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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2015, n. 225

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. (16G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2023)
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Testo in vigore dal:  1-4-2016 al: 14-12-2023
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle accise, ed in particolare:
l'articolo 6, che regola la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;
l'articolo 17, comma 4, che dispone che la colorazione e la marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di un'aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale;
l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;
l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
l'articolo 62, comma 2, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti;
l'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni;
il punto 3 della predetta Tabella A che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
Visto l'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 si applica nel senso che, tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, è compresa la benzina;
Visto l'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3, della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, si applica nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, relativo all'attuazione della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua;
Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, di indirizzo e di coordinamento tecnico in materia di controlli metrologici successivi sui distributori di carburante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di pesca marittima;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie;
Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 577 del 1995, in materia di esenzione dall'accisa per il gasolio, la benzina e gli oli combustibili utilizzati negli impieghi previsti al punto 3 della Tabella A acclusa al testo unico delle accise, sia per effetto di quanto previsto dal predetto articolo 3-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, sia in relazione ai cambiamenti intervenuti nelle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di deposito di prodotti sottoposti al regime dell'accisa nonché di circolazione dei medesimi prodotti, per la quale è ora previsto l'impiego del documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6 del testo unico delle accise;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 444/UCL 2998 del 28 aprile 2015; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) TUA: il testo unico delle accise, recante le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la benzina e l'olio combustibile impiegati, previa denaturazione, per le attività per le quali il punto 3 della Tabella A allegata al TUA, come interpretato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa;
c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA;
d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti esenti per la navigazione ovvero oli lubrificanti esenti;
e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione ovvero, per i carburanti esenti per la navigazione riforniti direttamente da un deposito fiscale, all'ubicazione del deposito fiscale mittente;
f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente Ufficio delle dogane a gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione;
g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA;
h) codice ARC: il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento e-AD a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico attribuito al documento e-AD dallo speditore, che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore stesso;
i) documento DAS: il documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 12 del TUA;
l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione;
m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del rifornimento effettuato, dai misuratori installati sull'autocisterna o sulla bettolina adibite al trasporto dei carburanti esenti per la navigazione.
2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti.
L'esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.
3. Relativamente alla navigazione nelle acque marine comunitarie, l'esenzione di cui al comma 2 trova applicazione con riguardo alle imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente, in navigazione diretta fra porti nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo coincida con quello di partenza, o in navigazione diretta da un porto del territorio dello Stato verso porti comunitari, anche se la navigazione include acque non comunitarie.
4. Relativamente all'attività di pesca marittima, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercitano l'attività di pesca nelle acque marine con imbarcazioni munite della licenza di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004.
5. Relativamente al trasporto merci nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne, all'attività di dragaggio di vie navigabili e porti e alla pesca professionale nelle acque interne, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente.
6. Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 2 i prodotti energetici utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto, fatti salvi i rifornimenti alle unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio che effettuano la navigazione di cui al comma 3, semprechè ricorrano la necessaria assunzione dell'esercizio nonché l'utilizzazione della medesima unità direttamente da parte del soggetto esercente l'attività di noleggio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
«Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa). - 1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire:
a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità secondo le modalità di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'art. 17, comma 1;
b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).
2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica.
4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea. È disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunità, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.
5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.
7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'art. 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale è conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilità.
9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo.
10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 è presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma 9.
11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.
12. In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'Ufficio doganale di uscita.
13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14.
14. Con determinazione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché ai prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere d) ed e).»;
- Si riporta il testo degli articoli 17, comma 4, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 17 (Esenzioni). - (Omissis).
4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità.».
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.».
- Si riporta il testo dell'art. 24-bis, comma 1, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). - 1. Le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.».
- Si riporta il testo dell'art. 62, comma 2, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti). - (Omissis).
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 67, comma 1, che del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni transitorie). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di destinatario registrato, speditore registrato o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.»;
- Si riporta il testo del punto 3 della Tabella A allegata al citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte
(Omissis).
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1): esenzione.
(1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44:
«Art. 3-ter (Norma di interpretazione autentica). - 1.
L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti è compresa la benzina.».
- Si riporta il testo dell'art. 34-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
«Art. 34-bis (Disposizioni interpretative). - 1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia, le disposizioni di cui all'art. 3-ter, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa). - 1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'art. 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 5, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione.
2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153:
«Art. 2 (Registro dei pescatori marittimi). - 1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ad eccezione del requisito di cui all'art. 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione.
3. L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.».
«Art. 3 (Registro delle imprese di pesca). - 1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.».
«Art. 4 (Licenza di pesca). - 1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell' art. 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.».