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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 25

Attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. (16G00032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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Testo in vigore dal: 18-3-2016
al: 24-5-2016
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2013/50/UE del 22 ottobre 2013 recante  modifica
della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
sull'armonizzazione degli  obblighi  di  trasparenza  riguardanti  le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativa  al  prospetto   da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari, e la direttiva  2007/14/CE  della  Commissione,
che stabilisce le modalita' di applicazione  di  talune  disposizioni
della direttiva 2004/109/CE; 
  Vista la direttiva 2013/34/UE del 26  giugno  2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio,  ai  bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,
recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE  e  83/349/CEE
del Consiglio; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2014 in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 5 e l'allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  139,  recante
attuazione   della   direttiva   2013/34/UE   relativa   ai   bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di
talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva
2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per
la parte relativa alla disciplina del  bilancio  di  esercizio  e  di
quello consolidato per le societa' di capitali e gli  altri  soggetti
individuati dalla legge; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera w) e' sostituita  dalla  seguente:  «w)  "emittenti
quotati": i  soggetti,  italiani  o  esteri,  inclusi  i  trust,  che
emettono strumenti finanziari quotati  in  un  mercato  regolamentato
italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle  negoziazioni
in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei
valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali  valori  non  sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;»; 
    b) alla lettera w-quater): 
      1) al numero 1) la parola: «le» e' sostituita  dalla  seguente:
«gli» e le parole: «della Comunita' europea, aventi sede  in  Italia»
sono sostituite dalle seguenti:  «dell'Unione  europea,  aventi  sede
legale in Italia»; 
      2) al numero 2) le parole:  «della  Comunita'  europea,  aventi
sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea,
aventi sede legale in Italia»; 
      3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3)  gli  emittenti
valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in  uno
Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati  membri  in  cui  i  propri
valori  mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato. La scelta dello Stato membro  d'origine  resta  valida
salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai
sensi del numero 5) e abbia comunicato tale scelta;»; 
      4) al numero 4), dopo le parole: «aventi sede» e'  inserita  la
seguente: «legale», al secondo periodo le parole: «come Stato membro»
sono soppresse e, al  terzo  periodo,  le  parole:  «della  Comunita'
europea» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dell'Unione  europea,  o
salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui
ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera»; 
      5) dopo il numero 4)  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis)  gli
emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori  mobiliari  non  sono
piu' ammessi alla negoziazione  in  un  mercato  regolamentato  dello
Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri  Stati  membri  e,  se  del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto  l'Italia
come nuovo Stato membro d'origine;»; 
    c)  la  lettera  w-quater.1)  e'   sostituita   dalla   seguente:
«w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da  altre  disposizioni  di
legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate,  il  cui
fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione  delle
proprie azioni, sia inferiore a  300  milioni  di  euro,  ovvero  che
abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500  milioni  di
euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato entrambi i predetti limiti  per  tre  anni  consecutivi.  La
Consob stabilisce con regolamento  le  disposizioni  attuative  della
presente lettera, incluse le modalita' informative  cui  sono  tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero  alla  perdita  della
qualifica di PMI. La Consob sulla  base  delle  informazioni  fornite
dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il  proprio  sito
internet.». 
  2. All'articolo 62, comma 2, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) le parole: «e degli strumenti finanziari» sono
soppresse; 
    b) dopo la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:  «a-bis)  le
condizioni e le modalita'  di  ammissione  alla  quotazione,  nonche'
quelle relative  all'ammissione  alle  negoziazioni  degli  strumenti
finanziari e alla loro esclusione e sospensione  dalla  quotazione  e
dalle negoziazioni;». 
  3. All'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la sospensione  degli
strumenti finanziari» sono inserite le seguenti: «dalla quotazione  e
dalle negoziazioni»; 
    b) al comma 1-bis, lettera a),  dopo  le  parole:  «decisioni  di
ammissione» sono inserite le seguenti: «alle negoziazioni» e dopo  le
parole:  «e  di  esclusione»  sono  inserite  le   seguenti:   «dalle
negoziazioni»; 
    c) al comma 1-ter, dopo le parole: «L'ammissione, l'esclusione  e
la sospensione» sono inserite le seguenti: «dalla quotazione e». 
  4. Dopo l'articolo 91 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' inserito il seguente: 
    «Art. 91-bis (Comunicazione dello Stato membro d'origine).  -  1.
Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1,  lettera  w-quater),  gli
emittenti  comunicano  lo  Stato  membro  d'origine  in   conformita'
all'articolo 113-ter e alle disposizioni adottate  dalla  Consob  con
regolamento. La medesima comunicazione e' effettuata  alle  autorita'
competenti dello Stato membro in cui l'emittente ha la  sede  legale,
ove applicabile, nonche' alle autorita' competenti dello Stato membro
d'origine e degli Stati membri ospitanti. 
    2. Per gli emittenti indicati all'articolo 1,  comma  1,  lettera
w-quater), numeri 3), 4)  e  4-bis),  che  non  hanno  effettuato  la
comunicazione dello Stato membro d'origine entro tre mesi dalla  data
in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla  negoziazione,  per
la  prima  volta  nell'Unione  europea,  unicamente  in  un   mercato
regolamentato italiano, lo Stato membro d'origine  e'  l'Italia.  Per
gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione  in  mercati
regolamentati di piu' Stati  membri,  inclusa  l'Italia,  in  assenza
della comunicazione richiesta dal comma  1,  sia  l'Italia  che  tali
altri Stati membri sono considerati Stato membro d'origine, fino alla
successiva scelta e relativa comunicazione.». 
  5. All'articolo 93-bis, comma 1, lettera f),  n.  3),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  le  parole:  «2003/71/CE»  sono
sostituite dalle seguenti: «2013/50/UE»  e  le  parole:  «qualora  lo
Stato membro d'origine  non  fosse  stato  determinato  da  una  loro
scelta;» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti circostanze:
3.1 qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato  da
una loro scelta, o 3.2 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera
i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE». 
  6. All'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 
  7. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le  parole:  «centoventi  giorni»  sono  sostituite
dalla seguenti: «quattro mesi»; 
    b) al comma 1-ter le parole: «e alla societa' di revisione»  sono
sostituite dalle seguenti: «, al revisore legale o alla  societa'  di
revisione legale»; 
    c) al comma 2 le parole: «Entro sessanta  giorni  dalla  chiusura
del  primo  semestre  dell'esercizio,  gli»  sono  sostituite   dalla
seguente: «Gli» e dopo le parole: «Stato membro d'origine pubblicano»
sono inserite le seguenti: «, quanto prima possibile e comunque entro
tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio,»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con il  regolamento
di cui al  comma  6,  la  Consob  puo'  disporre,  nei  confronti  di
emittenti aventi l'Italia come Stato membro  d'origine,  inclusi  gli
enti finanziari, l'obbligo  di  pubblicare  informazioni  finanziarie
periodiche aggiuntive consistenti al  piu'  in:  a)  una  descrizione
generale della situazione  patrimoniale  e  dell'andamento  economico
dell'emittente  e  delle  sue  imprese  controllate  nel  periodo  di
riferimento; b) una illustrazione  degli  eventi  rilevanti  e  delle
operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro
incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente  e  delle  sue
imprese controllate.»; 
    e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi  di  cui
al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di impatto  effettuata
ai sensi dell'articolo 14, comma 24-quater, della legge  28  novembre
2005,  n.  246.  Quest'ultima,   in   conformita'   alla   disciplina
comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave  comparatistica,
la sussistenza delle seguenti condizioni: 
      a)  le  informazioni  finanziarie  periodiche  aggiuntive   non
comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e  medi
emittenti interessati; 
      b)  il  contenuto  delle  informazioni  finanziarie  periodiche
aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori  che  contribuiscono
alle decisioni di investimento assunte dagli investitori; 
      c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive  richieste
non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al  rendimento
a breve termine degli emittenti e non  incidono  negativamente  sulle
possibilita' di accesso dei  piccoli  e  medi  emittenti  ai  mercati
regolamentati.»; 
    f) al comma 6, all'alinea, la parola: «comunitaria» e' sostituita
dalla seguente:  «europea»  e  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) i termini e le modalita' di pubblicazione dei documenti
di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali  informazioni  aggiuntive  di
cui al comma 5;». 
  8. Dopo l'articolo 154-ter  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
    «Art. 154-quater (Trasparenza dei pagamenti ai governi). - 1. Gli
emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come  Stato  membro  d'origine,
operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere
h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicano,
nel proprio sito internet e con le  altre  modalita'  previste  dalla
Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta
in conformita' alle disposizioni contenute nel Capo  I  del  medesimo
decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. 
    2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un
periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione. 
    3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.». 
  9. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  nei  confronti  delle
societa'  quotate  nei  mercati   regolamentati   che   omettono   le
comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera  a),
si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative: 
      a) una dichiarazione pubblica indicante  la  persona  giuridica
responsabile della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  diecimila  a
euro dieci milioni, ovvero, se superiore, fino al  cinque  per  cento
del fatturato complessivo annuo.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma  1,
nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera  a),  salvo
che il fatto  costituisca  reato,  nei  confronti  dei  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione  o  di  controllo,
nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia  contribuito  a
determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o
dell'ente, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative: 
      a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile
della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  diecimila  a
euro due milioni.»; 
    c) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il  seguente:  «1-quater.  Nei
casi  di  inosservanza  dell'ordine  di   eliminare   le   infrazioni
contestate e di astenersi  dal  ripeterle,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione  originariamente
contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto
per le persone giuridiche nei  confronti  delle  quali  e'  accertata
l'inosservanza dell'ordine, si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro due  milioni  nei  confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o  di
controllo, nonche' del personale,  qualora  la  loro  condotta  abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da  parte  della
persona giuridica.». 
  10. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il  fatto
costituisca reato, nei confronti di  societa',  enti  o  associazioni
tenuti a effettuare le comunicazioni  previste  dagli  articoli  114,
114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi
di cui all'articolo 115-bis  per  l'inosservanza  delle  disposizioni
degli articoli medesimi o delle relative disposizioni  attuative,  si
applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative: 
      a) una dichiarazione pubblica indicante  la  persona  giuridica
responsabile della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  a
euro dieci milioni, o se superiore  fino  al  cinque  per  cento  del
fatturato complessivo annuo.»; 
    b) dopo il  comma  1  sono  inseriti  i  seguenti:  «1.1.  Se  le
comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica,
salvo che il fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  violazione  si
applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra  la  causa
di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, le seguenti misure
e sanzioni amministrative: 
      a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile
della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  a
euro due milioni. 
      1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o  di
controllo, nonche' del personale,  qualora  la  loro  condotta  abbia
contribuito a determinare dette violazioni  da  parte  della  persona
giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo  190-bis,
comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative  previste  dal  comma
1.1.»; 
    c) al comma 1-quater le parole: «La stessa  sanzione  di  cui  al
comma 1 e' applicabile» sono sostituite dalle  seguenti:  «Le  stesse
sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano»; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che il  fatto
costituisca reato, nei casi di omissione  delle  comunicazioni  delle
partecipazioni  rilevanti   e   dei   patti   parasociali   previste,
rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122,  commi
1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti  dagli  articoli
120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122,  comma  4,  nei  confronti  di
societa', enti o associazioni, si  applicano  le  seguenti  misure  e
sanzioni amministrative: 
      a)   una   dichiarazione   pubblica   indicante   il   soggetto
responsabile della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  diecimila  a
euro dieci milioni, o, se superiore, fino al  cinque  per  cento  del
fatturato complessivo annuo.»; 
    e) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2.1. Salvo  che  il
fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate  nel  comma  2
sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applicano
le seguenti misure e sanzioni amministrative: 
      a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile
della violazione e la natura della stessa; 
      b)  un  ordine  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal  ripeterle,  quando  le  infrazioni
stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita'; 
      c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro  diecimila  a
euro due milioni. 
      2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti  dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o  di
controllo, nonche' del personale,  qualora  la  loro  condotta  abbia
contribuito a determinare dette violazioni  da  parte  della  persona
giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo  190-bis,
comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative  previste  dal  comma
2.1. 
      2.3.  Nei  casi  di  ritardo   delle   comunicazioni   previste
dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4,  non  superiore  a  due  mesi,
l'importo minimo edittale delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
indicate nei commi 2 e 2.1 e' pari a euro cinquemila. 
      2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come
conseguenza della violazione stessa e' superiore  ai  limiti  massimi
edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del  presente  articolo,
la sanzione amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino  al  doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile.»; 
    f) il comma 2-bis e' soppresso; 
    g) al comma 3 le parole: «La sanzione indicata nel comma 2, primo
periodo, si» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro  diecimila  a  euro  un  milione  e
cinquecentomila»; 
    h) dopo il comma 3-ter e' aggiunto il  seguente:  «3-quater.  Nel
caso di violazione degli ordini previsti  dal  presente  articolo  si
applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.». 
  11. All'articolo 194-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo le  parole:  «Nella  determinazione»  sono
inserite le seguenti: «del tipo e». 
  12. All'articolo 194-quater, comma 1, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «115-bis» sono soppresse. 
  13. All'articolo 194-quinquies, comma 1, lettera  c),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  parole:  «comma  1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1.1 e 1.2,» e le parole:  «comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3,». 
  14. All'articolo 195-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 158,  le  parole:  «nel  Bollettino»
sono soppresse e dopo le parole:  «della  Consob»  sono  inserite  le
seguenti: «, in conformita' alla normativa europea di riferimento.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - La Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della
          direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   sull'armonizzazione    degli    obblighi    di
          trasparenza riguardanti le informazioni sugli  emittenti  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato,   la   direttiva   2003/71/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, relativa  al  prospetto
          da pubblicare per l'offerta pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione  di  strumenti  finanziari,  e  la   direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE e' pubblicata nella GU n. L 294 del 6  novembre
          2013. 
              - La Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  26  giugno  2013,  relativa   ai   bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GU  n.  L  182
          del 29 giugno 2013. 
              - La legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  legge  di  delegazione
          europea 2014) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          luglio 2015, n. 176. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3 dell'art.
          1, dell'art. 5 e dell'allegato B della citata legge n.  114
          del 2015: 
              «Art. 1.  -  Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive europee 
              1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. (Omissis). 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              (Omissis).» 
              «Art. 5. Principi e criteri direttivi per  l'attuazione
          della direttiva 2013/50/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della
          direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   sull'armonizzazione    degli    obblighi    di
          trasparenza riguardanti le informazioni sugli  emittenti  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato,  della  direttiva  2003/71/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, relativa  al  prospetto
          da pubblicare per l'offerta pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva  2013/50/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della
          direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   sull'armonizzazione    degli    obblighi    di
          trasparenza riguardanti le informazioni sugli  emittenti  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato,  della  direttiva  2003/71/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, relativa  al  prospetto
          da pubblicare per l'offerta pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE, il Governo  e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art.  1,  comma  1,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) apportare al testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
          della direttiva  e  delle  relative  misure  di  esecuzione
          nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove  opportuno,  il
          ricorso  alla  disciplina  secondaria  e   attribuendo   le
          competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva
          medesima alla Commissione nazionale per le  societa'  e  la
          borsa (CONSOB), quale autorita' competente, secondo  quanto
          previsto dal citato testo unico; 
                b) prevedere,  ove  opportuno,  l'innalzamento  della
          soglia minima prevista dal citato testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di  obblighi
          di  comunicazione  delle  partecipazioni   rilevanti,   nel
          rispetto di quanto disposto  dalla  direttiva  2004/109/CE,
          come modificata  dalla  direttiva  2013/50/UE,  nonche'  le
          occorrenti modificazioni al fine di realizzare il  migliore
          coordinamento con le altre disposizioni vigenti; 
                c) attribuire alla CONSOB il potere di disporre,  con
          proprio regolamento e  in  conformita'  con  le  previsioni
          della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle
          informazioni  finanziarie  periodiche  aggiuntive  con  una
          frequenza  maggiore  rispetto  alle  relazioni  finanziarie
          annuali e alle relazioni finanziarie semestrali; 
                d) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla
          disciplina  della  direttiva  e  ai  principi   e   criteri
          direttivi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  le  occorrenti
          modificazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione
          europea, per  i  settori  interessati  dalla  direttiva  da
          attuare, al fine di realizzare  il  migliore  coordinamento
          con le altre  disposizioni  vigenti,  e  di  assicurare  un
          adeguato regime di trasparenza in materia  di  informazione
          sugli  emittenti  garantendo  un   appropriato   grado   di
          protezione dell'investitore e la piu'  ampia  tutela  della
          stabilita'  finanziaria  e  assicurando  i  piu'   adeguati
          obblighi di informazione e correttezza. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica  e  le  autorita'  interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              «Allegato B 
              (art. 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della  direttiva  89/391/CEE)  e
          che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di  recepimento
          1º luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  139
          (Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai  bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE e  abrogazione  delle  direttive
          78/660/CEE  e  83/349/CEE,  per  la  parte  relativa   alla
          disciplina  del  bilancio  di   esercizio   e   di   quello
          consolidato  per  le  societa'  di  capitali  e  gli  altri
          soggetti  individuati  dalla  legge)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1. Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  "IVASS":  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art.  54  del
          regolamento (UE) n.  1093/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi  o  attivita'
          di investimento, avente sede legale e direzione generale in
          Italia; 
              f) "impresa di  investimento  comunitaria":  l'impresa,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale  in  un  medesimo   Stato   comunitario,   diverso
          dall'Italia; 
              g)   "impresa   di   investimento    extracomunitaria":
          l'impresa, diversa  dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere
          servizi o attivita' di investimento, avente sede legale  in
          uno Stato extracomunitario; 
              h) "imprese di investimento": le SIM e  le  imprese  di
          investimento comunitarie ed extracomunitarie; 
              i) "societa'  di  investimento  a  capitale  variabile"
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) "societa'  di  investimento  a  capitale  fisso"
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
              j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio"
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) "Oicr italiani": i fondi comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m) "Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani" (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
              m-bis) "Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE,  costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA  italiano):  il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
              m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'art. 39; 
              m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)":  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non  UE)":  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  "fondo  europeo  per  il  venture  capital"
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
              m-octies) "fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale"
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)  "investitori  professionali":  i   clienti
          professionali ai sensi dell'art.  6,  commi  2-quinquies  e
          2-sexies; 
              m-duodecies)   "investitori    al    dettaglio":    gli
          investitori che non sono investitori professionali; 
              n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  "societa'  di   gestione   UE":   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  "gestore  di  FIA  UE"  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) "gestore": la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) "depositario di Oicr": il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    "depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder":  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) "quote e azioni di  Oicr":  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento  comunitarie  con  succursale  in  Italia,  le
          imprese  di  investimento  extracomunitarie,  le  Sgr,   le
          societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
          le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche' gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
          italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia  e
          le banche extracomunitarie, autorizzate  all'esercizio  dei
          servizi o delle attivita' di investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              r-quater) "rating del credito": un parere  relativo  al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)
          n. 1060/2009; 
              r-quinquies)  "agenzia  di  rating  del  credito":  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A  e  B  della
          tabella allegata al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato comunitario di origine;»; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o  esteri,
          inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari  quotati
          in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di  ricevute
          di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un   mercato
          regolamentato, per emittente  si  intende  l'emittente  dei
          valori mobiliari rappresentati, anche qualora  tali  valori
          non  sono  ammessi  alla   negoziazione   in   un   mercato
          regolamentato; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          che consente o facilita l'incontro, al  suo  interno  e  in
          base a regole non discrezionali, di interessi  multipli  di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, ammessi alla  negoziazione  conformemente  alle
          regole  del  mercato  stesso,  in  modo  da  dare  luogo  a
          contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
          autorizzato e funziona regolarmente; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati italiani o di altro Stato membro  dell'Unione
          europea, aventi sede legale in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2), aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del  numero  5)  e
          abbia comunicato tale scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
              4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3)  e  4)  i  cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet. 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
              w-sexies)    "provvedimenti    di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
              1) l'amministrazione straordinaria, nonche'  le  misure
          adottate nel suo ambito; 
              2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4; 
              3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti  1
          e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  62  del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 62. Regolamento del mercato 
              1. - 1-quater. (Omissis). 
              2. Le societa'  di  gestione  si  dotano  di  regole  e
          procedure trasparenti e non discrezionali che  garantiscono
          una negoziazione corretta e  ordinata  nonche'  di  criteri
          obiettivi  che  consentono  l'esecuzione  efficiente  degli
          ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina: 
              a) le condizioni  e  le  modalita'  di  ammissione,  di
          esclusione  e  di   sospensione   degli   operatori   dalle
          negoziazioni; 
              a-bis) le condizioni e le modalita' di ammissione  alla
          quotazione, nonche'  quelle  relative  all'ammissione  alle
          negoziazioni  degli  strumenti  finanziari  e   alla   loro
          esclusione  e  sospensione   dalla   quotazione   e   dalle
          negoziazioni; 
              b) le condizioni e  le  modalita'  per  lo  svolgimento
          delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
          e degli emittenti; 
              c)  le  modalita'  di  accertamento,  pubblicazione   e
          diffusione dei prezzi; 
              d) i  tipi  di  contratti  ammessi  alle  negoziazioni,
          nonche' i criteri per la  determinazione  dei  quantitativi
          minimi negoziabili; 
              d-bis)  le   condizioni   e   le   modalita'   per   la
          compensazione, liquidazione  e  garanzia  delle  operazioni
          concluse sui mercati. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 64. Organizzazione e funzionamento del mercato  e
          delle societa' di gestione 
              01. La Consob, con proprio regolamento,  individua  gli
          adempimenti informativi  delle  societa'  di  gestione  nei
          propri   confronti,   nonche',   avendo    riguardo    alla
          trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni  e
          alla  tutela  degli  investitori  e  in  conformita'   alle
          disposizioni  della  direttiva  2004/39/CE,   i   requisiti
          generali di organizzazione delle societa' di  gestione  dei
          mercati regolamentati. 
              1. La societa' di gestione: 
              a) predispone le  strutture,  fornisce  i  servizi  del
          mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti; 
              b)  adotta  tutti  gli  atti  necessari  per  il   buon
          funzionamento  del  mercato   e   predispone   e   mantiene
          dispositivi e  procedure  efficaci  per  il  controllo  del
          rispetto del regolamento; 
              b-bis) adotta le disposizioni e gli  atti  necessari  a
          prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
          e manipolazioni del mercato; 
              c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la  sospensione
          degli  strumenti  finanziari  dalla  quotazione   e   dalle
          negoziazioni  e  degli  operatori  dalle   negoziazioni   e
          comunica immediatamente le proprie decisioni  alla  CONSOB;
          l'esecuzione   delle   decisioni   di    ammissione    alle
          negoziazioni di azioni  ordinarie,  di  obbligazioni  e  di
          altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli
          Stati membri dell'Unione europea, dalle banche  comunitarie
          e  dalle  societa'  con  azioni  quotate  in   un   mercato
          regolamentato nonche'  delle  decisioni  di  esclusione  di
          azioni  dalle  negoziazioni  e'  sospesa  finche'  non  sia
          decorso il termine indicato al  comma  1-bis,  lettera  a);
          tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle
          negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in  regime  di
          esenzione dall'obbligo di pubblicare il  prospetto  nonche'
          per l'ammissione di  lotti  supplementari  di  azioni  gia'
          ammesse alle negoziazioni; 
              d) comunica alla CONSOB le violazioni  del  regolamento
          del mercato, segnalando le iniziative assunte; 
              e); 
              f) provvede agli altri  compiti  a  essa  eventualmente
          affidati dalla CONSOB. 
              1-bis. La CONSOB 
              a)  puo'  vietare  l'esecuzione  delle   decisioni   di
          ammissione  alle  negoziazioni  e   di   esclusione   dalle
          negoziazioni  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  secondo
          periodo, ovvero ordinare la  revoca  di  una  decisione  di
          sospensione degli strumenti finanziari  e  degli  operatori
          dalle negoziazioni, entro  cinque  giorni  dal  ricevimento
          della comunicazione di cui al  comma  1,  lettera  c),  se,
          sulla base degli elementi  informativi  diversi  da  quelli
          valutati, ai  sensi  del  regolamento  del  mercato,  dalla
          societa' di gestione nel corso della  propria  istruttoria,
          ritiene  la  decisione  contraria  alle  finalita'  di  cui
          all'art. 74, comma 1; 
              b) puo' chiedere alla societa'  di  gestione  tutte  le
          informazioni che ritenga utili  per  i  fini  di  cui  alla
          lettera a); 
              c) puo' chiedere alla societa' di gestione l'esclusione
          o  la  sospensione  degli  strumenti  finanziari  e   degli
          operatori dalle negoziazioni. 
              1-ter.  L'ammissione,  l'esclusione  e  la  sospensione
          dalla  quotazione  e  dalle  negoziazioni  degli  strumenti
          finanziari emessi da una societa' di gestione in un mercato
          da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In  tali  casi,
          la  CONSOB  determina  le  modificazioni  da  apportare  al
          regolamento del  mercato  per  assicurare  la  trasparenza,
          l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
          investitori, nonche' per regolare le ipotesi  di  conflitto
          d'interessi.  L'ammissione  dei   suddetti   strumenti   e'
          subordinata all'adeguamento del  regolamento  del  relativo
          mercato. 
              1-quater. Nel caso in  cui  uno  strumento  finanziario
          risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'art.
          67, comma 1, la Consob: 
              a) rende pubbliche le decisioni assunte  ai  sensi  del
          comma  1-bis,  lettera  c),  e  ne  informa  le   autorita'
          competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei
          quali lo strumento finanziario oggetto della  decisione  e'
          ammesso a negoziazione; 
              b) informa le autorita' competenti  degli  altri  Stati
          membri della decisione di sospensione o esclusione  di  uno
          strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base  della
          comunicazione ricevuta dalla societa' di gestione ai  sensi
          del comma 1, lettera c). 
              1-quinquies. Le disposizioni di cui al  comma  01  sono
          adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi  di  societa'
          di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
          obbligazionari privati e pubblici,  diversi  da  titoli  di
          Stato,  nonche'  di  societa'  di   gestione   di   mercati
          regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,  comma  2,
          lettera b), e di strumenti finanziari  derivati  su  titoli
          pubblici, su tassi di interesse e su valute. 
              1-sexies. Salvo quando cio' possa  causare  danni  agli
          interessi degli investitori  o  all'ordinato  funzionamento
          del  mercato,  la  Consob   richiede   la   sospensione   o
          l'esclusione   di   uno   strumento    finanziario    dalle
          negoziazioni in un mercato regolamentato nei  casi  in  cui
          tale   strumento   finanziario   sia   stato   oggetto   di
          provvedimento di  sospensione  o  esclusione  da  parte  di
          autorita' competenti di altri Stati membri.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 93-bis  del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 93-bis. Definizioni 
              1. Nel presente Capo si intendono per: 
              a)  "strumenti   finanziari   comunitari":   i   valori
          mobiliari e le quote di Oicr chiusi; 
              b) "titoli di capitale": le azioni  e  altri  strumenti
          negoziabili  equivalenti  ad  azioni  di  societa'  nonche'
          qualsiasi altro tipo di strumento  finanziario  comunitario
          negoziabile che  attribuisca  il  diritto  di  acquisire  i
          summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di
          diritti che essi conferiscono,  purche'  gli  strumenti  di
          quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle  azioni
          sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto
          emittente; 
              c) "strumenti diversi dai titoli  di  capitale":  tutti
          gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli  di
          capitale; 
              d); 
              e) "responsabile del  collocamento":  il  soggetto  che
          organizza e costituisce il consorzio  di  collocamento,  il
          coordinatore del collocamento o il collocatore unico; 
              f) "Stato membro d'origine": 
              1) per tutti  gli  emittenti  comunitari  di  strumenti
          finanziari  comunitari  che   non   sono   menzionati   nel
          successivo punto 2),  lo  Stato  membro  della  UE  in  cui
          l'emittente ha la sua sede sociale; 
              2) per l'emissione di strumenti  finanziari  comunitari
          diversi dai titoli  di  capitale  il  cui  valore  nominale
          unitario e' di almeno  1.000  euro  e  per  l'emissione  di
          strumenti  finanziari  comunitari  diversi  dai  titoli  di
          capitale che conferiscono il diritto  di  acquisire  titoli
          negoziabili o di ricevere un importo in  contanti  mediante
          conversione o esercizio dei diritti che essi  conferiscono,
          purche' l'emittente degli strumenti  finanziari  comunitari
          diversi dai titoli di capitale non  sia  l'emittente  degli
          strumenti finanziari comunitari  sottostanti  o  un'entita'
          appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo  Stato
          membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede  sociale,
          o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono  stati
          o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in  un
          mercato regolamentato o nel quale gli strumenti  finanziari
          comunitari   sono   offerti   al   pubblico,    a    scelta
          dell'emittente, dell'offerente o della persona  che  chiede
          l'ammissione,  secondo  il  caso.  Lo  stesso   regime   e'
          applicabile a strumenti finanziari comunitari  diversi  dai
          titoli di capitale  in  una  valuta  diversa  dall'euro,  a
          condizione che il valore di una tale  denominazione  minima
          sia pressoche' equivalente a 1.000 euro; 
              3) per tutti  gli  emittenti  di  strumenti  finanziari
          comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede
          in un Paese terzo, lo Stato membro della UE nel  quale  gli
          strumenti finanziari comunitari sono  destinati  ad  essere
          offerti al pubblico per la prima  volta  dopo  la  data  di
          entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE o nel quale e'
          stata  presentata  la  prima  domanda  di  ammissione  alla
          negoziazione  in  un   mercato   regolamentato   a   scelta
          dell'emittente, dell'offerente o della persona  che  chiede
          l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta  successiva  da
          parte degli emittenti aventi sede in un Paese terzo,  nelle
          seguenti circostanze: 3.1 qualora lo Stato membro d'origine
          non fosse stato determinato da una loro scelta,  o  3.2  ai
          sensi dell'art. 2, paragrafo 1,  lettera  i),  punto  iii),
          della direttiva 2004/109/CE; 
              3-bis) in relazione all'offerta di quote  o  azioni  di
          OICR armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'OICR e'
          stato costituito. 
