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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (15G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
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Testo in vigore dal:  1-1-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai soli fini del presente Capo si intendono per:
a) «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) «Governo»: qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i Ministeri, gli organismi governativi e le agenzie, nonché le imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato;
c) «grande società»: la società che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
d) «gruppo di medie dimensioni»: il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro;
3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore a 250;
e) «società madre»: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
f) «società figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
g) «società madre europea»: società soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;
h) «industria estrattiva»: le attività economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;
i) «utilizzo delle aree forestali primarie»: le attività economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;
l) «pagamento»: ogni importo effettivamente versato nell'esercizio finanziario, connesso allo svolgimento delle attività di cui alle lettere h) ed i), in denaro o in natura, da una società operante negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti ricompresi nella definizione di «Governo» di cui alla lettera b), a titolo di:
1) diritti di produzione;
2) imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche, o le imposte sulle vendite;
3) royalties;
4) dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione, con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista;
5) premi di firma, di scoperta e di produzione;
6) diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni, canoni di locazione, commissioni di accesso;
7) realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti;
m) «progetto»: attività operativa regolata da contratti, licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi assimilabili che, sia singolarmente sia nel caso in cui siano sostanzialmente interconnessi dal punto di vista operativo o geografico, costituiscono il fondamento di una o più obbligazione di pagamento verso un Governo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
L'art. 117, comma secondo, della Costituzione, è il seguente:
"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. "
La direttiva 2013/34/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 182.
La direttiva 2006/43/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
La direttiva 78/660/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222.
La direttiva 83/349/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.
La direttiva 84/253/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 12 maggio 1984, n. L 126.
Il regolamento (CE) n. 1606/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 ( delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013- secondo semestre) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:
" Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi dell' art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183."
"Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015);
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata);
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l' art. 1 , punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);
2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , che modifica la direttiva 2003/41/CE , relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE , sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13 , e da 15 a 22 ; 4 , paragrafo 1; 5 ; 7 , paragrafo 4; 8 , paragrafi da 2 a 9; 9 ; 10 , paragrafo 2; 11 , paragrafi 1 e 3; da 12 a 16 ; da 18 a 29 ; da 31 a 35 ; 37 ; 38 , paragrafi 1 e 2; da 39 a 42 ; 45 ; 46 e per gli allegati I , II e III , termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell' allegato I , termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30 , 31 , paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I , termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l' art. 31 , paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12 , da 14 a 28, 30 e per l' allegato I , termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 , recante modifica della direttiva 2009/16/CE , relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 , che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);
2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016)".
La legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, (Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66.
Il decreto legislativo 26 maggio1997, n. 173, (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n. 143, S.O.
La direttiva 91/674/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 374.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ( Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.
La direttiva n. 86/635/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.
La direttiva 89/117/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 febbraio 1989, n. L 44.
Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 27, S.O.

Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, già citato nelle premesse, così recita:
"Art. 16 (Enti di interesse pubblico)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all' art. 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all' art. 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all' art. 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
i) le società di intermediazione mobiliare;
l) le società di gestione del risparmio;
m) le società di investimento a capitale variabile;
n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
o) gli istituti di moneta elettronica;
p) gli intermediari finanziari di cui all' art. 107 del TUB."
Per i riferimenti alla direttiva 2013/34/UE, al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 si vedano le note alle premesse.
Il regolamento (CE) n. 1893/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 393.