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DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 28

Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (13G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2013
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 18-4-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto l'articolo 2, commi 106 e 124, della legge 23 dicembre  2009,
n.191; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107,  primo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia  e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per  l'attuazione  della  delega  in  materia  di  cassa
  integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita' 
 
  1. Le province autonome esercitano la delega di cui all'articolo 2,
comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191: 
    a) con riguardo agli  istituti  di  cassa  integrazione  guadagni
avendo a riferimento le  unita'  produttive  ubicate  nel  territorio
provinciale e i relativi dipendenti; nel caso di richiesta di ricorso
alla   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria    riguardante
contemporaneamente piu'  unita'  produttive  della  medesima  impresa
ubicate anche al di fuori  del  territorio  provinciale,  l'esercizio
delle funzioni amministrative spetta al competente Ministero; 
    b) con riguardo agli istituti di disoccupazione  e  di  mobilita'
avendo a riferimento i beneficiari delle  prestazioni  che  risiedono
nel territorio provinciale. 
  2. La delega di cui al  comma  1  comprende  tutte  le  prestazioni
previste dalla legge dello Stato riconducibili, nei  diversi  settori
merceologici,  agli  istituti   della   cassa   integrazione,   della
disoccupazione e della mobilita' e agli  istituti  previsti  in  loro
sostituzione dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante  disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in  una  prospettiva  di
crescita, secondo le decorrenze ivi previste, comprese  le  forme  di
sostegno per i lavoratori disciplinate dall'articolo 3 della medesima
legge. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino  -  Alto  Adige)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 106 e 124,
          della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009 n. 302, S.O.: 
                «Art. 2 - 106. Le disposizioni recate  dai  commi  da
          107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli  effetti  dell'
          articolo 104 del testo  unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972, n. 670, e successive modificazioni. 
                Art. 2 - 124. Sono delegate alle province autonome di
          Trento e di Bolzano le funzioni in materia di  gestione  di
          cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', da
          esercitare  sulla  base  di  conseguenti  intese   con   il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   per
          coordinare e raccordare gli  interventi,  ivi  compresa  la
          possibilita' di avvalersi dell'INPS sulla base  di  accordi
          con quest'ultimo. Le  predette  province  autonome  possono
          regolare  la  materia  sulla  base   dei   principi   della
          legislazione statale, con particolare riguardo  ai  criteri
          di accesso,  utilizzando  risorse  aggiuntive  del  proprio
          bilancio, senza oneri a carico  dello  Stato.  L'onere  per
          l'esercizio delle predette funzioni rimane a  carico  delle
          province autonome secondo quanto previsto dalla lettera  c)
          del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
          n. 670, come sostituito dal  comma  107,  lettera  h),  del
          presente articolo.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 107, primo  comma,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  670  del
          1972: 
                «Art.  107  -  1.  Con  decreti  legislativi  saranno
          emanate  le  norme  di  attuazione  del  presente  statuto,
          sentita  una  commissione  paritetica  composta  di  dodici
          membri di cui sei in rappresentanza dello  Stato,  due  del
          Consiglio  regionale,  due  del  Consiglio  provinciale  di
          Trento e due di quello di Bolzano.  Tre  componenti  devono
          appartenere al gruppo linguistico tedesco.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 124, della  legge  23
          dicembre  2009,  n.  191  e'  riportato  nelle  note   alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 giugno
          2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato
          del lavoro in  una  prospettiva  di  crescita),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153 S.O.: 
                «Art. 3.  Tutele in costanza di  rapporto  di  lavoro
          - 1. All'articolo 12 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,
          dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
                  «3-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2013   le
          disposizioni in materia  di  trattamento  straordinario  di
          integrazione salariale e i relativi  obblighi  contributivi
          sono estesi alle seguenti imprese: 
                    a) imprese esercenti  attivita'  commerciali  con
          piu' di cinquanta dipendenti; 
                    b) agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi  gli
          operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; 
                    c) imprese di  vigilanza  con  piu'  di  quindici
          dipendenti; 
                    d) imprese del trasporto aereo a prescindere  dal
          numero di dipendenti; 
                    e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere
          dal numero di dipendenti». 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  ai  lavoratori
          addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle  imprese  e
          agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
          gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,  e  ai
          lavoratori  dipendenti  dalle   societa'   derivate   dalla
          trasformazione   delle   compagnie   portuali   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
          n. 84 del 1994, e' riconosciuta  un'indennita'  di  importo
          pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile  di
          integrazione  salariale  straordinaria,  comprensiva  della
          relativa contribuzione figurativa e degli  assegni  per  il
          nucleo familiare, per ogni giornata di  mancato  avviamento
          al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
              3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi
          2 e 5, della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  e  successive
          modificazioni,   e    alle    societa'    derivate    dalla
          trasformazione   delle   compagnie   portuali   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
          n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori,  e'  esteso
          l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29
          dicembre 1990, n. 407. 
