stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2016, n. 91

Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (16G00100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2016
nascondi
  • Articoli

  • Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28
    gennaio 2014, n. 7
  • 1

  • Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28
    gennaio 2014, n. 8
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-6-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  di  seguito
denominato «codice dell'ordinamento militare»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al  Governo
per la revisione dello strumento militare  nazionale  e  norme  sulla
medesima materia e, in particolare, l'articolo 1,  commi  5  e  6,  a
mente dei quali entro ventiquattro mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore dei decreti legislativi discendenti, il Governo puo'  adottare
disposizioni integrative e correttive secondo le medesime modalita' e
nel rispetto dei medesimi principi e  criteri  direttivi,  attraverso
interventi   normativi   diretti   ad   introdurre   le    necessarie
modificazioni al codice dell'ordinamento militare; 
  Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n.  7  e  8,  recanti,
rispettivamente: «Disposizioni  in  materia  di  revisione  in  senso
riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31
dicembre 2012, n.  244»  e  «Disposizioni  in  materia  di  personale
militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure  per  la
funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli  articoli
2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma  1,  lettera
e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare; 
  Sentiti il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare  e  le
organizzazioni sindacali del personale  civile,  per  le  materie  di
competenza; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 febbraio 2016; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente  in
data 19, 20 e 21 aprile 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 aprile 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la
semplificazione  e   la   pubblica   amministrazione,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche', per i profili di  competenza,
con  il   Ministro   dell'interno,   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  il  Ministro  della  salute  e  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni integrative e correttive  in  materia  di  revisione  in
  senso riduttivo  dell'assetto  strutturale  e  organizzativo  delle
  Forze armate 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 24-bis: 
      1) al comma 2, la parola: «, annualmente,» e' soppressa; 
      2)  al  comma   3,   dopo   le   parole:   «della   commissione
interministeriale» sono inserite le  seguenti:  «,  nominati  per  la
durata di un  biennio  con  decreto  del  Ministro  della  difesa  su
designazione degli altri Ministri interessati,»; 
    b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «interregionali e Comandi
militari autonomi dell'Esercito» sono sostituite dalle  seguenti:  «e
unita' dell'Esercito deputate per il territorio»; 
    c) all'articolo 95, comma 3,  lettera  a),  le  parole:  «per  il
territorio»,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «militare   della
Capitale»; 
    d) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 101 (Organizzazione generale dell'Esercito  italiano).  -  1.
Per l'assolvimento  dei  compiti  stabiliti  dalla  legge  l'Esercito
italiano e'  organizzato  in  comandi,  enti  e  unita'  titolari  di
capacita'   operative,   di    supporto,    logistiche,    formative,
addestrative, infrastrutturali e territoriali. 
  2.  Le  funzioni,  l'ordinamento,  le   sedi,   le   dipendenze   e
l'articolazione delle strutture ordinative di cui al  comma  1,  sono
stabiliti   con   determinazione   del   Capo   di   Stato   maggiore
dell'Esercito.»; 
    e) l'articolo 102 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 102 (Organizzazione operativa dell'Esercito italiano).  -  1.
L'organizzazione  operativa  dell'Esercito  italiano  e'  posta  alle
dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito. 
  2.  Le  funzioni,  l'ordinamento,  le  sedi,  le  dipendenze  e  le
articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui
al comma 1, sono  definiti  con  determinazione  del  Capo  di  stato
maggiore dell'Esercito.»; 
    f) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 103 (Organizzazione territoriale dell'Esercito  italiano).  -
1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle
forze di completamento, del demanio e delle servitu' militari,  della
leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati e'
effettuata  con   determinazione   del   Capo   di   stato   maggiore
dell'Esercito, con cui sono altresi' individuati i Comandi, le unita'
e i reparti competenti per territorio o presidio. 
  2. L'articolazione, le sedi,  l'ordinamento  e  le  competenze  dei
comandi, reparti e unita' di cui  al  comma  1,  sono  stabiliti  con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. 
  3.  In   ciascuna   delle   regioni   amministrative   tipiche   di
reclutamento, con priorita'  alle  regioni  amministrative  dell'arco
alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  dello
Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.»; 
    g) l'articolo 104 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 104 (Organizzazione formativa  e  addestrativa  dell'Esercito
italiano).   -   1.   L'organizzazione   formativa   e   addestrativa
dell'Esercito  italiano  fa  capo  al  Comando  per  la   formazione,
specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende: 
    a) i seguenti istituti di formazione: 
      1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
      2) Accademia militare; 
      3) Scuola sottufficiali dell'Esercito; 
      4) Scuola militare "Nunziatella"; 
      5) Scuola militare "Teulie'"; 
    b) la Scuola lingue estere dell'Esercito; 
    c) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito; 
    d) gli altri Enti di formazione  e  specializzazione  individuati
dagli ordinamenti di Forza armata. 
  2.  Le  funzioni,  l'ordinamento,  le   sedi,   le   dipendenze   e
l'articolazione del comando, degli istituti, delle scuole, dei centri
e degli enti di cui al comma 1, nonche' dei comandi, unita' e reparti
dipendenti, sono  definiti  con  determinazione  del  Capo  di  stato
maggiore dell'Esercito.»; 
    h) l'articolo 105 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 105 (Organizzazione logistica dell'Esercito italiano).  -  1.
L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al  Comando
logistico dell'Esercito da cui dipendono: 
    a) i comandi trasporti  e  materiali,  commissariato,  sanita'  e
veterinaria, e tecnico; 
    b) i poli di mantenimento e di rifornimento; 
    c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; 
    d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; 
    e) il Policlinico militare di Roma; 
    f) il Centro militare di veterinaria. 
  2.  Le  funzioni,  l'ordinamento,  le   sedi,   le   dipendenze   e
l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonche'  dei  comandi,
unita' e reparti dipendenti, sono  definiti  con  determinazione  del
Capo di stato maggiore dell'Esercito.»; 
    i) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  107  (Organizzazione  per  le  infrastrutture  dell'Esercito
italiano).   -   1.   Le   attribuzioni   nei   settori    demaniale,
infrastrutturale  e  del  mantenimento  del  patrimonio   immobiliare
dell'Esercito   italiano   fanno   capo   al    dipartimento    delle
infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le  espleta
avvalendosi dei comandi  e  delle  unita'  intermedie  e  periferiche
dotate di adeguata  struttura  tecnica  competente  nelle  specifiche
materie. 
  2.  Le  funzioni,  l'ordinamento,  le   sedi,   le   dipendenze   e
l'articolazione del dipartimento di  cui  al  comma  1,  nonche'  dei
comandi,   unita'   e   reparti   dipendenti,   sono   definiti   con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»; 
    l) all'articolo 154, comma 1, alinea, le  parole:  «del  servizio
commissariato  e  amministrazione   del   comando   logistico»   sono
sostituite dalle seguenti: «e'  posta  alle  dipendenze  dell'Ufficio
generale centro di  responsabilita'  amministrativa  dell'Aeronautica
militare e»; 
    m)  all'articolo  195,  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «di
collaborazione e  sperimentazione  clinica  con  il  centro  studi  e
ricerche della  sanita'  veterinaria  dell'Esercito  italiano»,  sono
sostituite dalle seguenti: «di sperimentazione clinica, di formazione
e di ricerca in ambito sanitario e veterinario»; 
    n) all'articolo 306: 
      1) al comma 2: 
        1.1) al primo periodo, le  parole:  «Entro  il  31  marzo  di
ciascun anno,» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni due anni,  entro
il mese di marzo,» e la parola: «annuale» e' soppressa; 
        1.2) al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «in  favore  del
conduttore» sono inserite le seguenti:  «non  proprietario  di  altra
abitazione nella provincia» e le parole: «non proprietario  di  altra
abitazione» sono soppresse; 
      2) al comma 3, al primo periodo, le parole:  «non  proprietario
di altra abitazione nella provincia» sono soppresse; 
    o) all'articolo 307,  comma  3-bis,  al  nono  periodo,  dopo  la
parola: «prelazione» sono inserite le seguenti: «tenuto  conto  degli
investimenti effettuati dal  concessionario  durante  il  periodo  di
concessione»; 
    p) all'articolo 2188-bis al comma 1: 
      1) alla lettera a): 
        1.1) al numero  11),  le  parole:  «31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016»; 
        1.2) il numero 16) e' soppresso; 
        1.3) dopo il numero 34) sono inseriti i seguenti: 
  «34-bis) Comando militare esercito Trentino Alto-Adige, entro il 31
maggio 2016; 
  34-ter)  Centro  studi  e  ricerche  di   sanita'   e   veterinaria
dell'Esercito italiano, entro il 31 maggio 2016;»; 
      2) alla lettera b): 
        2.1) al numero 10), le parole: «del 44°  e  184°  battaglioni
sostegno TLC» sono sostituite dalle seguenti: «degli Enti di sostegno
TLC»; 
        2.2) al numero 12), le parole: «alle soppressioni del 2°  FOD
e «sono sostituite dalle seguenti: «alla soppressione»; 
        2.3) al numero  13),  le  parole:  «31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole « conseguenti
alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa  ed  e'  posto
alle dipendenze del Comando delle  Forze  operative  terrestri»  sono
soppresse; 
        2.4) il numero 14) e' soppresso; 
        2.5) al numero  18),  le  parole:  «31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole: «e  transita
alle dipendenze del Comando delle  Forze  operative  terrestri»  sono
sostituite dalle seguenti: «in sistema con  la  riorganizzazione  del
Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter)»; 
        2.6) al numero 21), le parole: «31 dicembre» sono  sostituite
dalle seguenti:  «31  maggio»  e  le  parole:  «in  Comando  militare
esercito interregionale Nord-Ovest» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e ridenominato in  ragione  della  rideterminazione  delle  relative
attribuzioni»; 
        2.7) al numero 22), dopo  la  parola:  «Roma»  sono  aggiunte
infine le seguenti: «in Comando forze operative terrestri  e  Comando
operativo esercito»; 
        2.8)  al  numero  23)  dopo  la  parola:  «riconfigurato»  e'
inserita la seguente: «e ridenominato»; 
        2.9) al  numero  26),  dopo  la  parola:  «riconfigurato»  e'
inserita la seguente: «e ridenominato»; 
        2.10) al numero 27), le parole: «Comando  per  il  territorio
dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione
della rideterminazione e  razionalizzazione  delle»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Comando militare della Capitale, entro il 31  maggio
2016, e' riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere
ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le»; 
        2.11) al  numero  28),  le  parole:  «31  dicembre  2018,  e'
riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «31  maggio  2016,  e'
riconfigurato e ridenominato  in  ragione»  e  dopo  le  parole:  «da
assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»; 
        2.12) al numero 29), le parole:  «il  31  dicembre  2018,  e'
riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2016, e'
riconfigurato e ridenominato  in  ragione»  e  dopo  le  parole:  «da
assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»; 
        2.13) dopo il numero 29) sono inseriti i seguenti: 
  «29-bis) il Comando forze di difesa interregionale Nord,  entro  il
31 maggio 2016, e' ridenominato e  riconfigurato  come  struttura  di
comando a valenza interregionale e multifunzione,  in  ragione  della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  attribuzioni  e  della
riarticolazione delle relative componenti ordinative; 
  29-ter) il Comando delle truppe alpine, entro il 31 maggio 2016, e'
ridenominato e riconfigurato come  struttura  di  comando  a  valenza
interregionale e multifunzione, in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione delle attribuzioni e  della  riarticolazione  delle
relative componenti ordinative; 
  29-quater) il Comando forze di difesa interregionale Sud, entro  il
31 maggio 2016, e' ridenominato e  riconfigurato  come  struttura  di
comando a valenza interregionale e multifunzione,  in  ragione  della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  attribuzioni  e  della
riarticolazione   delle   relative   componenti   ordinative    anche
conseguenti alla soppressione del 2° FOD; 
  29-quinquies) il Comando supporti in Verona, entro il  31  dicembre
2018, e' riconfigurato in Comando delle forze operative terrestri  di
supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni; 
  29-sexies) l'Istituto geografico militare, entro il 31 maggio 2016,
e'   riconfigurato    in    ragione    della    rideterminazione    e
razionalizzazione   delle   proprie    attribuzioni    nel    settore
territoriale.»; 
    q) all'articolo 2188-quater, comma 1: 
      1) alla  lettera  a),  al  numero  1),  la  parola:  «2015»  e'
sostituita dalla seguente: «2016»; 
      2) alla lettera b), dopo il numero 8) e' inserito il  seguente:
«8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (Ogliastra), entro  il
31 maggio 2016 e' riconfigurato e razionalizzato in  riduzione  nelle
strutture e relativi organici.». 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare) e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. 
              Il testo dell'art. 1, commi  5  e  6,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per  la  revisione
          dello strumento militare nazionale e norme  sulla  medesima
          materia), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  16  gennaio
          2013, n. 13, e' il seguente: 
              «Art.  1  (Oggetto  e  modalita'  di  esercizio   della
          delega). - 1.-4. (Omissis). 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo   puo'   adottare   disposizioni   integrative    e
          correttive, con le medesime modalita' e  nel  rispetto  dei
          medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte  non
          superiore al 50 per cento dei risparmi di  spesa  di  parte
          corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma  1,
          lettere c) e d), della presente legge, anche  tenuto  conto
          di quanto  previsto  dall'  art.  3,  comma  155  ,  ultimo
          periodo,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  ,   e
          successive modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro
          il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative,  con
          le medesime procedure  di  cui  al  comma  3  del  presente
          articolo,   al   fine   di   assicurare   la    sostanziale
          equiordinazione nel  rispetto  dei  principi  di  cui  agli
          articoli 2 , comma 1, e 3, comma 3,  della  legge  6  marzo
          1992, n. 216 , e dei criteri direttivi di cui all' art. 8 ,
          comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto  2015,
          n. 124 . 
              6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni
          dei decreti legislativi di cui al  presente  articolo  sono
          effettuati  introducendo  le  necessarie  modificazioni  al
          codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ,  di  seguito  denominato
          «codice dell'ordinamento militare». 
              7. (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  28  gennaio  2014,  n.   7
          (Disposizioni in materia di revisione  in  senso  riduttivo
          dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate
          ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b)  e  d)  della
          legge 31 dicembre 2012, n. 244) e il decreto legislativo 28
          gennaio 2014, n. 8 (Disposizioni in  materia  di  personale
          militare e  civile  del  Ministero  della  difesa,  nonche'
          misure per la funzionalita' della medesima amministrazione,
          a norma degli articoli 2, comma 1, lettere  c)  ed  e),  3,
          commi 1 e 2, e 4,  comma  1,  lettera  e)  della  legge  31
          dicembre 2012, n.  244)  sono  pubblicati  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2014, n. 12. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'art.  14
          della legge 28 novembre 2005, n.  246)  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  18  giugno
          2010, n. 140. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art.  24-bis
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «  Art.  24-bis  (Commissione   interministeriale   per
          l'espressione  del  parere  sulle  cause  degli   incidenti
          occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai
          fini di prevenzione) - 1. (Omissis). 
              2. La composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento
          della commissione interministeriale  di  cui  al  comma  1,
          presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del  volo,  sono
          definiti con decreto del Ministro della difesa, adottato di
          concerto con gli altri Ministri interessati. 
              3. Ai componenti della  commissione  interministeriale,
          nominati per la  durata  di  un  biennio  con  decreto  del
          Ministro della difesa su designazione degli altri  Ministri
          interessati, non e' dovuto alcun compenso, compresi gettoni
          di presenza e rimborsi spese.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  31  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 31 (Comandi regione militare  interforze).  -  1.
          Con uno o piu' decreti del Ministro  della  difesa  possono
          essere costituiti Comandi regione militare  interforze  cui
          devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai
          Comandi e unita' dell'Esercito deputate per il  territorio,
          dai Comandi marittimi della Marina militare e  dai  Comandi
          di regione aerea.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3,  lettera  a),
          dell'art. 95 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 95 (Bande musicali). - 1.-2. (Omissis). 
