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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2015, n. 225

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. (16G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-2024
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                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, testo unico delle accise, ed in particolare: 
  l'articolo 6, che regola la circolazione in  regime  sospensivo  di
prodotti sottoposti ad accisa; 
  l'articolo 17, comma  4,  che  dispone  che  la  colorazione  e  la
marcatura dei prodotti destinati ad usi per  i  quali  sono  previsti
regimi  agevolati  o  l'applicazione  di  un'aliquota  ridotta   sono
stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e
sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito
fiscale; 
  l'articolo 24, comma 1,  che  prevede  che  i  prodotti  energetici
destinati agli usi elencati nella  Tabella  A  allegata  al  medesimo
testo unico sono ammessi ad esenzione o  all'aliquota  ridotta  nella
misura ivi prevista; 
  l'articolo 24-bis, comma  1,  che  dispone  che  le  formule  e  le
modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o
variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli; 
  l'articolo 62, comma  2,  che  prevede  per  gli  oli  lubrificanti
destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso  trattamento
stabilito per i carburanti; 
  l'articolo 67, comma 1, che prevede che con  decreto  del  Ministro
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le  norme  regolamentari
per l'applicazione delle disposizioni  in  esso  contenute,  comprese
quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni,  abbuoni
o restituzioni; 
  il punto  3  della  predetta  Tabella  A  che  prevede  l'esenzione
dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come  carburanti  per
la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con
esclusione delle imbarcazioni private da diporto,  e  impiegati  come
carburanti per la navigazione nelle acque interne,  limitatamente  al
trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti; 
  Visto l'articolo  3-ter  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che
stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli  impieghi  di  cui  al
punto 3 della predetta Tabella A del decreto legislativo n.  504  del
1995 si applica nel senso che, tra i carburanti  per  la  navigazione
nelle acque marine comunitarie, compresa  la  pesca,  con  esclusione
delle  imbarcazioni  private  da  diporto,  e  i  carburanti  per  la
navigazione nelle acque interne,  limitatamente  al  trasporto  delle
merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, e'  compresa  la
benzina; 
  Visto l'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al
punto 3, della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504  del
1995,  si  applica  nel  senso  di  ricomprendere  anche   la   pesca
professionale in acque interne e lagunari; 
  Visto il decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  relativo
all'attuazione della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18  gennaio
2011, n.  32,  recante  i  criteri  per  l'esecuzione  dei  controlli
metrologici successivi sui sistemi  per  la  misurazione  continua  e
dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua; 
  Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico 4  agosto
2011, di indirizzo e di coordinamento tecnico in materia di controlli
metrologici successivi sui  distributori  di  carburante,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153,  e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di pesca marittima; 
  Visto il regolamento adottato con il  decreto  del  Ministro  delle
finanze 16 novembre 1995, n.  577,  recante  norme  per  disciplinare
l'impiego dei prodotti petroliferi destinati  a  provvista  di  bordo
delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie; 
  Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni  di  cui  al  citato
decreto del Ministro delle finanze n. 577 del  1995,  in  materia  di
esenzione  dall'accisa  per  il  gasolio,  la  benzina  e   gli   oli
combustibili utilizzati negli impieghi  previsti  al  punto  3  della
Tabella A acclusa al testo unico delle accise,  sia  per  effetto  di
quanto previsto dal predetto articolo 3-ter del decreto-legge  n.  16
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del  2012,
sia in  relazione  ai  cambiamenti  intervenuti  nelle  disposizioni,
nazionali  e  comunitarie,  in  materia  di  deposito   di   prodotti
sottoposti al regime dell'accisa nonche' di circolazione dei medesimi
prodotti, per la  quale  e'  ora  previsto  l'impiego  del  documento
amministrativo elettronico di cui  all'articolo  6  del  testo  unico
delle accise; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della  legge  n.
