    tecnico-amministrativa    e
          tecnico-industriale. 
              3.  Ai  servizi  di  vigilanza  istituiti   nell'ambito
          dell'Amministrazione della difesa  e'  attribuita,  in  via
          esclusiva,   la   competenza   di   vigilanza    preventiva
          tecnico-amministrativa e di  vigilanza  ispettiva  prevista
          dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 81  del  2008,
          nonche' ogni altra competenza in  materia  attribuita  alla
          Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di
          quanto stabilito al comma 4. 
              4.  Avverso  i  giudizi  del  medico   competente,   il
          lavoratore militare  o  civile  dell'Amministrazione  della
          difesa   puo'   presentare   ricorso    alla    commissione
          medico-legale, comprendente almeno  un  medico  competente,
          individuata con provvedimento dello  Stato  maggiore  della
          difesa. 
              Art. 261. (Organizzazione dei servizi di vigilanza).  -
          1.   L'unita'   organizzativa   di   vigilanza   costituita
          nell'ambito  del   Segretariato   generale   della   difesa
          individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge  le
          funzioni  in  applicazione  delle  direttive  adottate  dal
          Segretariato  generale  della  difesa,  sentito  lo   Stato
          maggiore della difesa, per gli aspetti  che  riguardano  le
          esigenze    operative,     con     l'eventuale     supporto
          tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del
          Comando generale dell'Arma dei carabinieri  e  del  Comando
          generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero  degli
          Ispettorati  o  dei  Comandi  logistici  di  Forza  armata,
          nonche' con quello tecnico-amministrativo  delle  direzioni
          generali. 
              2. I servizi di vigilanza istituiti  nell'ambito  delle
          aree  di  competenza  di  ciascuna  Forza  armata,  nonche'
          nell'ambito  dell'area  tecnico-operativa   interforze   di
          vertice   e    nelle    aree    tecnico-amministrativa    e
          tecnico-industriale,   possono   avere    un'organizzazione
          centrale o  periferica.  In  quest'ultimo  caso  essi  sono
          coordinati dall'unita' organizzativa  di  vigilanza  d'area
          costituita a livello centrale nell'ambito  delle  strutture
          di cui all'articolo 252. 
              3. L'organizzazione  delle  strutture  dei  servizi  di
          vigilanza in ciascuna delle aree  di  cui  al  comma  2  e'
          definita  con  provvedimento   emanato   dalle   rispettive
          autorita' di  vertice  che  ne  definiscono,  altresi',  la
          composizione e le modalita' di funzionamento  in  relazione
          alle specifiche esigenze, ferma restando  la  facolta'  del
          Segretario generale della difesa di emanare direttive  tese
          a uniformare il funzionamento delle strutture stesse. 
              Art. 262. (Funzioni dei servizi  di  vigilanza).  -  1.
          L'unita' organizzativa  centrale  di  vigilanza  presso  il
          Segretariato generale della difesa: 
                a) coordina le attivita' attinenti a piu' servizi  di
          vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente  o  con  il
          supporto   di   organismi   specializzati   anche   esterni
          all'Amministrazione della difesa; 
                b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo
          conto della necessita' di  salvaguardare  l'operativita'  e
          l'efficienza delle Forze armate; 
                c) promuove la qualificazione e  l'aggiornamento  del
          personale incaricato  della  vigilanza,  nell'ambito  della
          pianificazione delle attivita' formative; 
                d)   definisce   le   procedure   standardizzate   ed
          eventualmente elabora la modulistica di base. 
              2. Le unita' organizzative di vigilanza d'area: 
                a) mantengono i contatti con l'ufficio  di  vigilanza
          presso il Segretariato generale della difesa; 
                b) predispongono i decreti di  nomina  del  personale
          dei servizi di vigilanza,  da  sottoporre  alla  firma  del
          Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti
          nell'ambito    delle    aree    tecnico-amministrativa    e
          tecnico-industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della
          difesa o ai Capi  di  stato  maggiore  di  Forza  armata  o
          Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
          delle  capitanerie  di  porto,  per  i  servizi   istituiti
          nell'ambito dell'area tecnico-operativa; 
                c)  comunicano  all'ufficio   vigilanza   presso   il
          Segretariato  generale  della  difesa  i   nominativi   del
          personale   incaricato   del   servizio    di    vigilanza,
          trasmettendo i relativi decreti di nomina; 
                d) programmano le ispezioni da effettuare, anche  ove
          sono costituiti servizi di vigilanza periferici; 
                e) forniscono  consulenza  ai  servizi  di  vigilanza
          periferici, ove costituiti. 
