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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2015, n. 225

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. (16G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2024
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle accise, ed in particolare:
l'articolo 6, che regola la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;
l'articolo 17, comma 4, che dispone che la colorazione e la marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di un'aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale;
l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;
l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
l'articolo 62, comma 2, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti;
l'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni;
il punto 3 della predetta Tabella A che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
Visto l'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 si applica nel senso che, tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, è compresa la benzina;
Visto l'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3, della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, si applica nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, relativo all'attuazione della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua;
Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, di indirizzo e di coordinamento tecnico in materia di controlli metrologici successivi sui distributori di carburante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di pesca marittima;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie;
Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 577 del 1995, in materia di esenzione dall'accisa per il gasolio, la benzina e gli oli combustibili utilizzati negli impieghi previsti al punto 3 della Tabella A acclusa al testo unico delle accise, sia per effetto di quanto previsto dal predetto articolo 3-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, sia in relazione ai cambiamenti intervenuti nelle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di deposito di prodotti sottoposti al regime dell'accisa nonché di circolazione dei medesimi prodotti, per la quale è ora previsto l'impiego del documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6 del testo unico delle accise;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 444/UCL 2998 del 28 aprile 2015; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) TUA: il testo unico delle accise, recante le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la benzina, i gas di petrolio liquefatti (GPL), il gas naturale liquefatto (GNL) e l'olio combustibile impiegati per le attività per le quali il punto 3 della Tabella A allegata al TUA, come interpretato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa, previa denaturazione dei carburanti se prevista;
c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA;
d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti esenti ovvero oli lubrificanti esenti;
d-bis) impianto di stoccaggio di GNL: l'impianto di stoccaggio di GNL, ubicato nel territorio nazionale, che effettua rifornimenti di GNL alle imbarcazioni per conto di venditori di GNL di cui alla lettera d-quater), anche in esenzione dall'accisa ovvero detiene GNL destinato al rifornimento di imbarcazioni, anche in esenzione dall'accisa, per conto dei medesimi venditori;
d-ter) punto di rifornimento di GNL: il punto di rifornimento per il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 che effettua rifornimenti di GNL alle imbarcazioni anche in esenzione dall'accisa;
d-quater) venditori di GNL: i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a) del TUA, autorizzati ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, che procedono alla fatturazione del GNL ceduto al gestore di cui alla lettera f-bis) del presente comma ovvero ai soggetti beneficiari avvalendosi di un impianto di stoccaggio ovvero di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL, anche proveniente da un impianto non ubicato nel territorio nazionale;
e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione:
1) dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL ovvero del punto di rifornimento di GNL;
2) dell'impianto di stoccaggio di GNL;
3) del deposito fiscale mittente, nel caso di rifornimento diretto di cui alla lettera l);
4) della sede legale del venditore di GNL;
5) della sede legale o del luogo in cui i soggetti di cui all'articolo 6-bis, commi 1 e 7, sono stabiliti o del centro di attività commerciale in cui staziona abitualmente l'imbarcazione utilizzata dai medesimi soggetti;
f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente Ufficio delle dogane a gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione ad esclusione del GNL;
f-bis) gestore del punto di rifornimento di GNL: il soggetto che gestisce un punto di rifornimento di GNL e che, ai fini del presente regolamento, è assimilato al consumatore finale di gas naturale al pari dell'esercente l'impianto di distribuzione di cui all'articolo 26, comma 9, del TUA;
g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA;
h) codice ARC: il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento e-AD a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico attribuito al documento e-AD dallo speditore, che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore stesso;
i) documento DAS: il documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 12 del TUA;
l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione, ad esclusione del GNL, effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione;
m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del rifornimento effettuato, dai misuratori installati sull'autocisterna, sulla bettolina o su altro mezzo di rifornimento navale utilizzato per il trasporto dei carburanti esenti per la navigazione. (1)
2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti.
L'esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'esenzione. Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità. (1)
3. Relativamente alla navigazione nelle acque marine comunitarie, l'esenzione di cui al comma 2 trova applicazione con riguardo alle imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente, in navigazione diretta fra porti nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo coincida con quello di partenza, o in navigazione diretta da un porto del territorio dello Stato verso porti comunitari, anche se la navigazione include acque non comunitarie.
4. Relativamente all'attività di pesca marittima, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercitano l'attività di pesca nelle acque marine con imbarcazioni munite della licenza di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004.
5. Relativamente al trasporto di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie e al trasporto di merci nelle acque interne, all'attività di dragaggio di vie navigabili e porti e alla pesca professionale nelle acque interne, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente.(1)
6.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 5 OTTOBRE 2023, N. 171))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".