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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 153

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
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Testo in vigore dal:  31-12-2008
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Art. 2

Registro dei pescatori marittimi
1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639
((, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione))
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3. L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.