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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2008, n. 72

Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2013)
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Testo in vigore dal:  8-3-2013
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Art. 14

Modalità e calendario delle prove
1. I programmi d'esame sono stabiliti nel bando di concorso.
2. Le prove di concorso hanno luogo a Roma, ovvero, per esigenze di servizio, in comuni della provincia di Roma.
3. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - indicata nel bando di concorso. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, coloro che non hanno avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale per tale tipo di prova.
4. Per la prova attitudinale i candidati dispongono di un'ora per il questionario a risposta multipla
((...))
di cui al precedente articolo 8, comma 2.
5. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte, sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame scritte, di cui al precedente articolo 10, comma 2, l'avviso di presentazione alle prove stesse è dato almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 10, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 10, comma 2.
8. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali di cui all'articolo 10, comma 4.
9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.