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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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Testo in vigore dal:  30-6-2022
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Art. 99-bis

(Accesso alla carriera diplomatica)


I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica.
((Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53))
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Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei.