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DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal:  16-11-2015 al: 8-3-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e in, particolare, l'art. 8, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo di netting»: un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili della principali aree di affari e coloro che sono rispondono direttamente all'organo amministrativo;
c) «autorità competente»: la Banca d'Italia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorità competente straniera per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
d) «autorità di vigilanza su base consolidata»: l'autorità di vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
e) «autorità di risoluzione di gruppo»: l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di vigilanza su base consolidata;
f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 32, l'esercizio di uno o più poteri di cui al Titolo IV, Capo V oppure l'applicazione di una o più misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV;
g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III;
h) «banca»: una banca come definita all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
i) «capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013;
l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario;
m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attività, diritti o passività, o una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione;
n) «clausola di close-out netting»: una clausola come definita all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi:
1) contratti su valori mobiliari, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli;
ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli;
iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli;
2) contratti connessi a merci, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura;
ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci;
iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci;
3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi;
4) accordi di swap, tra cui:
i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione;
ii) total return swap, credit default swap o credit swap;
iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;
5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito è pari o inferiore a tre mesi;
6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
p) «controparte centrale»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non è rimborsabile alla pari, o il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis, commi 3 e 4, del Testo Unico Bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;
s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis, comma 5, del Testo Unico Bancario;
t) «derivato»: uno strumento derivato come definito all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione;
v) «ente-ponte»: la società di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attività, diritti e passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali;
z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti indicati all'articolo 2 in relazione al quale è avviata un'azione di risoluzione;
aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»: un evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
bb) «funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o più Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell'operatività transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità dell'attività, dei servizi o delle operazioni;
cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica o le festività pubbliche;
dd) «gruppo»: una società controllante e le società da essa controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni;
ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
hh) «linee di operatività principali»: linee di operatività e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca;
ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto;
ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 37;
mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 e dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II;
nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito di cui all'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una società cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la società; nelle società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative per azioni a responsabilità limitata aventi sede legale in Italia, esso identifica: (i) quando è adottato il sistema tradizionale o quello monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando è adottato il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis, del codice civile, anche il consiglio di sorveglianza;
pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonché titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri strumenti finanziari;
qq) «passività ammissibili»: gli strumenti di capitale non computabili nel patrimonio di vigilanza e le altre passività e di uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse dall'ambito di applicazione del bail-in in virtù dell'articolo 49, comma 1;
rr) «passività garantita»: una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto;
ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli atti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o più misure previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 21;
vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE;
zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis), del Testo Unico Bancario;
aaa) «SIM»: una società di intermediazione mobiliare, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o un'impresa di investimento avente sede legale in un altro Stato membro, come definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2, dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014;
ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014;
ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE) n. 909/2014;
eee) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
fff) «società controllante»: la società controllante ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
ggg) «società controllate»: le società che sono controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
hhh) «società finanziarie»: le società di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
lll) «società veicolo per la gestione delle attività»: una società di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte;
mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di uno dei soggetti indicati all'articolo 2;
nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente parte dell'Unione Europea;
ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte dell'Unione Europea;
ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;
qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1»: gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;
rrr) «succursale significativa»: una succursale considerata significativa nello Stato membro nel quale essa è stabilita ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.
Avvertenza:
Il presente decreto legislativo è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 28 novembre 2015 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.