LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
                       Assunzioni di personale 
 
  1. Per l'anno 2002,  alle  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle   universita',   limitatamente   al   personale    tecnico    ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed  alle  province,  ai  comuni,
alle comunita' montane ed ai consorzi di enti locali che non  abbiano
rispettato le disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno
2001 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato; i singoli  enti  locali  in  caso  di  assunzione  del
personale  devono  autocertificare  il  rispetto  delle  disposizioni
relative al  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2001.  Alla
copertura dei posti disponibili si puo' provvedere  mediante  ricorso
alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni legislative e
contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino  e  di
accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si
puo' ricorrere alle procedure di mobilita'  fuori  dalla  regione  di
appartenenza dell'ente locale solo  nell'ipotesi  in  cui  il  comune
ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello
previsto dall'articolo 119,  comma  3,  del  decreto  legislativo  25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato  del  50
per cento. Sono consentite le assunzioni  connesse  al  passaggio  di
funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia  coperto  dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione  delle
unita' di personale. Il divieto non si applica  al  comparto  scuola.
Sono fatte  salve  le  assunzioni  di  personale  relative  a  figure
professionali non fungibili  la  cui  consistenza  organica  non  sia
superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette
e  quelle  relative  ai  vincitori  del  secondo  corso-concorso   di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione di cui al bando pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 marzo 1997, IV serie  speciale,  n.  22.  Il  divieto  non  si
applica al personale della carriera diplomatica. Il  divieto  non  si
applica altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e  contabili,
nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto
di assunzioni, il Ministero della  giustizia,  con  riferimento  alle
specifiche  esigenze  del  settore,  definisce  per  l'anno  2002  un
programma straordinario di assunzioni nel limite  di  500  unita'  di
personale  appartenente  alle   figure   professionali   strettamente
necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato  giudiziario.
Il Ministero  della  giustizia,  nei  limiti  delle  spese  sostenute
nell'anno 2001 per i rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  e'
autorizzato ad avvalersi, fino al 31  dicembre  2002,  del  personale
assunto a tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,
lettera a), della legge 18 agosto  2000,  n.  242.  Il  programma  di
assunzioni va  presentato  per  l'approvazione  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle  finanze.
I  termini  di  validita'  delle  graduatorie  per  l'assunzione   di
personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte  al  divieto
di cui al presente comma sono prorogati  di  un  anno.  Il  Ministero
della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31  dicembre  2002,
del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo  12,
comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.  494.  Il  termine  di  cui
all'articolo 18, comma 3, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e'
differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni  caso,  la
spesa relativa  al  personale  assunto  a  tempo  determinato  o  con
convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi di enti locali  non  puo'  superare  l'importo  della  spesa
sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un  incremento  pari
al  tasso  di  inflazione  programmata  indicato  nel  Documento   di
programmazione economico-finanziaria. 
  2. In relazione a quanto disposto dal  comma  1  per  il  personale
della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio
2001, n. 48, le parole: "banditi con unico decreto"  sono  sostituite
dalle seguenti: "da bandire entro due anni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge". 
  3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
l'ultimo  periodo,  introdotto  dalla  lettera   a)   del   comma   1
dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'  sostituito
dal  seguente:  "Per  ciascuno   degli   anni   2003   e   2004,   le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie
e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione  di  personale  non  inferiore
all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002". 
  4. Per il triennio 2002-2004, in  deroga  alla  disciplina  di  cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonche' il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani  annuali
con l'indicazione: 
    a) delle iniziative da adottare per  un  piu'  razionale  impiego
delle risorse umane, con particolare riferimento  alla  riallocazione
del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa; 
    b) dei compiti strumentali o non  propriamente  istituzionali  il
cui svolgimento puo' essere garantito mediante  l'assegnazione  delle
relative funzioni a personale di altre amministrazioni  pubbliche,  o
il  cui   affidamento   all'esterno   risulti   economicamente   piu'
vantaggioso nonche' delle conseguenti  iniziative  che  si  intendono
assumere; 
    c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve
quelle derivanti da provvedimenti di incremento di  organico  per  le
quali sia  indicata  apposita  copertura  finanziaria,  non  possono,
comunque, superare le cessazioni  dal  servizio  verificatesi  al  31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per  le  Forze
armate si tiene  comunque  conto  dei  criteri  e  degli  oneri  gia'
considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331. 
  5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di
ciascun  anno  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
per  la  successiva  approvazione  del  Consiglio  dei  ministri.  Le
amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di  personale
in attuazione dei piani annuali e  ne  danno  comunicazione,  per  la
conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al
termine di ciascun quadrimestre. 
  6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche  indicate  nella
tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio  2001,  n.  215,
alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e
in  ferma  volontaria  delle  Forze  armate  non  si   applicano   le
disposizioni del  presente  articolo.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215  del
2001. 
  7. Le assunzioni effettuate in violazione  delle  disposizioni  del
presente articolo sono nulle di diritto. 
  8. A decorrere dall'anno 2002 gli  organi  di  revisione  contabile
degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione  del
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali
deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. 
  9. I comandi in atto del personale della societa' per azioni  Poste
italiane   presso   le   pubbliche   amministrazioni,    disciplinati
dall'articolo 45, comma 10, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto  del  personale
dell'istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  presso  le  pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo  11,  comma  4,  del  decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono  prorogati  al  31  dicembre
2002. (9) (16) 
  10. I medici di base iscritti negli elenchi  di  medicina  generale
del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di  servizio,
in possesso di titoli di  specializzazione  riconosciuti  dall'Unione
europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilita' dei  posti,
essere inseriti nella  medicina  specialistica  ambulatoriale  e  sul
territorio, rinunciando all'incarico di medico di base. 
  11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante  la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica  in  medicina  generale,   possono   sostituire   a   tempo
determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ed essere iscritti negli  elenchi  della  guardia
medica notturna  e  festiva  e  della  guardia  medica  turistica  ma
occupati solo in  caso  di  carente  disponibilita'  di  medici  gia'
iscritti negli elenchi della guardia  medica  notturna  e  festiva  e
della guardia medica turistica. ((Fatte  salve  le  disposizioni  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368,  essi  possono  altresi'
prestare,  al  di  fuori   dell'orario   dedicato   alla   formazione
specialistica  e  fermo  restando   l'assolvimento   degli   obblighi
formativi, la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito  ed
occasionale agli enti e alle associazioni che, senza scopo di  lucro,
svolgono attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla  base
di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti  del  Servizio
sanitario nazionale. Le modalita'  e  i  limiti  per  la  prestazione
dell'attivita' di cui al precedente periodo sono  stabiliti  mediante
regolamento adottato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze)). 
  12. Il medico che si iscrive ai corsi di  formazione  specifica  in
medicina generale, previo  svolgimento  di  regolare  concorso,  puo'
partecipare   ai   concorsi   per   le   scuole   universitarie    di
specializzazione in medicina e chirurgia  per  il  conseguimento  dei
titoli  di  specializzazione  riconosciuti  dall'Unione  europea.  Il
medico che si iscrive alle scuole universitarie  di  specializzazione
in  medicina  e  chirurgia  per  il  conseguimento  dei   titoli   di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea puo' partecipare ai
concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale. E'
esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione
specifica in medicina generale  e  alle  scuole  di  specializzazione
universitaria di area sanitaria. 
  13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri  aggiuntivi
a  carico  del  bilancio  dello  Stato  si  applicano  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio le  disposizioni  di  cui
all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  14. Le amministrazioni  pubbliche  promuovono  iniziative  di  alta
formazione del proprio personale, anche  ai  fini  dell'accesso  alla
dirigenza, favorendo la partecipazione dei  dipendenti  ai  corsi  di
laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego  prevalente  delle
metodologie di formazione a  distanza  per  finalita'  connesse  alle
attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A  tale
fine,  nei  limiti  delle  ordinarie  risorse  finanziarie  destinate
all'aggiornamento   e   alla   formazione,    del    personale,    le
amministrazioni  pubbliche  e  le  relative  Scuole  o  strutture  di
formazione,  sentite  le  organizzazioni  sindacali,  possono   anche
erogare  borse  di   studio   del   valore   massimo   corrispondente
all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere  al  relativo
rimborso. 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO  2008,  N.97,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con  l'art.  34,  comma
20) che i comandi in atto del personale  della  societa'  per  azioni
Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato,  di
cui al comma 9 del presente  articolo,  sono  prorogati  sino  al  31
dicembre 2003. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 27 dicembre  2002,  n.  289,  come  modificata  dalla  L.  24
dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con l'art. 34, comma  20)  che  i
comandi in  atto  del  personale  della  societa'  per  azioni  Poste
italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di  cui  al
comma 9 del presente articolo, sono prorogati  sino  al  31  dicembre
2004.