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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2013, n. 17

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 concernente la disciplina del concorso di accesso alla carriera diplomatica. (13G00053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/2013
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Testo in vigore dal:  8-3-2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed, in particolare, l'articolo 99-bis del suddetto decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 11004 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 novembre 2012;
Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato di prevedere che una parte delle domande della prova attitudinale abbia carattere internazionale, ovvero possa riguardare casi concreti di diritto internazionale, ed il conseguente aumento della durata della stessa, sulla considerazione che l'attitudine del candidato a svolgere l'attività diplomatica deve essere accertata attraverso valutazioni attinenti ad una preparazione generale ed alla capacità di analisi e di logicità del ragionamento, per la cui dimostrazione si ritiene sufficiente la durata di un'ora della prova attitudinale e che la conoscenza del diritto internazionale costituisce oggetto della prova di concorso;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8. (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l'attività diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso, inclusa la lingua inglese e alla capacità di logicità del ragionamento. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario a risposta multipla della durata di un'ora.
3. Il numero delle domande che compongono il questionario di cui al comma 2 è determinato da apposita disposizione del bando di concorso.
4. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui all'articolo 10, i candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
5. Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione può avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate in selezione del personale.».
2. All'articolo 14, comma 4, le parole «e di un'ora per la relazione sintetica» sono soppresse.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 gennaio 2013

p. Il presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013

Registro n. 2, foglio n. 75

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, n. 72 (Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2008, n. 88.
- Il testo dell'articolo 99-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:
«Art. 99-bis. Accesso alla carriera diplomatica.
I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica.
Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, Supplemento Ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento Ordinario.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:
«Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ».

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 8 e 14, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72, è il seguente:
«Art. 8. (Prova attitudinale) - 1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l'attività diplomatica, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione di problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale si articola in un questionario psico-attitudinale a risposta multipla, nonché in una relazione sintetica su un caso concreto di carattere internazionale, da redigersi in lingua italiana, eventualmente con l'ausilio di documentazione, anche in lingua inglese, fornita al riguardo.
3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo articolo 10, comma 2, i candidati che nella prova attitudinale, di cui al precedente comma 2, abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla ed abbiano riportato l'idoneità nella relazione sintetica.».
«Art. 14. (Modalità e calendario delle prove)
(Omissis).
4. Per la prova attitudinale i candidati dispongono di un'ora per il questionario a risposta multipla e di un'ora per la relazione sintetica di cui al precedente articolo 8, comma 2.».