              3.  Le  bande  musicali  sono  poste  alle   dipendenze
          amministrative e disciplinari: 
              a)  del  Comando  militare   della   Capitale,   quella
          dell'Esercito italiano; 
              b) del Comando marittimo Capitale, quella della  Marina
          militare; 
              c)  del  Comando  dell'Aeronautica  militare  di  Roma,
          quella dell'Aeronautica militare; 
              d) del Comando della  Legione  allievi  carabinieri  di
          Roma, quella dell'Arma dei carabinieri. 
              4. - 6. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  154  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.     154     (Direzione     di     amministrazione
          dell'Aeronautica  militare).   -   1.   La   Direzione   di
          amministrazione  del  Comando  logistico  e'   posta   alle
          dipendenze dell'Ufficio generale Centro di  responsabilita'
          amministrativa  dell'Aeronautica  militare  e   assolve   i
          seguenti compiti: 
              a) assicura il finanziamento degli enti  attraverso  la
          disponibilita' dei fondi  accreditati  dall'amministrazione
          centrale sulle apposite contabilita' speciali e la resa dei
          relativi conti; 
              b)   svolge   le   funzioni   di    natura    giuridico
          amministrativa devolute  in  relazione  all'ordinamento  di
          Forza armata; 
              c) esercita l'azione di  controllo  amministrativo  nei
          confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in  sede  di
          revisione  degli  atti  di   gestione   anche   per   conto
          dell'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero
          della difesa.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  a),
          dell'art. 195 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 195 (Strutture  sanitarie  interforze). -  1.  Le
          strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e
          alle attivita' di medicina legale sono: 
              a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura
          polispecialistica   che   svolge   anche    attivita'    di
          sperimentazione clinica, di  formazione  e  di  ricerca  in
          ambito sanitario e veterinario; 
              b) i Centri  ospedalieri  militari,  aventi  competenze
          nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del
          personale militare; 
              c) i Dipartimenti militari di medicina  legale,  aventi
          competenza medico-legale.». 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 306 del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 306 (Dismissione degli alloggi  di  servizio  del
          Ministero della difesa). - 1. (Omissis). 
              2. Ogni due anni, entro il mese di marzo,  il  Ministro
          della difesa, sentite le competenti Commissioni  permanenti
          della Camera dei deputati e del  Senato  della  Repubblica,
          definisce con proprio decreto  il  piano  di  gestione  del
          patrimonio  abitativo  della  Difesa,   con   l'indicazione
          dell'entita', dell'utilizzo  e  della  futura  destinazione
          degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi  non  piu'
          ritenuti    utili     nel     quadro     delle     esigenze
          dell'amministrazione e quindi  transitabili  in  regime  di
          locazione ovvero alienabili, anche  mediante  riscatto.  Il
          piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
          quali  gli  attuali  utenti  degli  alloggi  di   servizio,
          ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge
          superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono
          mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari  di
          altro  alloggio  di  certificata   abitabilita'.   Con   il
          regolamento sono  fissati  i  criteri  e  le  modalita'  di
          alienazione,  nonche'  il  riconoscimento,  in  favore  del
          conduttore  non  proprietario  di  altra  abitazione  nella
          provincia, del diritto  di  prelazione  all'acquisto  della
          piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto
          e, in caso di mancato esercizio del diritto  di  prelazione
          da  parte  del  conduttore,  le  modalita'  della   vendita
          all'asta con diritto di preferenza in favore del  personale
          militare e civile del Ministero della  difesa.  I  proventi
          derivanti  dalla  gestione   o   vendita   del   patrimonio
          alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di  nuovi
          alloggi  di  servizio  e  per  la  manutenzione  di  quelli
          esistenti. 
