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DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. (13G00177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5 (in S.O. n. 9, relativo alla G.U. 29/01/2014, n. 23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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vigente al 31/12/2019
Testo in vigore dal: 6-5-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in
materia  di  pagamento  dell'imposta  municipale   propria   di   cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, nonche' in materia di immobili pubblici; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
nuove disposizioni in materia di disciplina del capitale della  Banca
d'Italia, della partecipazione ad esso e degli organi rappresentativi
dei  soggetti  partecipanti,  al  fine  di  superare  le   incertezze
interpretative in ordine alla natura della partecipazione  stessa  ed
al  suo  contenuto  economico,  anche  in   vista   della   imminente
partecipazione della Banca  d'Italia  al  Sistema  Unico  Europeo  di
Supervisione bancaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro  dell'interno  e
del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Abolizione della seconda rata dell'IMU 
 
  1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non
e' dovuta la seconda rata  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
per: 
    a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),
del  decreto-legge  21  maggio   2013,   n.   54,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 
    b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
    c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
del 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
    d) i terreni agricoli,  nonche'  quelli  non  coltivati,  di  cui
all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
    e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica  per  i  terreni
agricoli, e per  i  fabbricati  rurali  diversi  rispettivamente,  da
quelli di cui alla  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  del  presente
articolo. 
  3. Fermo restando quanto disposto dai commi  5  e  6,  al  fine  di
assicurare ai  comuni  il  ristoro  del  minor  gettito  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  al  comma  1   dell'articolo   13   del
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante  dalla  disposizione  recata
dal comma 1 del presente articolo, e' stanziato un aumento di risorse
di   euro   2.164.048.210,99   per   l'anno   2013,   di   cui   euro
2.076.989.249,53  riferiti  ai  comuni  delle   Regioni   a   statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna  ed  euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle  regioni  a  statuto  speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  4. Una quota  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  pari  a  euro
1.729.412.036,11   e'   attribuita   dal    Ministero    dell'interno
limitatamente ai comuni delle  Regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della Regione  Sardegna,  entro  il  20  dicembre
2013, nella misura risultante dall'allegato A  al  presente  decreto,
pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la
detrazione  di  base  previste  dalle  norme  statali  per   ciascuna
tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo. 
  5. L'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta  municipale
propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  deliberate  o
confermate dal  comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore,  quello
risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base
previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di
cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  pari
al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014. (2) 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  dell'interno,  da  emanare  entro  il  28
febbraio  2014,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  e'  determinato  a  conguaglio  il  contributo  compensativo
nell'importo complessivo  di  euro  348.527.350,73  risultante  dalla
differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle  distribuite  ai
sensi dei commi 4 e 8, spettante a  ciascun  comune.  L'attribuzione,
con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla
base di una metodologia concordata con l'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani  (ANCI),  prendendo  come  base  i  dati  di  gettito
relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate
dai comuni nell'anno  2013.  L'attribuzione  deve,  altresi',  tenere
conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi comuni  con  riferimento
alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1  dell'articolo
3  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. 
  7. Qualora dal decreto di cui  al  comma  6  risulti  un  ammontare
complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a  quanto  ad
esso spettante dall'applicazione delle aliquote  e  della  detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  del  presente
articolo, deliberate o confermate per  l'anno  2013,  l'eccedenza  e'
destinata dal comune medesimo  a  riduzione  delle  imposte  comunali
dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014. 
  8. Per i comuni delle regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia  di  finanza
locale, la compensazione del minor  gettito  dell'imposta  municipale
propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del  presente
articolo avviene attraverso un minor  accantonamento,  per  l'importo
complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A  al  presente
decreto,  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  9.  Il  comma  1  si  applica  anche   agli   immobili   equiparati
all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma
10, del decreto-legge n. 201  del  2011  e  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di  cui  ai
commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8. 
  10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente articolo, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni  di  bilancio.  Nel  caso  in  cui  i   procedimenti   per
l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente  capitolo  di  spesa
del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del
10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo  ai
comuni  e'  autorizzato  il  pagamento   tramite   anticipazione   di
tesoreria. L'anticipazione  e'  regolata  entro  novanta  giorni  dal
pagamento ai comuni. 
  11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli  enti  locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
beneficiari del trasferimento compensativo di cui  al  comma  3  sono
autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di  bilancio  entro
il 15 dicembre 2013. 
  12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  incrementato,  sino
alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per
interessi a  carico  dei  comuni  per  l'attivazione  delle  maggiori
anticipazioni  di  tesoreria  di  cui  al  periodo  precedente   sono
rimborsati a ciascun comune dal Ministero  dell'interno,  nel  limite
massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita'  e  termini
fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro  il
31 gennaio 2014. 
  12-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 MARZO 2014,  N.  16  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68)). 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
680) che "E' differito al  24  gennaio  2014  il  versamento  di  cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133".