              3. Il servizio di vigilanza ha il compito di  accertare
          nei luoghi di lavoro e nell'ambito delle attivita'  di  cui
          all'articolo 259, tenendo conto delle particolari  esigenze
          connesse al servizio espletato  dalle  Forze  armate,  come
          individuate ai sensi del presente regolamento: 
                a)  l'effettivo  stato  di  tutela   dei   lavoratori
          attraverso la verifica della conformita' delle procedure  e
          degli  ambienti  di  lavoro,  nonche'  delle   attrezzature
          utilizzate, alle  norme  legislative,  regolamentari  e  di
          buona  tecnica  e  alle   particolari   norme   di   tutela
          tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale
          impiegato,  come  individuate   ai   sensi   del   presente
          regolamento; 
                b)   il   rispetto   degli    adempimenti    formali,
          organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto
          legislativo n. 81 del 2008, e dalla presente sezione. 
              4. Il servizio di vigilanza,  inoltre,  riferisce  alla
          competente autorita' giudiziaria, secondo le procedure e le
          disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre  1994,  n.
          758, le violazioni di natura  penale  accertate  nel  corso
          delle attivita' di cui al comma 3, svolgendo ogni  indagine
          e attivita'  conseguentemente  disposta  o  delegata  dalla
          stessa autorita' giudiziaria. 
              5. Se e' necessario  effettuare  rilievi,  misurazioni,
          indagini analitiche  e  verifiche  tecniche  per  accertare
          compiutamente le condizioni di salubrita'  e  di  sicurezza
          degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se  non
          dispone al proprio interno delle professionalita'  tecniche
          e   delle   attrezzature   occorrenti,   puo'    avvalersi,
          prioritariamente,    degli    organismi    tecnico-sanitari
          dell'Amministrazione della difesa, secondo le  procedure  e
          gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata  od  organismo
          centrale di appartenenza. In caso di indisponibilita' degli
          organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di
          personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa,
          secondo le procedure amministrative vigenti. 
              6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13,  comma
          6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'importo  delle
          somme che  i  servizi  di  vigilanza  di  cui  al  presente
          regolamento ammettono a pagare in sede  amministrativa,  ai
          sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
          legislativo n. 758 del 1994,  sono  assegnati  all'apposito
          capitolo di bilancio della Forza  armata  o  dell'organismo
          centrale      dell'area      tecnico-amministrativa       o
          tecnico-industriale  di  riferimento,  per  finanziare   le
          attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro. 
              Art. 263. (Personale addetto ai servizi di  vigilanza).
          - 1. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare  ai
          compiti ispettivi e' individuato tra il personale  militare
          e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso  dei
          requisiti  indicati  al  comma  2  e  nominato  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 262, comma 2,  lettere  b)  e
          c). 