              3.  Al   fine   della   realizzazione   del   programma
          pluriennale di cui all'art. 297, il Ministero della  difesa
          provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o
          della nuda proprieta' di alloggi non  piu'  ritenuti  utili
          nel quadro delle esigenze dell'amministrazione,  in  numero
          non inferiore a tremila,  compresi  in  interi  stabili  da
          alienare in blocco, con diritto di prelazione  all'acquisto
          della piena proprieta' ovvero di  opzione  sul  diritto  di
          usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio
          del diritto  di  prelazione  da  parte  dello  stesso,  con
          diritto di preferenza per il personale  militare  e  civile
          del  Ministero  della  difesa,  con   prezzo   di   vendita
          determinato d'intesa con  l'Agenzia  del  demanio,  ridotto
          nella misura massima del 25 per cento e minima del  10  per
          cento, tenendo conto  del  reddito  del  nucleo  familiare,
          della presenza di portatori di handicap tra i componenti di
          tale nucleo e dell'eventuale avvenuta  perdita  del  titolo
          alla concessione e assicurando la permanenza negli  alloggi
          dei conduttori  delle  unita'  immobiliari  e  del  coniuge
          superstite, alle condizioni di cui al comma  2,  con  basso
          reddito familiare, non superiore a quello  determinato  con
          il decreto ministeriale di  cui  al  comma  2,  ovvero  con
          componenti  familiari   portatori   di   handicap,   dietro
          corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita,
          aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti  degli
          alloggi non possono rivenderli  prima  della  scadenza  del
          quinto anno dalla data di acquisto.  I  proventi  derivanti
          dalle alienazioni sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  per  essere  riassegnati  in  apposita  unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della difesa. 
              4. - 5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  3-bis,  dell'art.  307
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 307  (Dismissioni  di  altri  beni  immobili  del
          Ministero della difesa). - 1.-3. Omissis. 
              3-bis. Con uno  o  piu'  decreti,  il  Ministero  della
          difesa, d'intesa con l'Agenzia  del  demanio,  promuove  la
          concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima
          di dieci anni, dei beni immobili militari gia'  individuati
          e proposti per le finalita'  di  cui  all'art.  56-bis  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  che  non
          siano stati  richiesti  in  proprieta'  dai  comuni,  dalle
          province, dalle citta' metropolitane  e  dalle  regioni.  I
          medesimi immobili sono concessi, a  cura  dell'Agenzia  del
          demanio, nello stato di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si
          trovano  e  nel  rispetto  delle  volumetrie  esistenti,  a
          chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa
          nella quale  dimostri  di  essere  in  possesso  di  idonei
          requisiti  economici  e   imprenditoriali   per   la   loro
          valorizzazione, nonche' di  un  piano  di  utilizzo.  Sulla
          accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa
          con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni.
          La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni
          immobili ad essa trasferiti, e' condizionata al  versamento
          di un deposito  cauzionale,  infruttifero,  rilasciato  nei
          termini e secondo  le  modalita'  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 novembre 2012,  n.  236,  in
          quanto compatibili, che sara' restituito al  termine  della
          concessione, salvo il mancato adempimento  dell'obbligo  di
          valorizzazione o il  deterioramento  del  bene  stesso.  Il
          concessionario, per tutta la durata della  concessione,  si
          impegna   a   mantenere   indenne   l'Amministrazione    da
          qualsivoglia  rivendicazione  relativa  agli  immobili.  Le
          procedure e i tempi per la concessione sono i  medesimi  di
          cui al citato art. 56-bis, nei  limiti  in  cui  essi  sono
          compatibili.  Qualora,   entro   tre   anni   dall'avvenuto
          trasferimento,   l'assegnatario   del   bene   non    abbia
          valorizzato il bene nei termini indicati al  momento  della
          concessione, l'Agenzia del demanio si riserva  la  facolta'
          di  revocare  la  medesima   mediante   una   dichiarazione
          unilaterale   comunicata   all'assegnatario   stesso.    La
          concessione  non  e'  rinnovabile.  Entro  sei  mesi  dalla
          scadenza, l'Agenzia  del  demanio  avvia  le  procedure  ad
          evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo  al
          concessionario il diritto di prelazione tenuto conto  degli
          investimenti effettuati durante il periodo di  concessione.
          In caso di mancata aggiudicazione, le opere e  i  manufatti
          eventualmente  realizzati  dal  concessionario   sul   bene
          immobile oggetto della concessione restano  acquisiti  allo
          Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva  la  facolta'
          dell'autorita' concedente di ordinare la  restituzione  del
          bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito  non
          puo' essere oggetto di trasferimento,  a  qualsiasi  titolo
          giuridico,  prima   di   cinque   anni   dall'acquisizione.
          All'Amministrazione concedente e' data facolta', comunque e
          a suo insindacabile  giudizio,  di  rientrare  nella  piena
          proprieta' dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto
          con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede  di
          cessione,  o  quando  subentra  un  interesse  pubblico   a
          riacquisire l'immobile concesso. 
              4 - 11-bis. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2188-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2188-bis (Disposizioni transitorie in materia  di
          provvedimenti di  soppressione  e  di  riconfigurazione  di
          comandi, enti e altre  strutture  ordinative  dell'Esercito
          italiano). - 1. Ai fini del conseguimento, in concorso  con
          i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter  e
          2188-quater, della contrazione strutturale complessiva  non
          inferiore al 30% imposta dall'art. 2, comma 1, lettera  b),
          della legge 31  dicembre  2012,  n.  244,  nonche'  per  il
          raggiungimento degli  assetti  ordinamentali  dell'Esercito
          italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati
          ai sensi dell'art. 10, comma 3, sentite, per le materie  di
          competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative,  i
          provvedimenti di soppressione, ovvero di  riconfigurazione,
          di comandi, enti e  altre  strutture  ordinative  di  Forza
          armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e  b),
          secondo  la  tempistica  affianco  di  ciascuno   di   essi
          indicata: 
              a) provvedimenti di soppressione: 
              1) - 10) (Omissis).; 
              11) Comando 2° FOD entro il 31 maggio 2016; 
              12) - 15) (Omissis).; 
              16) (soppresso).; 
              17) - 34) (Omissis).; 
              34-bis) Comando Militare Esercito Trentino Alto  Adige,
          entro il 31 maggio 2016; 
              34-ter)  Centro  studi  e   ricerche   di   sanita'   e
          veterinaria dell'Esercito  italiano,  entro  il  31  maggio
          2016; 
              b) provvedimenti di riconfigurazione: 
              1) - 9) (Omissis).; 
              10)    il    Polo    Mantenimento    dei    mezzi    di
          Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di  Roma,
          entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in  ragione  della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle  proprie
          dipendenze degli Enti di sostegno TLC; 
              11) omissis; 
              12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il  31
          dicembre 2014 e' riconfigurato in Comando Forze  di  Difesa
          Interregionale SUD  in  ragione  della  rideterminazione  e
          razionalizzazione delle relative  attribuzioni  conseguenti
          alla soppressione del Centro documentale di Napoli; 
              13) il Comando Divisione "Acqui", entro  il  31  maggio
          2016, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione  e
          razionalizzazione delle relative attribuzioni; 
              14) (soppresso).; 
              15) - 17) (Omissis).; 
              18) il Comando Divisione "Tridentina", entro 31  maggio
          2016, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione  e
          razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al
          nuovo    assetto    ordinamentale    dell'Area    operativa
          dell'Esercito  in  sistema  con  la  riorganizzazione   del
          Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter); 
              19) - 20) (Omissis).; 
              21) il Comando  Regione  Militare  NORD,  entro  il  31
          maggio 2016, e' riconfigurato  e  ridenominato  in  ragione
          della rideterminazione delle relative attribuzioni; 
              22) il Comando Forze Operative  Terrestri,  attualmente
          dislocato  a  Verona,  entro  il  31  dicembre   2018,   e'
          riconfigurato nella sede di Roma in Comando Forze Operative
          Terrestri e Comando Operativo Esercito; 
              23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro  il  31
          dicembre 2018, e' riconfigurato e ridenominato  in  ragione
          della rideterminazione e razionalizzazione  delle  relative
          attribuzioni  conseguenti  alle  soppressioni  del  Comando
          Militare  Esercito  Molise  e  del  Centro  Documentale  di
          Chieti; 
              24) - 25) (Omissis).; 
              26) il Comando militare Esercito Marche,  entro  il  31
          dicembre 2018, e' riconfigurato e ridenominato  in  ragione
          della rideterminazione e razionalizzazione  delle  relative
          attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  del   Centro
