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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2016, n. 96

Regolamento recante modifica del regolamento adottato con il decreto 5 dicembre 1997, n. 489, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile. (16G00107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2016
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Testo in vigore dal:  22-6-2016

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento dei diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal citato regolamento (CEE) n. 918/83, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso, e il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle importazioni di merci oggetto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, poi trasfuso nell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006;
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell'adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1998, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile;
Vista la direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi, che ha sostituito la direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1978;
Vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, che ha sostituito la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983;
Visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983;
Visto l'articolo 12 della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014";
Ritenuta la necessità di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni dell'Unione europea prevedendo, riguardo le importazioni di beni di modesto ammontare, un regime di franchigia anche per i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 ottobre 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-12046 del 23 dicembre 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche in materia di franchigie dai diritti doganali
1. Al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1998, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole "i diritti doganali previsti dall'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti "l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 12";
b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.";
c) all'articolo 7, comma 1, in fine sono aggiunte le seguenti parole ", che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8";
d) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 aprile 2016

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 aprile 2016 Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1452

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 7 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, come modificati dal presente regolamento:
«Art. 1. (Significato di: "diritti doganali"; "diritti di confine"; "regolamento comunitario"; "direttiva comunitaria" e "valore globale") - 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) "diritti doganali", l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479;
b) "diritti di confine", i diritti previsti all'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
c) "regolamento comunitario", il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983;
d) "direttiva comunitaria", la direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006 e la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983;
e) "valore globale" o "valore intrinseco", il valore delle merci presentate all'importazione, escluse le spese di trasporto e quelle di assicurazione.»
«Art. 5. (Valore intrinseco) - 1. Sono ammesse alla franchigia dai diritti doganali le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ECU per spedizione.
1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.»
«Art. 7. (Merci ammesse in franchigia) - 1. Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8.
1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.».