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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2015, n. 202

Regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). (15G00217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/2016
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 3-1-2016
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 21  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114  e,
in particolare, il comma 4; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, lettera  d),  della  legge  7  agosto
2015, n. 124; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230; 
  Visto l'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129; 
  Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2011,
n. 232; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2015,  n.
100; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile  2014,  recante:  «Delega  di  funzioni  al   Ministro   senza
portafoglio  onorevole   dottoressa   Maria   Anna   Madia   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione»; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2157/2015 del  24  luglio
2015, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva  per  gli  atti
normativi del 9 luglio 2015; 
  Vista la nota DAGL  10185  P  del  24  novembre  2015  con  cui  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
giuridici e legislativi ha comunicato il proprio nulla osta; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Definizioni e oggetto 
 
  1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21,  comma
4,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,   convertito   con
modificazioni dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  il  trattamento
economico dei docenti  della  Scuola  nazionale  dell'amministrazione
(SNA). 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
  a) per «Scuola», la Scuola nazionale dell'amministrazione; 
  b) per «docenti a tempo pieno»,  quelli  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009,  n.  178,  nonche'
quelli incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70; 
  c) per «docenti incaricati», i docenti e le persone  di  comprovata
professionalita', di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  del  decreto
legislativo 1° dicembre  2009,  n.  178,  ai  quali  la  Scuola  puo'
conferire  incarichi  per  lo  svolgimento,  anche   temporaneo,   di
attivita' di insegnamento, ricerche e studi; 
  d) per «docenti a tempo  indeterminato»,  i  docenti  ordinari  dei
ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia  e
delle finanze trasferiti alla Scuola; 
  e) per «ricercatori a tempo indeterminato», i ricercatori dei ruoli
a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e  delle
finanze trasferiti alla Scuola; 
  f) per «docenti», tutti i soggetti di cui alle lettere b),  c),  d)
ed e); 
  g) per «Presidente» il Presidente della Scuola; 
  h) per «Comitato di gestione» il Comitato di gestione della Scuola. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  21,  comma  4,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari): 
              «4. I docenti ordinari e  i  ricercatori  dei  ruoli  a
          esaurimento della Scuola superiore  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  cui  all'art.   4-septies,   comma   4,   del
          decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,  sono
          trasferiti alla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e
          agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei  professori
          o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
          rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
          docenti della Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  che
          viene determinato dallo stesso decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
          spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori
          universitari a tempo pieno con  corrispondente  anzianita'.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11,  comma  1,  lettera
          d), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo
          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni
          pubbliche): 
                «d) con riferimento  al  sistema  di  formazione  dei
          pubblici  dipendenti:  revisione  dell'ordinamento,   della
          missione  e   dell'assetto   organizzativo   della   Scuola
          nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione
          della  natura   giuridica,   con   il   coinvolgimento   di
          istituzioni nazionali  ed  internazionali  di  riconosciuto
          prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento
          e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo
          da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei  contenuti
          formativi dei dirigenti  dei  diversi  ruoli  di  cui  alla
          lettera b), senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica; possibilita' di avvalersi, per  le  attivita'  di
          reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di
          formazione,  selezionate  con  procedure  trasparenti,  nel
          rispetto di regole e  di  indirizzi  generali  e  uniformi,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica;
          ridefinizione del trattamento economico dei  docenti  della
          Scuola nazionale dell'amministrazione in  coerenza  con  le
          previsioni di cui all'art. 21, comma 4,  del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando  l'abrogazione
          dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 1°  dicembre
          2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in
          godimento e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica;  promozione,   con   il   coinvolgimento
          dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,  di  corsi
          di  formazione  concernenti  l'esercizio  associato   delle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,
          per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione  pari
          o inferiore a 5.000 abitanti;». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove  disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori universitari) e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   4-septies   del
          decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  2   agosto   2008,   n.   129
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   monitoraggio   e
          trasparenza  dei  meccanismi  di  allocazione  della  spesa
          pubblica, nonche'  in  materia  fiscale  e  di  proroga  di
          termini): 
              «Art.  4-septies (Disposizioni  relative  alla   Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze). -  1.  La  Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
          la partecipazione a societa' e consorzi ne'  partecipare  a
          societa' e consorzi gia'  costituiti.  Conseguentemente  le
          partecipazioni societarie detenute dalla  Scuola  superiore
          dell'economia e delle  finanze  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          trasferite a titolo gratuito al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento del tesoro. 
              2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'art.  5,
          comma 5, del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 28 settembre  2000,  n.  301,  e'  soppresso.
          L'art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,
          nonche' i commi  4-bis  e  5-bis  dell'art.  5  del  citato
          decreto  ministeriale  28  settembre  2000,  n.  301,  sono
          abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
          puo'  continuare  ad   avvalersi   di   personale   docente
          collocato,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre   anni
          eventualmente  rinnovabile,  in   posizione   di   comando,
          aspettativa o fuori ruolo. 
              3. All'art. 12, comma 3, secondo periodo,  della  legge
          18  ottobre  2001,  n.  383,  dopo   le   parole:   «previa
          autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un periodo
          non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,». 
              4. I professori ordinari inquadrati nel  ruolo  di  cui
          all'art. 5, comma 5, del  citato  decreto  ministeriale  28
          settembre 2000, n.  301,  ed  i  ricercatori  della  Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze  in  servizio  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto  sono  inseriti  in  appositi  ruoli   ad
          esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di  opzione
          per  il  rientro  nei  ruoli   delle   amministrazioni   di
          provenienza, anche  ad  ordinamento  militare,  le  risorse
          finanziarie per la corresponsione del relativo  trattamento
          retributivo  sono   trasferite   dalla   Scuola   superiore
          dell'economia   e   delle    finanze    all'amministrazione
          interessata. 
              4-bis. In caso  di  trasferimento  dei  ricercatori  in
          servizio presso la Scuola superiore dell'economia  e  delle
          finanze alle universita' statali, in conformita'  a  quanto
          stabilito dall'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre  2007,
          n. 248,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio  2008,  n.  31,  la  citata   Scuola   trasferisce
          all'universita' interessata le risorse finanziarie  per  la
          corresponsione del trattamento retributivo del  ricercatore
          trasferito. 
              5. Al fine di incrementare l'efficienza  e  l'efficacia
          dell'azione di contrasto dell'illegalita'  e  dell'evasione
          fiscale, con particolare riferimento al settore  del  gioco
          pubblico,   anche   attraverso   l'intensificazione   delle
          attivita' di controllo sul territorio, e di  utilizzare  le
          risorse  ordinariamente  previste  per  la  formazione  del
          personale dell'amministrazione  finanziaria  a  cura  della
          Scuola di cui  al  presente  articolo,  ferme  restando  le
          riduzioni degli assetti organizzativi  stabilite  dall'art.
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive   modificazioni,    le    dotazioni    organiche
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
          agenzie fiscali possono essere  rideterminate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri,  diminuendo,  in
          misura equivalente  sul  piano  finanziario,  la  dotazione
          organica del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Il
          personale  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          transita prioritariamente  nei  ruoli  dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie  interessate
          dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
          primo periodo del presente comma, anche mediante  procedure
          selettive. 
              5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal  transito  di
          cui al comma 5  si  provvede  a  valere  nei  limiti  delle
          risorse di cui all'art. 1, comma 14,  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286; le  predette  risorse  sono
          utilizzate secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma
          530, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Il  personale
          interessato dal transito di cui al comma 5 e'  destinatario
          di un apposito programma di riqualificazione da  effettuare
          a  valere  e  nei  limiti  delle  risorse  destinate   alla
          formazione  a  cura  della  Scuola  di  cui   al   presente
          articolo.». 
              - Il decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  178
          (Riorganizzazione della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18
          giugno 2009, n. 69)  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290. 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario) e' stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 10 del 14 gennaio 2011. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          dicembre 2011, n. 232 (Regolamento per  la  disciplina  del
          trattamento economico  dei  professori  e  dei  ricercatori
          universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della  legge
          30 dicembre  2010,  n.  240),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2013, n. 70 (Regolamento recante riordino  del  sistema  di
          reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici  e  delle
          Scuole pubbliche di formazione, a norma  dell'art.  11  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135)  ,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  giugno  2013,
          n. 146. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24 dicembre  2014  (Individuazione  e  trasferimento  delle
          risorse finanziarie e  strumentali  alla  Scuola  nazionale
          dell'amministrazione   ai   sensi   dell'art.    21,    del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo
          all'unificazione delle  Scuole  di  formazione),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2015, n. 100. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23 aprile  2014  (Delega  di  funzioni  al  Ministro  senza
          portafoglio onorevole dott.ssa  Maria  Anna  Madia  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione) ,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2014, n. 122. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  testo  dell'art.  21,  comma  4,  del  citato
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1  e  3,  del
          citato decreto-legislativo 1° dicembre 2009, n. 178: 
              «1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono  nominati
          dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in  numero
          non superiore a trenta, con propria  delibera,  secondo  la
          procedura di cui all'art. 15, per un periodo non  superiore
          a due anni rinnovabile. Essi  sono  scelti  tra  professori
          universitari,  dirigenti  di  amministrazioni  pubbliche  e
          private, magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili,
          avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri
          soggetti,  anche  stranieri,  in  possesso  di  elevata   e
          comprovata qualificazione  professionale,  secondo  criteri
          oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui
          all'art. 15. Per l'espletamento dei  suddetti  incarichi  i
          docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando
          o   aspettativa   dalle   rispettive   amministrazioni   di
          appartenenza.». 
              (Omissis). 
              «3.  La  Scuola  si   avvale,   inoltre,   di   docenti
          incaricati,  anche   temporaneamente,   di   attivita'   di
          insegnamento e  puo'  conferire  a  persone  di  comprovata
          professionalita' incarichi finalizzati allo svolgimento  di
          ricerche e studi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera a)
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile 2013, n. 70: 
                «a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non
          superiore a tre anni rinnovabili,  per  lo  svolgimento  di
          attivita'  di  docenza,  ricerca  e   coordinamento   della
          didattica;».