              g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro  della  UE
          in cui viene effettuata  un'offerta  al  pubblico  o  viene
          richiesta  l'ammissione  alla  negoziazione  di   strumenti
          finanziari comunitari,  qualora  sia  diverso  dallo  Stato
          membro d'origine.». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  120  del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   120.   Obblighi    di    comunicazione    delle
          partecipazioni rilevanti 
              1. (Omissis). 
              2.  Coloro  che  partecipano  in  un  emittente  azioni
          quotate avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  in
          misura superiore al tre per cento  del  capitale  ne  danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.  Nel
          caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
          cinque per cento. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  154-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 154-ter. Relazioni finanziarie 
              1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  2364,
          secondo  comma,  e  2364-bis,  secondo  comma,  del  codice
          civile, entro quattro mesi dalla  chiusura  dell'esercizio,
          gli emittenti quotati aventi  l'Italia  come  Stato  membro
          d'origine mettono a disposizione  del  pubblico  presso  la
          sede sociale, sul sito Internet e con  le  altre  modalita'
          previste  dalla  Consob  con  regolamento,   la   relazione
          finanziaria annuale, comprendente il progetto  di  bilancio
          di esercizio o, per le societa'  che  abbiano  adottato  il
          sistema  di  amministrazione  e  controllo  dualistico,  il
          bilancio di esercizio, nonche' il bilancio consolidato, ove
          redatto,  la  relazione  sulla  gestione  e  l'attestazione
          prevista all'art. 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi  previste
          dall'art. 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile,
          in luogo del bilancio di esercizio, e' pubblicato, ai sensi
          del presente comma, il progetto di bilancio  di  esercizio.
          La relazione di revisione redatta  dal  revisore  legale  o
          dalla societa' di revisione  legale  nonche'  la  relazione
          indicata  nell'art.  153   sono   messe   integralmente   a
          disposizione del pubblico entro il medesimo termine. 
              1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data
          dell'assemblea convocata  ai  sensi  degli  articoli  2364,
          secondo  comma,  e  2364-bis,  secondo  comma,  del  codice
          civile, intercorrono non meno di ventuno giorni. 
              1-ter. In deroga all'art. 2429, primo comma, del codice
          civile il progetto di bilancio di esercizio  e'  comunicato
          dagli amministratori al  collegio  sindacale,  al  revisore
          legale o alla societa' di revisione legale con la relazione
          sulla  gestione,  almeno  quindici   giorni   prima   della
          pubblicazione di cui al comma 1. 
              2. Gli emittenti quotati  aventi  l'Italia  come  Stato
          membro  d'origine  pubblicano,  quanto  prima  possibile  e
          comunque entro tre mesi dalla chiusura del  primo  semestre
          dell'esercizio,  una   relazione   finanziaria   semestrale
          comprendente  il   bilancio   semestrale   abbreviato,   la
          relazione  intermedia  sulla  gestione   e   l'attestazione
          prevista dall'art.  154-bis,  comma  5.  La  relazione  sul
          bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o  della
          societa' di revisione legale, ove  redatta,  e'  pubblicata
          integralmente entro il medesimo termine. 
              3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2,
          e'   redatto   in   conformita'   ai   principi   contabili
          internazionali  applicabili  riconosciuti  nella  Comunita'
          europea ai sensi del regolamento (CE)  n.  1606/2002.  Tale
          bilancio e' redatto in  forma  consolidata  se  l'emittente
          quotato avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  e'
          obbligato a redigere il bilancio consolidato. 
              4. La  relazione  intermedia  sulla  gestione  contiene
          almeno riferimenti  agli  eventi  importanti  che  si  sono
          verificati nei primi sei mesi dell'esercizio  e  alla  loro
          incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente  a
          una descrizione dei principali rischi e  incertezze  per  i
          sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti  azioni
          quotate aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene,  altresi',
          informazioni   sulle   operazioni   rilevanti   con   parti
          correlate. 
              5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob puo'
          disporre, nei confronti di emittenti aventi  l'Italia  come
          Stato  membro  d'origine,  inclusi  gli  enti   finanziari,
          l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche
          aggiuntive consistenti  al  piu'  in:  a)  una  descrizione
          generale della  situazione  patrimoniale  e  dell'andamento
          economico dell'emittente e delle  sue  imprese  controllate
          nel periodo di  riferimento;  b)  una  illustrazione  degli
          eventi rilevanti e delle operazioni che hanno  avuto  luogo
          nel periodo  di  riferimento  e  la  loro  incidenza  sulla
          situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue  imprese
          controllate. 
