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LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  29-2-2024
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Art. 19

Assunzioni di personale
1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola.
Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario.
Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002. (9) (16)
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria
((collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,))
agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale. È esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione, del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129.
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34, comma 20) che i comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui al comma 9 del presente articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
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AGGIORNAMENTO (16)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con l'art. 34, comma 20) che i comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui al comma 9 del presente articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2004.