DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (15G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-10-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma  2,
13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di  euro
per  l'anno  2015,  a  ((34.710.000))  euro  per   l'anno   2016,   a
((51.650.000)) euro per l'anno 2017 e a ((50.650.000)) euro  annui  a
decorrere dall'anno 2018, si provvede: 
    a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000  euro
per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000  euro
annui a decorrere dal 2018,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190; 
    b)  quanto  a  ((31.510.000))  di  euro  per  l'anno  2016  e   a
((49.450.000))  euro  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma  96,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro della giustizia  le  variazioni  di
bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti
capitoli in attuazione dell'articolo 21. 
  2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma
96 della legge 190 del 2014, resesi annualmente disponibili,  possono
essere destinate, nel corso del medesimo esercizio  finanziario,  per
gli  interventi  gia'  previsti  nel  presente   provvedimento,   per
l'efficientamento del sistema giudiziario, nonche',  in  mancanza  di
disponibilita' delle risorse della quota  prevista  dall'articolo  2,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
per l'attribuzione delle borse di studio per la  partecipazione  agli
stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73,
comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.