400 del 1988, con nota n. 444/UCL 2998 del 28 aprile 2015; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1. Ai fini del  presente  regolamento  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) TUA: il testo unico  delle  accise,  recante  le  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
    b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la  benzina,
i gas di petrolio liquefatti (GPL), il gas naturale liquefatto  (GNL)
e l'olio combustibile impiegati per le  attivita'  per  le  quali  il
punto  3  della  Tabella  A  allegata  al  TUA,   come   interpretato
dall'articolo  3-ter  del  decreto-legge  2  marzo   2012,   n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e
dall'articolo  34-bis  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
inserito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   116,   e   successive
modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa, previa  denaturazione
dei carburanti se prevista; 
    c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati per la
navigazione marittima, esentati  dall'imposta  di  consumo  ai  sensi
dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA; 
    d) soggetti beneficiari:  i  soggetti  che  impiegano  carburanti
esenti ovvero oli lubrificanti esenti; 
    d-bis) impianto di stoccaggio di GNL: l'impianto di stoccaggio di
GNL, ubicato nel territorio nazionale, che effettua  rifornimenti  di
GNL alle imbarcazioni per conto di  venditori  di  GNL  di  cui  alla
lettera d-quater), anche in esenzione dall'accisa ovvero detiene  GNL
destinato  al  rifornimento  di  imbarcazioni,  anche  in   esenzione
dall'accisa, per conto dei medesimi venditori; 
    d-ter) punto di rifornimento di GNL: il punto di rifornimento per
il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  16
dicembre  2016,  n.  257  che  effettua  rifornimenti  di  GNL   alle
imbarcazioni anche in esenzione dall'accisa; 
    d-quater) venditori di GNL: i soggetti di  cui  all'articolo  26,
comma 7, lettera a) del TUA, autorizzati ai sensi del  comma  10  del
medesimo articolo 26, che procedono alla fatturazione del GNL  ceduto
al gestore di cui alla lettera f-bis) del presente  comma  ovvero  ai
soggetti beneficiari avvalendosi di un impianto di stoccaggio  ovvero
di  un'autocisterna,  di  una  bettolina  o  di  un  altro  mezzo  di
rifornimento navale  che  trasporti  GNL,  anche  proveniente  da  un
impianto non ubicato nel territorio nazionale; 
    e) Ufficio competente:  l'Ufficio  delle  dogane  competente  per
territorio in relazione all'ubicazione: 
      1) dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per  la
navigazione diversi dal GNL ovvero del punto di rifornimento di GNL; 
      2) dell'impianto di stoccaggio di GNL; 
      3) del deposito fiscale  mittente,  nel  caso  di  rifornimento
diretto di cui alla lettera l); 
      4) della sede legale del venditore di GNL; 
      5) della sede legale o del luogo  in  cui  i  soggetti  di  cui
all'articolo 6-bis, commi 1 e 7,  sono  stabiliti  o  del  centro  di
attivita' commerciale in  cui  staziona  abitualmente  l'imbarcazione
utilizzata dai medesimi soggetti; 
    f) esercente: il  soggetto  autorizzato  dal  competente  Ufficio
delle dogane a gestire un impianto  di  distribuzione  di  carburanti
esenti per la navigazione ad esclusione del GNL; 
    f-bis) gestore del punto di rifornimento di GNL: il soggetto  che
gestisce un punto di rifornimento di GNL e che, ai fini del  presente
regolamento, e' assimilato al consumatore finale di gas  naturale  al
pari dell'esercente l'impianto di distribuzione di  cui  all'articolo
26, comma 9, del TUA; 
    g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui
all'articolo 6, comma 5, del TUA; 
    h) codice ARC: il codice unico di riferimento  amministrativo  di
cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento  e-AD  a
seguito della convalida informatica della relativa bozza,  ovvero  il
numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico
attribuito al documento  e-AD  dallo  speditore,  che  identifica  la
spedizione nella contabilita' dello speditore stesso; 
    i) documento DAS: il documento di accompagnamento semplificato di
cui all'articolo 12 del TUA; 
    l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti per
la navigazione, ad esclusione del GNL, effettuato, direttamente da un
deposito  fiscale,  mediante  autocisterna,  bettolina  o   a   mezzo
tubazione; 
    m) scontrino: la ricevuta  emessa,  a  seguito  del  rifornimento
effettuato,  dai  misuratori  installati   sull'autocisterna,   sulla
bettolina o su altro mezzo di rifornimento navale utilizzato  per  il
trasporto dei carburanti esenti per la navigazione. (1) 
  2. Il presente  regolamento  disciplina  l'impiego  dei  carburanti
esenti per la navigazione  nonche'  degli  oli  lubrificanti  esenti.
L'esenzione  e'  applicata  ai  prodotti  energetici  impiegati  come
carburanti  per  la  navigazione  nelle  acque  marine   comunitarie,
compresi  il  trasporto  passeggeri  e  merci  e  la  pesca,  per  la
navigazione nelle  acque  interne,  limitatamente  alla  pesca  e  al
trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie  navigabili  e
porti.  Le  imbarcazioni  rifornite  con  carburanti  esenti  per  la
navigazione  e  oli  lubrificanti  esenti  sono  utilizzate  in   via
esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle  attivita'  per  le
quali e' concessa  l'esenzione.  Le  acque  marine  comunitarie  sono
costituite dalle acque territoriali e dalle acque  marittime  interne
degli  Stati  membri,  incluse  quelle  lagunari  ed  escluse  quelle
appartenenti a territori che non sono parte del  territorio  doganale
della Comunita'. (1) 
  3. Relativamente alla navigazione nelle acque  marine  comunitarie,
l'esenzione di cui al comma 2 trova applicazione  con  riguardo  alle
imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni  o  licenze
previste dalla normativa vigente, in navigazione  diretta  fra  porti
nazionali, incluso il caso in cui il porto  di  arrivo  coincida  con
quello di  partenza,  o  in  navigazione  diretta  da  un  porto  del
territorio  dello  Stato  verso  porti  comunitari,   anche   se   la
navigazione include acque non comunitarie. 
  4. Relativamente all'attivita' di pesca marittima,  l'esenzione  di
cui al comma  2  del  presente  articolo  compete  ai  soli  soggetti
iscritti nei registri  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 153,  che  esercitano  l'attivita'  di
pesca nelle acque marine con imbarcazioni munite della licenza di cui
all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004. 
  5. Relativamente al trasporto di passeggeri o di merci nelle  acque
marine comunitarie e al  trasporto  di  merci  nelle  acque  interne,
all'attivita' di dragaggio di vie navigabili e  porti  e  alla  pesca
professionale nelle acque interne, l'esenzione di cui al comma 2  del
presente  articolo  compete  ai  soli  soggetti  in  possesso   delle
specifiche  autorizzazioni  o  licenze   previste   dalla   normativa
vigente.(1) 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 5 OTTOBRE 2023, N. 171)). 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni del  presente  regolamento  hanno  effetto  a
decorrere dal primo giorno del  secondo  mese  successivo  alla  data
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana".