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DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè in materia di immigrazione. (13G00164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137 (in G.U. 14/12/2013, n. 293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
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Testo in vigore dal:  15-12-2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate al riequilibrio della finanza pubblica in conformità ai parametri fissati dall'Unione europea, nonché di introdurre ulteriori misure in materia di finanza locale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di immigrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di immigrazione
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013.
2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze
((, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa))
.
((2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014 il Ministro dell'interno presenta una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119))
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.
4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo;
b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109;
c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
((
4-bis. Per le medesime esigenze di cui al comma 2, i fondi destinati all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato, né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati.
4-ter. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente comma"))