          Documentale di Ancona; 
              27) il Comando militare della  Capitale,  entro  il  31
          maggio 2016, e' riconfigurato  in  ragione  dei  compiti  e
          funzioni  da  assolvere  ed  entro  il  31  dicembre   2018
          acquisisce  le  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
          soppressione del Centro Documentale di Roma; 
              28) il Comando militare autonomo della Sardegna,  entro
          il 31 maggio  2016,  e'  riconfigurato  e  ridenominato  in
          ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed  entro  il  31
          dicembre 2018 acquisisce le funzioni del  soppresso  Centro
          Documentale di Cagliari; 
              29) il Comando militare autonomo della  Sicilia,  entro
          il 31 maggio  2016,  e'  riconfigurato  e  ridenominato  in
          ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed  entro  il  31
          dicembre 2018 acquisisce le funzioni del  soppresso  Centro
          Documentale di Palermo; 
              29-bis) il Comando Forze di Difesa Interregionale NORD,
          entro il 31 maggio 2016, e'  ridenominato  e  riconfigurato
          come  struttura  di  comando  a  valenza  interregionale  e
          multifunzione,  in   ragione   della   rideterminazione   e
          razionalizzazione    delle     attribuzioni     e     della
          riarticolazione delle relative componenti ordinative; 
              29-ter) il Comando delle Truppe  Alpine,  entro  il  31
          maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato come struttura
          di comando a valenza  interregionale  e  multifunzione,  in
          ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione  delle
          attribuzioni  e  della   riarticolazione   delle   relative
          componenti ordinative; 
              29-quater) il Comando Forze  di  Difesa  Interregionale
          SUD,  entro  il  31  maggio   2016,   e'   ridenominato   e
          riconfigurato  come  struttura   di   comando   a   valenza
          interregionale   e   multifunzione,   in   ragione    della
          rideterminazione e razionalizzazione delle  attribuzioni  e
          della riarticolazione delle relative componenti  ordinative
          anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD; 
              29-quinquies) il Comando Supporti in Verona,  entro  il
          31 dicembre 2018, e' riconfigurato in Comando  delle  Forze
          Operative  Terrestri  di   Supporto,   in   ragione   della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle   relative
          attribuzioni; 
              29-sexies) l'Istituto Geografico Militare, entro il  31
          maggio   2016,   e'   riconfigurato   in   ragione    della
          rideterminazione   e   razionalizzazione   delle    proprie
          attribuzioni nel settore territoriale.». 
              - Si riporta il testo del comma 1, lettera  a),  numero
          1) e lettera b), numero 8-bis) dell'art. 2188-quater  come,
          rispettivamente modificato e inserito dal presente decreto: 
              «Art. 2188-quater (Disposizioni transitorie in  materia
          di provvedimenti di soppressione e di  riconfigurazione  di
          comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica
          militare). - 1. Ai fini del conseguimento, in concorso  con
          i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis  e
          2188-ter, della  contrazione  strutturale  complessiva  non
          inferiore al 30% imposta dall'art. 2, comma 1, lettera  b),
          della legge 31  dicembre  2012,  n.  244,  nonche'  per  il
          raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica
          militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati
          ai sensi dell'art. 10, comma 3, sentite, per le materie  di
          competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative,  i
          provvedimenti di soppressione, ovvero di  riconfigurazione,
          di comandi, enti e  altre  strutture  ordinative  di  Forza
          armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e  b),
          secondo  la  tempistica  affianco  di  ciascuno   di   essi
          indicata: 
              a) provvedimenti di soppressione: 
              1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre
          2016; 
              2) Distaccamento Aeroportuale con sede  a  Elmas  (CA),
          entro il 31 dicembre 2015; 
              b) provvedimenti di riconfigurazione: 
              1) - 8) (Omissis).; 
              8-bis) Poligono interforze di  Salto  di  Quirra  (OG),
          entro il 31 maggio 2016 e' riconfigurato  e  razionalizzato
          in riduzione nelle strutture e relativi organici. 
              2. (Omissis).».