              4. Al fine di assicurare la definizione,  entro  l'anno
          2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme  di
          sostegno  per  i  lavoratori  dei  diversi   comparti,   le
          organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale  stipulano,  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, accordi collettivi  e  contratti  collettivi,  anche
          intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi
          di solidarieta' bilaterali per i settori non coperti  dalla
          normativa in materia  di  integrazione  salariale,  con  la
          finalita'  di  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela   in
          costanza di rapporto di lavoro  nei  casi  di  riduzione  o
          sospensione dell'attivita' lavorativa  per  cause  previste
          dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
          ordinaria o straordinaria. 
              5.  Entro  i  successivi  tre  mesi,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, si  provvede
          all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 4. 
              6. Con le medesime modalita' di cui  ai  commi  4  e  5
          possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi  di
          ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina
          delle prestazioni o la misura delle aliquote sono  adottate
          con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di una proposta del comitato amministratore di cui  al
          comma 35. 
              7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla  base
          degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
          comma 4, con riferimento  al  settore  di  attivita',  alla
          natura giuridica dei datori di lavoro  ed  alla  classe  di
          ampiezza   dei   datori   di   lavoro.    Il    superamento
          dell'eventuale   soglia   dimensionale   fissata   per   la
          partecipazione  al  fondo  si  verifica   mensilmente   con
          riferimento alla media del semestre precedente. 
              8. I fondi di cui al comma  4  non  hanno  personalita'
          giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
              9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
          al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti  dal
          regolamento di contabilita' dell'INPS. 
              10. L'istituzione dei  fondi  di  cui  al  comma  4  e'
          obbligatoria  per  tutti  i  settori  non   coperti   dalla
          normativa in materia di integrazione salariale in relazione
          alle imprese  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
          dipendenti.  Le   prestazioni   e   i   relativi   obblighi
          contributivi non si applicano al personale dirigente se non
          espressamente previsto. 
              11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita'  di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
                a) assicurare ai lavoratori una  tutela  in  caso  di
          cessazione dal rapporto  di  lavoro,  integrativa  rispetto
          all'assicurazione sociale per l'impiego; 
                b) prevedere assegni straordinari per il sostegno  al
          reddito,  riconosciuti   nel   quadro   dei   processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
                c)  contribuire   al   finanziamento   di   programmi
          formativi    di    riconversione     o     riqualificazione
          professionale, anche in concorso  con  gli  appositi  fondi
          nazionali o dell'Unione europea. 
              12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui
          al comma  4  possono  essere  istituiti,  con  le  medesime
          modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e
          classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in  materia
          di integrazioni salariali. Per  le  imprese  nei  confronti
          delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e  seguenti
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni, in materia di indennita' di  mobilita',  gli
          accordi e contratti collettivi con le modalita' di  cui  al
          comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta'  sia
          finanziato,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,   con
          un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per  cento
          delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
              13. Gli accordi ed  i  contratti  di  cui  al  comma  4
          possono prevedere che nel fondo di cui  al  medesimo  comma
          confluisca  anche  l'eventuale   fondo   interprofessionale
          istituito  dalle  medesime  parti   firmatarie   ai   sensi
          dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e
          successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
          anche  il  gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
          dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni,  con  riferimento
          ai  datori  di  lavoro  cui  si  applica  il  fondo  e   le
          prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
          presente  comma  sono  riconosciute  nel  limite  di   tale
          gettito. 
              14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a
          13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai  commi
          22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma  4
          nei quali siano operanti, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, consolidati sistemi di  bilateralita'
          e in considerazione delle peculiari esigenze  dei  predetti
          settori, quale quello dell'artigianato,  le  organizzazioni
          sindacali e  imprenditoriali  di  cui  al  citato  comma  4
          possono, nel termine di sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, adeguare le fonti normative ed
          istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi
          interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge  23
          dicembre 2000, n. 388, alle finalita' perseguite dai  commi
          da 4 a  13,  prevedendo  misure  intese  ad  assicurare  ai
          lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di
          lavoro, in caso di riduzione o  sospensione  dell'attivita'
          lavorativa, correlate alle caratteristiche delle  attivita'
          produttive  interessate.  Ove  a  seguito  della   predetta
          trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in
          parte, di un fondo interprofessionale  in  un  unico  fondo
          bilaterale  rimangono  fermi  gli   obblighi   contributivi
          previsti dal predetto articolo 118 e le  risorse  derivanti
          da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative. 
              15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi  e
          i contratti collettivi definiscono: 
                a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
          di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; 
                b) le tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale; 
                c)   l'adeguamento    dell'aliquota    in    funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo medesimo; 
                d) la possibilita'  di  far  confluire  al  fondo  di
          solidarieta'  quota  parte  del  contributo  previsto   per
          l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13; 
                e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. 
              16. In considerazione delle  finalita'  perseguite  dai
          fondi di  cui  al  comma  14,  volti  a  realizzare  ovvero
          integrare il sistema, in chiave universalistica, di  tutela
          del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso  di
          sua cessazione, con decreto, di natura  non  regolamentare,
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite le parti sociali istitutive  dei  rispettivi  fondi
          bilaterali,  sono  dettate  disposizioni  per  determinare:
          requisiti di professionalita' e onorabilita'  dei  soggetti
          preposti  alla  gestione  dei  fondi  medesimi;  criteri  e
          requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte  a
          rafforzare la funzione di  controllo  sulla  loro  corretta
          gestione   e   di   monitoraggio    sull'andamento    delle
          prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard
          e parametri omogenei. 
              17. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo  2,  comma  1,
          della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori  sospesi
          per crisi aziendali o occupazionali che siano  in  possesso
          dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2,  comma   4,   e
          subordinatamente ad un intervento integrativo  pari  almeno
          alla misura del  20  per  cento  dell'indennita'  stessa  a
          carico dei fondi bilaterali di cui al comma  14,  ovvero  a
          carico dei fondi di solidarieta' di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo. La durata massima  del  trattamento  non
          puo' superare novanta giornate da computare in  un  biennio
          mobile. Il trattamento e'  riconosciuto  nel  limite  delle
          risorse non superiore a 20 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              18. Le disposizioni di cui  al  comma  17  non  trovano
          applicazione nei confronti  dei  lavoratori  dipendenti  da
          aziende  destinatarie  di   trattamenti   di   integrazione
          salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a  tempo
          indeterminato  con  previsione  di  sospensioni  lavorative
          programmate e di  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale
          verticale. 
              19. Per i settori, tipologie  di  datori  di  lavoro  e
          classi  dimensionali   comunque   superiori   ai   quindici
          dipendenti, non  coperti  dalla  normativa  in  materia  di
          integrazione salariale, per i quali  non  siano  stipulati,
          entro  il  31  marzo   2013,   accordi   collettivi   volti
          all'attivazione di un fondo di cui al comma  4,  ovvero  ai
          sensi  del  comma  14,  e'  istituito,  con   decreto   non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  un   fondo   di   solidarieta'   residuale,   cui
          contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. 
              20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i
          contributi dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dei
          settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22,  23,
          24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31,  per
          una  durata  non  superiore   a   un   ottavo   delle   ore
          complessivamente lavorabili  da  computare  in  un  biennio
          mobile,  in  relazione  alle   causali   di   riduzione   o
          sospensione  dell'attivita'   lavorativa   previste   dalla
          normativa  in  materia  di  cassa   integrazione   guadagni
          ordinaria e straordinaria. 
              21. Alla gestione del fondo di  solidarieta'  residuale
          provvede un comitato amministratore, avente  i  compiti  di
          cui al comma 35  e  composto  da  esperti  designati  dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale, nonche' da  due  funzionari,  con  qualifica  di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  La
          partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad
          alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese. 
              22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19  determinano
          le  aliquote  di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra
          datori   di   lavoro    e    lavoratori    nella    misura,
          rispettivamente, di due terzi e di  un  terzo,  in  maniera
          tale   da   garantire   la   precostituzione   di   risorse
          continuative adeguate sia per  l'avvio  dell'attivita'  sia
          per la situazione a regime, da verificare anche sulla  base
          dei bilanci di previsione di cui al comma 28. 
              23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma
          31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che  ricorra
          alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,  un
          contributo  addizionale,   calcolato   in   rapporto   alle
          retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti  di
          cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore  all'1,5
          per cento. 
              24. Per la prestazione straordinaria di  cui  al  comma
          32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro,
          un contributo straordinario di  importo  corrispondente  al
          fabbisogno  di   copertura   degli   assegni   straordinari
          erogabili e della contribuzione correlata. 
              25. Ai contributi di finanziamento di cui ai  commi  da
          22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia  di
          contribuzione previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di
          quelle relative agli sgravi contributivi. 
              26. I fondi istituiti ai sensi dei commi  4,  14  e  19
          hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
          prestazioni in carenza di disponibilita'. 
              27. Gli interventi a carico dei fondi di cui  ai  commi
          4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di  specifiche
          riserve finanziarie ed entro i limiti  delle  risorse  gia'
          acquisite. 
              28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e  19  hanno
          obbligo di presentazione, sin dalla loro  costituzione,  di
          bilanci di previsione a otto  anni  basati  sullo  scenario
          macroeconomico coerente con il piu'  recente  Documento  di
          economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento. 
              29. Sulla base del bilancio di  previsione  di  cui  al
          comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35  ha
          facolta' di proporre  modifiche  in  relazione  all'importo
          delle  prestazioni   o   alla   misura   dell'aliquota   di
          contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche  in  corso
          d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
          delle politiche sociali e dell'economia  e  delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al  fondo,
          sulla base della proposta del comitato amministratore. 
              30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio  di
          bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
          o  da  deliberare,  ovvero  di  inadempienza  del  comitato
          amministratore in relazione all'attivita' di cui  al  comma
          29, l'aliquota  contributiva  puo'  essere  modificata  con
          decreto direttoriale  dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
          mancanza di proposta del comitato amministratore.  In  ogni
          caso, in assenza dell'adeguamento contributivo  di  cui  al
          comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni  in
          eccedenza. 
              31. I fondi di cui al  comma  4  assicurano  almeno  la
          prestazione  di  un  assegno  ordinario  di  importo   pari
          all'integrazione salariale, di durata non  superiore  a  un
          ottavo delle ore complessivamente lavorabili  da  computare
          in un biennio mobile, in relazione  alle  causali  previste
          dalla normativa in materia di cassa integrazione  ordinaria
          o straordinaria. 
              32. I fondi di cui al comma 4 possono  inoltre  erogare
          le seguenti tipologie di prestazioni: 
                a) prestazioni integrative, in termini di  importi  o
          durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI; 
                b) assegni straordinari per il sostegno  al  reddito,
          riconosciuti  nel  quadro  dei  processi  di   agevolazione
          all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano   i   requisiti
          previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
          successivi cinque anni; 
                c) contributi al finanziamento di programmi formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea. 
              33. Nei casi di cui al comma 31,  i  fondi  di  cui  ai
          commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la  contribuzione
          correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione  del
          lavoratore  interessato.   La   contribuzione   dovuta   e'
          computata in base a quanto previsto dall'articolo 40  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183. 
              34. La contribuzione correlata di cui al comma 33  puo'
          altresi'  essere  prevista,  dai  decreti  istitutivi,   in
          relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso,
          il  fondo  di  cui  al  comma  4  provvede  a  versare   la
          contribuzione correlata alla prestazione alla  gestione  di
          iscrizione del lavoratore interessato. 
              35. Alla gestione di ciascun fondo istituito  ai  sensi
          del comma 4  provvede  un  comitato  amministratore  con  i
          seguenti compiti: 
                a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti  dal
          consiglio di indirizzo e  vigilanza  dell'INPS,  i  bilanci
          annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
          da una propria relazione, e deliberare sui bilanci  tecnici
          relativi alla gestione stessa; 
                b)  deliberare  in  ordine  alla  concessione   degli
          interventi e dei trattamenti e  compiere  ogni  altro  atto
          richiesto per  la  gestione  degli  istituti  previsti  dal
          regolamento; 
                c) fare proposte in materia di contributi, interventi
          e trattamenti; 
                d)   vigilare    sull'affluenza    dei    contributi,
          sull'ammissione  agli  interventi  e  sull'erogazione   dei
          trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; 
                e) decidere in unica istanza sui  ricorsi  in  ordine
          alle materie di competenza; 
                f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato  da
          leggi o regolamenti. 
              36. Il comitato amministratore e' composto  da  esperti
          designati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
          collettivo, in  numero  complessivamente  non  superiore  a
          dieci,  nonche'  da  due  funzionari,  con   qualifica   di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  Ai
          componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
          indennita' o rimborso spese. 
              37. Il comitato amministratore e' nominato con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  rimane
          in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
          dal decreto istitutivo. 
              38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
          dal comitato stesso tra i propri membri. 
              39. Le deliberazioni del comitato  amministratore  sono
          assunte  a  maggioranza  e,  in  caso  di   parita'   nelle
          votazioni, prevale il voto del presidente. 
              40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
          del fondo  il  collegio  sindacale  dell'INPS,  nonche'  il
          direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
          con voto consultivo. 
              41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal  comitato
          amministratore  puo'  essere  sospesa,  ove  si  evidenzino
          profili di illegittimita', da parte del direttore  generale
          dell'INPS. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere
          adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
          con l'indicazione della norma che si  ritiene  violata,  al
          presidente dell'INPS  nell'ambito  delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30  giugno
          1994, n. 479, e successive modificazioni; entro  tre  mesi,
          il presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
          decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale  termine  la
          decisione diviene esecutiva. 
              42. La disciplina dei fondi di  solidarieta'  istituiti
          ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla  presente  legge
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sulla  base  di  accordi  collettivi  e  contratti
          collettivi,   da   stipulare    tra    le    organizzazioni
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          entro il 30 giugno 2013. 
              43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma  42
          determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il
          regolamento del relativo fondo. 
              44. La disciplina del fondo di cui  all'articolo  1-ter
          del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  e'
          adeguata alle  norme  previste  dalla  presente  legge  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sulla base di accordi collettivi  e  contratti  collettivi,
          anche intersettoriali, stipulati entro il  30  giugno  2013
          dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative
          a livello nazionale nel settore del trasporto aereo  e  del
          sistema aeroportuale. 
              45. La disciplina del fondo  di  cui  all'articolo  59,
          comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'  adeguata
          alle norme previste dalla presente legge  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sulla  base
          di  accordi  collettivi  e  contratti   collettivi,   anche
          intersettoriali, stipulati entro il 30  giugno  2013  dalle
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario. 
              46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
                a) articolo 1-bis del decreto-legge 5  ottobre  2004,
          n.  249,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          dicembre 2004, n. 291; 
                b) articolo 2, comma  37,  della  legge  22  dicembre
          2008, n. 203. 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
                a) articolo 2, comma  28,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662; 
                b) regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
                c) articolo 1-ter del decreto-legge 5  ottobre  2004,
          n.  249,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          dicembre 2004, n. 291; 
                d) articolo 59,  comma  6,  quarto,  quinto  e  sesto
          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              48. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 475 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Il  Fondo  opera  nei   limiti   delle   risorse
          disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; 
                b) al comma 476 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La sospensione  non  comporta  l'applicazione  di
          alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene  senza
          richiesta di garanzie aggiuntive»; 
                c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
                «476-bis. La sospensione  di  cui  al  comma  476  si
          applica anche ai mutui: 
                  a)  oggetto   di   operazioni   di   emissione   di
          obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
          ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
                  b) erogati  per  portabilita'  tramite  surroga  ai
          sensi dell'articolo 120-quater del testo unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   che
          costituiscono  mutui  di  nuova  erogazione  alla  data  di
          perfezionamento dell'operazione di surroga; 
                  c)  che  hanno  gia'  fruito  di  altre  misure  di
          sospensione   purche'   tali   misure    non    determinino
          complessivamente    una    sospensione    dell'ammortamento
          superiore a diciotto mesi»; 
                  d) il comma 477 e' sostituito dal seguente: 
                  «477. La sospensione prevista  dal  comma  476  non
          puo' essere richiesta per i mutui che  abbiano  almeno  una
          delle seguenti caratteristiche: 
                    a) ritardo  nei  pagamenti  superiore  a  novanta
          giorni consecutivi al  momento  della  presentazione  della
          domanda da parte del mutuatario, ovvero  per  i  quali  sia
          intervenuta la decadenza dal beneficio  del  termine  o  la
          risoluzione del contratto stesso,  anche  tramite  notifica
          dell'atto di precetto, o sia stata  avviata  da  terzi  una
          procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; 
                    b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
                    c)   per   i   quali    sia    stata    stipulata
          un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino
          gli eventi di cui al comma 479, purche' tale  assicurazione
          garantisca il rimborso  almeno  degli  importi  delle  rate
          oggetto della sospensione e sia  efficace  nel  periodo  di
          sospensione stesso»; 
                    e) al comma 478,  le  parole:  «dei  costi  delle
          procedure bancarie e degli onorari notarili  necessari  per
          la sospensione del pagamento delle  rate  del  mutuo»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «degli  oneri  finanziari  pari
          agli interessi  maturati  sul  debito  residuo  durante  il
          periodo di sospensione,  corrispondente  esclusivamente  al
          parametro di riferimento del tasso di  interesse  applicato
          ai  mutui  e,  pertanto,  al  netto  della  componente   di
          maggiorazione sommata a tale parametro»; 
                    f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: 
                  «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476
          e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente   alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
                    a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
          ad eccezione delle ipotesi di risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
                    b) cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui
          all'articolo  409,  numero  3),  del  codice  di  procedura
          civile,  ad  eccezione   delle   ipotesi   di   risoluzione
          consensuale, di recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di
          recesso del lavoratore non per giusta causa; 
                    c) morte o riconoscimento di handicap  grave,  ai
          sensi dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, ovvero di invalidita'  civile  non  inferiore
          all'80 per cento». 
              49. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  475  a  479
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  come
          modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
          esclusivamente  alle  domande  di  accesso  al   Fondo   di
          solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in  vigore
          della presente legge.».