              5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi
          di cui al comma 5, la Consob rende  pubblica  l'analisi  di
          impatto effettuata ai sensi dell'art. 14, comma  24-quater,
          della legge 28 novembre  2005,  n.  246.  Quest'ultima,  in
          conformita' alla  disciplina  comunitaria  di  riferimento,
          esamina, anche in  chiave  comparatistica,  la  sussistenza
          delle seguenti condizioni: 
              a) le informazioni  finanziarie  periodiche  aggiuntive
          non comportano oneri sproporzionati, in particolare  per  i
          piccoli e medi emittenti interessati; 
              b)  il   contenuto   delle   informazioni   finanziarie
          periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori
          che contribuiscono alle decisioni di  investimento  assunte
          dagli investitori; 
              c) le informazioni  finanziarie  periodiche  aggiuntive
          richieste  non  favoriscono  un'attenzione   eccessiva   ai
          risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e
          non incidono negativamente sulle  possibilita'  di  accesso
          dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati. 
              6. La Consob, in conformita' alla  disciplina  europea,
          stabilisce con regolamento: 
              a) i  termini  e  le  modalita'  di  pubblicazione  dei
          documenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle  eventuali
          informazioni aggiuntive di cui al comma 5; 
              b) i casi di esenzione  dall'obbligo  di  pubblicazione
          delle relazioni finanziarie; 
              c) il contenuto  delle  informazioni  sulle  operazioni
          rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; 
              d) le modalita' di applicazione del  presente  articolo
          per gli emittenti quote di fondi chiusi. 
              7. Fermi restando  i  poteri  previsti  dall'art.  157,
          comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato  che  i
          documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al
          presente articolo non  sono  conformi  alle  norme  che  ne
          disciplinano la redazione, puo' chiedere  all'emittente  di
          rendere pubblica tale  circostanza  e  di  provvedere  alla
          pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
          ripristinare una corretta informazione del mercato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  192-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del  1998,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 192-bis. Informazioni sul governo societario 
              1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei  confronti
          delle  societa'  quotate  nei  mercati  regolamentati   che
          omettono le  comunicazioni  prescritte  dall'art.  123-bis,
          comma 2, lettera a), si  applicano  le  seguenti  misure  e
          sanzioni amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della
          stessa; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, ovvero, se superiore,  fino
          al cinque per cento del fatturato complessivo annuo. 
              1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate  al
          comma 1, nei casi  previsti  dall'art.  190-bis,  comma  1,
          lettera a), salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare l'omissione delle comunicazioni da parte  della
          societa' o dell'ente, si applicano  le  seguenti  misure  e
          sanzioni amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e la natura della stessa; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro due milioni. 
              1-ter. Si applica l'art. 188, commi 2 e 2-bis. 
              1-quater.  Nei  casi  di  inosservanza  dell'ordine  di
          eliminare le  infrazioni  contestate  e  di  astenersi  dal
          ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto  previsto
          per le persone giuridiche  nei  confronti  delle  quali  e'
          accertata  l'inosservanza  dell'ordine,   si   applica   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
          due  milioni  nei  confronti  dei  soggetti  che   svolgono
          funzioni di amministrazione, di direzione o  di  controllo,
          nonche' del  personale,  qualora  la  loro  condotta  abbia
          contribuito a  determinare  l'inosservanza  dell'ordine  da
          parte della persona giuridica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 193 del citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 193 Informazione societaria e doveri dei sindaci,
          dei revisori legali e delle societa' di revisione legale 
              1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei  confronti
          di societa', enti o associazioni  tenuti  a  effettuare  le
          comunicazioni previste dagli articoli  114,  114-bis,  115,
          154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi  di
          cui all'art. 115-bis per l'inosservanza delle  disposizioni
          degli  articoli  medesimi  o  delle  relative  disposizioni
          attuative, si  applicano  le  seguenti  misure  e  sanzioni
          amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della
          stessa; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro dieci milioni, o  se  superiore  fino  al
          cinque per cento del fatturato complessivo annuo. 
              1.1. Se le comunicazioni  indicate  nel  comma  1  sono
          dovute  da  una  persona  fisica,  salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, in caso di violazione si  applicano  nei
          confronti di quest'ultima, salvo che ricorra  la  causa  di
          esenzione prevista dall'art. 114,  comma  10,  le  seguenti
          misure e sanzioni amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e la natura della stessa; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro due milioni. 
              1.2. Per  le  violazioni  indicate  nel  comma  1,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica  si  applicano,  nei  casi   previsti   dall'art.
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 1.1. 
              1-bis. 
              1-ter. 
              1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e
          1.2  si  applicano,   in   caso   di   inosservanza   delle
          disposizioni di attuazione emanate dalla  Consob  ai  sensi
          dell'art. 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei  confronti
          dei soggetti autorizzati  dalla  Consob  all'esercizio  del
          servizio di diffusione e di stoccaggio  delle  informazioni
          regolamentate. 
              1-quinquies.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila: 
              a) agli emittenti, agli offerenti o  alle  persone  che
          chiedono  l'ammissione  alla   negoziazione   sui   mercati
          regolamentati italiani, in caso di violazione dell'art.  4,
          paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre  2009,
          relativo alle agenzie di rating del credito; 
              b)  agli  emittenti,  ai  cedenti  o  ai  promotori  di
          strumenti di finanza strutturata,  in  caso  di  violazione
          dell'art. 8-ter del regolamento di cui alla lettera a); 
              c) agli emittenti o ai terzi  collegati  come  definiti
          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera i),  del  regolamento  di
          cui alla lettera a), in caso di violazione  degli  articoli
          8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato,  nei  casi  di
          omissione   delle   comunicazioni   delle    partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122, commi 1, 2 e
          5,  nonche'  di  violazione  dei  divieti  previsti   dagli
          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,
          nei  confronti  di  societa',  enti  o   associazioni,   si
          applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative: 
              a) una dichiarazione  pubblica  indicante  il  soggetto
          responsabile della violazione e la natura della stessa; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, o, se  superiore,  fino  al
          cinque per cento del fatturato complessivo annuo. 
