DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 (in G.U. 02/08/2008, n.180).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 4-septies 
                     Disposizioni relative alla 
           Scuola superiore dell'economia e delle finanze 
 
  1. La Scuola superiore  dell'economia  e  delle  finanze  non  puo'
promuovere la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare  a
societa'   e   consorzi   gia'   costituiti.   Conseguentemente    le
partecipazioni   societarie   detenute   dalla    Scuola    superiore
dell'economia e delle finanze alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto sono  trasferite  a  titolo
gratuito al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
del tesoro. 
  2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma 5,
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  28
settembre 2000, n. 301, e' soppresso. L'articolo 19, comma 15,  della
legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  nonche'  i  commi  4-bis  e  5-bis
dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n.
301, sono abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
puo' continuare ad avvalersi di personale docente collocato,  per  un
periodo non  superiore  a  tre  anni  eventualmente  rinnovabile,  in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. 
  3. All'articolo 12,  comma  3,  secondo  periodo,  della  legge  18
ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "previa  autorizzazione,"  sono
inserite le seguenti: "per  un  periodo  non  superiore  a  due  anni
suscettibile di rinnovo,". 
  4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di  cui  all'articolo
5, comma 5, del citato decreto ministeriale  28  settembre  2000,  n.
301, ed i ricercatori della Scuola superiore  dell'economia  e  delle
finanze in servizio alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono inseriti in appositi  ruoli  ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto  di  opzione  per  il
rientro nei ruoli delle  amministrazioni  di  provenienza,  anche  ad
ordinamento militare, le risorse finanziarie  per  la  corresponsione
del relativo trattamento retributivo  sono  trasferite  dalla  Scuola
superiore   dell'economia   e   delle   finanze   all'amministrazione
interessata. PERIODO ABROGATO DAL D.  LGS.  15  MARZO  2010,  N.  66.
PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.  PERIODO  ABROGATO
DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. PERIODO ABROGATO  DAL  D.  LGS.  15
MARZO 2010, N. 66.((10)) 
  4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio  presso
la Scuola superiore dell'economia e delle  finanze  alle  universita'
statali, in conformita'  a  quanto  stabilito  dall'articolo  13  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata  Scuola
trasferisce all'universita' interessata le risorse finanziarie per la
corresponsione   del   trattamento   retributivo   del    ricercatore
trasferito. 
  5. Al fine di incrementare l'efficienza e  l'efficacia  dell'azione
di  contrasto   dell'illegalita'   e   dell'evasione   fiscale,   con
particolare  riferimento  al  settore  del  gioco   pubblico,   anche
attraverso  l'intensificazione  delle  attivita'  di  controllo   sul
territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la
formazione del  personale  dell'amministrazione  finanziaria  a  cura
della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni
degli  assetti   organizzativi   stabilite   dall'articolo   74   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  le
dotazioni organiche dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e  delle  agenzie  fiscali  possono  essere  rideterminate  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  diminuendo,  in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione  organica  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  transita  prioritariamente  nei  ruoli
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e  nelle  agenzie
interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche  di  cui
al  primo  periodo  del  presente  comma,  anche  mediante  procedure
selettive. 
  5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al  comma
5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di  cui  all'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le  predette
risorse sono utilizzate secondo le modalita'  previste  dall'articolo
1, comma 530, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  Il  personale
interessato dal transito di cui al comma  5  e'  destinatario  di  un
apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere  e  nei
limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di
cui al presente articolo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che "I
docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola
Superiore  dell'economia  e  delle  finanze,  di   cui   all'articolo
4-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,
sono trasferiti alla Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e  agli
stessi  e'  applicato  lo  stato  giuridico  dei  professori  o   dei
ricercatori universitari. Il trattamento economico  e'  rideterminato
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  al  fine  di
renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale
dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  sulla  base  del  trattamento
economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori
universitari   a   tempo   pieno   con   corrispondente   anzianita'.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica".