stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e  in,
particolare, l'art. 8, recante principi e criteri  direttivi  per  il
recepimento della direttiva 2014/59/UE; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 novembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «accordo  di  netting»:  un  accordo  in  virtu'  del   quale
determinati crediti o obbligazioni possono essere  convertiti  in  un
unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170; 
    b) «alta dirigenza»:  il  direttore  generale,  i  vice-direttori
generali e le cariche ad  esse  assimilate,  i  responsabili  ((delle
principali aree di affari  e  coloro  che  rispondono))  direttamente
all'organo amministrativo; 
    c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la  Banca  centrale
europea relativamente ai compiti specifici  ad  essa  attribuiti  dal
Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera
per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1,
punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»:  l'autorita'  di
vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  41,  del
Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    e)  «autorita'  di  risoluzione  di   gruppo»:   l'autorita'   di
risoluzione  dello  Stato  membro  in  cui  ha  sede  l'autorita'  di
vigilanza su base consolidata; 
    ((f) «azione di  risoluzione»:  la  decisione  di  sottoporre  un
soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o piu' poteri  di  cui  al
Titolo IV, Capo V, oppure l'applicazione di  una  o  piu'  misure  di
risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26
e 27 del regolamento (UE) n. 806/2014;)) 
    g) «bail-in»: la riduzione  o  la  conversione  in  capitale  dei
diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto  dal
Titolo  IV,  Capo  IV,  Sezione  III  ((,  o  dall'articolo  27   del
regolamento (UE) n. 806/2014)); 
    h) «banca»: una banca come  definita  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), del Testo Unico Bancario; 
    ((h-bis) «banca affiliata»: una banca di  credito  cooperativo  o
una banca a cui fa  capo  un  sottogruppo  territoriale  aderente  al
gruppo bancario  cooperativo  in  quanto  soggetta  all'attivita'  di
direzione e coordinamento della capogruppo in virtu' del contratto di
coesione con essa stipulato; 
    h-ter)  «banca  extracomunitaria»:  una   banca   come   definita
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo Unico Bancario;)) 
    ((i) «capitale primario di classe 1»:  il  capitale  primario  di
classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE)  n.
575/2013;)) 
    l) «capogruppo»: la capogruppo di un  gruppo  bancario  ai  sensi
dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario; 
    m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni,  altre
partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita',  o
una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione; 
    n) «clausola di close-out netting»: una  clausola  come  definita
all'articolo 1, comma 1,  lettera  f),  del  decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170; 
    ((n-bis) «coefficiente di capitale totale»: il requisito  di  cui
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c),  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013; 
    n-ter) «coefficiente di leva finanziaria»: il coefficiente di cui
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d),  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013;)) 
    o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi: 
      1) contratti su valori mobiliari, fra cui: 
        i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un  titolo  o
gruppi o indici di titoli; 
        ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli; 
        iii) operazioni di vendita attive  o  passive  con  patto  di
riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli; 
      2) contratti connessi a merci, fra cui: 
        i) contratti di acquisto,  vendita  o  prestito  di  merci  o
gruppi o indici di merci per consegna futura; 
        ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; 
        iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto  attive  o
passive su merci o gruppi o indici di merci; 
      3) contratti standardizzati a  termine  (futures)  e  contratti
differenziali  a  termine  (forward),  compresi   i   contratti   per
l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato  prezzo  a  una  data
futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi,  diritti  o
interessi; 
      4) accordi di swap, tra cui: 
        i) swap e opzioni su  tassi  d'interesse;  accordi  a  pronti
(spot) o altri accordi su cambi, valute, indici  azionari  o  azioni,
indici obbligazionari o titoli di debito, indici di  merci  o  merci,
variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione; 
        ii) total return swap, credit default swap o credit swap; 
        iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi  di  cui  ai
punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli  swap  o  dei
derivati; 
      5) accordi di prestito interbancario in  cui  la  scadenza  del
prestito e' pari o inferiore a tre mesi; 
      6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1,
2, 3, 4 e 5; 
    p) «controparte centrale»: un soggetto  di  cui  all'articolo  2,
punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
    q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche
con  obbligo  di  rimborso;  non  costituiscono  depositi  i  crediti
relativi a fondi acquisiti dalla  banca  debitrice  rappresentati  da
strumenti finanziari indicati dall'articolo 1,  comma  2,  del  Testo
Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari,
o il cui  capitale  e'  rimborsabile  alla  pari  solo  in  forza  di
specifici accordi  o  garanzie  concordati  con  la  banca  o  terzi;
costituiscono  depositi  i  certificati  di  deposito   purche'   non
rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; 
    r) 'depositi ammissibili al rimborso': i depositi che,  ai  sensi
dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, del testo unico  bancario,  sono
astrattamente idonei a essere rimborsati da un  sistema  di  garanzia
dei depositanti; 
    s) 'depositi protetti': i depositi ammissibili  al  rimborso  che
non superano il limite di rimborso da parte del sistema  di  garanzia
dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4, ((...))
del testo unico bancario; 
    t) «derivato»: uno strumento derivato come definito  all'articolo
2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
    ((t-bis) «disposizioni dell'MRU»: il regolamento (UE) n. 806/2014
e le relative misure di esecuzione;)) 
    u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i prestiti
subordinati ai sensi del Regolamento (UE)  n.  575/2013  (Tier  2)  o
della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
delle relative disposizioni di attuazione; 
    v) «ente-ponte»: la societa' di capitali costituita ai sensi  del
Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, ((o dell'articolo 25
del regolamento (UE) n. 806/2014)) per acquisire, detenere e vendere,
in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un  ente
sottoposto a risoluzione, o attivita', diritti e passivita' di uno  o
piu' enti  sottoposti  a  risoluzione  per  preservarne  le  funzioni
essenziali; 
    ((v-bis)  «ente  a  rilevanza  sistemica  a  livello  globale»  o
«G-SII»: un G-SII secondo  la  definizione  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
    v-ter) «ente designato per la risoluzione»: una persona giuridica
avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per
il quale il piano di risoluzione di gruppo prevede l'applicazione  di
un'azione di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a  vigilanza
su base consolidata per la quale il piano di risoluzione  individuale
prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione; 
    v-quater) «ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per  la
risoluzione che non e' G-SII e che fa parte di un gruppo  soggetto  a
risoluzione le cui  attivita'  totali  superano  i  100  miliardi  di
euro;)) 
    z) «ente sottoposto a risoluzione»:  uno  dei  soggetti  indicati
all'articolo  2  in  relazione  al  quale  e'  avviata  un'azione  di
risoluzione; 
    aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»: un  evento
come definito all'articolo  1,  comma  1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
    bb) «funzioni essenziali»: attivita', servizi o operazioni la cui
interruzione potrebbe compromettere la  prestazione  in  uno  o  piu'
Stati membri di servizi essenziali per  il  sistema  economico  o  la
stabilita' finanziaria, in ragione della dimensione, della  quota  di
mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessita'
o dell'operativita' transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con
particolare riguardo alla sostituibilita' dell'attivita', dei servizi
o delle operazioni; 
    cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne  il  sabato,  la
domenica o le festivita' pubbliche; 
    dd) «gruppo»: una societa' controllante e  le  societa'  da  essa
controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
    ((dd-bis)  «gruppo  bancario  cooperativo»:  il  gruppo  bancario
cooperativo previsto dall'articolo 37-bis del Testo Unico Bancario; 
    dd-ter) «gruppo soggetto a risoluzione»: 
      1) un ente designato per la risoluzione e le societa'  da  esso
controllate che non siano: 
        i) a loro volta enti designati per la risoluzione; 
        ii) controllate da altri enti designati per la risoluzione; 
        iii) soggetti aventi sede legale in un Paese  terzo  che,  in
conformita' al piano di risoluzione,  non  sono  inclusi  nel  gruppo
soggetto a risoluzione, nonche' le societa' da essi controllate; 
      2) le societa' appartenenti a un gruppo  bancario  cooperativo,
quando almeno una delle banche affiliate o la societa' capogruppo  e'
un ente designato per la risoluzione; 
    dd-quater) «impresa di investimento di paesi terzi diversa da una
banca»: l'impresa che non ha  la  propria  sede  legale  o  direzione
legale nell'Unione europea, diversa da una banca, che  presta  uno  o
piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento: 
      1) negoziazione per conto proprio; 
      2)  assunzione  a  fermo  e,  in  aggiunta  o  in  alternativa,
collocamento sulla base di  un  impegno  irrevocabile  nei  confronti
dell'emittente; 
      3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;)) 
    ee)  «infrastruttura  di  mercato»:  un   sistema   di   gestione
accentrata, un  sistema  di  pagamento,  un  sistema  di  regolamento
titoli, una controparte  centrale  o  un  repertorio  di  dati  sulle
negoziazioni; 
    ff) «legge fallimentare»: il  r.d.  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni; 
        hh) «linee di operativita' principali»: linee di operativita'
e servizi connessi che rappresentano fonti significative di  entrate,
di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di  cui
fa parte una banca; 
    ii) «meccanismi terminativi»:  clausole  che  attribuiscono  alle
parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo
per close-out, di esigere  l'intera  prestazione  con  decadenza  dal
beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche  secondo  un
meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione  che  consente  la
sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione  da  parte
di un contraente o che impedisce l'insorgere di un  obbligo  previsto
dal contratto; 
    ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione  o
la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 37; 
    ((mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri
previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico  Bancario,
l'applicazione   di   una   misura   di    intervento    precoce    o
dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico  Bancario,
l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15  del  presente
decreto e dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014,  nonche'
dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV,  Capo
II, e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;)) 
    ((mm-bis) «MRU»: il Meccanismo di  risoluzione  unico,  ossia  il
sistema di risoluzione istituito ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.
806/2014,  composto  dal  Comitato  di  Risoluzione  Unico  e   dalle
autorita'  nazionali  di  risoluzione  degli  Stati  membri  che   vi
partecipano;)) 
    nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito di  cui
all'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
    oo) «organo di amministrazione»: l'organo o  gli  organi  di  una
societa' cui e'  conferito  il  potere  di  stabilire  gli  indirizzi
strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano
e monitorano le decisioni della dirigenza e  comprendono  le  persone
che dirigono  di  fatto  la  societa';  nelle  societa'  per  azioni,
societa' in accomandita per azioni e societa' cooperative per  azioni
a  responsabilita'  limitata  aventi  sede  legale  in  Italia,  esso
identifica: (i) quando e' adottato il sistema tradizionale  o  quello
monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando  e'  adottato
il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui  sia
adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al  consiglio
di sorveglianza il compito di deliberare in  ordine  alle  operazioni
strategiche e ai piani industriali e  finanziari  della  societa'  ai
sensi dell'articolo  2409-terdecies,  comma  1,  lettera  f-bis,  del
codice civile, anche il consiglio di sorveglianza; 
    pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri  strumenti  finanziari
che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o  comunque  i   diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche'
titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di  acquisire,
o che rappresentano - azioni, quote  o  i  suddetti  altri  strumenti
finanziari; 
    qq) «passivita'  ammissibili»:  gli  strumenti  di  capitale  non
computabili ((nei fondi propri)) e le altre passivita' e di  uno  dei
soggetti  indicati  all'articolo  2,  non  escluse   dall'ambito   di
applicazione del bail-in in virtu' dell'articolo 49, comma 1; 
    ((qq-bis) «passivita' computabili»: le passivita' ammissibili che
soddisfano le condizioni dell'articolo 16-quater ovvero dell'articolo
16-octies, comma 6, lettera a), le passivita' indicate  dall'articolo
2, comma 1, punto 49-bis, del regolamento (UE) n.  806/2014,  nonche'
gli strumenti di capitale di classe 2 che soddisfano le condizioni di
cui all'articolo 72-bis, paragrafo 1,  lettera  b),  del  regolamento
(UE) n. 575/2013;)) 
    rr) «passivita'  garantita»:  una  passivita'  per  la  quale  il
diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento e'
garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di  garanzia
con trasferimento del titolo in  proprieta'  o  con  costituzione  di
garanzia reale, comprese le passivita'  derivanti  da  operazioni  di
vendita con patto di riacquisto; 
    ss)  «prestazione  della  garanzia»:  il  compimento  degli  atti
indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170; 
    tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un soggetto  di  cui
all'articolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
    ((tt-bis)  «requisito  combinato  di  riserva  di  capitale»:  il
requisito combinato di riserva di capitale come definito all'articolo
128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative  disposizioni  di
recepimento; 
    tt-ter) «requisito di capitale di primo pilastro»:  il  requisito
di cui all'articolo 92, comma 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 
    tt-quater)  «requisito  di   capitale   vincolante   di   secondo
pilastro»:  il  requisito  stabilito  in  base  alla   normativa   di
recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE; 
    tt-quinquies) «riserva di capitale anticiclica»: il requisito  di
cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e  relative
disposizioni di recepimento;)) 
    uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o piu'  misure  previste
al  Titolo  IV,  Capo  IV,  per  realizzare  gli  obiettivi  indicati
nell'articolo 21  ((ovvero  indicate  nel  programma  di  risoluzione
adottato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE)  n.  806/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio)); 
    vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un  sistema
multilaterale  di  negoziazione   o   un   sistema   organizzato   di
negoziazione  come  definiti  dall'articolo  4,  paragrafo  1,  della
direttiva 2014/65/UE; 
    zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis), del Testo Unico Bancario; 
    ((aaa)  «SIM»:  una  societa'  di  intermediazione  mobiliare   o
un'impresa di investimento dell'Unione europea che presta uno o  piu'
dei seguenti servizi o attivita' di investimento: 
      1) negoziazione per conto proprio; 
      2)  assunzione  a  fermo  e  in  aggiunta  o   in   alternativa
collocamento sulla base di  un  impegno  irrevocabile  nei  confronti
dell'emittente; 
      3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;)) 
    bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che  presta  i
servizi di cui alla Sezione  A,  punti  1  e/o  2,  dell'Allegato  al
Regolamento (UE) n. 909/2014; 
    ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di  cui  all'articolo  2,
punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014; 
    ddd)  «sistema  di  regolamento  titoli»:  un  sistema   di   cui
all'articolo 2, paragrafo  1,  punto  10,  del  Regolamento  (UE)  n.
909/2014; 
    eee) «sistema  di  tutela  istituzionale»  o  «IPS»:  un  accordo
riconosciuto  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'articolo   113,
paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    fff) «societa' controllante»: la societa' controllante  ai  sensi
dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
    ggg) «societa' controllate»: le societa' che sono controllate  ai
sensi  dell'articolo  23  del  Testo  Unico  Bancario  ((.  Ai   fini
dell'applicazione ai gruppi bancari cooperativi degli articoli 8, 13,
15, 16 e 70, del Titolo III, Capo II-bis, nonche' del Titolo IV, Capo
II, si considerano societa' controllate altresi', ove appropriato, le
banche affiliate, la societa' capogruppo  e  le  rispettive  societa'
controllate, tenuto conto delle modalita' con cui il requisito minimo
di fondi propri e passivita' computabili e' applicato a questi gruppi
ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 3)); 
    ((ggg-bis) «societa' controllate rilevanti»: le societa'  di  cui
all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  135,  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013;)) 
    hhh) «societa' finanziarie»: le societa' di cui all'articolo  59,
comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; 
    lll) «societa' veicolo per  la  gestione  delle  attivita'»:  una
societa' di capitali costituita ai sensi  del  Titolo  IV,  Capo  IV,
Sezione II, Sottosezione III, ((o dell'articolo  26  del  regolamento
(UE) n.  806/2014  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio))  per
acquisire, in tutto  o  in  parte,  le  attivita',  i  diritti  o  le
passivita' di uno o piu'  enti  sottoposti  a  risoluzione  o  di  un
ente-ponte; 
    ((lll-bis)  «soggetto  assimilato   a   un   ente   di   maggiori
dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che  non  e'  G-SII,
che fa parte di un gruppo soggetto a  risoluzione  le  cui  attivita'
totali sono inferiori a 100 miliardi di euro  e  che  e'  considerato
idoneo a porre rischi sistemici in caso di dissesto o di  rischio  di
dissesto dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia;)) 
    mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un  aiuto  di
Stato ai sensi dell'articolo  107,  paragrafo  1,  del  Trattato  sul
Funzionamento  dell'Unione  Europea  o   qualsiasi   altro   sostegno
finanziario pubblico  a  livello  sovranazionale  che  se  erogato  a
livello nazionale configurerebbe  un  aiuto  di  stato,  fornito  per
mantenere  o  ripristinare  la  solidita',   la   liquidita'   o   la
solvibilita' di uno dei soggetti indicati all'articolo 2; 
    nnn) «Stato terzo»:  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione
Europea; 
    ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte dell'Unione Europea; 
    ppp)  «strumenti  di  capitale»:  gli   strumenti   di   capitale
aggiuntivo di classe 1 e gli  elementi  di  classe  2  ai  sensi  del
Regolamento  (UE)  n.  575/2013  o  della  direttiva  2006/48/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  relative  disposizioni  di
attuazione; 
    ((ppp-bis) «strumenti di  capitale  primario  di  classe  1»:  le
azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari  computabili  nel
capitale primario di classe  1  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013;)) 
    qqq)  «strumenti  di  capitale  aggiuntivo  di  classe  1»:   gli
strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del  Regolamento  (UE)
n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio e relative disposizioni di attuazione; 
    ((qqq-bis) «strumenti subordinati computabili»: gli strumenti che
soddisfano tutte le  condizioni  previste  dall'articolo  72-bis  del
regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo  72-ter,
paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento;)) 
    rrr)  «succursale  significativa»:  una  succursale   considerata
significativa nello Stato membro nel quale essa e' stabilita ai sensi
dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; 
    sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385; 
    uuu) «Testo Unico  della  Finanza»:  il  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
    vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme di  debito
trasferibile, gli strumenti che creano  o  riconoscono  un  debito  e
quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.