              2. Il personale di  cui  al  comma  1  deve  essere  in
          possesso dei seguenti requisiti minimi: 
                a) diploma di secondo grado; 
                b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore  a
          maresciallo o equipollente o personale civile  della  terza
          area ovvero  dell'area  seconda  con  profilo  tecnico,  di
          fascia retributiva non inferiore a "B3", in relazione  alle
          esigenze organiche e funzionali  di  ogni  Forza  armata  e
          degli organismi di vertice  dell'area  tecnico-operativa  e
          delle  aree  tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale
          dell'Amministrazione della difesa; 
                c) possibilita' di assicurare una adeguata permanenza
          nell'incarico, fatte comunque salve le preminenti  esigenze
          della Forza armata, anche successivamente intervenute; 
                d) non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco
          o simili per i 2 anni successivi alla nomina; 
                e)  non  essere  stato  designato  dalle   competenti
          direzioni  generali  del   Ministero   della   difesa   per
          l'effettuazione di verifiche, omologazioni  e  collaudi  di
          impianti tecnologici; 
                f) aver  superato  lo  specifico  percorso  formativo
          necessario  per  l'impiego  nel   settore,   definito   dal
          Segretario generale della difesa,  d'intesa  con  lo  Stato
          maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza  armata
          e  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri.  Per  il
          personale dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei
          servizi di vigilanza, dalla  previa  frequenza  del  citato
          percorso formativo; 
                g) non aver  riportato  condanne  penali  o  sanzioni
          disciplinari di stato; 
                h) non essere sottoposto a procedimento penale; 
                i) non trovarsi in stato di carcerazione  preventiva,
          di sospensione dall'impiego o di aspettativa per  qualunque
          motivo; 
                l) non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  piu'
          gravi del «rimprovero» negli ultimi due anni; 
                m) essere in possesso  di  adeguata  abilitazione  di
          sicurezza; 
                n)  non  avere  altri  impedimenti  a  conseguire  la
          qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 
              3. Il personale  dei  servizi  di  vigilanza  non  puo'
          rifiutare lo  specifico  incarico.  Tuttavia,  quest'ultimo
          puo'   essere   revocato,   in   qualsiasi   momento,   con
          determinazione  delle   autorita'   di   vertice   di   cui
          all'articolo 262,  comma  2,  lettera  b),  per  una  delle
          seguenti cause: 
                a) perdita di uno o piu' requisiti per la nomina; 
                b) cessazione  dal  servizio  o  passaggio  ad  altra
          categoria o ad altra area funzionale; 
                c) trasferimento ad altra sede o incarico; 
                d) accertata negligenza nell'attivita' ispettiva o se
          si rende  necessario  per  ragioni  di  opportunita'  o  di
          incompatibilita'     con     altre     funzioni      svolte
          dall'interessato. 
              4.  Il  personale  nominato  riveste  le  funzioni   di
          ufficiale di polizia giudiziaria,  ai  sensi  dell'articolo
          57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente
          nei   limiti   del   servizio   specificamente    disposto,
          nell'esercizio  delle   specifiche   attribuzioni   e   con
          riferimento alla sola area e personale di competenza. 
              5. Il personale nominato non puo'  prestare,  ad  alcun
          titolo, attivita' di consulenza ai sensi dell'articolo  13,
          comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
              Art. 264. (Ulteriori disposizioni applicabili  all'Arma
          dei carabinieri). -  1.  All'Arma  dei  carabinieri,  quale
          Forza armata  e  Forza  militare  di  polizia  in  servizio
          permanente di pubblica sicurezza,  ai  sensi  dell'articolo
          155 del codice, si applicano, in quanto compatibili con  il
          regolamento,  anche  le  eventuali  ulteriori  disposizioni
          adottate in materia dal Ministero  dell'interno,  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del
          2008.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 81 del 2008: 
              «Art. 3. (Campo di applicazione). - (Omissis). 
              2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro  cinquantacinque  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 8 del citato decreto legislativo  n.81
          del 2008, si vedano le note alle premesse. 
              - Si  riporta  l'articolo  73  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005: 
              «Art. 73. (Sistema pubblico di connettivita' (SPC)).  -
          1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera
          r),  della  Costituzione,  e  nel  rispetto  dell'autonomia
          dell'organizzazione  interna  delle  funzioni   informative
          delle regioni e delle autonomie  locali  il  presente  Capo
          definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'
          (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e
          informatico  dei  dati  tra  le  amministrazioni  centrali,
          regionali  e  locali  e  promuovere   l'omogeneita'   nella
          elaborazione e trasmissione dei  dati  stessi,  finalizzata
          allo  scambio  e  diffusione  delle  informazioni  tra   le
          pubbliche amministrazioni e alla realizzazione  di  servizi
          integrati. 
              2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e
          di regole  tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,
          l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e
          dei dati della  pubblica  amministrazione,  necessarie  per
          assicurare l'interoperabilita' di  base  ed  evoluta  e  la
          cooperazione applicativa  dei  sistemi  informatici  e  dei
          flussi   informativi,   garantendo   la    sicurezza,    la
          riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia  e
          l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
          amministrazione. 
              3. La realizzazione del SPC avviene  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                a) sviluppo architetturale ed  organizzativo  atto  a
          garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica
          del sistema; 
                b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
          interoperabilita'   e   di   supporto   alla   cooperazione
          applicativa; 
                c) sviluppo  del  mercato  e  della  concorrenza  nel
          settore  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione. 
              3-bis. Le  regole  tecniche  del  Sistema  pubblico  di
          connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  71   del   citato   decreto
          legislativo n. 82 del 2005: 
              «Art. 71. (Regole tecniche). - 1.  Le  regole  tecniche
          previste nel presente codice sono dettate, con decreti  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          delegato per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con  i
          Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, ed il Garante per la  protezione  dei  dati  personali
          nelle   materie   di   competenza,   previa    acquisizione
          obbligatoria   del   parere   tecnico   di   DigitPA.    Le
          amministrazioni competenti, la Conferenza  unificata  e  il
          Garante per la protezione  dei  dati  personali  rispondono
          entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In  mancanza
          di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il
          parere si intende interamente favorevole. 
              [1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
          del Consiglio dei ministri emanati su proposta del Ministro
          delegato per l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentito  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  d'intesa   con   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
          tecniche e di sicurezza per il  funzionamento  del  sistema
          pubblico di connettivita'.] 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.  Le  regole  tecniche  vigenti  nelle  materie   del
          presente codice restano in vigore fino  all'adozione  delle
          regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.». 
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1° aprile 2008 (Regole tecniche e di sicurezza per
          il funzionamento  del  Sistema  pubblico  di  connettivita'
          previste  dall'articolo  71,  comma   1-bis   del   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il  «Codice
          dell'amministrazione   digitale»)   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144. 
              -  Si  riporta  l'articolo   2   del   citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2008: 
              «Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini  ed  agli  effetti
          delle disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
          si intende per: 
                a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla
          tipologia  contrattuale,  svolge  un'attivita'   lavorativa
          nell'ambito dell'organizzazione  di  un  datore  di  lavoro
          pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
          fine di apprendere un mestiere, un'arte o una  professione,
          esclusi gli addetti ai servizi domestici  e  familiari.  Al
          lavoratore  cosi'  definito   e'   equiparato:   il   socio
          lavoratore di cooperativa o di societa',  anche  di  fatto,
          che presta la sua attivita'  per  conto  delle  societa'  e
          dell'ente stesso;  l'associato  in  partecipazione  di  cui
          all'articolo  2549,  e  seguenti  del  codice  civile;   il
          soggetto  beneficiario   delle   iniziative   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno  1997,  n.  196,  e  di  cui  a  specifiche
          disposizioni delle leggi  regionali  promosse  al  fine  di
          realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro  o  di
          agevolare le scelte professionali  mediante  la  conoscenza
          diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli  istituti  di
          istruzione ed universitari e il partecipante  ai  corsi  di
          formazione  professionale  nei  quali  si  faccia  uso   di
          laboratori,  attrezzature  di  lavoro  in  genere,   agenti
          chimici,   fisici   e   biologici,    ivi    comprese    le
          apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente  ai
          periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato  alle
          strumentazioni o ai laboratori in  questione;  i  volontari
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
          civile; il lavoratore di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 
                b) "datore  di  lavoro":  il  soggetto  titolare  del
          rapporto di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  comunque,  il
          soggetto    che,    secondo    il    tipo    e    l'assetto
          dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta  la
          propria     attivita',      ha      la      responsabilita'
          dell'organizzazione  stessa  o  dell'unita'  produttiva  in
          quanto esercita i poteri  decisionali  e  di  spesa.  Nelle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  per  datore
          di lavoro si intende  il  dirigente  al  quale  spettano  i
          poteri  di  gestione,  ovvero  il  funzionario  non  avente
          qualifica dirigenziale, nei soli casi in  cui  quest'ultimo
          sia preposto ad un  ufficio  avente  autonomia  gestionale,
          individuato   dall'organo   di   vertice   delle    singole
          amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
          funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
          e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
          di omessa individuazione, o di individuazione non  conforme
          ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
          l'organo di vertice medesimo; 
                c)   "azienda":   il   complesso   della    struttura
          organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 
                d)  "dirigente":  persona  che,  in   ragione   delle
          competenze  professionali  e   di   poteri   gerarchici   e
          funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
          attua  le  direttive  del  datore  di  lavoro  organizzando
          l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; 
                e)  "preposto":  persona  che,   in   ragione   delle
          competenze professionali e nei limiti di poteri  gerarchici
          e   funzionali   adeguati   alla    natura    dell'incarico
          conferitogli,  sovrintende  alla  attivita'  lavorativa   e
          garantisce   l'attuazione   delle    direttive    ricevute,
          controllandone  la  corretta  esecuzione   da   parte   dei
          lavoratori  ed  esercitando   un   funzionale   potere   di
          iniziativa; 
                f)  "responsabile  del  servizio  di  prevenzione   e
          protezione": persona in  possesso  delle  capacita'  e  dei
          requisiti professionali di cui  all'articolo  32  designata
          dal datore di lavoro, a cui  risponde,  per  coordinare  il
          servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
                g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione":
          persona  in  possesso  delle  capacita'  e  dei   requisiti
          professionali di cui all'articolo  32,  facente  parte  del
          servizio di cui alla lettera l); 
                h) "medico competente": medico in possesso di uno dei
          titoli e dei requisiti formativi  e  professionali  di  cui
          all'articolo 38, che  collabora,  secondo  quanto  previsto
          all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro  ai  fini
          della valutazione dei rischi ed e'  nominato  dallo  stesso
          per effettuare la sorveglianza sanitaria e  per  tutti  gli
          altri compiti di cui al presente decreto; 
                i) "rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza":
          persona eletta o designata per rappresentare  i  lavoratori
          per quanto  concerne  gli  aspetti  della  salute  e  della
          sicurezza durante il lavoro; 
                l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi":
          insieme delle persone, sistemi e mezzi  esterni  o  interni
          all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
          protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 
                m)  "sorveglianza  sanitaria":  insieme  degli   atti
          medici, finalizzati alla tutela dello  stato  di  salute  e
          sicurezza dei  lavoratori,  in  relazione  all'ambiente  di
          lavoro,  ai  fattori  di  rischio  professionali   e   alle
          modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa; 
                n) "prevenzione": il complesso delle  disposizioni  o
          misure  necessarie  anche  secondo  la  particolarita'  del
          lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o  diminuire
          i rischi professionali  nel  rispetto  della  salute  della
          popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno; 
                o) "salute":  stato  di  completo  benessere  fisico,
          mentale e sociale, non consistente solo  in  un'assenza  di
          malattia o d'infermita'; 
                p) "sistema di promozione della salute e  sicurezza":
          complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la
          partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione  dei
          programmi  di  intervento  finalizzati  a   migliorare   le
          condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 
                q) "valutazione dei rischi":  valutazione  globale  e
          documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
          lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in  cui
          essi  prestano  la  propria   attivita',   finalizzata   ad
          individuare  le  adeguate  misure  di  prevenzione   e   di
          protezione e ad elaborare il programma delle misure atte  a
          garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di  salute
          e sicurezza; 
                r) "pericolo": proprieta' o qualita' intrinseca di un
          determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
                s)  "rischio":  probabilita'  di  raggiungimento  del
          livello potenziale di danno nelle condizioni di  impiego  o
          di esposizione ad un determinato fattore  o  agente  oppure
          alla loro combinazione; 
                t)  "unita'  produttiva":  stabilimento  o  struttura
          finalizzati alla produzione di  beni  o  all'erogazione  di
          servizi,  dotati  di  autonomia   finanziaria   e   tecnico
          funzionale; 
                u) "norma tecnica": specifica  tecnica,  approvata  e
          pubblicata  da  un'organizzazione  internazionale,  da   un
          organismo  europeo  o  da   un   organismo   nazionale   di
          normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 
                v)  "buone   prassi":   soluzioni   organizzative   o
          procedurali coerenti con la  normativa  vigente  e  con  le
          norme  di  buona  tecnica,   adottate   volontariamente   e
          finalizzate a promuovere la salute e sicurezza  sui  luoghi
          di  lavoro  attraverso  la  riduzione  dei  rischi   e   il
          miglioramento  delle  condizioni  di  lavoro,  elaborate  e
          raccolte dalle  regioni,  dall'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione   e   la   sicurezza   del   lavoro   (ISPESL),
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli  organismi  paritetici
          di  cui  all'articolo  51,   validate   dalla   Commissione
          consultiva  permanente  di  cui  all'articolo   6,   previa
          istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne
          la piu' ampia diffusione; 
                z) "linee guida": atti di indirizzo  e  coordinamento
          per l'applicazione della normativa in materia di  salute  e
          sicurezza  predisposti  dai   Ministeri,   dalle   regioni,
          dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
                aa) "formazione": processo  educativo  attraverso  il
          quale trasferire ai lavoratori ed agli altri  soggetti  del
          sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze  e
          procedure utili alla  acquisizione  di  competenze  per  lo
          svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in  azienda
          e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione  dei
          rischi; 
                bb) "informazione": complesso delle attivita' dirette
          a  fornire  conoscenze  utili  alla  identificazione,  alla
          riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 
                cc)  "addestramento":   complesso   delle   attivita'
          dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso  corretto  di
          attrezzature, macchine,  impianti,  sostanze,  dispositivi,
          anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 
                dd)  "modello  di  organizzazione  e  di   gestione":
          modello organizzativo e gestionale  per  la  definizione  e
          l'attuazione di una politica  aziendale  per  la  salute  e
          sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  lettera  a),
          del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,  idoneo  a
          prevenire i reati di cui agli articoli  589  e  590,  terzo
          comma, del codice penale,  commessi  con  violazione  delle
          norme antinfortunistiche e sulla tutela  della  salute  sul
          lavoro; 
                ee) "organismi paritetici":  organismi  costituiti  a
          iniziativa di una o piu'  associazioni  dei  datori  e  dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul  piano  nazionale,  quali  sedi  privilegiate  per:  la
          programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la
          raccolta  di  buone  prassi  a  fini  prevenzionistici;  lo
          sviluppo di azioni inerenti alla salute  e  alla  sicurezza
          sul   lavoro;   l'assistenza   alle   imprese   finalizzata
          all'attuazione degli adempimenti  in  materia;  ogni  altra
          attivita' o funzione  assegnata  loro  dalla  legge  o  dai
          contratti collettivi di riferimento; 
                ff)   "responsabilita'   sociale   delle    imprese":
          integrazione volontaria  delle  preoccupazioni  sociali  ed
          ecologiche  delle  aziende  e  organizzazioni  nelle   loro
          attivita' commerciali e nei  loro  rapporti  con  le  parti
          interessate.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  4,   del   citato   decreto
          legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art. 4. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
                a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di
          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la
          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non
          registrati in una banca di dati; 
                b) "dato personale", qualunque informazione  relativa
          a persona  fisica,  identificata  o  identificabile,  anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a  qualsiasi  altra
          informazione, ivi compreso  un  numero  di  identificazione
          personale; 
                c)  "dati  identificativi",  i  dati  personali   che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
                d)  "dati  sensibili",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
                e) "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare provvedimenti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) a o) e da r) a u),  del  d.P.R.  14  novembre
          2002, n. 313,  in  materia  di  casellario  giudiziale,  di
          anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da  reato
          e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di  imputato
          o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
          procedura penale; 
                f)  "titolare",  la  persona   fisica,   la   persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione  od  organismo  cui  competono,   anche
          unitamente ad altro titolare, le decisioni in  ordine  alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo  della
          sicurezza; 
                g) "responsabile",  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali; 
                h) "incaricati", le  persone  fisiche  autorizzate  a
          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal
          responsabile; 
                i)  "interessato",  la   persona   fisica,   cui   si
          riferiscono i dati personali; 
                l)  "comunicazione",  il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato,  dal  rappresentante  del  titolare   nel
          territorio  dello   Stato,   dal   responsabile   e   dagli
          incaricati, in qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro
          messa a disposizione o consultazione; 
                m)  "diffusione",  il  dare   conoscenza   dei   dati
          personali a soggetti  indeterminati,  in  qualunque  forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione; 
                n) "dato anonimo",  il  dato  che  in  origine,  o  a
          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un
          interessato identificato o identificabile; 
                o) "blocco", la conservazione di dati  personali  con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
                p) "banca di dati", qualsiasi  complesso  organizzato
          di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
          in uno o piu' siti; 
                q) "Garante", l'autorita' di  cui  all'articolo  153,
          istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
              2. Ai fini del presente  codice  si  intende,  inoltre,
          per: 
                a)  "comunicazione  elettronica",  ogni  informazione
          scambiata o trasmessa tra  un  numero  finito  di  soggetti
          tramite   un   servizio   di   comunicazione    elettronica
          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni
          trasmesse al pubblico tramite  una  rete  di  comunicazione
          elettronica, come parte di un servizio di  radiodiffusione,
          salvo che le stesse  informazioni  siano  collegate  ad  un
          contraente   o    utente    ricevente,    identificato    o
          identificabile; 
                b)  "chiamata",  la  connessione  istituita   da   un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; 
                c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari,  le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet, le reti  utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                d) "rete pubblica  di  comunicazioni",  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
          consistenti   esclusivamente   o   prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazioni
          elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni  e  i
          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare radiotelevisiva, nei  limiti  previsti
          dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
                f) "contraente", qualunque  persona  fisica,  persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
          comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite   schede
          prepagate; 
                g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico, per motivi privati o commerciali,  senza  esservi
          necessariamente abbonata; 
                h)  "dati  relativi  al  traffico",  qualsiasi   dato
          sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di  una
          comunicazione su una rete di  comunicazione  elettronica  o
          della relativa fatturazione; 
                i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
          in una rete di comunicazione elettronica o da  un  servizio
          di  comunicazione  elettronica  che  indica  la   posizione
          geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico; 
                l) "servizio a  valore  aggiunto",  il  servizio  che
          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
          dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al
          traffico, oltre a quanto e' necessario per la  trasmissione
          di una comunicazione o della relativa fatturazione; 
                m) "posta elettronica",  messaggi  contenenti  testi,
          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete
          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
          il ricevente non ne ha preso conoscenza. 
              3. Ai fini del presente codice  si  intende,  altresi',
          per: 
                a)  "misure  minime",  il  complesso   delle   misure
          tecniche,   informatiche,   organizzative,   logistiche   e
          procedurali di sicurezza che configurano il livello  minimo
          di protezione richiesto in  relazione  ai  rischi  previsti
          nell'articolo 31; 
                b)  "strumenti  elettronici",  gli   elaboratori,   i
          programmi   per   elaboratori   e   qualunque   dispositivo
          elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
          trattamento; 
                c)  "autenticazione  informatica",  l'insieme   degli
          strumenti elettronici e delle  procedure  per  la  verifica
          anche indiretta dell'identita'; 
                d) "credenziali  di  autenticazione",  i  dati  ed  i
          dispositivi,  in  possesso  di  una  persona,   da   questa
          conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
          l' autenticazione informatica; 
                e) "parola chiave", componente di una credenziale  di
          autenticazione associata ad una persona ed a  questa  nota,
          costituita da una sequenza di caratteri  o  altri  dati  in
          forma elettronica; 
                f)  "profilo  di  autorizzazione",  l'insieme   delle
          informazioni, univocamente associate ad  una  persona,  che
          consente di individuare a quali dati  essa  puo'  accedere,
          nonche' i trattamenti ad essa consentiti; 
                g)  "sistema  di  autorizzazione",  l'insieme   degli
          strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
          e alle modalita' di trattamento degli stessi,  in  funzione
          del profilo di autorizzazione del richiedente; 
                g-bis) "violazione  di  dati  personali":  violazione
          della  sicurezza  che  comporta  anche  accidentalmente  la
          distruzione, la perdita, la modifica,  la  rivelazione  non
          autorizzata  o  l'accesso  ai  dati  personali   trasmessi,
          memorizzati  o  comunque  elaborati  nel   contesto   della
          fornitura di un servizio di  comunicazione  accessibile  al
          pubblico. 
              4. Ai fini del presente codice si intende per: 
                a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine,
          ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
          passato; 
                b)  "scopi  statistici",  le  finalita'  di  indagine
          statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
          mezzo di sistemi informativi statistici; 
                c) "scopi scientifici", le finalita' di studio  e  di
          indagine  sistematica  finalizzata  allo   sviluppo   delle
          conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».