              2.1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  ove  le
          comunicazioni indicate nel  comma  2  sono  dovute  da  una
          persona fisica, in  caso  di  violazione  si  applicano  le
          seguenti misure e sanzioni amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e la natura della stessa; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro due milioni. 
              2.2. Per  le  violazioni  indicate  nel  comma  2,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica  si  applicano,  nei  casi   previsti   dall'art.
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 2.1. 
              2.3. Nei casi di ritardo delle  comunicazioni  previste
          dall'art. 120, commi 2, 2-bis e  4,  non  superiore  a  due
          mesi,   l'importo   minimo    edittale    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie indicate nei commi  2  e  2.1  e'
          pari a euro cinquemila. 
              2.4.  Se  il  vantaggio  ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi  1,
          1.1,  2  e  2.1,  del  presente   articolo,   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. 
              2-bis. (Soppresso). 
              3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila: 
              a) ai componenti del collegio sindacale, del  consiglio
          di sorveglianza e  del  comitato  per  il  controllo  sulla
          gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento  dei
          doveri  previsti  dall'art.  149,  commi  1,  4-bis,  primo
          periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste
          dall'art. 149, comma 3; 
              b). 
              3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   i
          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di
          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui
          all'art. 148-bis, comma 2,  sono  puniti  con  la  sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico. 
              3-ter. Salvo quanto previsto  dall'art.  194-quinquies,
          alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   previste   dal
          presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
          16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3-quater. Nel caso di violazione degli ordini  previsti
          dal presente articolo  si  applica  l'art.  192-bis,  comma
          1-quater.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 194-bis del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 194-bis.  Criteri  per  la  determinazione  delle
          sanzioni 
              1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  o  della  durata  delle
          sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca
          d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante
          e,  in  particolare,  tenuto  conto  del   fatto   che   il
          destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica,
          le seguenti, ove pertinenti: 
              a) gravita' e durata della violazione; 
              b) grado di responsabilita'; 
              c)  capacita'  finanziaria   del   responsabile   della
          violazione; 
              d) entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in cui  essa
          sia determinabile; 
              e)  pregiudizi  cagionati   a   terzi   attraverso   la
          violazione, nella misura  in  cui  il  loro  ammontare  sia
          determinabile; 
              f)  livello  di  cooperazione  del  responsabile  della
          violazione con la Banca d'Italia o la Consob; 
              g)  precedenti  violazioni  in   materia   bancaria   o
          finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; 
              h)    potenziali    conseguenze    sistemiche     della
          violazione.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  194-quater
          del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  194-quater  Ordine   di   porre   termine   alle
          violazioni 
              1. La Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive
          competenze, per le violazioni delle  norme  previste  dagli
          articoli  6,  12,  21,  commi  1  e  1-bis,  33,  comma  4,
          35-decies, 79-bis e delle relative disposizioni  attuative,
          quando  esse  siano  connotate  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita', in alternativa all'applicazione di  sanzioni
          amministrative pecuniarie, possono applicare nei  confronti
          delle  societa'  o  degli  enti  interessati  una  sanzione
          consistente  nell'ordine   di   eliminare   le   infrazioni
          contestate, anche indicando le misure  da  adottare  ed  il
          termine per l'adempimento. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo   del   comma   1   dell'art.
          194-quinquies del citato  decreto  legislativo  n.  58  del
          1998, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 194-quinquies. Pagamento in misura ridotta 
              1.  Possono  essere  estinte  mediante  pagamento,  nel
          termine di trenta giorni dalla notificazione della  lettera
          di contestazione, di una somma pari al  doppio  del  minimo
          della  sanzione  edittale,   quando   non   sussistano   le
          circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: 
              a) dall'art. 190, per la violazione degli articoli  45,
          comma 1, 46, comma 1, 65, 83-novies, comma 1,  lettere  c),
          d), e) ed f), 83-duodecies, e delle  relative  disposizioni
          attuative adottate dalla Consob; 
              b) dall'art. 191, comma  2,  per  la  violazione  degli
          articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3; 
              c) dall'art. 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione
          degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e
          7, e dall'art. 193,  commi  2,  2.1,  2.2  e  2.3,  per  la
          violazione dell'art. 120; 
              d) dall'art. 194, comma 2, per la violazione  dell'art.
          142, e dell'art. 194, comma 2-bis. 
              2. Il pagamento  in  misura  ridotta  non  puo'  essere
          effettuato nel caso in cui il  soggetto  interessato  abbia
          gia' usufruito di tale misura nei  dodici  mesi  precedenti
          alla violazione contestata.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 195-bis del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 195-bis. Pubblicazione delle sanzioni 
              1. Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e
          per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della
          Consob,  in   conformita'   alla   normativa   europea   di
          riferimento. Nel caso in cui avverso  il  provvedimento  di
          applicazione   della   sanzione   sia   adita   l'autorita'
          giudiziaria, la  Banca  d'Italia  o  la  Consob  menzionano
          l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito  della  stessa  a
          margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob,
          tenuto  conto  della  natura  della  violazione   e   degli
          interessi coinvolti, possono stabilire modalita'  ulteriori
          per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le  relative
          spese  a  carico  dell'autore  della   violazione,   ovvero
          escludere  la  pubblicita'  del  provvedimento,  quando  la
          stessa  possa  mettere  gravemente  a  rischio  i   mercati
          finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti. 
              (Omissis).».