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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2016, n. 96

Regolamento recante modifica del regolamento adottato con il decreto 5 dicembre 1997, n. 489, recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile. (16G00107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2016
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Testo in vigore dal: 22-6-2016
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi doganali d'importazione, approvata con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  giugno   1965,   n.   723,   come   sostituito
dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992,  n.  479,  che  dispone
l'esenzione dal pagamento dei diritti di confine, diversi  da  quelli
contemplati dal citato regolamento (CEE) n. 918/83, delle  merci  per
le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per
la  franchigia  daziaria,  dal   regolamento   stesso,   e   il   non
assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto delle importazioni di
merci oggetto delle direttive del Consiglio delle  Comunita'  europee
adottate in materia  di  determinazione  del  campo  di  applicazione
dell'articolo  14,  paragrafo  1,  lettera  d),  della  direttiva  n.
77/388/CEE  del  Consiglio,  del  17  maggio   1977,   poi   trasfuso
nell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva  2006/112/CE  del
Consiglio, del 28 novembre 2006; 
  Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi doganali d'importazione, approvata con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, che attribuisce al  Ministro
delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al
fine  dell'adeguamento  alle  disposizioni  adottate  dai  competenti
organi   comunitari,   condizioni,   modalita'   e   formalita'   per
l'ammissione  alle   franchigie   dai   diritti   doganali   previste
dall'articolo 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
n. 723 del 1965 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio,  del
28 marzo 1983; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il regolamento adottato con il  decreto  del  Ministro  delle
finanze del 5  dicembre  1997,  n.  489,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  15  del  20  gennaio  1998,
recante norme in tema di  franchigie  fiscali  applicabili  a  talune
importazioni  definitive  di  beni,  piccole  spedizioni   prive   di
carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile; 
  Vista la direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del  5  ottobre  2006,
relativa alle  franchigie  fiscali  applicabili  all'importazione  di
merci oggetto di  piccole  spedizioni  a  carattere  non  commerciale
provenienti  dai  paesi  terzi,  che  ha  sostituito   la   direttiva
78/1035/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1978; 
  Vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre  2009,
che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e
c), della  direttiva  2006/112/CE  per  quanto  concerne  l'esenzione
dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di
beni, che ha sostituito la direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio, del
28 marzo 1983; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1186/2009  del  Consiglio,  del  16
novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario  delle
franchigie doganali, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 918/83
del Consiglio, del 28 marzo 1983; 
  Visto l'articolo 12 della legge 29 luglio  2015,  n.  115,  recante
"Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2014"; 
  Ritenuta la necessita' di  adeguare  la  normativa  nazionale  alle
summenzionate disposizioni dell'Unione europea  prevedendo,  riguardo
le importazioni di beni di modesto ammontare, un regime di franchigia
anche per  i  relativi  servizi  accessori  a  prescindere  dal  loro
ammontare; 
  Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 ottobre 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
400, con nota n. 3-12046 del 23 dicembre 2015; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche in materia di franchigie dai diritti doganali 
 
  1. Al regolamento  adottato  con  il  decreto  del  Ministro  delle
finanze del 5  dicembre  1997,  n.  489,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  15  del  20  gennaio  1998,
recante norme in tema di  franchigie  fiscali  applicabili  a  talune
importazioni  definitive  di  beni,  piccole  spedizioni   prive   di
carattere commerciale ed a spedizioni di  valore  trascurabile,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera  a),  le  parole  "i  diritti
doganali previsti dall'articolo 12" sono  sostituite  dalle  seguenti
"l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 12"; 
    b) all'articolo 5, dopo il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al  comma  1
sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali  anche  i  relativi
servizi accessori a prescindere dal loro ammontare."; 
    c) all'articolo 7, comma 1, in fine  sono  aggiunte  le  seguenti
parole ", che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8"; 
    d) all'articolo 7, dopo il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui al  comma  1
sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali  anche  i  relativi
servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 29 aprile 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
1452 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  5  e  7  del
          regolamento adottato con  il  decreto  del  Ministro  delle
          finanze del 5 dicembre 1997, n. 489,  come  modificati  dal
          presente regolamento: 
              «Art. 1. (Significato di: "diritti doganali";  "diritti
          di   confine";   "regolamento   comunitario";    "direttiva
          comunitaria" e "valore globale") - 1. Ai sensi del presente
          regolamento si intendono per: 
                a) "diritti doganali", l'imposta sul valore  aggiunto
          di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari  alla
          tariffa dei dazi  doganali  d'importazione,  approvata  con
          decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965,  n.
          723,  come  sostituito  dall'articolo  1  della  legge   26
          novembre 1992, n. 479; 
                b)  "diritti  di   confine",   i   diritti   previsti
          all'articolo 34,  secondo  comma,  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
                c) "regolamento comunitario", il regolamento (CEE) n.
          918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983; 
                d) "direttiva comunitaria", la  direttiva  2006/79/CE
          del Consiglio,  del  5  ottobre  2006  e  la  direttiva  n.
          83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983; 
                e) "valore globale" o "valore intrinseco", il  valore
          delle merci presentate all'importazione, escluse  le  spese
          di trasporto e quelle di assicurazione.» 
              «Art. 5. (Valore intrinseco) -  1.  Sono  ammesse  alla
          franchigia dai diritti doganali  le  merci  il  cui  valore
          intrinseco  non  eccede   complessivamente   22   ECU   per
          spedizione. 
              1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui
          al  comma  1  sono  ammessi  alla  franchigia  dai  diritti
          doganali anche i relativi servizi accessori  a  prescindere
          dal loro ammontare.» 
              «Art. 7.  (Merci  ammesse  in  franchigia)  -  1.  Sono
          ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto
          di  piccole  spedizioni  prive  di  carattere  commerciale,
          inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad  un
          altro privato che si trova nel  territorio  doganale  della
          Comunita', che soddisfino i requisiti di  cui  all'articolo
          8. 
              1-bis. Nel caso di applicazione della franchigia di cui
          al  comma  1  sono  ammessi  alla  franchigia  dai  diritti
          doganali anche i relativi servizi accessori  a  prescindere
          dal loro ammontare.».