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DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1

Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. (13G00016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11 (in G.U. 2/2/2013, n. 28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2014)
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Testo in vigore dal: 1-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  indispensabili  per  superare   gravi   situazioni   di
criticita' nel ciclo della gestione dei rifiuti  esistenti  in  varie
zone  del  territorio  italiano  e,  in  particolare,  nella  regione
Campania; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  volte  ad  evitare  il  verificarsi  di  soluzioni   di
continuita'  nelle  gestioni  commissariali   di   alcune   emergenze
ambientali, atteso il permanere di gravi  fenomeni  di  inquinamento,
con particolare riferimento alle gestioni  riguardanti  i  comuni  di
Giugliano (NA), laghetti di Castelvolturno (CE), allo stabilimento di
Cogoleto (GE),  nonche'  di  consentire  la  proroga  della  gestione
straordinaria riguardante il naufragio della nave Costa-Concordia, al
fine di consentire le attivita'  necessarie  a  porre  in  sicurezza,
rimuovere e trasferire la nave stessa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  termine  di  cui  al  comma  2-ter  dell'articolo  11   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25,  e  successive
modificazioni, e' differito al ((31 dicembre 2015)). A partire  dalla
scadenza del  termine  di  cui  al  primo  periodo  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo   14,   comma   27,   lettera   f),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.((5)) 
  2. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo  13,  comma  6,
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  differito  al
31 dicembre 2013. 
  2-bis.  All'articolo  10,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al  13  febbraio
2011  e,  per  le  apparecchiature  rientranti  nella   categoria   1
dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 9, comma 4-quater)
che "La proroga di cui al comma 4-ter e' disposta  nelle  more  della
riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania".