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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2008, n. 72

Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/2026)
Testo in vigore dal:  18-2-2026
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

Modalità e calendario delle prove
1. I programmi d'esame sono stabiliti nel bando di concorso.
2. Le prove di concorso hanno luogo a Roma, ovvero, per esigenze di servizio, in comuni della
((città metropolitana))
di Roma.
((2))
3.
((La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale di cui all'articolo 8 sono resi noti con avviso pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale.))
((2))
4.
((Per la prova attitudinale di cui all'articolo 8 i candidati dispongono di un'ora.))
((2))
5.
((La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato con provvedimento direttoriale pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.))
((2))
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame scritte, di cui al precedente articolo 10, comma 2, l'avviso di presentazione alle prove stesse è dato almeno
((quindici))
giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
((2))
7. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 10, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 10, comma 2.
8. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali di cui all'articolo 10, comma 4.
9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.C.M. 25 novembre 2025, n. 222, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento".