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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (16G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2024)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 18 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 14 aprile 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della  citata  legge
n. 124 del 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata,  di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  a  oggetto  la
costituzione di  societa'  da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,
nonche' l'acquisto, il mantenimento e la gestione  di  partecipazioni
da parte di tali amministrazioni, in societa'  a  totale  o  parziale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente  decreto  sono  applicate
avendo  riguardo   all'efficiente   gestione   delle   partecipazioni
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del  mercato,
nonche' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 
  3. Per tutto quanto non derogato dalle  disposizioni  del  presente
decreto, si applicano alle  societa'  a  partecipazione  pubblica  le
norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme  generali
di diritto privato. 
  4. Restano ferme: 
  a) le specifiche disposizioni, contenute  in  leggi  o  regolamenti
governativi   o   ministeriali,   che   disciplinano    societa'    a
partecipazione  pubblica  di   diritto   singolare   costituite   per
l'esercizio della gestione di servizi  di  interesse  generale  o  di
interesse economico generale o per il perseguimento di una  specifica
missione di pubblico interesse; 
  b) le  disposizioni  di  legge  riguardanti  la  partecipazione  di
amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle societa' e
a fondazioni. 
  5. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano,  solo  se
espressamente  previsto,  alle  societa'   quotate,   come   definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonche' alle societa'  da  esse
((controllate)).