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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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Testo in vigore dal:  9-7-2013

Art. 14

Incarichi di docenza
1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono conferire le seguenti tipologie di incarichi di docenza:
a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attività di docenza, ricerca e coordinamento della didattica;
b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare rilevanza;
c) incarichi di docenza di breve durata per lo svolgimento di attività didattica in specifici moduli formativi.
2. Le modalità di conferimento dell'incarico di docente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento economico sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle professionalità meglio rispondenti alle caratteristiche degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza.
Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 è definito nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Gli incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.
3. Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.