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DECRETO-LEGGE 30 giugno 2016, n. 117

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. (16G00132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2016
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 2016, n. 161 (in G.U. 23/08/2016, n. 196)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2016)
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Testo in vigore dal: 24-8-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini di prossima scadenza in materia di avvio a  regime
del processo  amministrativo  telematico  al  fine  di  garantire  il
regolare svolgimento del processo amministrativo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico 
 
  1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1° luglio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2017». 
  2. All'articolo 13, comma 1-bis, delle norme di attuazione  di  cui
all'allegato 2 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e
successive modificazioni, le parole: «fino alla data  del  30  giugno
2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre
2016». 
  ((2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilita'
gia' avviate e in corso e al fine  di  dare  compiuta  attuazione  al
programma di digitalizzazione degli uffici  giudiziari,  nonche'  per
assicurare la piena attuazione del trasferimento al  Ministero  della
giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli  uffici
giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio  2016-2018,
e' autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ad assumere con contratto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato  un  contingente  massimo  di  1.000  unita'  di
personale amministrativo non dirigenziale  da  inquadrare  nei  ruoli
dell'Amministrazione  giudiziaria,   mediante   lo   scorrimento   di
graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto  o   mediante   procedure   concorsuali   pubbliche
disciplinate con decreto del Ministro della  giustizia,  di  concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
  2-ter. Il decreto del Ministro della  giustizia  di  cui  al  comma
2-bis individua le predette graduatorie e definisce i  criteri  e  le
priorita' delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle
particolari  esigenze  connesse  ai  processi  di   razionalizzazione
organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalita'. 
  2-quater.   Decorsi   trenta   giorni   dalla   comunicazione   del
Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione  delle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero  della  giustizia,
per il  triennio  2016-2018,  e'  altresi'  autorizzato  a  procedere
all'assunzione con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  delle
unita' di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria
non reclutate con le predette procedure di mobilita',  nell'ambito  e
nei limiti delle  residue  risorse  finanziarie  disponibili  per  la
copertura  dei  contingenti  previsti  dalle  predette  disposizioni,
mediante nuove procedure concorsuali  disciplinate  dal  decreto  del
Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-bis. 
  2-quinquies. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
234, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sulle  modalita'  di
esercizio delle ordinarie facolta' assunzionali. 
  2-sexies. Il reclutamento di cui  ai  commi  2-bis  e  2-quater  e'
autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma
425, settimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e
dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  2-septies. Le procedure di cui  ai  commi  2-bis  e  2-quater  sono
disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3-bis,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga
ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di
turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su  ogni
altra procedura  di  trasferimento  all'interno  dell'Amministrazione
della giustizia in deroga  alle  clausole  dei  contratti  o  accordi
collettivi  nazionali.  Il   reclutamento   mediante   le   procedure
concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater e' disposto in deroga  a
quanto  previsto  dall'articolo  4,  commi  3  e   3-quinquies,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di  cui  ai
commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della  giustizia  si
provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva  del  ruolo
dell'Amministrazione  giudiziaria  di  cui   alla   Tabella   D   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 15  giugno  2015,  n.  84,  e  della  relativa  spesa,  alla
rimodulazione dei profili  professionali  e  alla  loro  ripartizione
nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' all'individuazione  di
nuovi  profili,  anche   tecnici,   nel   rispetto   dell'ordinamento
professionale vigente del comparto ministeri. 
  2-novies.  Ai  fini  del  completamento  delle  procedure  di   cui
all'articolo 21-quater del  decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
nonche' delle procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  1,  comma
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui  all'articolo  1,
comma 771, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  sono  autorizzate
eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e  nei  limiti  della
dotazione  organica  complessiva   del   ruolo   dell'Amministrazione
giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,  n.  84,  e
della  relativa  spesa,  fino  al  completo  riassorbimento  e   alla
revisione della relativa pianta organica. 
  2-decies. L'ultimo periodo del  comma  771  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' soppresso. 
  2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali  di  cui
al presente articolo e' autorizzata la  spesa  di  350.000  euro  per
l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  2-duodecies. All'articolo 1, comma 425,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, al settimo periodo, la parola:  "1.943"  e'  sostituita
dalla seguente: "1.211", le parole: "943 nel  corso  dell'anno  2016"
sono sostituite dalle seguenti: "821 nel corso dell'anno 2016"  e  le
parole: "1.000  nel  corso  dell'anno  2017"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017". 
  2-terdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  della  legge  6
agosto 2015, n. 132, la  parola:  "46.578.000"  e'  sostituita  dalla
seguente: "40.966.000", la parola: "91.578.000" e'  sostituita  dalla
seguente: "57.906.000" e la parola: "90.578.000" e' sostituita  dalla
seguente: "56.906.000". 
  2-quaterdecies.  All'articolo  22,  comma  1,   lettera   b),   del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,  la  parola:  "43.378.000"  e'
sostituita dalla seguente: "37.766.000" e la parola: "89.378.000"  e'
sostituita dalla seguente: "55.706.000". 
  2-quinquiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
comma 2-bis e' autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324  per
l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a  decorrere  dall'anno  2017,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2-sexiesdecies.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio)).